Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2072 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della perlite come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso

32026R2072Regulation8 ott 2026

del 17 settembre 2026

relativo all’autorizzazione della perlite come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della perlite. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l’autorizzazione della perlite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terresti, e contiene la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiagglomeranti».

(4) Nel parere del 18 novembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la perlite è considerata sicura al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg di mangime completo per polli da ingrasso e suinetti svezzati. Tale conclusione è estesa ai polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione, ai suinetti lattanti e ai suini da ingrasso ed è estrapolata ad altro pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova/per la riproduzione e agli uccelli ornamentali. Tuttavia, considerando i limiti degli studi valutati, non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza della perlite per altre specie e categorie terrestri. Il richiedente ha deciso di ritirare la domanda per le specie/categorie diverse dal pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova/per la riproduzione, dagli uccelli ornamentali, dai suinetti (lattanti e svezzati) e dai suini da ingrasso. Essa ha inoltre concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che l’additivo non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma è considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione per via cutanea e per inalazione è considerata rischiosa e dovrebbe essere ridotta al minimo. Essa ha inoltre concluso che la perlite è efficace come antiagglomerante nei mangimi destinati alle specie animali terrestri. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la perlite soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza per pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal . 2025;23:e9781. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9781 .

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti.
1i599Perlite—: spettrometria a diffrazione a raggi X (XRD) (EN 13925) ePollame da ingrasso
Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
Suinetti
Suini da ingrasso
--20 0001.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.8 ottobre 2036
1 Microscopia elettronica a trasmissione (TEM).
2 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). ↩ ↩2 ↩3

  2. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

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