Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2077 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, e all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z.o.o.), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426

32026R2077Regulation8 ott 2026

del 17 settembre 2026

relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, e all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z.o.o.), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Un preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina («preparato») è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione 2 per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova.

(3) In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. La domanda comprendeva una proposta di modifica delle condizioni dell’autorizzazione iniziale, che consisteva in un aumento del tenore massimo di acido benzoico dall’83 % all’85 % e del tenore massimo di timolo dall’1,9 % al 2 %. In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 la domanda è stata presentata anche per l’autorizzazione del preparato per quanto riguarda l’uso per tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione. Nella domanda è stato chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 5 dicembre 2025 3 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che il preparato continua a essere sicuro per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, nonché per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha concluso che l’estensione dell’uso a tutte le specie avicole da ingrasso o allevate per la produzione di uova/la riproduzione non inciderebbe su tali conclusioni, considerando quindi il preparato sicuro per tutte le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, e che la modifica proposta delle condizioni dell’autorizzazione iniziale non desta preoccupazioni. Essa ha inoltre concluso che il preparato dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie, nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato è efficace in tutte le specie avicole da ingrasso o allevate per la produzione di uova/la riproduzione a un livello di 300 mg/kg di mangime completo. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

(5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione 4 , non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. È inoltre opportuno autorizzare tale preparato per tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione, estendendo così l’autorizzazione a tutto il pollame da ingrasso e a tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. È opportuno garantire la sicurezza delle specie bersaglio in caso di uso contemporaneo del preparato con altri additivi contenenti timolo, eugenolo o piperina. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell’Unione.

(7) A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426.

(8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», per l’uso in polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale per tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 è abrogato.

Articolo 4

Misure transitorie

1. Il preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima dell'8 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima dell'8 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Product) ( GU L 223 del 26.8.2015, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1426/oj ).

3 EFSA Journal , 2026;24:e9828, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9828 .

4 Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj ).

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)
4d10DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.Preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo, piperina—: acido benzoico 80-85 %,Pollame da ingrasso
Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
—3003001.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.8 ottobre 2036
1 Noto anche come acido benzencarbossilico o acido fenilcarbossilico.
2 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. Noto anche come acido benzencarbossilico o acido fenilcarbossilico. ↩ ↩2 ↩3

  2. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

  3. EFSA Journal, 2026;24:e9828, . ↩ ↩2

  4. Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (, ELI: ). ↩ ↩2

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