32026R2074•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2074 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2074 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
32026R2074Regulation8 ott 2026
del 17 settembre 2026
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, e contiene la richiesta di classificare l’additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «regolatori dell’acidità».
(4) Nel parere del 19 dicembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione degli utilizzatori per via cutanea e respiratoria è considerata rischiosa. Tale conclusione si applica, in linea di principio, a tutti i preparati contenenti gli agenti attivi. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 può ridurre il pH delle materie prime per mangimi di origine vegetale al livello minimo raccomandato di 1,0 × 10 8 CFU/kg di materia prima per mangimi. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal 2026;24:e9876, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9876 .
| CFU/kg di materia prima per mangimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori dell’acidità. | ||||||||
| 1k1802i | Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 | —: Identificazione di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856: metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697). | Tutte le specie animali | - | 1 × 10 8 | - | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. | 8 ottobre 2036 |
| 1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
Footnotes
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.