Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2084 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152

32026R2084Regulation11 ott 2026

del 18 settembre 2026

relativo al rinnovo dell’autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali, gli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e l’alfa-tocoferolo sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione 2 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3) In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiossidanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 27 gennaio 2026 3 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, l’uso della vitamina E sotto forma di estratti di tocoferolo da oli vegetali, estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e alfa-tocoferolo continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli estratti di tocoferolo da oli vegetali, gli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e l’alfa-tocoferolo dovrebbero essere considerati sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione degli utilizzatori per inalazione e per via cutanea è considerata rischiosa. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che gli additivi siano irritanti per gli occhi a causa della mancanza di dati. L’Autorità ha inoltre indicato che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia degli additivi. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia degli additivi.

(5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un’altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificate dall’Autorità nei pareri del 12 giugno 2012 4 , 5 . In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione 6 , non è pertanto stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli estratti di tocoferolo da oli vegetali, gli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e l’alfa-tocoferolo soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori degli additivi. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell’Unione.

(7) A seguito del rinnovo dell’autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo come additivi per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152.

(8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo per tutte le specie animali, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

Le autorizzazioni delle sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiossidanti», sono rinnovate alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali, gli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e l’alfa-tocoferolo, quali autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152, e le premiscele contenenti tali additivi, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all’autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell’alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1152/oj ).

3 EFSA Journal , 2026;24:e9917, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9917 .

4 EFSA Journal, 2012;10(7):2783, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2783 .

5 EFSA Journal, 2012;10(7):2784, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2784 .

6 Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj ).

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiossidanti.
1b306iEstratti di
tocoferolo da
oli vegetali
—: C 29 H 50 O 2Tutte le specie animali———1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.11 ottobre 2036
1 È opportuno garantire che gli oli vegetali da cui sono prodotti gli estratti di tocoferolo siano prodotti a partire da granturco e semi oleosi che rispettano i livelli di riferimento stabiliti per lo zearalenone nel granturco e nei semi oleosi destinati ai mangimi.
2 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .
3 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ).
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiossidanti.
1b306iiEstratti da oli
vegetali ricchi
in (delta-)tocoferolo
—: C 29 H 50 O 2Tutte le specie animali———1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.11 ottobre 2036
4 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiossidanti.
1b307ALFA-tocoferolo—: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma, GC-FID, comprese varie prove di identificazione (Farmacopea europea, monografia 0692).Tutte le specie animali———1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.11 ottobre 2036
5 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. È opportuno garantire che gli oli vegetali da cui sono prodotti gli estratti di tocoferolo siano prodotti a partire da granturco e semi oleosi che rispettano i livelli di riferimento stabiliti per lo zearalenone nel granturco e nei semi oleosi destinati ai mangimi. ↩ ↩2 ↩3

  2. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

  3. Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (, ELI: ). ↩ ↩2 ↩3

  4. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

  5. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

  6. Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (, ELI: ). ↩ ↩2

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