32026R1735•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1735 della Commissione, del 15 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1735 della Commissione, del 15 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili
32026R1735Regulation11 ago 2026
del 15 luglio 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 1 , in particolare l'articolo 45 quinquies , paragrafo 5, l'articolo 45 sexies , paragrafo 2, e l'articolo 45 septies , paragrafi 6 e 7,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire il massimo livello di armonizzazione tra gli Stati membri per lo sviluppo dei portafogli europei di identità digitale, le specifiche tecniche per i portafogli sono fondate sul lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione 2 e, in particolare, sull'architettura e sul quadro di riferimento. Poiché l'architettura e il quadro di riferimento si sono evoluti in modo significativo dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione 3 , è ora opportuno modificare detto regolamento di esecuzione per allinearlo alle nuove norme e specifiche.
(2) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 910/2014, sono state selezionate diverse norme per soddisfare i requisiti applicabili al rilascio, alla gestione e alla verifica degli attestati elettronici di attributi. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Ove necessario, tali norme dovrebbero essere adattate o integrate al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e integrità degli attestati elettronici di attributi, agevolando nel contempo l'interoperabilità transfrontaliera e l'efficace funzionamento del mercato interno. In linea con tale obiettivo, il presente regolamento aggiorna i requisiti applicabili al rilascio e alla revoca degli attestati elettronici qualificati di attributi e degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto, e introduce i requisiti per l'apposizione di firma e sigillo sui risultati della verifica rispetto a fonti autentiche.
(3) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.
(4) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 aprile 2026 7 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 è così modificato:
- all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di rilascio di attestati elettronici di attributi inclusi in regimi registrati nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi, i fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto devono conformarsi ai requisiti del regime per gli attestati di attributi corrispondente. Le politiche e le procedure stabilite dagli emittenti di attestati al fine di rispettare i requisiti dei regimi per gli attestati di attributi rientrano nella valutazione della conformità di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.» ;
| 2) | a): il paragrafo 1 è soppresso; | a) | il paragrafo 1 è soppresso; | b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora tali attestati siano rilasciati con un periodo di validità superiore alle 24 ore, li revocano almeno nelle circostanze seguenti: a) su richiesta della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; b) se il fornitore viene a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; c) in altre situazioni, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.» | a) | su richiesta della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; | b) | se il fornitore viene a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; | c) | in altre situazioni, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.» | c) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto istituiscono tecniche di revoca e metodi di gestione che tutelino la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità. Le tecniche di revoca devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è soppresso; | ||||||||||||
| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora tali attestati siano rilasciati con un periodo di validità superiore alle 24 ore, li revocano almeno nelle circostanze seguenti: a) su richiesta della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; b) se il fornitore viene a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; c) in altre situazioni, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.» | a) | su richiesta della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; | b) | se il fornitore viene a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; | c) | in altre situazioni, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.» | ||||||
| a) | su richiesta della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; | ||||||||||||
| b) | se il fornitore viene a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; | ||||||||||||
| c) | in altre situazioni, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.» | ||||||||||||
| c) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto istituiscono tecniche di revoca e metodi di gestione che tutelino la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità. Le tecniche di revoca devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II.» |
| 3) | a): dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis : «2 bis . Il meccanismo di verifica deve essere conforme alle specifiche di cui all'allegato IV.» ; | a) | dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis : «2 bis . Il meccanismo di verifica deve essere conforme alle specifiche di cui all'allegato IV.» | b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il risultato della verifica indica se l'attributo è stato verificato o no e specifica l'organismo del settore pubblico responsabile della fonte autentica o, se del caso, l'organismo del settore pubblico designato per agire per conto della fonte autentica rispetto alla quale è stato verificato l'attributo. Il risultato della verifica è firmato o sigillato dall'organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o dall'intermediario designato riconosciuto a livello nazionale, utilizzando almeno una firma elettronica avanzata basata rispettivamente su un certificato qualificato di firme elettroniche o su un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato di sigilli elettronici.» |
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| a) | dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis : «2 bis . Il meccanismo di verifica deve essere conforme alle specifiche di cui all'allegato IV.» | ||||
| b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il risultato della verifica indica se l'attributo è stato verificato o no e specifica l'organismo del settore pubblico responsabile della fonte autentica o, se del caso, l'organismo del settore pubblico designato per agire per conto della fonte autentica rispetto alla quale è stato verificato l'attributo. Il risultato della verifica è firmato o sigillato dall'organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o dall'intermediario designato riconosciuto a livello nazionale, utilizzando almeno una firma elettronica avanzata basata rispettivamente su un certificato qualificato di firme elettroniche o su un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato di sigilli elettronici.» |
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L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
-
L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
-
Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73 , ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj .
2 Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un'identità digitale ( GU L 210 del 14.6.2021, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/946/oj ).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli attestati elettronici qualificati di attributi e gli attestati elettronici di attributi forniti da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto ( GU L, 2025/1569, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1569/oj ).
4 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
5 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj ).
6 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
7 «EDPS Formal comments on the draft Commission Implementing Regulation as regards applicable standards and specifications for the registration of wallet-relying parties» | Garante europeo della protezione dei dati .
« ALLEGATO I Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche di cui all'articolo 3 La norma ETSI TS 119 471 V1.1.1 (2025-05) si applica con i seguenti adattamenti: 1) 2.1 Riferimenti normativi [1] ETSI EN 319 401 V3.2.1 (2026-01): “Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers”; [2] Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, sottogruppo sulla crittografia: “Agreed Cryptographic Mechanisms” (meccanismi crittografici concordati) pubblicati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA); [3] FIPS PUB 140-3 (2019) “Security Requirements for Cryptographic Modules”; [4] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione 1 [5] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3144 della Commissione 2 [6] ISO/IEC 15408:2022 (parti da 1 a 5): “Information security, cybersecurity and privacy protection – Evaluation criteria for IT security”. 2) 3.1 Termini È aggiunto il termine seguente: — dispositivo crittografico sicuro: dispositivo che detiene la chiave privata dell'utente, protegge tale chiave da compromissione ed esegue funzioni di firma o decrittazione per conto dell'utente. 3) 4. Servizi fiduciari EAA — Non si applica il punto 4.2.2.2 “Verification of attributes against authentic sources”. — REQ-EAASP-4.2.2.3-02: l'EAASP si autentica nei confronti dell'istanza EUDIW implementando meccanismi di autenticazione reciproca che utilizzano un certificato di accesso valido. — REQ-EAASP-4.2.2.3-03: l'EAASP convalida l'unità EUDIW e l'eventuale revoca dell'istanza EUDIW . — Non si applica il punto 4.3.2 “ EUDIW Specific ”. 4) 6.1 Dichiarazione sulla prassi dell'EAAS — REQ-EAASP-6.1-02: l'EAASP illustra il meccanismo di revoca nella dichiarazione sulla prassi dell'EAAS 5) 6.3 Politica di sicurezza delle informazioni — REQ-EAASP-6.3-02: l'EAASP stabilisce procedure per notificare all'organismo di vigilanza eventuali modifiche nella prestazione del servizio fiduciario di attestati elettronici di attributi e l'intenzione di cessare tali attività, conformemente ai requisiti commerciali e alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, anche conformemente ai requisiti degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. L'EAASP effettua la notifica all'organismo di vigilanza almeno: — un mese prima dell'attuazione di qualsiasi modifica; — tre mesi prima della cessazione prevista di una prestazione di servizi fiduciari. 6) 7.5 Controlli crittografici — REQ-EAASP-7.5.2-05: nullo — REQ-EAASP-7.5.2-06: nullo — REQ-EAASP-7.5.3-01A: sono predisposti adeguati controlli di sicurezza per la gestione di qualsiasi chiave crittografica, algoritmo crittografico e dispositivo crittografico durante tutto il loro ciclo di vita, seguendo, se del caso, un approccio di agilità crittografica. — REQ-EAASP-7.5.3-01B: per prestare i suoi servizi fiduciari, l'EAASP seleziona e utilizza tecniche crittografiche adeguate conformi ai meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza e pubblicati dall'ENISA [2]. — REQ-EAASP-7.5.3-02: l'EAASP provvede affinché il dispositivo crittografico sicuro che utilizza per la firma o il sigillo digitale dell'EAA sia un dispositivo qualificato per la creazione di una firma o di un sigillo e che tutte le altre firme digitali o tutti gli altri sigilli digitali utilizzati per fornire il corrispondente servizio fiduciario di attestati elettronici di attributi, o parte di esso, siano creati mediante un dispositivo crittografico sicuro che è un sistema affidabile certificato conformemente a quanto segue: a) criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie informatiche, quali definiti nei criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie informatiche, versione 3.1 (CC3.1) fino al 31.8.2027 o nella versione CC:2022, parti da 1 a 5, pubblicati dai partecipanti all'accordo “Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security”, oppure quali definiti nella norma ISO/IEC 15408 [6], e certificati a livello EAL 4 o superiore, oppure b) sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC) [4][5], e certificato a livello EAL 4 o superiore; oppure c) FIPS-140-2level 3 da utilizzare fino al 31.8.2027 per i sistemi certificati esistenti oppure FIPS PUB 140-3 [3] level 3 fino al 31.12.2030. Tale certificazione riguarda un obiettivo di sicurezza o un profilo di protezione, o la progettazione di un modulo e la documentazione di sicurezza, che soddisfano i requisiti del presente documento, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto delle misure di sicurezza fisiche e di altre misure di sicurezza non tecniche. Se il dispositivo crittografico sicuro beneficia di una certificazione EUCC [4][5], tale dispositivo è configurato e utilizzato conformemente a tale certificazione. — REQ-EAASP-7.5.5-01: nullo — REQ-EAASP-7.5.5-02: nullo — REQ-EAASP-7.5.5-04: nullo 7) 7.9 Gestione delle vulnerabilità e degli incidenti — REQ-EAASP-7.9-02: le attività di monitoraggio tengono conto della sensibilità delle informazioni raccolte o analizzate. 8) 7.12 Piani di cessazione e cessazione dell'EAASP e dell'EAAS — REQ-EAASP-7.12-04: il piano di cessazione dell'EAASP è conforme ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 [i.1]. ».
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC) ( GU L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj ).
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3144 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 per quanto riguarda le norme internazionali applicabili e che rettifica tale regolamento di esecuzione ( GU L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj ).
« ALLEGATO II Specifiche tecniche di cui agli articoli 3 e 4 I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto rilasciano i rispettivi attestati nel rispetto di almeno una delle norme di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione 1 e applicano le tecniche di revoca pertinenti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione. ».
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale ( GU L, 2024/2979, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2979/oj ).
« ALLEGATO IV Elenco delle norme e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9 I meccanismi di verifica di cui all'articolo 9 sono conformi a uno degli elementi seguenti o a entrambi, con i seguenti adattamenti: a) le specifiche tecniche di cui al punto 6.1.1 della norma ETSI TS 119 478 V1.1.1 (2026-01) — Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Specification of interfaces related to Authentic Sources; — REQ-ASIP-6.1.1.2-04-01 [CONDIZIONALE]: se l'attributeVerificationResult è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/Match o http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/MatchWithVariation , l'attributeVerificationResult può contenere un elemento attributeValue; — REQ-ASIP-6.1.1.2-04-02 [CONDIZIONALE]: se l'attributeVerificationResult ricevuto è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/Match e l'attributeVerificationResult contiene un elemento attributeValue, allora l'elemento attributeValue contiene lo stesso valore presente nella richiesta; — REQ-ASIP-6.1.1.2-04-03 [CONDIZIONALE]: se l'attributeVerificationResult ricevuto è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/MatchWithVariation e l'attributeVerificationResult contiene un elemento attributeValue, allora l'elemento attributeValue contiene lo stesso valore dell'attributo conservato nella fonte autentica; — REQ-ASIP-6.1.1.2-06-04-01 [CONDIZIONALE]: se il fragmentVerificationResult è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/Match o http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/MatchWithVariation , l'attributeVerificationResult può contenere un elemento fragmentValue; — REQ-ASIP-6.1.1.2-06-04-02 [CONDIZIONALE]: se il fragmentVerificationResult ricevuto è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/Match e l'attributeVerificationResult contiene un elemento fragmentValue, allora l'elemento fragmentValue contiene lo stesso valore presente nella richiesta; — REQ-ASIP-6.1.1.2-06-04-03 [CONDIZIONALE]: se il fragmentVerificationResult ricevuto è http://uri.etsi.org/19478/VerificationResult/MatchWithVariation e l'attributeVerificationResult contiene un elemento fragmentValue, allora l'elemento fragmentValue contiene lo stesso valore del frammento dell'attributo conservato nella fonte autentica; b) le specifiche tecniche di cui al punto 6.2.3 della norma ETSI TS 119 478 V1.1.1 (2026-01) - Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Specification of interfaces related to Authentic Sources. — REQ-ASIP-6.2.3.2.1-08-04: l'elemento AttributeVerificationResponse può includere esattamente un elemento figlio TextValue, XMLValue o AttributeProperties. ».
Footnotes
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale (). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3144 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 per quanto riguarda le norme internazionali applicabili e che rettifica tale regolamento di esecuzione (). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli attestati elettronici qualificati di attributi e gli attestati elettronici di attributi forniti da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto (). ↩ ↩2
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (, ELI: ). ↩ ↩2
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Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (, ELI: ). ↩ ↩2
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Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (, ELI: ). ↩ ↩2
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