32026R1757•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi
32026R1757Regulation16 ago 2026
del 20 luglio 2026
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE 1 , in particolare l'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha modificato la direttiva 2013/36/UE al fine, tra l'altro, di introdurvi – nel titolo VI – un nuovo regime per lo stabilimento, la regolamentazione e la vigilanza delle succursali di paesi terzi nell'Unione. Tale regime stabilisce i poteri di vigilanza delle autorità competenti in relazione alle succursali di paesi terzi. Nell'ambito di tale regime e per definire l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle succursali di paesi terzi, la specificazione delle informazioni che devono ricevere le autorità competenti dovrebbe poggiare su un quadro comune per le segnalazioni a fini di vigilanza, per agevolare un'efficace vigilanza sul rispetto, da parte di dette succursali, dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili.
(2) A norma dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE gli obblighi di segnalazione devono essere proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2. È pertanto necessario elaborare due serie di modelli, una per ciascuna classe, secondo un approccio sulla cui base le succursali di paesi terzi di classe 1, ritenute più rischiose, dovrebbero segnalare informazioni più dettagliate rispetto a quelle di classe 2.
(3) Per assicurare un insieme comune di prassi di vigilanza per quanto riguarda le succursali di paesi terzi, è necessario specificare anche le date di riferimento per le segnalazioni e le date d'invio per le segnalazioni, come pure i principi contabili applicabili alle segnalazioni presentate dalle succursali di paesi terzi. L'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ha introdotto l'obbligo per l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni, che le succursali di paesi terzi devono utilizzare per adempiere agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies di tale direttiva. Di conseguenza è opportuno specificare in maniera sufficientemente chiara i punti di dati e le informazioni che le succursali di paesi terzi devono segnalare e che l'ABE deve includere nelle soluzioni informatiche in questione. Affinché l'ABE sviluppi soluzioni informatiche adeguate, tali formati di segnalazione uniformi non dovrebbero essere vincolanti in termini di struttura e rappresentazione, in quanto l’ABE non dovrebbe essere tenuta a riprodurre la rappresentazione grafica e la struttura tabulare di cui all'allegato. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per le segnalazioni, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nelle soluzioni informatiche.
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
(5) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .
(6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Tuttavia gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dipendono dalle disposizioni sostanziali sottostanti di cui agli articoli 48 nonies , 48 sexies e 48 septies di tale direttiva, la cui applicazione è prevista solo a decorrere dall'11 gennaio 2027. È altresì necessario accordare alle succursali di paesi terzi il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le succursali di paesi terzi trasmettono alle autorità competenti le informazioni, di cui al presente regolamento, sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese; b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; d) segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le succursali di paesi terzi segnalano le informazioni finanziarie che le riguardano di cui all'allegato I del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 o ai principi contabili generalmente accettati applicabili dello Stato membro e con riferimento a un determinato periodo, cumulativamente dal primo giorno dell'esercizio contabile alla data di riferimento.
3. Laddove le norme nazionali consentano alle succursali di paesi terzi di segnalare le informazioni finanziarie e regolamentari basandosi sulla fine del loro esercizio contabile, che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni siano sempre segnalate su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale dalla fine di tale esercizio contabile. Il primo comma si applica anche alle informazioni sull'impresa principale, a condizione che la pertinente giurisdizione del paese terzo consenta la segnalazione delle informazioni regolamentari utilizzando come data di riferimento la fine dell'esercizio.
Articolo 2
Date d'invio per le segnalazioni
1. Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato I alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni; b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio; d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.
2. Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato II alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni trimestrali: 11 giugno, 11 settembre, 11 dicembre e 11 marzo; b) segnalazioni semestrali: 11 settembre e 11 marzo; c) segnalazioni annuali: 11 marzo.
3. Laddove la data d'invio coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.
4. Laddove le succursali di paesi terzi segnalino le informazioni finanziarie o le informazioni sull'impresa principale avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
5. Le succursali di paesi terzi possono presentare dati non sottoposti a revisione contabile (ossia dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno). Laddove i dati sottoposti a revisione contabile (ossia i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo) si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono trasmessi senza indebito ritardo i dati riveduti sottoposti a revisione contabile.
6. Alle autorità competenti sono trasmesse senza indebito ritardo anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.
Articolo 3
Segnalazione di informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi
1. Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, specificati nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.1 con frequenza mensile; b) modelli 1.1, 2, 7.1 e 8.1 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 10 con frequenza semestrale.
2. Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.2 con frequenza mensile; b) modelli 1.2, 2, 7.2 e 8.2 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 10 con frequenza annuale.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le succursali di paesi terzi presentano il modello 10 solo se richiesto dall'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 4
Informazioni regolamentari e finanziarie sull'impresa principale
1. Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza semestrale.
2. Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza annuale.
Articolo 5
Soluzioni informatiche, modelli e istruzioni per le segnalazioni
1. L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, sviluppate ai sensi dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE siano sempre conformi ai formati di segnalazione uniformi di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati negli allegati I e II del presente regolamento.
2. L'ABE rende disponibili sul proprio sito web le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, di cui al paragrafo 1. L'ABE mantiene tali soluzioni informatiche aggiornate e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
Articolo 6
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Le succursali di paesi terzi forniscono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell'ABE e rispettano gli obblighi seguenti: a) non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili; b) presentano i valori numerici come segue: i) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "monetario" utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) esprimono i punti di dati con il tipo di dati "percentuale" in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "numero intero" senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI); d) identificano i soggetti e le controparti diversi dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, li identificano mediante il loro codice nazionale.
2. Le succursali di paesi terzi corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti: a) la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni; b) la valuta utilizzata per le segnalazioni; c) il principio contabile; d) il LEI della succursale del paese terzo segnalante, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, il suo codice nazionale.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2027.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj .
2 Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ).
3 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ).
4 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj ).
Segnalazioni delle succursali di paesi terzi
| Numero del modello | Codice del modello | Destinatari | Base giuridica | Nome del modello/gruppo di modelli |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni finanziarie | ||||
| 1,1 | E 01.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD | Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1) |
| 1,2 | E 01.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD | Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2) |
| 2 | E 02.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD | Elementi fuori bilancio selezionati della succursale di paese terzo (classe 1 e classe 2) |
| 3,1 | E 03.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD | Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1) |
| 3,2 | E 03.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD | Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2) |
| 4,1 | E 04.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD | Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1) |
| 4,2 | E 04.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD | Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2) |
| 5,1 | E 05.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD | Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 1) |
| 5,2 | E 05.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD | Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 2) |
| 6,1 | E 06.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD | Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 1) |
| 6,2 | E 06.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD | Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 2) |
| Informazioni regolamentari | ||||
| 7,1 | E 07.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD | Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1) |
| 7,2 | E 07.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD | Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2) |
| 8,1 | E 08.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD | Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1) |
| 8,2 | E 08.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD | Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2) |
| 9,1 | E 09.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRD | Copertura della liquidità – calcoli (classe 1) |
| 9,2 | E 09.02 | Succursali di paesi terzi di classe 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRD | Copertura della liquidità – calcoli (classe 2) |
| 10 | E 10.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera c), della CRD | Meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva DGSD |
| E 01.01 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1) |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Attività totali | 0010 | ||||
| Attività finanziarie | 0020 | ||||
| Cassa | 0030 | ||||
| Disponibilità presso banche centrali | 0040 | ||||
| Altri depositi a vista | 0050 | ||||
| Derivati | 0060 | ||||
| Strumenti di capitale | 0070 | ||||
| Titoli di debito | 0080 | ||||
| Prestiti e anticipazioni | 0090 | ||||
| Attività non finanziarie | 0100 | ||||
| Immobili, impianti e macchinari | 0110 | ||||
| Investimenti immobiliari | 0120 | ||||
| Avviamento | 0130 | ||||
| Altre attività immateriali | 0140 | ||||
| Attività fiscali correnti | 0150 | ||||
| Attività fiscali differite | 0160 | ||||
| Altre attività | 0170 | ||||
| Passività totali | 0180 | ||||
| Passività finanziarie | 0190 | ||||
| Posizioni corte | 0200 | ||||
| Depositi | 0210 | ||||
| Derivati | 0220 | ||||
| Titoli di debito emessi | 0230 | ||||
| Altre passività finanziarie | 0240 | ||||
| Passività non finanziarie | 0250 | ||||
| Accantonamenti | 0260 | ||||
| Passività fiscali correnti | 0270 | ||||
| Passività fiscali differite | 0280 | ||||
| Capitale sociale rimborsabile a richiesta | 0290 | ||||
| Altre passività | 0300 | ||||
| Capitale proprio (equity) | 0310 |
| E 01.02 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2) |
|---|
| 0010 | 0020 | 0040 | ||
|---|---|---|---|---|
| Attività totali | 0010 | |||
| Attività finanziarie | 0020 | |||
| Cassa | 0030 | |||
| Disponibilità presso banche centrali | 0040 | |||
| Altri depositi a vista | 0050 | |||
| Derivati | 0060 | |||
| Strumenti di capitale | 0070 | |||
| Titoli di debito | 0080 | |||
| Prestiti e anticipazioni | 0090 | |||
| Attività non finanziarie | 0100 | |||
| Passività totali | 0180 | |||
| Passività finanziarie | 0190 | |||
| Posizioni corte | 0200 | |||
| Depositi | 0210 | |||
| Derivati | 0220 | |||
| Titoli di debito emessi | 0230 | |||
| Altre passività finanziarie | 0240 | |||
| Passività non finanziarie | 0250 | |||
| Capitale proprio (equity) | 0310 |
| E 02.00 - Elementi fuori bilancio selezionati (classe 1 e classe 2) |
|---|
| 0010 | 0020 | ||
|---|---|---|---|
| Elementi fuori bilancio selezionati dati | 0010 | ||
| Impegni all'erogazione di prestiti dati | 0020 | ||
| Garanzie finanziarie date | 0030 | ||
| Altri impegni dati | 0040 | ||
| Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti | 0050 | ||
| Impegni all'erogazione di prestiti ricevuti | 0060 | ||
| Garanzie finanziarie ricevute | 0070 | ||
| Altri impegni ricevuti | 0080 |
| E 03.01 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1) |
|---|
| Tipo di controparte: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | ||||||||||||||
| 2 | 0020 | ||||||||||||||
| 3 | 0030 | ||||||||||||||
| 4 | 0040 | ||||||||||||||
| 5 | 0050 | ||||||||||||||
| 6 | 0060 | ||||||||||||||
| 7 | 0070 | ||||||||||||||
| 8 | 0080 | ||||||||||||||
| 9 | 0090 | ||||||||||||||
| 10 | 0100 |
| E 03.02 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2) |
|---|
| Tipo di controparte: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | ||||||||||||||
| 2 | 0020 | ||||||||||||||
| 3 | 0030 | ||||||||||||||
| 4 | 0040 | ||||||||||||||
| 5 | 0050 |
| E 04.01 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1) |
|---|
| Tipo di controparte: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | |||||||||
| 2 | 0020 | |||||||||
| 3 | 0030 | |||||||||
| 4 | 0040 | |||||||||
| 5 | 0050 | |||||||||
| 6 | 0060 | |||||||||
| 7 | 0070 | |||||||||
| 8 | 0080 | |||||||||
| 9 | 0090 | |||||||||
| 10 | 0100 |
| E 04.02 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2) |
|---|
| Tipo di controparte: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | |||||||||
| 2 | 0020 | |||||||||
| 3 | 0030 | |||||||||
| 4 | 0040 | |||||||||
| 5 | 0050 |
| E 05.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1) |
|---|
| Operazioni con: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività finanziarie selezionate | 0010 | ||||||||||||||||
| Strumenti di capitale | 0020 | ||||||||||||||||
| Titoli di debito | 0030 | ||||||||||||||||
| Prestiti e anticipazioni | 0040 | ||||||||||||||||
| Passività finanziarie selezionate | 0050 | ||||||||||||||||
| Depositi | 0060 | ||||||||||||||||
| Titoli di debito emessi | 0070 | ||||||||||||||||
| Elementi fuori bilancio selezionati dati | 0080 | ||||||||||||||||
| Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti | 0090 | ||||||||||||||||
| Importo nozionale dei derivati | 0100 |
| E 05.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2) |
|---|
| Operazioni con: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività finanziarie selezionate | 0010 | ||||||||||
| Strumenti di capitale | 0020 | ||||||||||
| Titoli di debito | 0030 | ||||||||||
| Prestiti e anticipazioni | 0040 | ||||||||||
| Passività finanziarie selezionate | 0050 | ||||||||||
| Depositi | 0060 | ||||||||||
| Titoli di debito emessi | 0070 | ||||||||||
| Elementi fuori bilancio selezionati dati | 0080 | ||||||||||
| Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti | 0090 | ||||||||||
| Importo nozionale dei derivati | 0100 |
| E 06.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1) |
|---|
| Operazioni con: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interessi attivi | 0010 | ||||||||||||||||
| Interessi passivi | 0020 | ||||||||||||||||
| Ricavi da commissioni e compensi | 0030 | ||||||||||||||||
| Spese per commissioni e compensi | 0040 | ||||||||||||||||
| Spese amministrative | 0050 | ||||||||||||||||
| Altri ricavi | 0060 | ||||||||||||||||
| Altre spese | 0070 |
| E 06.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2) |
|---|
| Operazioni con: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interessi attivi | 0010 | ||||||||||
| Interessi passivi | 0020 | ||||||||||
| Ricavi da commissioni e compensi | 0030 | ||||||||||
| Spese per commissioni e compensi | 0040 | ||||||||||
| Spese amministrative | 0050 | ||||||||||
| Altri ricavi | 0060 | ||||||||||
| Altre spese | 0070 |
| E 07.01 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1) |
|---|
| Valuta: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo | 0010 |
| E 07.02 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2) |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo | 0010 |
| E 08.01 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1) |
|---|
| Valuta: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva | 0010 | |||||||
| Contante o strumenti assimilati | 0020 | |||||||
| Titoli di debito | 0030 | |||||||
| di cui: 1 a principale controparte | 0040 | |||||||
| di cui: 2 a principale controparte | 0050 | |||||||
| di cui: 3 a principale controparte | 0060 | |||||||
| Altri strumenti ammissibili | 0070 | |||||||
| di cui: 1 a principale controparte | 0080 | |||||||
| di cui: 2 a principale controparte | 0090 | |||||||
| di cui: 3 a principale controparte | 0100 |
| E 08.02 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2) |
|---|
| 0010 | 0020 | ||
|---|---|---|---|
| Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva | 0010 | ||
| Contante o strumenti assimilati | 0020 | ||
| Titoli di debito | 0030 | ||
| Altri strumenti ammissibili | 0070 |
| E 09.01 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 1) |
|---|
| Valuta: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | ||
|---|---|---|---|---|
| CALCOLI | ||||
| Numeratore, denominatore, coefficiente | ||||
| Riserva di liquidità | 0010 | |||
| Deflusso netto di liquidità | 0020 | |||
| Coefficiente di copertura della liquidità (%) | 0030 | |||
| Calcoli del numeratore | ||||
| Attività di livello 1 | ||||
| Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato | 0040 | |||
| Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima | 0050 | |||
| Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima | 0060 | |||
| Deflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni) | 0070 | |||
| Afflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni) | 0080 | |||
| Livello 1 escl. "importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima | 0091 | |||
| Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato | 0100 | |||
| Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 | 0110 | |||
| Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 | 0120 | |||
| "Importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 | 0131 | |||
| Attività di livello 2 A | ||||
| Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2A: non rettificato | 0160 | |||
| Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A | 0170 | |||
| Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A | 0180 | |||
| "Importo rettificato" delle attività di livello 2A | 0191 | |||
| Attività di livello 2B | ||||
| Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato | 0220 | |||
| Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B | 0230 | |||
| Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B | 0240 | |||
| "Importo rettificato" delle attività di livello 2B | 0251 | |||
| Importo eccedente delle attività liquide | 0280 | |||
| Calcoli del denominatore | ||||
| Deflussi | ||||
| Totale dei deflussi | 0300 | |||
| da depositi al dettaglio | 0301 | |||
| da altre operazioni non garantite | 0302 | |||
| da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari | 0303 | |||
| da altro | 0304 | |||
| Afflussi | ||||
| Afflussi totalmente esentati | 0310 | |||
| Afflussi soggetti al massimale del 90 % | 0320 | |||
| Afflussi soggetti al massimale del 75 % | 0330 | |||
| Riduzione per gli afflussi totalmente esentati | 0340 | |||
| Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % | 0350 | |||
| Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 % | 0360 | |||
| Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità | ||||
| Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità | 0381 |
| E 09.02 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 2) |
|---|
| 0010 | 0020 | ||
|---|---|---|---|
| Totale dei deflussi | 0300 | ||
| da depositi al dettaglio | 0301 | ||
| da altre operazioni non garantite | 0302 | ||
| da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari | 0303 | ||
| da altro | 0304 | ||
| Totale degli afflussi senza massimale degli afflussi | 0305 | ||
| Deflusso netto di liquidità senza massimale degli afflussi | 0306 | ||
| Attività non vincolate e liquide | 0390 | ||
| Enti creditizi | 0400 | ||
| Banche centrali | 0410 | ||
| Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità | |||
| Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità | 0381 |
| E 10.00 - Meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi |
|---|
| 0010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tipologia di sistema di garanzia dei depositi | 1.1. Nel suo paese d'origine l'adesione al sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria per gli enti creditizi? | 0010 | |
| i. Nome del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale nel paese terzo d'origine | 0020 | ||
| ii. Se del caso, specificare il tipo di amministrazione del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale | 0030 | ||
| 1.2. Vi sono enti finanziari che raccolgono depositi (diversi dagli enti creditizi) per i quali l'affiliazione a tale sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria o volontaria? | 0040 | ||
| i. Se del caso, specificare il tipo di enti finanziari e se l'affiliazione è obbligatoria o volontaria | 0050 | ||
| 2. Copertura del sistema di garanzia dei depositi del paese terzo | 2.1. Ambito di copertura: elenco delle esclusioni | 0060 | |
| 2.2.i. Limite di copertura: importo aggregato massimo dei depositi ammissibili coperti per titolare di deposito, espresso nella valuta locale del paese terzo. | 0070 | ||
| 2.2.ii. Denominazione della valuta locale | 0080 | ||
| 2.3. In che modo il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo tratta i conti congiunti? | 0090 | ||
| 2.4. Quali sono i tratti principali della politica di rimborso del sistema di garanzia dei depositi del Suo paese in caso di dissesto bancario? | 0100 | ||
| 2.5. Gerarchia dei creditori dei depositi: aspetti principali | 0110 | ||
| 2.6. Parità di trattamento: il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo garantisce pienamente la parità di trattamento? | 0120 | ||
| 3. Meccanismi e modalità di finanziamento | 3.1. Finanziamento: con quale periodicità è costituito il fondo del sistema di garanzia dei depositi? | 0130 | |
| 3.2. Il sistema di garanzia dei depositi prevede attualmente una dotazione-obiettivo minima del fondo? | 0140 | ||
| i. Se del caso, quantificarla e spiegare se è prescritta per legge o se è stabilita dal sistema di garanzia dei depositi o da un'altra autorità | 0150 | ||
| 3.3. Premi: che tipo di premi impone il sistema di garanzia dei depositi del Suo paese terzo alla Sua impresa principale? | 0160 | ||
| 3.4. Contributi di emergenza e fonti di finanziamento aggiuntive in periodi di stress | 0170 | ||
| i. Se del caso, spiegare in cosa consistono tali modalità di finanziamento alternativo | 0180 |
Segnalazioni delle succursali di paesi terzi sull'impresa principale
| Numero del modello | Codice del modello | Destinatari | Base giuridica | Nome del modello/gruppo di modelli |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni quantitative | ||||
| 1 | H 01.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRD | Informazioni sul gruppo dell'impresa principale |
| 2 | H 02.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRD | Informazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione |
| 3,1 | H 03.01 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRD | Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III) |
| 4 | H 04.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera f), della CRD | Servizi prestati dall'impresa principale su iniziativa esclusiva di clienti |
| Informazioni qualitative | ||||
| 3,2 | H 03.02 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRD | Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III) |
| 5 | H 05.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera c), della CRD | Revisioni e valutazioni prudenziali significative sull'impresa principale |
| 6 | H 06.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della CRD | Piani di risanamento dell'impresa principale |
| 7 | H 07.00 | Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 | articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera e), della CRD | Strategia commerciale dell'impresa principale |
| H 01.00 - Informazioni sul gruppo dell'impresa principale |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa principale capogruppo | 0010 | ||||||
| Soggetti segnalati in H 02.00 | 0020 | ||||||
| Tutti gli altri soggetti non segnalati in H 02.00 | 0030 | ||||||
| Succursale di paese terzo segnalante | 0040 | ||||||
| Impresa principale diretta della succursale di paese terzo segnalante | 0050 | ||||||
| Altra impresa principale rilevante della succursale di paese terzo segnalante | 0060 |
| H 02.00 - Informazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
|---|
| H 03.01 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III) |
|---|
| Impresa principale: | ||
|---|---|---|
| Livello di consolidamento: |
| 0010 | ||
|---|---|---|
| Fondi propri e requisiti di fondi propri | ||
| Capitale primario di classe 1 | ||
| Importo del capitale | 0010 | |
| Coefficiente di capitale | 0020 | |
| Requisito imposto dalla giurisdizione | 0030 | |
| Capitale di classe 1 | ||
| Importo del capitale | 0040 | |
| Coefficiente di capitale | 0050 | |
| Requisito imposto dalla giurisdizione | 0060 | |
| Capitale totale | ||
| Importo del capitale | 0070 | |
| Coefficiente di capitale | 0080 | |
| Requisito imposto dalla giurisdizione | 0090 | |
| Attività ponderate per il rischio | ||
| Importo | 0100 | |
| Coefficiente di copertura della liquidità | ||
| Attività liquide di qualità elevata | 0110 | |
| Deflussi netti di cassa | 0120 | |
| Coefficiente di copertura della liquidità | 0130 | |
| Coefficiente netto di finanziamento stabile | ||
| Ammontare del finanziamento stabile disponibile | 0140 | |
| Ammontare del finanziamento stabile richiesto | 0150 | |
| Coefficiente netto di finanziamento stabile | 0160 | |
| Coefficiente di leva finanziaria | ||
| Misura del capitale | 0170 | |
| Misura dell'esposizione | 0180 | |
| Coefficiente di leva finanziaria | 0190 |
| H 03.02 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III) |
|---|
| Impresa principale: | ||
|---|---|---|
| Livello di consolidamento: |
| 0010 | ||
|---|---|---|
| Norme o quadro giuridico applicati per i requisiti prudenziali | 0010 | |
| Fondi propri e requisiti di fondi propri | 0020 | |
| Requisiti relativi al coefficiente di copertura della liquidità | 0030 | |
| Requisiti relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile | 0040 | |
| Requisiti relativi al coefficiente di leva finanziaria | 0050 |
| H 04.00 - Servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti, a clienti stabiliti o situati nell'Unione |
|---|
| Impresa principale: |
|---|
| 0010 | 0020 | 0030 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili | 0010 | |||
| 2. Operazioni di prestito | 0020 | |||
| 6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma | 0030 |
| H 05.00 - Revisioni e valutazioni prudenziali significative e conseguenti decisioni di vigilanza |
|---|
| Impresa principale: |
|---|
| 0010 | 0020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Valutazione annuale che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principale | Punteggio complessivo | 0010 | ||
| Elementi di rischio valutati dall'autorità di vigilanza del paese terzo per il punteggio complessivo: | 0020 | |||
| Modello imprenditoriale e redditività | 0021 | |||
| Governance interna | 0022 | |||
| Adeguatezza patrimoniale | 0023 | |||
| Rischio di credito | 0024 | |||
| Rischio di mercato | 0025 | |||
| Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario | 0026 | |||
| Rischio operativo | 0027 | |||
| Rischio di liquidità | 0028 | |||
| Ispezioni e altri tipi di revisioni che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principale | Ispezioni in loco | 0030 | ||
| Verifiche tematiche | 0040 | |||
| Esami approfonditi | 0050 | |||
| Decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sull'impresa principale | Decisioni sul capitale (requisiti patrimoniali aggiuntivi del secondo pilastro, vincolanti o non vincolanti) | 0060 | ||
| Decisioni in materia di liquidità | 0070 | |||
| Decisioni in materia di leva finanziaria | 0080 | |||
| Deroghe | 0090 | |||
| Approvazioni | 0100 | |||
| Altro | 0110 |
| H 06.00 - Piani di risanamento e misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti delle succursali di paesi terzi conformemente a tali piani |
|---|
| Impresa principale: |
|---|
| 1. Sintesi delle caratteristiche chiave del piano di risanamento dell'impresa principale | 0010 | |
|---|---|---|
| 2. Misure che inciderebbero sulla succursale di paese terzo conformemente alle opzioni di risanamento elaborate dalla Sua impresa principale, a norma dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE Si prega di fornire i dettagli seguenti: - una sintesi delle opzioni di risanamento che inciderebbero sulla succursale di paese terzo; - per ciascuna opzione di risanamento, una quantificazione del suo impatto sulla succursale di paese terzo in termini di capitale, di liquidità, di attività e passività e di profitti e perdite. | 0020 |
| H 07.00 - Strategia commerciale in relazione alle succursali di paesi terzi |
|---|
| Impresa principale: |
|---|
| Riassumere le caratteristiche chiave della strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alla succursale di paese terzo. | 0010 |
|---|
Footnotes
-
Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (). ↩ ↩2
-
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (, ELI: ). ↩ ↩2
-
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (, ELI: ). ↩ ↩2
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