32026R2031•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2031 della Commissione, dell’11 settembre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2031 della Commissione, dell’11 settembre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi
32026R2031Regulation4 ott 2026
dell’11 settembre 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e b ter), e l’articolo 62, paragrafo 14, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione 2 stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.
(2) Il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha introdotto nuove condizioni per la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
(3) Al fine di fornire servizi a un altro fornitore di servizi di navigazione aerea, un fornitore di servizi deve essere certificato o aver dichiarato di possedere la capacità a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, come previsto all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/2803.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 stabilisce i requisiti comuni affinché sia rilasciato un certificato ai fornitori di servizi ATM/ANS e affinché essi abbiano il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell’ambito di tale certificato. È necessario specificare in che modo tali requisiti interagiscono con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 relative alle attività appaltate da organizzazioni non certificate monitorate dal fornitore di servizi certificato, per fare in modo che siano in linea con i requisiti per la fornitura di servizi di cui al regolamento (UE) 2024/2803.
(5) Nello specifico, tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a possedere un certificato o una dichiarazione valida a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. La possibilità di appaltare attività a organizzazioni non certificate dovrebbe pertanto essere limitata alle attività ausiliarie, altre dai servizi di navigazione aerea, e non dovrebbe determinare situazioni in cui attività essenziali che rientrano nella definizione del servizio fornito dal fornitore di servizi di navigazione aerea certificato sono svolte da un’organizzazione non certificata.
(6) I requisiti per le attività appaltate dovrebbero essere integrati da requisiti applicabili ai fornitori di servizi che utilizzano personale o attrezzature forniti da un’organizzazione esterna. Detti requisiti dovrebbero garantire che tali risorse siano efficacemente integrate nei sistemi funzionali e gestionali del fornitore di servizi e che il fornitore di servizi mantenga il controllo operativo e rimanga responsabile delle attività correlate. Dovrebbe inoltre essere concluso un contratto formale tra il fornitore di servizi e l’organizzazione che fornisce tali risorse.
(7) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2025 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
| 1) | «1): le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ; | «1) | le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ; |
|---|---|---|---|
| «1) | le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ; |
- gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1 o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 ( GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj ).
3 Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo ( GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj ).
Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (EU) 2017/373 sono così modificati:
| 1) | «24 bis .: “attività ausiliarie”: ai fini dell’allegato III, punto ATM/ANS.OR.B.015, le attività che supportano o consentono la fornitura di ATM/ANS e: a) non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o b) per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; — a) — non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o — b) — per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; a): non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o b): per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; | «24 bis . | a): non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o | a) | non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o | b) | per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «24 bis . | a): non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o | a) | non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o | b) | per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; | ||
| a) | non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o | ||||||
| b) | per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»; |
| 2) | a): il punto ATM/ANS.OR.B.015 è sostituito dal seguente: « ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate a) I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. b) Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. c) Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. d) Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. e) Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; — a) — I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. — b) — Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. — c) — Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. — d) — Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. — e) — Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; a): I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. b): Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. c): Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. d): Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. e): Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; | a) | a): I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. | a) | I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. | b) | Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. | c) | Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. | d) | Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. | e) | Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; | b) | a): tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo; | a) | tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo; | b) | la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi; | c) | sia concluso un contratto formale a tal fine.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | a): I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. | a) | I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. | b) | Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. | c) | Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. | d) | Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. | e) | Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; | ||||||||||
| a) | I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni. | ||||||||||||||||||||
| b) | Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi. | ||||||||||||||||||||
| c) | Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione. | ||||||||||||||||||||
| d) | Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace. | ||||||||||||||||||||
| e) | Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»; | ||||||||||||||||||||
| b) | a): tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo; | a) | tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo; | b) | la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi; | c) | sia concluso un contratto formale a tal fine.» | ||||||||||||||
| a) | tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo; | ||||||||||||||||||||
| b) | la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi; | ||||||||||||||||||||
| c) | sia concluso un contratto formale a tal fine.» |
Footnotes
-
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (, ELI: ). ↩ ↩2
-
Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (). ↩ ↩2
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