Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi

32026R1757Regulation28 mar 2027

del 20 luglio 2026

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE 1 , in particolare l'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha modificato la direttiva 2013/36/UE al fine, tra l'altro, di introdurvi – nel titolo VI – un nuovo regime per lo stabilimento, la regolamentazione e la vigilanza delle succursali di paesi terzi nell'Unione. Tale regime stabilisce i poteri di vigilanza delle autorità competenti in relazione alle succursali di paesi terzi. Nell'ambito di tale regime e per definire l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle succursali di paesi terzi, la specificazione delle informazioni che devono ricevere le autorità competenti dovrebbe poggiare su un quadro comune per le segnalazioni a fini di vigilanza, per agevolare un'efficace vigilanza sul rispetto, da parte di dette succursali, dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili.

(2) A norma dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE gli obblighi di segnalazione devono essere proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2. È pertanto necessario elaborare due serie di modelli, una per ciascuna classe, secondo un approccio sulla cui base le succursali di paesi terzi di classe 1, ritenute più rischiose, dovrebbero segnalare informazioni più dettagliate rispetto a quelle di classe 2.

(3) Per assicurare un insieme comune di prassi di vigilanza per quanto riguarda le succursali di paesi terzi, è necessario specificare anche le date di riferimento per le segnalazioni e le date d'invio per le segnalazioni, come pure i principi contabili applicabili alle segnalazioni presentate dalle succursali di paesi terzi. L'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ha introdotto l'obbligo per l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni, che le succursali di paesi terzi devono utilizzare per adempiere agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies di tale direttiva. Di conseguenza è opportuno specificare in maniera sufficientemente chiara i punti di dati e le informazioni che le succursali di paesi terzi devono segnalare e che l'ABE deve includere nelle soluzioni informatiche in questione. Affinché l'ABE sviluppi soluzioni informatiche adeguate, tali formati di segnalazione uniformi non dovrebbero essere vincolanti in termini di struttura e rappresentazione, in quanto l’ABE non dovrebbe essere tenuta a riprodurre la rappresentazione grafica e la struttura tabulare di cui all'allegato. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per le segnalazioni, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nelle soluzioni informatiche.

(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(5) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

(6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Tuttavia gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dipendono dalle disposizioni sostanziali sottostanti di cui agli articoli 48 nonies , 48 sexies e 48 septies di tale direttiva, la cui applicazione è prevista solo a decorrere dall'11 gennaio 2027. È altresì necessario accordare alle succursali di paesi terzi il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Date di riferimento per le segnalazioni

1. Le succursali di paesi terzi trasmettono alle autorità competenti le informazioni, di cui al presente regolamento, sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese; b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; d) segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le succursali di paesi terzi segnalano le informazioni finanziarie che le riguardano di cui all'allegato I del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 o ai principi contabili generalmente accettati applicabili dello Stato membro e con riferimento a un determinato periodo, cumulativamente dal primo giorno dell'esercizio contabile alla data di riferimento.

3. Laddove le norme nazionali consentano alle succursali di paesi terzi di segnalare le informazioni finanziarie e regolamentari basandosi sulla fine del loro esercizio contabile, che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni siano sempre segnalate su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale dalla fine di tale esercizio contabile. Il primo comma si applica anche alle informazioni sull'impresa principale, a condizione che la pertinente giurisdizione del paese terzo consenta la segnalazione delle informazioni regolamentari utilizzando come data di riferimento la fine dell'esercizio.

Articolo 2

Date d'invio per le segnalazioni

1. Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato I alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni; b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio; d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

2. Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato II alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni trimestrali: 11 giugno, 11 settembre, 11 dicembre e 11 marzo; b) segnalazioni semestrali: 11 settembre e 11 marzo; c) segnalazioni annuali: 11 marzo.

3. Laddove la data d'invio coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.

4. Laddove le succursali di paesi terzi segnalino le informazioni finanziarie o le informazioni sull'impresa principale avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.

5. Le succursali di paesi terzi possono presentare dati non sottoposti a revisione contabile (ossia dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno). Laddove i dati sottoposti a revisione contabile (ossia i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo) si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono trasmessi senza indebito ritardo i dati riveduti sottoposti a revisione contabile.

6. Alle autorità competenti sono trasmesse senza indebito ritardo anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.

Articolo 3

Segnalazione di informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi

1. Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, specificati nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.1 con frequenza mensile; b) modelli 1.1, 2, 7.1 e 8.1 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 10 con frequenza semestrale.

2. Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.2 con frequenza mensile; b) modelli 1.2, 2, 7.2 e 8.2 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 10 con frequenza annuale.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le succursali di paesi terzi presentano il modello 10 solo se richiesto dall'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 4

Informazioni regolamentari e finanziarie sull'impresa principale

1. Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza semestrale.

2. Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza annuale.

Articolo 5

Soluzioni informatiche, modelli e istruzioni per le segnalazioni

1. L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, sviluppate ai sensi dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE siano sempre conformi ai formati di segnalazione uniformi di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

2. L'ABE rende disponibili sul proprio sito web le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, di cui al paragrafo 1. L'ABE mantiene tali soluzioni informatiche aggiornate e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 6

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

1. Le succursali di paesi terzi forniscono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell'ABE e rispettano gli obblighi seguenti: a) non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili; b) presentano i valori numerici come segue: i) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "monetario" utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) esprimono i punti di dati con il tipo di dati "percentuale" in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "numero intero" senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI); d) identificano i soggetti e le controparti diversi dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, li identificano mediante il loro codice nazionale.

2. Le succursali di paesi terzi corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti: a) la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni; b) la valuta utilizzata per le segnalazioni; c) il principio contabile; d) il LEI della succursale del paese terzo segnalante, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, il suo codice nazionale.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2027.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj .

2 Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ).

3 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ).

4 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj ).

Segnalazioni delle succursali di paesi terzi

Numero del modelloCodice del modelloDestinatariBase giuridicaNome del modello/gruppo di modelli
Informazioni finanziarie
1,1E 01.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRDAttività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1)
1,2E 01.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRDAttività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2)
2E 02.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRDElementi fuori bilancio selezionati della succursale di paese terzo (classe 1 e classe 2)
3,1E 03.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRDAttività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1)
3,2E 03.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRDAttività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2)
4,1E 04.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRDPassività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1)
4,2E 04.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRDPassività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2)
5,1E 05.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRDOperazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 1)
5,2E 05.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRDOperazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 2)
6,1E 06.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRDOperazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 1)
6,2E 06.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRDOperazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 2)
Informazioni regolamentari
7,1E 07.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRDCalcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1)
7,2E 07.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRDCalcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2)
8,1E 08.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRDAttività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1)
8,2E 08.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRDAttività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2)
9,1E 09.01Succursali di paesi terzi di classe 1articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRDCopertura della liquidità – calcoli (classe 1)
9,2E 09.02Succursali di paesi terzi di classe 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRDCopertura della liquidità – calcoli (classe 2)
10E 10.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera c), della CRDMeccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva DGSD
E 01.01 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1)
0010002000300040
Attività totali0010
Attività finanziarie0020
Cassa0030
Disponibilità presso banche centrali0040
Altri depositi a vista0050
Derivati0060
Strumenti di capitale0070
Titoli di debito0080
Prestiti e anticipazioni0090
Attività non finanziarie0100
Immobili, impianti e macchinari0110
Investimenti immobiliari0120
Avviamento0130
Altre attività immateriali0140
Attività fiscali correnti0150
Attività fiscali differite0160
Altre attività0170
Passività totali0180
Passività finanziarie0190
Posizioni corte0200
Depositi0210
Derivati0220
Titoli di debito emessi0230
Altre passività finanziarie0240
Passività non finanziarie0250
Accantonamenti0260
Passività fiscali correnti0270
Passività fiscali differite0280
Capitale sociale rimborsabile a richiesta0290
Altre passività0300
Capitale proprio (equity)0310
E 01.02 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2)
001000200040
Attività totali0010
Attività finanziarie0020
Cassa0030
Disponibilità presso banche centrali0040
Altri depositi a vista0050
Derivati0060
Strumenti di capitale0070
Titoli di debito0080
Prestiti e anticipazioni0090
Attività non finanziarie0100
Passività totali0180
Passività finanziarie0190
Posizioni corte0200
Depositi0210
Derivati0220
Titoli di debito emessi0230
Altre passività finanziarie0240
Passività non finanziarie0250
Capitale proprio (equity)0310
E 02.00 - Elementi fuori bilancio selezionati (classe 1 e classe 2)
00100020
Elementi fuori bilancio selezionati dati0010
Impegni all'erogazione di prestiti dati0020
Garanzie finanziarie date0030
Altri impegni dati0040
Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti0050
Impegni all'erogazione di prestiti ricevuti0060
Garanzie finanziarie ricevute0070
Altri impegni ricevuti0080
E 03.01 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1)
Tipo di controparte:
00100020003000400050006000700080009001000110012001300140
10010
20020
30030
40040
50050
60060
70070
80080
90090
100100
E 03.02 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2)
Tipo di controparte:
00100020003000400050006000700080009001000110012001300140
10010
20020
30030
40040
50050
E 04.01 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1)
Tipo di controparte:
001000200030004000500060007000800090
10010
20020
30030
40040
50050
60060
70070
80080
90090
100100
E 04.02 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2)
Tipo di controparte:
001000200030004000500060007000800090
10010
20020
30030
40040
50050
E 05.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1)
Operazioni con:
0010002000300040005000600070008000900100011001200130014001500160
Attività finanziarie selezionate0010
Strumenti di capitale0020
Titoli di debito0030
Prestiti e anticipazioni0040
Passività finanziarie selezionate0050
Depositi0060
Titoli di debito emessi0070
Elementi fuori bilancio selezionati dati0080
Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti0090
Importo nozionale dei derivati0100
E 05.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2)
Operazioni con:
0010002000300040005000600070008000900100
Attività finanziarie selezionate0010
Strumenti di capitale0020
Titoli di debito0030
Prestiti e anticipazioni0040
Passività finanziarie selezionate0050
Depositi0060
Titoli di debito emessi0070
Elementi fuori bilancio selezionati dati0080
Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti0090
Importo nozionale dei derivati0100
E 06.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1)
Operazioni con:
0010002000300040005000600070008000900100011001200130014001500160
Interessi attivi0010
Interessi passivi0020
Ricavi da commissioni e compensi0030
Spese per commissioni e compensi0040
Spese amministrative0050
Altri ricavi0060
Altre spese0070
E 06.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2)
Operazioni con:
0010002000300040005000600070008000900100
Interessi attivi0010
Interessi passivi0020
Ricavi da commissioni e compensi0030
Spese per commissioni e compensi0040
Spese amministrative0050
Altri ricavi0060
Altre spese0070
E 07.01 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1)
Valuta:
001000200030004000500060007000800090
Importo0010
E 07.02 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2)
001000200030004000500060007000800090
Importo0010
E 08.01 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1)
Valuta:
0010002000300040005000600070
Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva0010
Contante o strumenti assimilati0020
Titoli di debito0030
di cui: 1 a principale controparte0040
di cui: 2 a principale controparte0050
di cui: 3 a principale controparte0060
Altri strumenti ammissibili0070
di cui: 1 a principale controparte0080
di cui: 2 a principale controparte0090
di cui: 3 a principale controparte0100
E 08.02 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2)
00100020
Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva0010
Contante o strumenti assimilati0020
Titoli di debito0030
Altri strumenti ammissibili0070
E 09.01 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 1)
Valuta:
001000200030
CALCOLI
Numeratore, denominatore, coefficiente
Riserva di liquidità0010
Deflusso netto di liquidità0020
Coefficiente di copertura della liquidità (%)0030
Calcoli del numeratore
Attività di livello 1
Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato0040
Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima0050
Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima0060
Deflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)0070
Afflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)0080
Livello 1 escl. "importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima0091
Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato0100
Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 10110
Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 10120
"Importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 10131
Attività di livello 2 A
Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2A: non rettificato0160
Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A0170
Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A0180
"Importo rettificato" delle attività di livello 2A0191
Attività di livello 2B
Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato0220
Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B0230
Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B0240
"Importo rettificato" delle attività di livello 2B0251
Importo eccedente delle attività liquide0280
Calcoli del denominatore
Deflussi
Totale dei deflussi0300
da depositi al dettaglio0301
da altre operazioni non garantite0302
da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari0303
da altro0304
Afflussi
Afflussi totalmente esentati0310
Afflussi soggetti al massimale del 90 %0320
Afflussi soggetti al massimale del 75 %0330
Riduzione per gli afflussi totalmente esentati0340
Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 %0350
Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %0360
Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità
Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità0381
E 09.02 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 2)
00100020
Totale dei deflussi0300
da depositi al dettaglio0301
da altre operazioni non garantite0302
da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari0303
da altro0304
Totale degli afflussi senza massimale degli afflussi0305
Deflusso netto di liquidità senza massimale degli afflussi0306
Attività non vincolate e liquide0390
Enti creditizi0400
Banche centrali0410
Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità
Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità0381
E 10.00 - Meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi
0010
1. Tipologia di sistema di garanzia dei depositi1.1. Nel suo paese d'origine l'adesione al sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria per gli enti creditizi?0010
i. Nome del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale nel paese terzo d'origine0020
ii. Se del caso, specificare il tipo di amministrazione del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale0030
1.2. Vi sono enti finanziari che raccolgono depositi (diversi dagli enti creditizi) per i quali l'affiliazione a tale sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria o volontaria?0040
i. Se del caso, specificare il tipo di enti finanziari e se l'affiliazione è obbligatoria o volontaria0050
2. Copertura del sistema di garanzia dei depositi del paese terzo2.1. Ambito di copertura: elenco delle esclusioni0060
2.2.i. Limite di copertura: importo aggregato massimo dei depositi ammissibili coperti per titolare di deposito, espresso nella valuta locale del paese terzo.0070
2.2.ii. Denominazione della valuta locale0080
2.3. In che modo il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo tratta i conti congiunti?0090
2.4. Quali sono i tratti principali della politica di rimborso del sistema di garanzia dei depositi del Suo paese in caso di dissesto bancario?0100
2.5. Gerarchia dei creditori dei depositi: aspetti principali0110
2.6. Parità di trattamento: il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo garantisce pienamente la parità di trattamento?0120
3. Meccanismi e modalità di finanziamento3.1. Finanziamento: con quale periodicità è costituito il fondo del sistema di garanzia dei depositi?0130
3.2. Il sistema di garanzia dei depositi prevede attualmente una dotazione-obiettivo minima del fondo?0140
i. Se del caso, quantificarla e spiegare se è prescritta per legge o se è stabilita dal sistema di garanzia dei depositi o da un'altra autorità0150
3.3. Premi: che tipo di premi impone il sistema di garanzia dei depositi del Suo paese terzo alla Sua impresa principale?0160
3.4. Contributi di emergenza e fonti di finanziamento aggiuntive in periodi di stress0170
i. Se del caso, spiegare in cosa consistono tali modalità di finanziamento alternativo0180

Segnalazioni delle succursali di paesi terzi sull'impresa principale

Numero del modelloCodice del modelloDestinatariBase giuridicaNome del modello/gruppo di modelli
Informazioni quantitative
1H 01.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRDInformazioni sul gruppo dell'impresa principale
2H 02.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRDInformazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione
3,1H 03.01Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRDConformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III)
4H 04.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera f), della CRDServizi prestati dall'impresa principale su iniziativa esclusiva di clienti
Informazioni qualitative
3,2H 03.02Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRDConformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III)
5H 05.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera c), della CRDRevisioni e valutazioni prudenziali significative sull'impresa principale
6H 06.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della CRDPiani di risanamento dell'impresa principale
7H 07.00Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera e), della CRDStrategia commerciale dell'impresa principale
H 01.00 - Informazioni sul gruppo dell'impresa principale
001000200030004000500060
Impresa principale capogruppo0010
Soggetti segnalati in H 02.000020
Tutti gli altri soggetti non segnalati in H 02.000030
Succursale di paese terzo segnalante0040
Impresa principale diretta della succursale di paese terzo segnalante0050
Altra impresa principale rilevante della succursale di paese terzo segnalante0060
H 02.00 - Informazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione
0010002000300040005000600070008000900100
H 03.01 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III)
Impresa principale:
Livello di consolidamento:
0010
Fondi propri e requisiti di fondi propri
Capitale primario di classe 1
Importo del capitale0010
Coefficiente di capitale0020
Requisito imposto dalla giurisdizione0030
Capitale di classe 1
Importo del capitale0040
Coefficiente di capitale0050
Requisito imposto dalla giurisdizione0060
Capitale totale
Importo del capitale0070
Coefficiente di capitale0080
Requisito imposto dalla giurisdizione0090
Attività ponderate per il rischio
Importo0100
Coefficiente di copertura della liquidità
Attività liquide di qualità elevata0110
Deflussi netti di cassa0120
Coefficiente di copertura della liquidità0130
Coefficiente netto di finanziamento stabile
Ammontare del finanziamento stabile disponibile0140
Ammontare del finanziamento stabile richiesto0150
Coefficiente netto di finanziamento stabile0160
Coefficiente di leva finanziaria
Misura del capitale0170
Misura dell'esposizione0180
Coefficiente di leva finanziaria0190
H 03.02 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III)
Impresa principale:
Livello di consolidamento:
0010
Norme o quadro giuridico applicati per i requisiti prudenziali0010
Fondi propri e requisiti di fondi propri0020
Requisiti relativi al coefficiente di copertura della liquidità0030
Requisiti relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile0040
Requisiti relativi al coefficiente di leva finanziaria0050
H 04.00 - Servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti, a clienti stabiliti o situati nell'Unione
Impresa principale:
001000200030
1. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili0010
2. Operazioni di prestito0020
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma0030
H 05.00 - Revisioni e valutazioni prudenziali significative e conseguenti decisioni di vigilanza
Impresa principale:
00100020
Valutazione annuale che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principalePunteggio complessivo0010
Elementi di rischio valutati dall'autorità di vigilanza del paese terzo per il punteggio complessivo:0020
Modello imprenditoriale e redditività0021
Governance interna0022
Adeguatezza patrimoniale0023
Rischio di credito0024
Rischio di mercato0025
Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario0026
Rischio operativo0027
Rischio di liquidità0028
Ispezioni e altri tipi di revisioni che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principaleIspezioni in loco0030
Verifiche tematiche0040
Esami approfonditi0050
Decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sull'impresa principaleDecisioni sul capitale (requisiti patrimoniali aggiuntivi del secondo pilastro, vincolanti o non vincolanti)0060
Decisioni in materia di liquidità0070
Decisioni in materia di leva finanziaria0080
Deroghe0090
Approvazioni0100
Altro0110
H 06.00 - Piani di risanamento e misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti delle succursali di paesi terzi conformemente a tali piani
Impresa principale:
1. Sintesi delle caratteristiche chiave del piano di risanamento dell'impresa principale0010
2. Misure che inciderebbero sulla succursale di paese terzo conformemente alle opzioni di risanamento elaborate dalla Sua impresa principale, a norma dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE
Si prega di fornire i dettagli seguenti:
- una sintesi delle opzioni di risanamento che inciderebbero sulla succursale di paese terzo;
- per ciascuna opzione di risanamento, una quantificazione del suo impatto sulla succursale di paese terzo in termini di capitale, di liquidità, di attività e passività e di profitti e perdite.
0020
H 07.00 - Strategia commerciale in relazione alle succursali di paesi terzi
Impresa principale:
Riassumere le caratteristiche chiave della strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alla succursale di paese terzo.0010

Footnotes

  1. , ELI: . ↩ ↩2

  2. Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (). ↩ ↩2

  3. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (, ELI: ). ↩ ↩2

  4. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (, ELI: ). ↩ ↩2

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