Regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità

32026R1563Regulation1 gen 2027

del 3 luglio 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio [^1] , in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2023/2772 [2] della Commissione specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese sono tenute a utilizzare per redigere la rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a decorrere dall'esercizio indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] per ciascuna categoria di imprese.

(2) La direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio [^4] ha modificato la direttiva 2013/34/UE, tra l'altro riducendo il numero di imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di quest'ultima e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1 o gennaio 2027 o in data successiva. In linea con la direttiva (UE) 2026/470 e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei principi di sostenibilità esistenti, è necessario modificare detti principi: i) riducendo il numero di elementi d'informazione; ii) dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo; iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari; iv) fornendo istruzioni chiare su come applicare il principio di rilevanza; v) migliorando la coerenza con altre normative dell'Unione; nonché vi) tenendo in considerazione, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. È inoltre necessario semplificare talune disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772, così come la struttura e la presentazione dei principi di rendicontazione.

(3) La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG, che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese interessate, la Commissione ha apportato modifiche in relazione al parere tecnico dell'EFRAG per quanto concerne: i) la rilevanza e la valutazione della rilevanza; ii) la presentazione attendibile; iii) il livello di aggregazione e disaggregazione; iv) la possibilità di omettere determinate informazioni; v) gli effetti finanziari attesi; vi) le emissioni di gas a effetto serra; vii) i piani di transizione climatica; viii) le microplastiche; ix) le emissioni di inquinanti; x) le sostanze estremamente preoccupanti; xi) le disposizioni specifiche per le attività di gestione patrimoniale; xii) gli incidenti in materia di diritti umani e gli incidenti legati alla discriminazione; e xiii) la coerenza con la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio [^5] relativamente al dovere di diligenza.

(4) Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.

(5) Di conseguenza è necessario sostituire i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

(6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2772.

(7) In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione.

(8) Al fine di concedere alle imprese un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove prescrizioni nonché al fine di ridurre al minimo i costi di conformità, è opportuno che il presente regolamento si applichi agli esercizi aventi inizio il 1 o gennaio 2027 o in data successiva.

(9) Al fine di ridurre gli oneri di rendicontazione, le imprese già soggette a principi di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della versione attualmente in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/2772 dovrebbero essere autorizzate, per gli esercizi aventi inizio tra il 1 o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, ad applicare i principi applicabili ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione [^6] , o ai sensi del presente regolamento. Inoltre, le imprese che scelgono di applicare per tali esercizi finanziari il regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, dovrebbero poter avvalersi di determinate esenzioni introdotte dal presente regolamento. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, le imprese dovrebbero indicare chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per tali esercizi.

(10) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [7] e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] .

(11) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

(12) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772

Il regolamento delegato (UE) 2023/2772 è così modificato:

  1. l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

  2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie per gli esercizi aventi inizio tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2026

1. Per gli esercizi aventi inizio tra il 1 o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 possono in alternativa applicare: a) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, o i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del presente regolamento; b) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, avvalendosi delle seguenti esenzioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento: i) ESRS 1, punto 27 sull'approccio dall'alto verso il basso per la valutazione della doppia rilevanza; ii) ESRS 1, punti 32 e 33 sui costi e gli sforzi indebiti e sulla limitazione della catena del valore nella valutazione della doppia rilevanza; iii) ESRS 1, punti 74 e 75 sulle nuove acquisizioni e cessioni; iv) ESRS 1, punto 90 sulle metriche per le attività non significative; v) ESRS 1, punto 91 sulla comunicazione parziale dell'ambito della catena del valore; vi) ESRS 1, punto 92 sulle operazioni congiunte; vii) ESRS 1, punto 106 sulla presentazione dell'informativa sulla tassonomia in un'appendice separata; viii) ESRS 1, punto 110 sulla sintesi.

2. Le imprese che scelgono di applicare i principi di rendicontazione di sostenibilità nella versione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), indicano chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per gli esercizi aventi inizio tra il 1 o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2026.

Esso si applica per gli esercizi aventi inizio il 1 o gennaio 2027 o in data successiva.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

[^1] GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj .

[^2] Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità ( GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj ).

[^3] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ( GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj ).

[^4] Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ( GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj ).

[^5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 ( GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj ).

[^6] Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese ( GU L, 2025/1416, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1416/oj ).

[^7] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj ).

[^8] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj ).

«ALLEGATO I Principi europei di rendicontazione di sostenibilità “ESRS” ESRS 1 — PRESCRIZIONI GENERALI SOMMARIO Scopo 1. Principi ESRS e convenzioni redazionali 1.1. Principi ESRS e informative specifiche per l’entità 1.2. Convenzioni redazionali 2. Presentazione attendibile e caratteristiche qualitative delle informazioni 3. Doppia rilevanza come base per la rendicontazione di sostenibilità 3.1. Valutazione delle informazioni da comunicare 3.1.1. Rilevanza delle informazioni 3.1.2. Fasi per la determinazione delle informazioni da comunicare 3.1.3. Basi per la valutazione della rilevanza 3.1.4. Periodicità della valutazione della doppia rilevanza 3.2. Valutazione della doppia rilevanza: rilevanza dell’impatto e rilevanza finanziaria 3.2.1. Valutazione della rilevanza dell’impatto 3.2.2. Valutazione della rilevanza finanziaria 3.3. Circostanze specifiche 3.3.1. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare impatti o rischi connessi ad altri temi 3.3.2. Livello di aggregazione e disaggregazione 4. Dovere di diligenza 5. Impresa che comunica informazioni e catena del valore a monte e a valle 5.1. Impresa che comunica informazioni e operazioni proprie 5.2. Inclusione di informazioni sulla catena del valore a monte e a valle 5.3. Disposizioni ed eccezioni ai fini della determinazione del rispettivo perimetro di rendicontazione delle operazioni proprie e della catena del valore 5.4. Esenzione per acquisizioni e cessioni 6. Periodo di riferimento, anno base e orizzonti temporali 6.1. Periodo di riferimento e anno base 6.2. Orizzonte temporale: definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione 7. Preparazione delle informazioni sulla sostenibilità 7.1. Informazioni comparative 7.2. Giudizio, incertezza della misurazione e incertezza nei risultati 7.3. Esenzioni per la preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità nell’ambito degli ESRS 7.4. Informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti 7.5. Aggiornamento dell’informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento 7.6. Errori di rendicontazione in periodi precedenti 7.7. Omissione di informazioni 7.8. Comunicazione di opportunità rilevanti 8. Prescrizioni in materia di presentazione e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità 8.1. Obbligo generale di presentazione, struttura e contenuto della dichiarazione sulla sostenibilità 8.2. Presentazione delle informazioni aggiuntive incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità 8.3. Opzioni per la presentazione di informazioni in più parti della dichiarazione sulla sostenibilità 9. Interconnessione delle informazioni e collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria 9.1. Interconnessione delle informazioni 9.2. Connettività diretta e indiretta con il bilancio, compresa la coerenza delle ipotesi 9.3. Inclusione mediante riferimento 10. Disposizioni transitorie 10.1. Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Impresa che comunica informazioni e catena del valore a monte e a valle 10.2. Disposizione transitoria relativa al capitolo 7.1 Informazioni comparative 10.3. Disposizione transitoria: elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente Appendice A — Elenco dei temi Appendice B — Caratteristiche qualitative delle informazioni Scopo 1. I principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS, European Sustainability Reporting Standard ) specificano le informazioni sulla sostenibilità che le imprese sono tenute a comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e dalla direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva Omnibus I). 2. Gli ESRS impongono all’impresa di comunicare informazioni sui suoi impatti rilevanti sulle persone e sull’ambiente e sui suoi rischi e opportunità rilevanti legati alla sostenibilità (collettivamente “impatti, rischi e opportunità”). La rendicontazione secondo queste due prospettive costituisce il principio della doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). 3. L’obiettivo della dichiarazione sulla sostenibilità , nel suo complesso, è presentare in modo attendibile (cfr. capitolo 2) tutti gli impatti , tutti i rischi e tutte le opportunità rilevanti dell’impresa legati alla sostenibilità e il modo in cui l’impresa li gestisce. Le informazioni comunicate sono utili ai fini delle decisioni da parte dei fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale. 4. I fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale sono: a) i fruitori primari delle relazioni finanziarie di carattere generale, quali gli investitori, i finanziatori e altri creditori effettivi e potenziali, compresi i gestori di patrimoni, gli enti creditizi e le imprese di assicurazione; e b) altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale, quali i partner commerciali dell’impresa, le parti sociali (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro), la società civile e le organizzazioni non governative. 5. Nella propria dichiarazione sulla sostenibilità l’impresa comunica informazioni in merito a impatti , rischi e opportunità rilevanti organizzate in base ai temi cui si riferiscono. Tali informazioni riguardano gli ambiti di rendicontazione seguenti: a) la governance, b) la strategia, compresi gli effetti finanziari , c) la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità, comprese le relative politiche e azioni , e d) le metriche e gli obiettivi . 6. Gli ESRS non impongono un comportamento, fatta eccezione per i comportamenti specificamente connessi alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità. La rendicontazione in conformità degli ESRS non esenta le imprese da altri obblighi, compresi quelli in materia di dovuta diligenza, stabiliti nel diritto dell’Unione. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 4 (Carattere generale) I termini “relazioni finanziarie di carattere generale” e “ dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale” si riferiscono a comunicazioni che: a) sono indirizzate ai fruitori con una conoscenza ragionevole dell’oggetto generale di tali comunicazioni; e b) considerano le informazioni utili ai fini delle decisioni di cui hanno bisogno gruppi di fruitori, senza cercare di soddisfare tutte le esigenze di informazione specifiche di ogni singolo fruitore. 1. Principi ESRS e convenzioni redazionali 1.1. Principi ESRS e informative specifiche per l’entità 7. L’ESRS 1 Prescrizioni generali spiega le convenzioni redazionali e stabilisce le prescrizioni generali per individuare gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti dell’impresa e per preparare e presentare le informazioni da comunicare. Stabilisce inoltre le prescrizioni generali per i criteri per l’elaborazione della dichiarazione sulla sostenibilità . 8. L’impresa applica il presente principio in combinato disposto con l’ESRS 2 Informazioni generali (entrambi denominati “principi trasversali”) e con i principi tematici. 9. L’ESRS 2 Informazioni generali stabilisce obblighi di informativa in merito alle informazioni che l’impresa fornisce a livello generale su tutti i temi cui si riferiscono i suoi impatti , rischi e opportunità rilevanti, trattando gli ambiti di rendicontazione che figurano al punto 5. 10. I principi tematici affrontano temi e sottotemi, integrando le prescrizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , e comprendono gli ambiti di rendicontazione che figurano al punto 5. La tabella che figura nell’appendice A, Elenco dei temi , fornisce una panoramica dei temi e dei sottotemi trattati dai principi tematici. 11. Se conclude che un tema relativo a un impatto , un rischio o un’ opportunità rilevante non è trattato, o non è trattato con sufficiente granularità, da un ESRS, l’impresa fornisce informazioni specifiche per l’entità tenendo conto delle disposizioni sulla presentazione attendibile di cui al capitolo 2. Ciò può essere dovuto a specificità settoriali o ad altri fatti e circostanze pertinenti per l’impresa stessa. 12. Nell’elaborare le informative specifiche per l’entità, l’impresa tiene conto della comparabilità nel tempo e con altre imprese che operano nel medesimo settore o nei medesimi settori. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 2 per il punto 11 (Temi specifici per l’entità) A seconda dei fatti e delle circostanze dell’impresa, possono esservi temi diversi da quelli contemplati nelle prescrizioni tematiche degli ESRS che l’impresa tratta a seguito della sua valutazione della rilevanza . Ciò può verificarsi quando il suo modello aziendale e la sua strategia sono associati a impatti , rischi e opportunità rilevanti che non corrispondono ai temi degli ESRS. RA 3 per il punto 11 (Prescrizioni per le informative specifiche per l’entità) Nell’elaborare le informative specifiche per l’entità, l’impresa si accerta che queste: a) soddisfino le caratteristiche qualitative relative alle informazioni di cui all’appendice B; e b) comprendano le informazioni pertinenti necessarie per gli ambiti di rendicontazione pertinenti che figurano al punto 5. RA 4 per il punto 11 (Informative e metriche specifiche per l’entità) Nel determinare l’utilità dell’inserimento di metriche nelle informative specifiche per l’entità, l’impresa garantisce: a) che le metriche scelte forniscono informazioni pertinenti sugli impatti , sui rischi o sulle opportunità rilevanti; b) che la valutazione assicura una rappresentazione fedele basata su informazioni e ipotesi ragionevoli, dimostrabili e verificabili; e c) di aver fornito informazioni contestuali sufficienti. RA 5 per il punto 12 (Fonti per le informative specifiche per l’entità) Nell’elaborare le proprie informative specifiche per l’entità, l’impresa può utilizzare le migliori pratiche, i quadri o i principi di rendicontazione disponibili, quali gli orientamenti settoriali dell’IFRS e gli standard GRI (compresi i temi e i principi settoriali della GRI). 1.2. Convenzioni redazionali 13. Nel presente documento, i termini che figurano nel Glossario dei termini definiti negli ESRS (allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2026/1563) sono in grassetto corsivo , tranne dove un termine definito è utilizzato più volte nello stesso paragrafo. 14. I termini “tema di sostenibilità” e “sottotema di sostenibilità” negli ESRS sono da intendersi come sinonimi dei termini “questioni di sostenibilità” o “fattori di sostenibilità” utilizzati nella direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile). Le informative degli ESRS sono strutturate per temi , ognuno dei quali si articola in sottotemi. Negli ESRS il termine “ tema ” (in grassetto corsivo ) è utilizzato per indicare un tema o un sottotema a seconda del livello di granularità più appropriato necessario ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di informativa. 15. In tutti gli ESRS: a) per “ impatti ” si intendono gli impatti effettivi e potenziali, positivi e negativi, sulle persone e sull’ambiente; e b) per “ rischi ” e “ opportunità ” si intendono i rischi legati alla sostenibilità e le opportunità legate alla sostenibilità dell’impresa che incidono (o che si può ragionevolmente prevedere che incidano) sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell’impresa nel breve, medio o lungo periodo. 16. Per impatti , rischi e opportunità rilevanti comunicati nella dichiarazione sulla sostenibilità si intendono gli stessi impatti, rischi e opportunità principali dell’impresa di cui alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile). 17. La struttura delle informazioni contenute negli ESRS si basa sugli “obblighi di informativa”. Ciascun obbligo di informativa consiste in uno o più elementi d’informazione distinti. Gli obblighi di informativa sono contraddistinti dai verbi “divulga”, “comunica”, “rende noto”, “indica”, “dà comunicazione”, “descrive”, “spiega” e “illustra” al fine di indicare che le informazioni in questione sono obbligatorie se hanno rilevanza (cfr. punti 23 e 24). 18. Gli ESRS contengono “requisiti applicativi” (RA) obbligatori che sostengono l’applicazione dei requisiti prescritti nel corpo principale dei principi e hanno la stessa autorità di tali requisiti. Gli RA di cui all’ESRS 2 Informazioni generali e ai principi tematici sostengono la preparazione di informative che soddisfino le caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B). Negli RA le espressioni “prende in considerazione”, “considera”, “tiene conto” e “valuta” sono usate in riferimento a questioni, risorse o metodologie di cui l’impresa dovrebbe tenere conto o che dovrebbe utilizzare nella preparazione di una determinata informativa. Tra gli RA figurano anche opzioni di presentazione, indicanti che una determinata informazione può essere fornita sotto forma di tabella, come testo descrittivo o utilizzando altri tipi di opzioni di presentazione. 2. Presentazione attendibile e caratteristiche qualitative delle informazioni 19. Una presentazione attendibile richiede la divulgazione di informazioni pertinenti sugli impatti , sui rischi e sulle opportunità rilevanti dell’impresa conformemente al capitolo 3 e la loro rappresentazione fedele conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente principio (per la rilevanza e la rappresentazione fedele cfr. appendice B). Al fine di ottenere una rappresentazione fedele, l’impresa fornisce una rappresentazione completa, neutrale e accurata dei suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti. 20. Una presentazione attendibile richiede inoltre che l’impresa divulghi: a) informazioni comparabili, verificabili e comprensibili (cfr. appendice B); e b) informazioni specifiche dell’entità, quando l’applicazione degli ESRS non è sufficiente per consentire ai fruitori di comprendere gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti dell’impresa e il modo in cui questa li gestisce (cfr. punto 3). 21. L’applicazione degli ESRS, compreso il filtro della rilevanza di cui al punto 24, ove necessario con le informative specifiche per l’entità (cfr. punto 11), si traduce in una dichiarazione sulla sostenibilità che fornisce una presentazione attendibile. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 6 per i punti 19-20 (Informazioni considerate nel loro insieme) Al fine di conseguire l’obiettivo della dichiarazione sulla sostenibilità di cui al punto 3, l’impresa prende in considerazione se tale dichiarazione, nel suo complesso, presenta in modo attendibile i suoi impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tale valutazione prende in considerazione il quadro generale trasmesso dalle informazioni comunicate nella dichiarazione sulla sostenibilità e non le singole informative separatamente. Ciò può comportare l’aggiunta di informazioni specifiche per l’entità, nonché l’attuazione della disposizione del punto 24, utilizzando i criteri di rilevanza delle informazioni di cui al punto 23. Il ricorso a una o più delle disposizioni dei capitoli 5.4, 7.3, 7.4 o 7.7 non pregiudica l’attendibilità della presentazione, a condizione che l’impresa fornisca spiegazioni che consentano ai fruitori di comprendere le conseguenze sulle informazioni comunicate e i limiti che ne derivano. RA 7 per il punto 20, lettera b) (Informazioni aggiuntive in altri quadri di rendicontazione) Altri quadri normativi in materia di rendicontazione indicano come “informazioni aggiuntive” quelle che un’impresa comunica al di là degli obblighi previsti dai principi al fine di garantire una presentazione attendibile. Negli ESRS l’espressione “informative specifiche per l’entità” designa lo stesso tipo di informazioni. 3. Doppia rilevanza come base per la rendicontazione di sostenibilità 22. L’impresa determina le informazioni da divulgare sulla base della sua valutazione della doppia rilevanza (cfr. punto 2) e delle disposizioni volte a determinare le informazioni da comunicare, come spiegato nel presente capitolo. 3.1. Valutazione delle informazioni da comunicare 3.1.1. Rilevanza delle informazioni 23. Le informazioni sono rilevanti quando ci si potrebbe ragionevolmente attendere che la loro omissione, errata indicazione o occultamento inciderebbe sugli aspetti seguenti: a) le decisioni che i fruitori primari delle relazioni finanziarie di carattere generale prendono sulla base di tali relazioni, compresi i bilanci e la dichiarazione sulla sostenibilità , in merito alla fornitura di risorse all’impresa; o b) le decisioni che altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità “di carattere generale” prendono sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità per quanto riguarda gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti dell’impresa e il modo in cui quest’ultima li gestisce. 24. Fatta eccezione per le informazioni che può decidere di divulgare conformemente alla sezione 8.2. Presentazione delle informazioni aggiuntive incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità , l’impresa non divulga le informazioni prescritte da un obbligo di informativa ESRS o da un elemento d’informazione se tali informazioni non sono rilevanti e non divulga informazioni che non sono rilevanti quando divulga informazioni specifiche per l’entità conformemente al punto 11. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 8 per il punto 23 (Decisioni) Quando riflette sull’utilità delle informazioni a fini decisionali, l’impresa prende in considerazione le informazioni di cui hanno bisogno i gruppi di tali fruitori, senza cercare di soddisfare tutte le esigenze di informazione specifiche di ogni singolo fruitore. 3.1.2. Fasi per la determinazione delle informazioni da comunicare 25. L’impresa determina le informazioni da comunicare in due fasi: a) individua i temi relativi ai suoi impatti , rischi o opportunità rilevanti (cfr. capitoli 3.2.1 e 3.2.2); e successivamente, b) determina le informazioni da comunicare in merito a ciascuno di tali temi (cfr. punti 29, 30 e 31 del presente principio). 26. Per quanto concerne l’individuazione dei temi , l’impresa comunica informazioni rilevanti per un tema o un sottotema se si riferiscono a uno o più impatti , rischi o opportunità rilevanti individuati sulla base dei criteri di cui ai capitoli 3.2.1 e 3.2.2. 27. Fatti salvi i criteri di cui ai capitoli 3.2.1 e 3.2.2, l’impresa può trarre una conclusione, senza ulteriori valutazioni, sulla rilevanza o sulla non rilevanza dei propri impatti o rischi o delle proprie opportunità per un tema o sottotema, sulla base di un’analisi della propria strategia e del proprio modello aziendale , compresi il settore o i settori di attività, le proprie aree geografiche e le caratteristiche della propria catena del valore a monte e a valle (approccio “dall’alto verso il basso” alla valutazione della rilevanza). Nel contesto di tale approccio, se la rilevanza o la non rilevanza di uno o più impatti, rischi o opportunità non risulta evidente sulla base dell’analisi di cui sopra, l’impresa effettua una valutazione specifica degli impatti, dei rischi o delle opportunità in questione. 28. Fatti salvi i criteri di cui ai capitoli 3.2.1 e 3.2.2, l’impresa può basarsi su una valutazione della rilevanza effettuata soltanto a livello di impatti , rischi e opportunità (approccio “dal basso verso l’alto” alla valutazione della rilevanza). 29. Per quanto riguarda le informazioni da comunicare, l’impresa: a) applica l’ESRS 2 Informazioni generali; b) per un tema o sottotema relativo ai suoi impatti , rischi e opportunità rilevanti: i) applica l’ESRS 2 Informazioni generali GDR-P, GDR-A, GDR-M e GDR-T per le politiche , le azioni , le metriche e gli obiettivi ; ii) divulga informazioni richieste dagli obblighi di informativa (compresi gli RA) pertinenti per il tema o il sottotema specifico nei principi tematici; e c) aggiunge informazioni specifiche per l’entità, se necessario, conformemente al punto 11. 30. Quando un impatto , un rischio o un’ opportunità rilevante riguarda un sotto tema , l’impresa comunica soltanto le informazioni rilevanti per tale sottotema. 31. Quando si avvale delle esenzioni dagli ESRS, l’impresa divulga le informazioni di cui ai capitoli 5.4, 7.3, 7.4 e 7.7. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 9 per il punto 27 (Approccio “dall’alto verso il basso”) Un approccio dall’alto verso il basso consente all’impresa di evitare lavoro superfluo nel valutare la rilevanza o la non rilevanza dei suoi impatti , dei suoi rischi o delle sue opportunità per un tema o sottotema. In generale, l’approccio dall’alto verso il basso non impone all’impresa di effettuare la valutazione della rilevanza a livello dei singoli impatti, rischi e opportunità. In alcuni casi può essere necessario un livello di valutazione più dettagliato, se ci si può ragionevolmente attendere che porti a una conclusione diversa in merito alla rilevanza degli impatti, dei rischi o delle opportunità dell’impresa per un tema o sottotema. Seguendo un approccio dall’alto verso il basso, la conclusione sulla rilevanza può essere raggiunta a livello di tema per una combinazione di impatti, rischi e opportunità. RA 10 per i punti 27-28 (Combinazione di approcci) L’impresa può combinare l’approccio “dall’alto verso il basso” per alcuni temi con un’analisi “dal basso verso l’alto” per altri. RA 11 per il punto 27 (Aree geografiche) Le aree geografiche o i contesti geografici possono essere analizzati a livelli diversi (paese, regione, provincia, bacino idrico, ecosistema o sito ), in base alla loro rilevanza ai fini della valutazione. RA 12 per il punto 29 (Obblighi di informativa dell’ESRS 2 Informazioni generali ) Gli obblighi di informativa dell’ESRS 2 Informazioni generali sono di natura fondamentale e possono pertanto tradursi in informazioni rilevanti per tutte le imprese. 3.1.3. Basi per la valutazione della rilevanza 32. Nella sua valutazione della doppia rilevanza , l’impresa: a) utilizza informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti (cfr. capitolo 7.4); b) non è tenuta a valutare ogni possibile impatto , rischio o opportunità in tutti i settori delle sue operazioni e della catena del valore a monte e a valle, ma si concentra sui settori in cui si ritiene probabile che emergano impatti, rischi o opportunità rilevanti sulla base della strategia e del modello aziendale , delle aree geografiche , dei settori, dei rapporti commerciali , della natura delle attività dell’impresa o di altri fattori. 33. L’impresa può essere in grado di effettuare la valutazione della rilevanza per quanto concerne la catena del valore a monte e a valle senza il contributo diretto degli attori della catena del valore, utilizzando invece dati regionali medi, dati settoriali o informazioni generalmente disponibili sull’esistenza di impatti , rischi e opportunità nel contesto in questione. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 13 per il punto 32 (Informazioni ragionevoli e dimostrabili e individuazione di impatti, rischi e opportunità) Conformemente all’uso di informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui l’impresa dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti (capitolo 7.4): a) l’uso di informazioni quantitative o di punteggi quantitativi non è necessariamente richiesto. Un’analisi qualitativa può essere sufficiente per consentire all’impresa di trarre conclusioni ragionevoli sulla rilevanza degli impatti , dei rischi o delle opportunità relativi a un determinato tema ; e b) l’impresa non è tenuta a effettuare una ricerca esaustiva di informazioni per individuare gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti. RA 14 per il punto 32 (Fonti interne ed esterne abituali) L’impresa può prendere in considerazione le seguenti fonti interne ed esterne abituali al fine di sostenere la valutazione della rilevanza : il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e i processi generali di gestione dei rischi dell’impresa; il dialogo con i portatori di interessi coinvolti; l’esperienza di pari; relazioni e statistiche, dati scientifici e pareri di esperti. RA 15 per il punto 32 (Caratteristiche di gravità e orizzonte temporale) Nell’effettuare la propria valutazione della rilevanza (cfr. punti 27 e 32), l’impresa non deve analizzare: a) ciascuna caratteristica di gravità (cfr. capitolo 3.2.1), qualora sia possibile concludere che l’impatto è grave senza analizzare ciascuna caratteristica separatamente; e b) ciascun orizzonte temporale per ogni impatto , rischio od opportunità , fatto salvo il caso in cui sia necessaria un’ulteriore valutazione, ad esempio quando l’impresa prevede che l’impatto, il rischio o l’opportunità evolva nel corso del tempo. RA 16 per il punto 32 (Livello di valutazione della rilevanza) I punti che seguono corroborano la determinazione del livello al quale ha luogo la valutazione della rilevanza . Il livello di aggregazione o disaggregazione adottato a fini della rendicontazione è determinato separatamente dal livello al quale ha luogo la valutazione della rilevanza e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.3.2 Livello di aggregazione e disaggregazione . Per le aree geografiche individuate a norma del punto 32, lettera b), l’impresa può dover prendere in considerazione il contesto specifico per valutare la rilevanza degli impatti , dei rischi o delle opportunità . Ciò può essere necessario se, ad esempio, non è possibile stabilire la rilevanza o la non rilevanza di un impatto, di un rischio o di un’opportunità in relazione a un tema o sottotema senza considerare il contesto specifico o se si può ragionevolmente prevedere che il contesto specifico incida sulla conclusione relativa alla rilevanza dell’impatto, del rischio o dell’opportunità in questione. Per quanto riguarda i temi ambientali, tra i fattori che incidono sull’esistenza di impatti negativi in un contesto specifico dell’ area geografica figurano, tra l’altro: qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo a livello locale; disponibilità di acqua nelle zone soggette a stress idrico ; e la presenza di specie ed ecosistemi minacciati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità . Per quanto riguarda gli impatti e le dipendenze legati alla natura, le prime tre fasi dell’approccio LEAP ( locate, evaluate, assess , ossia individuare, analizzare, valutare) sono un valido punto di riferimento per: a) individuare i punti in cui le operazioni proprie dell’impresa e la sua catena del valore , a monte e a valle, interagiscono con la natura; b) valutare le dipendenze e gli impatti legati all’inquinamento; e c) valutare i rischi o le opportunità associati. Per quanto riguarda i temi sociali, tra i fattori che incidono sull’esistenza di impatti negativi in un contesto specifico dell’area geografica figurano, tra l’altro: zone di conflitto e ad alto rischio e presenza di popolazioni vulnerabili quali i popoli indigeni o i lavoratori migranti. 3.1.4. Periodicità della valutazione della doppia rilevanza 34. A ciascuna data di riferimento, l’impresa valuta se si sono verificati cambiamenti significativi che potrebbero incidere sulle conclusioni della valutazione della rilevanza effettuata in periodi di riferimento precedenti. Qualora individui tali modifiche, l’impresa riesamina e aggiorna la valutazione. Le modifiche possono riguardare le attività, la struttura, i rapporti commerciali , la comprensione degli impatti , dei rischi o delle opportunità , o le metodologie di valutazione dell’impresa o l’ambiente esterno. 3.2. Valutazione della doppia rilevanza: rilevanza dell’impatto e rilevanza finanziaria 35. La doppia rilevanza ha due dimensioni: la rilevanza dell’impatto e la rilevanza finanziaria e l’impresa considera come queste interagiscono tra loro. Un impatto può essere finanziariamente rilevante fin dall’inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sul risultato economico, sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui flussi di cassa, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell’impresa nel breve, medio o lungo periodo. Un impatto può essere rilevante esclusivamente dal punto di vista dell’impatto, indipendentemente dal fatto che sia rilevante dal punto di vista finanziario. 36. In generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti . L’impresa valuta inoltre se vi siano rischi o opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell’impresa, quali i rischi fisici . 37. L’impresa stabilisce quali impatti , rischi o opportunità sono rilevanti, sulla base dei criteri di cui ai capitoli 3.2.1 e 3.2.2 e sulla base di adeguate considerazioni qualitative e soglie quantitative. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 17 per il punto 37 (Valutazione della rilevanza per le imprese che gestiscono investimenti a determinate condizioni) Se gestisce investimenti soggetti a un obbligo fiduciario per conto dei suoi clienti, in base a un mandato concordato con questi ultimi, senza assumere rischi o conservare benefici di proprietà, l’impresa non è tenuta a valutare gli impatti , i rischi e le opportunità connessi a tali investimenti. 3.2.1. Valutazione della rilevanza dell’impatto 38. La valutazione della rilevanza dell’impatto individua gli impatti rilevanti dell’impresa. 39. L’impresa comunica le informazioni in merito a un determinato tema dal punto di vista dell’ impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull’ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell’impresa e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali nel contesto di detta catena del valore a monte e a valle. I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, 40. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la rilevanza è valutata in base alla gravità dell’impatto. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali, la valutazione si basa su una combinazione di gravità e probabilità. La gravità è valutata sulla base dei fattori seguenti: entità, portata e natura irrimediabile dell’impatto. Nel caso di un impatto negativo potenziale sui diritti umani, la gravità dell’impatto prevale sulla sua probabilità. 41. Per gli impatti positivi effettivi, la rilevanza è valutata sulla base dell’entità e della portata dell’impatto. Per gli impatti positivi potenziali, la rilevanza è valutata in base all’entità, alla portata e alla probabilità dell’impatto. 42. I risultati del dialogo con i portatori di interessi coinvolti nel contesto delle attività in corso relative al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità costituiscono un contributo fondamentale alla valutazione della rilevanza dell’impatto . I portatori di interessi coinvolti sono persone o gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati dalle attività dell’impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la sua catena del valore a monte e a valle. La società civile, le organizzazioni non governative e i sindacati in quanto fruitori possono fungere da delegati dei portatori di interessi coinvolti. 43. Quanto segue si applica alla determinazione delle modalità per considerare, nel contesto della valutazione della rilevanza, le politiche e le azioni volte a prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi: a) la gravità degli impatti negativi effettivi (quelli che si manifestano durante l’anno di riferimento) è valutata considerando il modo in cui si sono effettivamente manifestati durante l’anno di riferimento. Tra gli impatti effettivi figurano quelli che hanno avuto origine nei periodi di riferimento precedenti e che continuano a sussistere nel periodo di riferimento attuale. La loro gravità è valutata sulla base del periodo di riferimento attuale, ossia tenendo conto del modo in cui sono stati mitigati o ridotti al minimo o del modo in cui vi si è posta fine nei periodi precedenti. La valutazione non prende in considerazione le azioni correttive volte ad affrontare gli impatti, se intraprese durante il periodo di riferimento; b) la gravità e la probabilità di potenziali impatti negativi (quelli che potrebbero manifestarsi in futuro) sono valutate tenendo conto delle politiche e delle azioni di prevenzione e mitigazione attuate soltanto se si può ragionevolmente presumere che tali politiche e azioni riducano efficacemente la gravità o la probabilità. Le azioni o le politiche che non sono ancora state attuate non sono prese in considerazione; e c) le informazioni sugli impatti e sul modo in cui l’impresa li gestisce attraverso politiche e azioni possono essere utili per i fruitori ai fini delle decisioni, indipendentemente dall’efficacia con cui l’impresa li gestisce o dall’efficacia con cui i temi corrispondenti sono regolamentati. In tali casi, la valutazione della rilevanza deve tenerne conto. 44. Gli impatti positivi sono valutati singolarmente, senza compensare gli impatti negativi. Non sono impatti positivi i risultati delle azioni volte a prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti negativi cui l’impresa è collegata, né il rispetto di leggi e normative. Gli impatti positivi includono gli effetti delle attività aziendali, dei prodotti o dei servizi dell’impresa che attenuano, riducono al minimo, pongono fine o pongono rimedio agli impatti negativi altrui, quando l’impresa non è collegata a tali impatti. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 18 per i punti 38-39 (Esempi di impatti connessi) Di seguito sono riportati due esempi di impatti connessi all’impresa: a) se l’impresa utilizza nei suoi prodotti cobalto per la cui estrazione è impiegato lavoro minorile , l’impatto negativo è collegato ai prodotti dell’impresa attraverso i rapporti commerciali a vari livelli lungo la sua catena del valore a monte. Tali rapporti comprendono quelli con i fornitori , con la fonderia, con il commerciante di minerali e con la società mineraria che sfrutta il lavoro minorile; e b) se l’impresa concede un prestito a un’altra impresa per attività che, in violazione delle norme concordate in materia di ambiente, provocano la contaminazione delle acque e dei terreni circostanti, tale impatto negativo è collegato all’impresa attraverso il rapporto con l’impresa cui ha concesso il prestito. RA 19 per i punti 38-39 (Considerazioni qualitative e soglie quantitative) Nell’approccio “dall’alto verso il basso”, considerazioni qualitative possono essere sufficienti per trarre una conclusione circa la rilevanza . In un approccio “dal basso verso l’alto” l’impresa può utilizzare considerazioni qualitative o soglie quantitative, a seconda della natura dell’ impatto , dei dati disponibili e di altre circostanze. RA 20 per i punti 38-39 (Fasi della valutazione della rilevanza dell’impatto) Nel contesto della valutazione della rilevanza dell’impatto l’impresa prende in considerazione le fasi seguenti: a) comprendere (attività, rapporti commerciali e portatori di interessi ); b) individuare gli impatti effettivi e potenziali (negativi e positivi); e c) valutare la rilevanza degli impatti effettivi e potenziali e determinare i temi da comunicare, sulla base dei risultati della valutazione. RA 21 per i punti 38-39 (Termini utilizzati in altri quadri di rendicontazione) L’espressione “impatti più significativi” è utilizzata in taluni quadri di rendicontazione esistenti per fare riferimento agli impatti descritti negli ESRS come “impatti rilevanti”. RA 22 per i punti 40-41 (Entità, portata e natura irrimediabile) La gravità di un impatto è valutata in base alla sua entità, alla sua portata e alla sua natura irrimediabile: a) l’entità: quanto è grave l’impatto negativo o quanti benefici comporta l’impatto positivo per le persone o l’ambiente; b) la portata: quanto sono diffusi gli impatti positivi o negativi. Nel caso di impatti ambientali, la portata può essere intesa come l’estensione del danno ambientale o un perimetro geografico. Nel caso di impatti sulle persone, la “portata” può essere intesa come il numero delle persone interessate negativamente; e c) la natura irrimediabile: se e in che misura è possibile porre rimedio agli impatti negativi, vale a dire riportare l’ambiente o le persone interessate allo stato originario. Una qualsiasi delle tre caratteristiche (entità, portata e natura irrimediabile) possono rendere grave un impatto negativo. RA 23 per il punto 42 (Portatori di interessi) Le categorie tipiche di portatori di interessi coinvolti di un’impresa sono: i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori nella forza lavoro propria dell’impresa e nelle sue catene del valore a monte e a valle, le comunità interessate dalle sue operazioni commerciali o dalle attività della sua catena del valore a monte e a valle, nonché i consumatori e gli utilizzatori finali dei suoi prodotti e servizi. La considerazione dei portatori di interessi coinvolti richiede particolare attenzione nei confronti dei portatori di interessi appartenenti a tali categorie che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità. La natura può essere considerata un portatore di interessi coinvolto “silente”. RA 24 per il punto 42 (Dialogo con i portatori di interessi coinvolti) Se l’impresa dialoga con i portatori di interessi coinvolti nell’ambito della sua (eventuale) procedura di dovuta diligenza al fine di individuare, valutare e affrontare gli impatti negativi, i risultati di tale dialogo forniscono un contributo prezioso alla sua valutazione della rilevanza , senza bisogno di istituire per questa valutazione un processo di dialogo separato. Tuttavia l’impresa può altresì chiedere un contributo diretto alla propria valutazione della rilevanza ai portatori di interessi coinvolti o ai loro rappresentanti (quali i rappresentanti dei dipendenti o sindacati), nonché ai fruitori dell’informativa sulla sostenibilità e ad altri esperti. Il contributo può prendere la forma di un riscontro sulle conclusioni dell’impresa in merito all’individuazione di impatti, rischi od opportunità rilevanti, nonché in merito ai temi da comunicare. RA 25 per il punto 42 (Rappresentanti dei lavoratori) Conformemente alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), come modificata dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, la dirigenza dell’impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Tale processo e, se del caso, la relativa comunicazione ai pertinenti organi di amministrazione, direzione e controllo costituiscono un elemento prezioso del coinvolgimento dei portatori di interessi . RA 26 per il punto 43, lettera a) (Considerazione delle politiche e delle azioni attuate) A titolo illustrativo, al fine di tenere conto delle politiche e delle azioni attuate nella valutazione della rilevanza in relazione al punto 43, lettera a), quando si verifica una fuoriuscita di petrolio, lo sforzo per contenerla è considerato una mitigazione, mentre la riparazione del danno o del pregiudizio causato dalla fuoriuscita è considerata un’ azione correttiva . RA 27 per il punto 43, lettera b) (Politica isolata) Se una politica implica azioni future per garantire che sia efficace nel ridurre la gravità o la probabilità di un impatto , l’esistenza di tale politica e delle relative azioni future non è presa in considerazione nel valutare la rilevanza dell’impatto in questione. RA 28 per il punto 43, lettera c) Nei casi di cui al punto 43, lettera c), l’impresa adatta opportunamente il proprio approccio alla valutazione della rilevanza al fine di soddisfare le esigenze di informazione dei fruitori , come descritto al punto 23. 3.2.2. Valutazione della rilevanza finanziaria 45. La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all’individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell’adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all’impresa (cfr. punto 23, lettera a)). 46. La portata della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità costituisce un’espansione della portata della rilevanza utilizzata nel processo volto a stabilire quali informazioni debbano essere incluse nel bilancio dell’impresa sulla base delle norme applicabili in materia di rilevazione e valutazione. La rilevanza finanziaria di un tema non si limita ai rischi o alle opportunità rilevanti che interessano le entità soggette al controllo dell’impresa, ma comprende informazioni sui rischi e sulle opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali nella catena del valore a monte e a valle (cfr. punto 62). 47. Un’impresa comunica informazioni in merito a un tema da un punto di vista della rilevanza finanziaria se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti. Ciò si verifica quando i rischi o le opportunità relativi a un tema hanno, o si può ragionevolmente prevedere che abbiano, un’influenza rilevante sullo sviluppo dell’impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. 48. I rischi e le opportunità possono sorgere da eventi passati o futuri. I rischi e le opportunità rilevanti derivano dai seguenti aspetti relativi all’impresa: a) impatti rilevanti individuati nella valutazione della rilevanza dell’impatto ; b) dipendenze dalle risorse naturali, umane e sociali; e c) altri fattori, quali l’esposizione a pericoli climatici o modifiche normative che affrontano rischi sistemici . 49. Nell’individuare i rischi e le opportunità , l’impresa considera le dipendenze come fonti di effetti finanziari , in termini di flussi finanziari o in termini di risorse non rilevate in bilancio. Le dipendenze possono essere fonti di rischi o opportunità indipendentemente dagli impatti potenziali sulle risorse naturali, umane e sociali su cui si basano. 50. La rilevanza dei rischi e delle opportunità è valutata combinando l’entità potenziale dei possibili effetti finanziari e la probabilità che si verifichino. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 29 per il punto 48 (Gestione interna dei rischi) Il quadro interno di gestione dei rischi costituisce un contributo prezioso alla valutazione della rilevanza dei rischi e delle opportunità . Per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, i quadri normativi prudenziali applicabili possono orientare la valutazione della rilevanza. RA 30 per il punto 49 (Dipendenze) Le dipendenze possono incidere sugli aspetti seguenti: a) la capacità dell’impresa di utilizzare o ottenere le risorse necessarie nei suoi processi aziendali; b) la qualità e la fissazione dei prezzi di tali risorse; o c) la capacità di fare affidamento su termini accettabili nei rapporti necessari per i processi aziendali. RA 31 per il punto 49 (Contributo agli effetti finanziari) Nel valutare la rilevanza dei rischi e delle opportunità , l’impresa prende in considerazione il loro contributo agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo utilizzando: a) gli scenari /le previsioni probabili; e b) gli effetti finanziari attesi che non sono (o non sono ancora) rispecchiati nel bilancio e derivano da rischi e opportunità rilevanti. Ciò può derivare da situazioni che non portano ancora alla rilevazione in bilancio di attivi e passività o di ricavi e costi secondo i criteri di rilevazione contabile. 3.3. Circostanze specifiche 3.3.1. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare impatti o rischi connessi ad altri temi 51. La valutazione della rilevanza può individuare situazioni in cui le azioni intraprese dall’impresa per affrontare determinati impatti , rischi o opportunità relativi a un tema possono dare luogo a impatti negativi rilevanti o rischi rilevanti relativi a uno o più altri temi. In tali situazioni, l’impresa presenta la propria informativa in modo da facilitare la comprensione dei nessi tra i diversi temi. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 32 per il punto 51 (Impatti o rischi derivanti da azioni) Il seguente è un esempio delle situazioni appena descritte: il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici comporta impatti negativi o rischi rilevanti connessi alla forza lavoro propria . Al fine di promuovere l’interconnessione delle informazioni (cfr. capitolo 9.1), l’impresa: a) comunica, nella sezione relativa alla forza lavoro propria, gli impatti negativi o i rischi rilevanti derivanti dal piano di transizione, comprese le azioni che li causano, con un rimando all’informativa sul clima; e b) nell’informativa legata al clima descrive il modo in cui sono affrontati gli impatti o i rischi negativi rilevanti legati al clima. 3.3.2. Livello di aggregazione e disaggregazione 52. L’impresa aggrega o disaggrega le informazioni in modo da rispecchiare il livello al quale emergono variazioni significative degli impatti , dei rischi o delle opportunità rilevanti, ad esempio per tema , settore, impresa figlia, area geografica , attivo. L’impresa tiene conto dei fatti e delle circostanze pertinenti al fine di determinare il livello di aggregazione a sostegno di una rappresentazione fedele dei suoi impatti, rischi o opportunità. 53. L’impresa garantisce che il livello di aggregazione e disaggregazione non occulti informazioni rilevanti. 54. La disaggregazione utilizzata per presentare una determinata informativa rispecchia il livello che fornisce le informazioni più pertinenti ai fruitori , ossia il tema , il gruppo di impatti , rischi o opportunità , il singolo impatto, rischio o opportunità. Ciò dovrebbe rispecchiare fattori quali la natura degli impatti, dei rischi o delle opportunità in questione o il modo in cui l’impresa li gestisce. 55. Quando comunica le informazioni a livello consolidato, l’impresa effettua la valutazione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti per il gruppo consolidato, a prescindere dalla struttura giuridica di quest’ultimo. Essa si assicura che tutte le attività delle sue imprese figlie siano considerate in modo da consentire l’individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti a livello di gruppo. Nel caso in cui individui differenze significative tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più imprese figlie, l’impresa procede a una disaggregazione e presenta le informazioni in modo tale da consentire una comprensione adeguata degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti della o delle imprese figlie in questione. Se un impatto, un rischio o un’opportunità rilevante determinato a livello di gruppo non è rilevante per tutte le imprese figlie o le attività del gruppo, le informazioni possono essere fornite a livello disaggregato, includendo soltanto le imprese figlie o le attività per le quali l’impatto, il rischio o l’opportunità è rilevante (cfr. anche le esenzioni per le metriche di cui al punto 93). REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 33 per il punto 52 (Aree geografiche rilevanti) L’impresa prende in considerazione l’opportunità di disaggregare le informazioni per area geografica rilevante (cfr. RA 11) al livello adeguato quando la gravità degli impatti rilevanti sottostanti dipende in larga misura dalle caratteristiche del contesto delle aree geografiche o quando vi sono differenze significative nelle attività dell’impresa che incidono su tali aree geografiche. Il livello di aggregazione adottato non occulta le interconnessioni tra gli impatti, i rischi e le loro cause esistenti in contesti geografici specifici, quali gli effetti cumulativi su ecosistemi o risorse condivise. RA 34 per il punto 53 (Livello di aggregazione inadeguato) Le informazioni possono essere occultate quando un livello di aggregazione inadeguato potrebbe influenzare la decisione dei fruitori principali dei bilanci di carattere generale o delle decisioni di altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale. Un livello inadeguato di aggregazione degli impatti , dei rischi e delle opportunità può derivare dall’aggregazione di quelli che non hanno caratteristiche comuni o dalla disaggregazione di quelli che invece ne hanno. L’occultamento si verifica quando informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti. 4. Dovere di diligenza 56. Il dovere di diligenza è il processo mediante cui l’impresa individua, previene, mitiga, arresta e riduce al minimo gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sulle persone e sull’ambiente connessi alla sua attività e pone rimedio a tali effetti. La direttiva (UE) 2024/1760 (direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità) stabilisce obblighi di dovuta diligenza per le imprese soggette alle sue disposizioni. Gli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali forniscono anch’essi orientamenti pertinenti riguardanti la procedura di dovuta diligenza. Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde a cambiamenti della strategia e del modello aziendale , delle attività, dei rapporti commerciali , del contesto operativo e delle pratiche operative dell’impresa, anche per quanto concerne la progettazione, gli acquisti, le vendite e la distribuzione e che, viceversa, può scatenare tali cambiamenti. 57. Gli ESRS non impongono alcun obbligo di condotta per quanto riguarda il dovere di diligenza, né ampliano o modificano il ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa per quanto riguarda l’esercizio del dovere di diligenza. Le disposizioni degli ESRS lasciano impregiudicate quelle di cui alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità per le imprese che questa disciplina. 58. I risultati della procedura di dovuta diligenza dell’impresa ai fini della sostenibilità orientano la valutazione dei suoi impatti negativi rilevanti. 59. Una delle fasi della procedura di dovuta diligenza consiste nell’individuazione e nella valutazione degli impatti negativi connessi alle operazioni proprie, ai prodotti o ai servizi propri dell’impresa, anche attraverso rapporti commerciali nel contesto della catena del valore a monte e a valle dell’impresa. Le fasi di individuazione e valutazione degli impatti nel contesto della procedura di dovuta diligenza orientano la valutazione degli impatti rilevanti ai fini della rendicontazione (cfr. capitolo 3.2.1). L’individuazione degli impatti negativi rilevanti contribuisce anche all’individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti. Nel caso in cui l’impresa non possa affrontare tutti gli impatti contemporaneamente, la procedura di dovuta diligenza consente di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti. 5. Impresa che comunica informazioni e catena del valore a monte e a valle 5.1. Impresa che comunica informazioni e operazioni proprie 60. La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Se l’impresa madre redige un bilancio consolidato, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarda l’impresa madre e le sue imprese figlie conformemente alle prescrizioni applicabili in materia di contabilizzazione. Ciò non si applica se l’impresa non è tenuta a redigere un bilancio o se la sua rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta a norma dell’articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile). 61. In caso di rendicontazione a livello di gruppo, di norma l’impresa che comunica informazioni, fatta eccezione per circostanze specifiche, quali leasing e attivi detenuti da regimi di previdenza a lungo termine a favore dei dipendenti dell’impresa, considera come facenti parte delle operazioni proprie: gli attivi, le passività, i ricavi e le spese dell’impresa madre e delle sue imprese figlie, situate all’interno o all’esterno dell’UE, determinati conformemente alle prescrizioni applicabili in materia di contabilizzazione. I punti da 62 a 75 prevedono ulteriori disposizioni ed eccezioni ai fini della determinazione del perimetro di rendicontazione delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle. Inoltre l’impresa può escludere dal perimetro di rendicontazione di sostenibilità un’impresa figlia che è stata esclusa dall’ambito di applicazione del bilancio consolidato in considerazione della sua non rilevanza dal punto di vista finanziario, fatto salvo il caso in cui vi siano fatti e circostanze specifici che espongono il gruppo a impatti derivanti dall’impresa figlia in questione che raggiungono le soglie di rilevanza del gruppo. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 35 per il punto 61 (Impresa figlia con periodo di riferimento diverso) Quando include nella dichiarazione sulla sostenibilità consolidata imprese figlie aventi periodi di riferimento diversi, l’impresa può avvalersi delle disposizioni contabili applicabili che affrontano tali circostanze. RA 36 per il punto 61 (Quota delle operazioni congiunte) Fatta salva l’esenzione di cui al punto 92, l’impresa classifica come “ operazioni proprie ” gli impatti , i rischi e le opportunità connessi alla quota di attivi, passività, ricavi e spese della sua operazione congiunta rilevati in bilancio. 5.2. Inclusione di informazioni sulla catena del valore a monte e a valle 62. Nella misura necessaria alla comprensione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti dell’impresa e al fine di soddisfare le caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B), le informazioni comunicate non si limitano alle operazioni proprie bensì riguardano anche gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all’impresa attraverso i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e a valle (informazioni sulla catena del valore), fatta salva l’esenzione per le acquisizioni e le cessioni di cui al capitolo 5.4. 63. L’impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore a monte e a valle conformemente ai risultati della propria valutazione della doppia rilevanza come descritto nel presente principio e a eventuali prescrizioni specifiche relative alla catena del valore a monte e a valle in altri ESRS. 64. L’applicazione del punto 63 non richiede informazioni su ciascun singolo attore della catena del valore a monte e a valle, ma solo l’inclusione di informazioni rilevanti. 65. Al fine di individuare gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti connessi all’impresa attraverso i suoi rapporti commerciali nella catena del valore a monte e a valle, nonché di riferire in merito, l’impresa può utilizzare informazioni raccolte direttamente da controparti nella catena del valore a monte e a valle o può utilizzare stime, in funzione di considerazioni sulla praticabilità e sull’affidabilità relative ai dati in ingresso necessari. Nello sviluppare stime, l’impresa può ricorrere a informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, dati basati sulle spese o altre variabili proxy. 66. Nell’applicare l’articolo 19 bis, paragrafo 3, dal primo al sesto comma, e l’articolo 29 bis, paragrafo 3, dal primo al sesto comma, della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), l’impresa tiene conto del fatto che il limite superiore (limite per la catena del valore) delle informazioni sulla sostenibilità che possono essere chieste alle imprese protette presenti nella sua catena del valore riguarda solo gli elementi d’informazione indicati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione [^1] . Tale limitazione si applica anche alle imprese di paesi terzi presenti nella catena del valore a monte e a valle dell’impresa che comunica informazioni. 67. Impatti , rischi o opportunità diversi possono essere rilevanti in relazione a parti diverse della catena del valore a monte e a valle dell’impresa. 68. Le informazioni comunicate in merito a politiche , azioni e obiettivi comprendono informazioni sulla catena del valore a monte e a valle soltanto nella misura in cui la catena del valore rientra nell’ambito di applicazione delle politiche, delle azioni e degli obiettivi dell’impresa. 69. Gli investimenti, comprese le partecipazioni in società collegate e joint venture, sono trattati come rapporti commerciali . 70. Fatta salva l’esenzione di cui al punto 92, in alcuni casi anche le società collegate o le joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto fanno parte della catena del valore dell’impresa a monte e a valle al di là del rapporto di partecipazione azionaria, ad esempio quando sono anche fornitori o clienti. In tali casi, l’impresa comunica le informazioni relative a tali rapporti di fornitura o clientela, conformemente al punto 62, coerentemente con l’approccio adottato per rapporti commerciali analoghi. In tali casi, nel determinare le metriche , i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta, ma rispecchiano gli impatti , i rischi e le opportunità connessi all’impresa attraverso il rapporto di fornitura o di clientela in questione. Ciò significa che l’impresa considera tanto il proprio rapporto in veste di investitore nella società collegata o nella joint venture quanto il proprio rapporto di fornitura o di clientela. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 37 per i punti 62-63 (Rendicontazione sulla catena del valore per le imprese che gestiscono investimenti a determinate condizioni) Se gestisce investimenti soggetti a un obbligo fiduciario per conto dei suoi clienti, in base a un mandato concordato con questi ultimi, senza assumere rischi o conservare benefici di proprietà, l’impresa non è tenuta a fornire dati in merito a tali investimenti. RA 38 per il punto 63 (Metriche e catena del valore) L’impresa è tenuta a includere metriche specifiche per l’entità al fine di coprire la propria catena del valore a monte e a valle quando ciò è necessario conformemente al punto 11, in quanto le metriche definite nei principi tematici degli ESRS riguardano soltanto le operazioni proprie, fatta eccezione per le emissioni di gas a effetto serra (ESRS E1-8). 5.3. Disposizioni ed eccezioni ai fini della determinazione del rispettivo perimetro di rendicontazione delle operazioni proprie e della catena del valore 71. Gli impatti , i rischi e le opportunità relativi a un attivo in leasing potrebbero avere fonti diverse, a seconda che derivino dall’utilizzo dell’attivo o dalla sua proprietà. Il locatario sta utilizzando l’attivo in leasing e comunica gli impatti connessi al suo uso nelle operazioni proprie durante il periodo di leasing. Il locatore conferisce al locatario il diritto di utilizzare l’attivo e comunica gli impatti connessi all’uso dell’attivo come parte della sua catena del valore a valle. Il fatto che i rischi e le opportunità relativi a un attivo in leasing, nonché gli impatti diversi da quelli connessi all’utilizzo di tale attivo, ricadano sul locatore o sul locatario dipende dalle disposizioni del contratto di leasing, che dovrebbero trovare riscontro nelle informazioni comunicate. 72. Gli impatti , i rischi o le opportunità derivanti dagli attivi detenuti dai regimi di previdenza a lungo termine a favore dei dipendenti dell’impresa sono connessi a quest’ultima attraverso i suoi rapporti commerciali nella catena del valore . 73. Le disposizioni dei punti 71 e 72 prevalgono sui principi tematici, comprese le disposizioni dell’ESRS E1-8. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 39 per il punto 71 (Attivi in leasing) Ad esempio, il locatario e non il locatore è il soggetto che causa inquinamento , utilizza energia o consuma acqua in una fabbrica in leasing. Il locatario valuta pertanto gli impatti rilevanti connessi all’utilizzo degli attivi in leasing nelle operazioni proprie. 5.4. Esenzione per acquisizioni e cessioni 74. Se acquisisce un’impresa figlia durante il periodo di riferimento, l’impresa può rinviare l’inclusione di tale impresa figlia nella valutazione della rilevanza e nella dichiarazione sulla sostenibilità al periodo di riferimento successivo. Se un’impresa figlia lascia il gruppo durante il periodo di riferimento, l’impresa può adeguare l’ambito della valutazione della rilevanza e il perimetro di rendicontazione a partire dall’inizio del periodo di riferimento attuale. 75. Se si avvale dell’esenzione di cui al punto 74, l’impresa utilizza le informazioni disponibili per comunicare qualsiasi evento significativo che abbia interessato l’impresa figlia durante il periodo di riferimento dall’acquisizione o fino alla cessione e che abbia un effetto sugli impatti , sui rischi o sulle opportunità del gruppo connessi alle questioni di sostenibilità. 6. Periodo di riferimento, anno base e orizzonti temporali 6.1. Periodo di riferimento e anno base 76. Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell’impresa, ivi incluso ai fini del calcolo delle metriche , è coerente con quello del suo bilancio. 77. L’anno base è la data o il periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive. 78. L’impresa presenta le informazioni comparative rispetto all’anno base per le metriche comunicate nel periodo in corso quando comunica le informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di un obiettivo , a meno che l’obbligo di informativa pertinente non preveda specificamente altrimenti. Qualora siano state raggiunte tappe intermedie tra l’anno base e il periodo di riferimento, la comunicazione dei risultati conseguiti costituisce un’informazione contestuale utile. 6.2. Orizzonte temporale: definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione 79. Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità , l’impresa si attiene agli intervalli di tempo seguenti a decorrere dalla fine del periodo di riferimento: a) orizzonte temporale di breve periodo: la durata del periodo adottato per il proprio bilancio; b) orizzonte temporale di medio periodo: dalla fine del breve periodo fino a cinque anni; e c) orizzonte temporale di lungo periodo: oltre cinque anni. 80. L’impresa opera ulteriori ripartizioni del lungo periodo se prevede che gli impatti o le azioni si protrarranno per più di cinque anni, qualora l’aggiunta di tali ripartizioni fornisca informazioni pertinenti. 81. L’impresa può adottare una definizione diversa per gli orizzonti temporali di medio o lungo periodo se l’uso di quelli definiti al punto 79 produce informazioni non pertinenti. Ciò può accadere se l’impresa utilizza una definizione diversa per a) i propri processi di individuazione e gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti o b) le proprie azioni e i propri obiettivi . Tali circostanze possono essere dovute a caratteristiche settoriali specifiche, quali i flussi finanziari e i cicli economici o gli orizzonti di pianificazione solitamente utilizzati nel settore per il processo decisionale, alla durata prevista degli investimenti di capitale o agli orizzonti temporali in relazione ai quali i fruitori effettuano le loro valutazioni. 82. Negli ESRS le espressioni “breve periodo”, “medio periodo” e “lungo periodo” (o “breve termine”, “medio termine” e “lungo termine”) descrivono gli orizzonti temporali determinati dall’impresa conformemente alle disposizioni dei punti da 79 a 81. 7. Preparazione delle informazioni sulla sostenibilità 7.1. Informazioni comparative 83. L’impresa divulga informazioni comparative relative al periodo precedente per tutte le metriche quantitative e tutti gli importi. Ove pertinente per la comprensione della dichiarazione sulla sostenibilità del periodo in corso, l’impresa è tenuta altresì a comunicare informazioni comparative per l’informativa di carattere descrittivo. 84. La definizione e i calcoli delle metriche , incluse le metriche impiegate per stabilire obiettivi e monitorare i progressi compiuti verso il loro conseguimento, devono essere coerenti nel tempo. L’impresa fornisce informazioni contestuali e dati comparativi riveduti, fatto salvo il caso in cui non sia fattibile farlo, se ha: a) ridefinito o sostituito una metrica o di un obiettivo; o b) individuato nuove informazioni in relazione ai dati stimati comunicati nel periodo precedente e le nuove informazioni forniscono elementi che attestano le circostanze nel periodo precedente. 85. Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per le metriche per uno o più periodi precedenti, l’impresa ne dà comunicazione. 86. Quando un ESRS impone all’impresa di presentare più di un periodo comparativo per una metrica o un elemento d’informazione, prevale l’obbligo di cui al medesimo ESRS. 87. Per quanto concerne le metriche e gli importi monetari: a) se comunica importi comparativi che differiscono significativamente dalle informazioni comunicate nel periodo precedente, l’impresa indica i motivi di tale variazione e della differenza tra gli importi comunicati nel periodo precedente e gli importi riveduti; b) se l’impresa comunica per la prima volta informazioni in merito a un tema o a impatti , rischi e opportunità rilevanti, non è tenuta a presentare informazioni comparative ad essi relative nel periodo di riferimento attuale (ossia se non sono state comunicate in precedenti dichiarazioni sulla sostenibilità dell’impresa); e c) fatto salvo lo sgravio per le acquisizioni e le cessioni (cfr. capitolo 5.4), se necessario al fine di illustrare i progressi compiuti verso il conseguimento di un obiettivo a seguito di un’acquisizione o di una cessione importante, l’impresa descrive in che modo l’operazione in questione incide sui progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 40 per il punto 84, lettera b) (Revisione dei dati comparativi) L’impresa non è tenuta a rivedere il valore comparativo per le nuove informazioni ricevute se i dati comparativi riveduti non forniscono informazioni utili, ad esempio quando la metodologia di stima per la metrica pertinente si basa sistematicamente, alla data di riferimento, su un dato in ingresso derivante dal periodo precedente. 7.2. Giudizio, incertezza della misurazione e incertezza nei risultati 88. L’impresa comunica informazioni per consentire ai fruitori di comprendere: a) i giudizi formulati che hanno l’effetto più significativo sulle informazioni comunicate; b) le incertezze significative che incidono sulle informazioni presentate, compreso se si basano su stime; e c) ipotesi e limiti significativi relativi alle stime. 89. Taluni ESRS impongono la divulgazione di informazioni con risultati incerti, come spiegazioni in merito a possibili eventi futuri. Nel giudicare se le informazioni riguardanti tali possibili eventi futuri siano rilevanti, l’impresa si avvale dei criteri di cui al capitolo 3.2.2 e prende in considerazione: a) i potenziali effetti finanziari attesi degli eventi (i possibili risultati); b) la gravità e la probabilità degli impatti potenziali sulle persone o sull’ambiente derivanti da possibili eventi futuri; e c) la gamma di risultati possibili e la probabilità dei risultati possibili all’interno di tale gamma. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 41 per il punto 89 (Sui giudizi) Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità , l’impresa formula vari giudizi, oltre a quelli che riguardano le stime, che possono incidere in modo significativo sulle informazioni comunicate, ad esempio quando: a) individua le informazioni rilevanti da includere nella dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. punto 23); e b) individua gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti, associandoli ai temi pertinenti e valutando l’eventuale necessità di aggiornare la valutazione della rilevanza (cfr. capitolo 3). RA 42 per il punto 89 (Uso di ipotesi e stime ragionevoli e dimostrabili) L’uso di stime ragionevoli, anche quando si elabora un’analisi dello scenario o di sensibilità, costituisce una parte essenziale della preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità dell’impresa. Ciò non pregiudica l’utilità di tali informazioni, purché siano spiegate le ipotesi e le stime significative. Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B). RA 43 per il punto 89 (Uso di ipotesi e stime ragionevoli e dimostrabili) La prescrizione del punto 88, lettera b), si riferisce alle stime che richiedono i giudizi più difficili, soggettivi o complessi. 7.3. Esenzioni per la preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità nell’ambito degli ESRS 90. L’impresa può escludere attività dai calcoli delle metriche se, per loro natura, dette attività non costituiscono una causa significativa degli impatti , dei rischi o delle opportunità che la metrica intende rappresentare e se si prevede che la loro esclusione dal calcolo non comprometta la pertinenza e la rappresentazione fedele delle informazioni comunicate. L’impresa comunica se tale esenzione è utilizzata e include tutte le informazioni pertinenti per consentire ai fruitori di comprendere le limitazioni dell’ambito di applicazione che ne derivano. 91. Fatta eccezione per la metriche dell’ESRS E1-8 Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 , se è in grado di fornire, senza costi o sforzi indebiti, dati diretti o dati stimati attendibili soltanto per una parte oggettivamente definita delle operazioni proprie o della catena del valore a monte o a valle, l’impresa indica di aver individuato impatti , rischi o opportunità rilevanti, ma che al momento la metrica corrispondente può essere comunicata soltanto per un ambito di rendicontazione parziale o per un sottoinsieme della catena del valore. In tal caso l’impresa comunica le azioni intraprese per aumentare la copertura e la qualità delle informazioni comunicate nei periodi futuri e i progressi compiuti rispetto al periodo precedente. Secondo le previsioni, la copertura delle informazioni comunicate dovrebbe aumentare nel corso del tempo, in particolare per quanto riguarda le metriche relative alle operazioni proprie. Il presente punto si applica fatta salva l’applicabilità delle disposizioni del capitolo 7.4. 92. L’impresa può escludere le operazioni congiunte sulle quali non ha il controllo operativo dall’ambito di applicazione del calcolo delle metriche ambientali comunicate conformemente all’ESRS E2 Inquinamento , all’ESRS E3 Acque , all’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi e all’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare. L’impresa comunica se tale esenzione è utilizzata e include tutte le informazioni pertinenti per consentire una comprensione delle limitazioni dell’ambito di applicazione che ne derivano. In tale circostanza, e fatta salva la valutazione dell’impresa riguardo all’esercizio del controllo operativo, l’impresa comunica le azioni intraprese per aumentare la copertura delle informazioni comunicate e la loro qualità nei periodi futuri e i progressi compiuti rispetto al periodo precedente. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 44 per il punto 92 (Esenzione ed emissioni di gas a effetto serra di ambito 3) Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 3 , entro il perimetro definito nel presente principio e nell’RA 19 dell’ESRS E1 Cambiamenti climatici , si applica l’RA 24 dell’ESRS E1. 7.4. Informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti 93. L’impresa usa tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti: a) al fine di individuare gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti; b) al fine di determinare la portata della propria catena del valore a monte e a valle, compresa la sua ampiezza e la sua composizione, in relazione agli impatti, ai rischi o alle opportunità rilevanti; c) quando amplia le informazioni al fine di includere le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come previsto al punto 62; d) al fine di preparare informazioni sulle metriche ; e e) al fine di riferire in merito agli effetti finanziari attesi ed attuali. 94. La valutazione di cosa costituisce un costo o uno sforzo indebito dipende dalle circostanze specifiche dell’impresa e richiede una considerazione equilibrata dei costi per l’impresa e dei benefici offerti dalle informazioni che ne derivano per i fruitori . 95. Le informazioni ragionevoli e dimostrabili a disposizione dell’impresa senza costi o sforzi indebiti sono valutate nuovamente per ciascun periodo di riferimento. Ciò rispecchia i risultati delle azioni intraprese in passato dall’impresa volte a migliorare la disponibilità di dati o una maggiore disponibilità di informazioni esterne. Di conseguenza, secondo le previsioni, la disponibilità di informazioni dovrebbe migliorare nel corso del tempo. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 45 per il punto 94 (Informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti) Le informazioni ragionevoli e dimostrabili riguardano fattori specifici dell’impresa, nonché le condizioni generali nell’ambiente esterno. Tra le informazioni ragionevoli e dimostrabili figurano informazioni in merito a eventi passati, condizioni attuali e previsioni di condizioni future. L’impresa non è tenuta a effettuare una ricerca esaustiva di tali informazioni. Nel valutare se la preparazione di un’informativa comporti costi o sforzi indebiti alla data di riferimento, l’impresa prende in considerazione, singolarmente o congiuntamente, criteri quali: a) le proprie dimensioni, risorse e preparazione tecnica in relazione alla portata e alla complessità della propria catena del valore a monte e a valle; e b) la disponibilità di strumenti per accedere alle informazioni e condividerle, compresi strumenti digitali. Nel valutare la disponibilità delle informazioni, l’impresa: a) utilizza le informazioni interne ed esterne a disposizione alla data di riferimento, riconoscendo che la disponibilità alla data di riferimento rispecchia i miglioramenti nella raccolta dei dati attuati rispetto al periodo precedente; e b) è tenuta a considerare disponibili senza costi o sforzi indebiti le informazioni derivanti da: i) risorse interne, quali: i processi di gestione dei rischi dell’impresa; informazioni utilizzate dall’impresa per preparare il proprio bilancio, gestire il proprio modello aziendale , definire la propria strategia, esercitare il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e gestire i propri impatti , rischi e opportunità ; e ii) risorse esterne, quali l’esperienza di un settore o di un gruppo di pari, e la ricerca scientifica. 7.5. Aggiornamento dell’informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento 96. Se, dopo il periodo di riferimento ma prima dell’autorizzazione alla pubblicazione della relazione sulla gestione, l’impresa riceve informazioni che forniscono elementi di prova o approfondimenti in merito alle condizioni in essere alla fine del periodo di riferimento, l’impresa aggiorna le proprie informative alla luce delle nuove informazioni. 97. L’impresa comunica informazioni in merito a operazioni, altri eventi e circostanze rilevanti che si verificano dopo la data di chiusura del periodo di riferimento ma prima della data di autorizzazione alla pubblicazione della relazione sulla gestione e fornisce informazioni descrittive che indichino l’esistenza, la natura e le potenziali conseguenze di tali eventi successivi all’anno. 7.6. Errori di rendicontazione in periodi precedenti 98. L’impresa corregge gli errori rilevanti dei periodi precedenti rettificando gli importi comparativi per i periodi precedenti oggetto di informativa, a meno che ciò risulti non fattibile . Quest’obbligo non si estende ai periodi di riferimento precedenti il primo anno di applicazione dell’ESRS da parte dell’impresa. 99. Eventuali errori relativi al periodo di riferimento rilevati nel corso dello stesso periodo sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione della dichiarazione sulla sostenibilità . Tuttavia alcuni errori rilevanti sono scoperti talvolta soltanto in un periodo successivo. In tal caso, quando non è fattibile determinare l’effetto di un errore su tutti i periodi precedenti oggetto di presentazione, l’impresa ridetermina i valori interessati nelle informazioni comparative per correggere l’errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 46 per il punto 99 (Errori di periodi precedenti) Gli errori di periodi precedenti sono omissioni ed errate misurazioni di voci nella dichiarazione sulla sostenibilità dell’impresa per uno o più periodi precedenti. Tali errori derivano dal mancato o erroneo utilizzo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando è stata autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione comprendente la dichiarazione sulla sostenibilità per quei periodi; e b) si può ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e prese in considerazione nella redazione delle informative sulla sostenibilità incluse in tali relazioni. Tali errori includono: gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione delle definizioni per le metriche o gli obiettivi , sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi. Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime. Può essere necessario rivedere le stime non appena si ha conoscenza di un’informazione aggiuntiva. 7.7. Omissione di informazioni 100. Nel comunicare le informazioni richieste da un ESRS, l’impresa può omettere le seguenti: a) in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale dell’impresa, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) tale omissione non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, o dei suoi rischi o impatti rilevanti; ii) l’impresa ha stabilito che non è possibile divulgare le informazioni in un modo tale, ad esempio a livello aggregato, che le consenta di soddisfare gli obiettivi di cui all’obbligo di informativa senza recare grave pregiudizio alla propria posizione commerciale; iii) per ogni elemento d’informazione omesso, l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione corrispondente; iv) a ogni data di comunicazione l’impresa valuta nuovamente se le informazioni possano ancora essere omesse; b) le informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o risultati di innovazioni, che sono considerate segreti commerciali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 (direttiva sui segreti commerciali) [2] , purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) per ogni elemento d’informazione omesso, l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione corrispondente; e ii) a ogni data di comunicazione l’impresa valuta nuovamente se le informazioni possano ancora essere omesse; c) le informazioni classificate quali definite all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] , purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) per ogni elemento d’informazione omesso, l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione corrispondente; e ii) a ogni data di comunicazione l’impresa valuta nuovamente se le informazioni possano ancora essere omesse; d) altre informazioni che devono essere protette da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti da altri atti giuridici dell’Unione o dal diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la vita privata o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) per ogni elemento d’informazione omesso, l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione corrispondente; e ii) a ogni data di comunicazione l’impresa valuta nuovamente se le informazioni possano ancora essere omesse; 101. L’impresa compie ogni ragionevole sforzo per garantire che, al di là delle omissioni di cui al punto 100, la rilevanza complessiva dell’informativa in questione non sia compromessa. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 47 per il punto 101 (Informazioni che possono essere omesse) Il fatto che le imprese non stabilite nell’Unione non siano tenute a comunicare le stesse informazioni non può essere utilizzato per giustificare l’omissione delle informazioni di cui al punto 101, lettera a). 7.8. Comunicazione di opportunità rilevanti 102. Nel comunicare informazioni in merito a opportunità rilevanti, l’informativa consiste in informazioni descrittive che consentono ai fruitori di comprendere le opportunità. L’impresa non comunica le opportunità generali per il settore, ma soltanto quelle attualmente perseguite dalla stessa o integrate nella sua strategia generale. Le disposizioni relative agli effetti finanziari di cui all’ESRS 2 Informazioni generali si applicano alla rendicontazione sulle opportunità rilevanti. 8. Prescrizioni in materia di presentazione e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità 8.1. Obbligo generale di presentazione, struttura e contenuto della dichiarazione sulla sostenibilità 103. L’impresa presenta tutte le informative richieste dagli ESRS in un’apposita sezione della relazione sulla gestione identificata come dichiarazione sulla sostenibilità dell’impresa, nella quale figurano anche le informative incluse mediante riferimento conformemente al capitolo 9.3. 104. Le informazioni sulla sostenibilità sono presentate: a) in modo che sia possibile distinguere chiaramente le informazioni richieste dagli ESRS da altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione; e b) con una struttura che renda la dichiarazione sulla sostenibilità facilmente accessibile e comprensibile in un formato leggibile sia da un lettore umano sia da un dispositivo automatico. 105. L’impresa struttura la propria dichiarazione sulla sostenibilità in quattro parti, nell’ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali, informazioni sociali e informazioni sulla governance. Può utilizzare appendici o sottoparti distinte in conformità ai punti 107-111. L’impresa può strutturare la dichiarazione sulla sostenibilità diversamente da come indicato nella prima frase, purché motivi l’uso di una struttura alternativa e rispetti tutte le altre disposizioni del presente capitolo. 106. Se prepara informative a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti delegati della Commissione, l’impresa è tenuta a includerle nella propria dichiarazione sulla sostenibilità e può farlo in un’appendice distinta all’interno della relazione sulla gestione. Tali informative non sono soggette alle disposizioni degli ESRS, fatta eccezione per il presente punto. 8.2. Presentazione delle informazioni aggiuntive incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità 107. L’impresa può includere nella propria dichiarazione sulla sostenibilità informazioni aggiuntive derivanti i) da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o ii) da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione (ad esempio dalla Global Reporting Initiative), anche se tali informazioni non sono rilevanti. Tali informazioni sono chiaramente identificate con un riferimento appropriato alla normativa, al principio o al quadro in questione. 108. Se necessario al fine di soddisfare le richieste di dati di un fruitore specifico, l’impresa può includere nella propria dichiarazione sulla sostenibilità informazioni aggiuntive che non sono rilevanti. 109. Le informative rese in conformità ai punti 107 e 108: a) sono chiaramente identificate come informative non risultanti dalla valutazione della rilevanza ; b) forniscono una rappresentazione fedele degli aspetti interessati; e c) sono presentate in modo tale da non occultare informazioni rilevanti. 8.3. Opzioni per la presentazione di informazioni in più parti della dichiarazione sulla sostenibilità 110. L’impresa può fornire una sintesi nella dichiarazione sulla sostenibilità che includa i messaggi chiave sui propri impatti , rischi o opportunità rilevanti a livello ambientale, sociale e di governance, nonché sulla loro gestione. Il contenuto e la presentazione di tale sintesi soddisfano le caratteristiche qualitative delle informazioni e costituiscono parte integrante della dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente alle disposizioni degli ESRS. In alternativa, l’impresa può includere informazioni mediante riferimento a una sintesi non inclusa nella propria dichiarazione sulla sostenibilità, ad esempio in un’altra sezione della relazione sulla gestione, purché soddisfi le condizioni per l’inclusione mediante riferimento (cfr. capitolo 9.3). 111. L’impresa può utilizzare appendici o sottoparti distinte nella propria dichiarazione sulla sostenibilità al fine di: a) presentare informazioni più dettagliate in relazione a una qualsiasi delle quattro parti; b) facilitare la leggibilità con indici di contenuto, tabelle che associano informative diverse o tabelle contenenti riferimenti incrociati; e c) presentare informazioni aggiuntive preparate in conformità al precedente capitolo 8.2. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 48 per il punto 111 (Presentazione di informazioni più dettagliate) L’impresa può utilizzare riferimenti interni in diverse parti o sottoparti (comprese appendici) della dichiarazione sulla sostenibilità per facilitare la comprensione dei collegamenti esistenti tra le diverse informazioni. Tali riferimenti interni non sono inclusi mediante riferimento. 9. Interconnessione delle informazioni e collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria 9.1. Interconnessione delle informazioni 112. L’impresa fornisce informazioni che consentono ai fruitori della propria dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere i collegamenti: a) all’interno della dichiarazione sulla sostenibilità; e b) tra la dichiarazione sulla sostenibilità e altri documenti di rendicontazione societaria pubblicati dall’impresa, compresi i suoi bilanci. 113. Ripetere le stesse informazioni all’interno della dichiarazione sulla sostenibilità può occultare informazioni rilevanti e compromettere la fornitura di informazioni concise e comprensibili. Se le stesse informazioni sono pertinenti per più di un obbligo di informativa, l’impresa può presentare le informazioni nel punto in cui ritenga siano più pertinenti e, se del caso, fare riferimento a tale punto. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 49 per il punto 113, lettera a) (Collegamenti all’interno della dichiarazione sulla sostenibilità) Tra i collegamenti all’interno della dichiarazione sulla sostenibilità figurano: a) quelli tra le informative generali sulla governance e sulla strategia e le informative su un tema specifico; e b) quelli tra le informazioni sugli impatti , sui rischi e sulle opportunità rilevanti conformemente all’ESRS 2 Informazioni generali (SBM 3 e IRO 2) e le politiche , le azioni , gli obiettivi e le metriche corrispondenti. 9.2. Connettività diretta e indiretta con il bilancio, compresa la coerenza delle ipotesi 114. Se la dichiarazione sulla sostenibilità comprende importi monetari o altre informazioni quantitative presentate anche nel bilancio dell’impresa, quest’ultima rimanda al proprio bilancio (“connettività diretta”). 115. Se la dichiarazione sulla sostenibilità comprende importi che costituiscono un’aggregazione o una parte degli importi presentati nel bilancio dell’impresa (“connettività indiretta”), l’impresa 24spiega in che modo tali importi si riferiscono a quelli più pertinenti presentati nel bilancio. 116. I dati e le ipotesi utilizzati per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità sono, per quanto possibile, coerenti con i dati e le ipotesi corrispondenti utilizzati nella redazione del bilancio. Per favorire la comprensione dei dati e delle ipotesi significativi, l’impresa spiega le eventuali differenze significative tra le ipotesi utilizzate nella redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità e quelle utilizzate nella redazione del bilancio. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 50 per il punto 115 (Valuta da utilizzare) Gli importi monetari sono nella stessa valuta che l’impresa usa nel bilancio. 9.3. Inclusione mediante riferimento 117. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 118, è possibile includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni o un elemento d’informazione specifico prescritti da un obbligo di informativa mediante un rimando: a) a un’altra sezione della relazione sulla gestione; b) al bilancio; c) alla dichiarazione sul governo societario (se non inclusa nella relazione sulla gestione); d) alla relazione sulla remunerazione richiesta dalla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui diritti degli azionisti) [^4] ; e) al documento di registrazione universale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto) [^5] ; e f) all’informativa al pubblico a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui requisiti patrimoniali) [^6] (informativa nell’ambito del terzo pilastro). In tal caso, le informazioni corrispondono all’ambito del consolidamento utilizzato per la dichiarazione sulla sostenibilità integrando eventualmente le informazioni incluse con elementi aggiuntivi. 118. L’impresa può includere le informazioni facendo riferimento ai documenti, o a parti di essi, elencati al punto 117, purché le informazioni incluse mediante riferimento: a) costituiscano un elemento separato d’informazione chiaramente identificato nel documento di origine come facente riferimento all’obbligo di informativa o all’elemento d’informazione dell’ESRS pertinente; b) siano pubblicate prima della relazione sulla gestione o contestualmente ad essa; c) siano redatte nella stessa lingua della dichiarazione sulla sostenibilità ; d) siano soggette almeno allo stesso livello di attestazione della conformità del resto della dichiarazione sulla sostenibilità. In tal caso non è necessario che l’intero documento contenente le informazioni sia soggetto ad attestazione della conformità; e e) consentano gli stessi requisiti tecnici di digitalizzazione delle altre informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità. 119. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 118, è possibile includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni o un elemento d’informazione specifico prescritti da un obbligo di informativa mediante riferimento alla comunicazione dell’impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [^7] . In questo caso, l’impresa fa in modo che le informazioni incluse mediante riferimento siano elaborate utilizzando gli stessi criteri adottati per la redazione delle informazioni di cui agli ESRS, compresi l’ambito di consolidamento e il trattamento delle informazioni sulla catena del valore a monte e a valle. 120. L’impresa tiene conto della coerenza complessiva delle informazioni comunicate e si accerta che l’inclusione mediante riferimento non pregiudichi la leggibilità della dichiarazione sulla sostenibilità . 10. Disposizioni transitorie 121. Salvo diversa indicazione, le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo si applicano a decorrere dal primo esercizio in cui l’impresa è soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), modificata dalla direttiva (UE) 2025/794 (direttiva sulla sospensione dei termini) [^8] e dalla direttiva (UE) 2026/470 (direttiva Omnibus I). Di conseguenza, l’applicazione volontaria anticipata degli ESRS non limita l’uso delle esenzioni di cui al presente capitolo e non fa scattare l’inizio dell’applicazione delle disposizioni transitorie. Nel presente capitolo con “esercizio” si intende il periodo di riferimento di una dichiarazione sulla sostenibilità di un’impresa che ha inizio il 1 o gennaio del rispettivo anno o in data successiva. 122. Le “imprese della prima ondata” sono quelle tenute a riferire in merito alla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, indipendentemente dal momento in cui lo Stato membro pertinente recepisce la direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) quale modificata dalle direttive (UE) 2025/794 (direttiva sulla sospensione dei termini) e (UE) 2026/470 (direttiva Omnibus I). Tali imprese sono definite all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), CSRD. Le “altre imprese” sono quelle tenute a riferire in merito alla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1 o gennaio 2027 o in data successiva, indipendentemente dal momento in cui lo Stato membro pertinente recepisce la CSRD quale modificata dalla direttiva sulla sospensione dei termini e dalla direttiva Omnibus I. Tali imprese sono definite all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e terzo comma, lettera b), CSRD. 10.1. Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Impresa che comunica informazioni e catena del valore a monte e a valle 123. Durante i primi tre esercizi in cui è soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), quale modificata dalle direttive (UE) 2025/794 (direttiva sulla sospensione dei termini) e (UE) 2026/470 direttiva Omnibus I), e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore , l’impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni, i motivi per cui non è stato possibile ottenerle tutte e i suoi piani per ottenerle in futuro. 10.2. Disposizione transitoria relativa al capitolo 7.1 Informazioni comparative 124. Per il primo esercizio di rendicontazione a norma del regolamento delegato (UE) 2025/1563, le “imprese della prima ondata” quali definite al punto 122 non sono tenute a comunicare informazioni comparative sulle metriche quantitative e sugli importi di cui al capitolo 7.1 se tali metriche e importi non corrispondo a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 relativo ai principi di rendicontazione di sostenibilità (prima serie di ESRS). Le “altre imprese” quali definite al punto 122 non sono tenute a rendere note informazioni comparative come richiesto dal capitolo 7.1 per il primo esercizio di rendicontazione. 10.3. Disposizione transitoria: elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente 125. Le “imprese della prima ondata” quali definite al punto 122 che alla data di chiusura del loro bilancio presentano un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR e un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio possono omettere nella loro dichiarazione sulla sostenibilità : a) tutti gli obblighi di informativa dell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi , dell’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , all’ESRS S3 Comunità interessate e dell’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali per gli esercizi precedenti l’esercizio 2027, fatte salve le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , punti da 7 a 10; b) tutte le informazioni sugli effetti finanziari attesi , richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per gli esercizi precedenti l’esercizio 2028, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); c) le informazioni quantitative sugli effetti finanziari attesi, richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per gli esercizi precedenti l’esercizio 2030, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); d) le informazioni quantitative relative alle sostanze preoccupanti prescritte dall’ESRS E2-5, per gli esercizi precedenti l’esercizio 2030; e) le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti , se l’impresa è un utilizzatore di articoli che contengono tali sostanze, per gli esercizi precedenti l’esercizio 2028; e f) gli ESRS S1-6, S1-7 per i dipendenti propri in paesi non SEE, gli elementi d’informazione S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 di cui al punto 37, lettere d) ed e), e gli elementi d’informazione sui lavoratori non dipendenti , nonché l’S1-14 per gli esercizi precedenti all’esercizio 2027. 126. Le “imprese della prima ondata” quali definite al punto 122 che alla data di chiusura del loro bilancio non presentano un fatturato superiore a 450 000 000 EUR o un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio possono omettere nella loro dichiarazione sulla sostenibilità : a) tutti gli obblighi di informativa di tutti i principi tematici per gli esercizi precedenti l’esercizio 2027, fatte salve le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , punti da 7 a 10; b) tutte le informazioni sugli effetti finanziari attesi , richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per gli esercizi precedenti l’esercizio 2028, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); c) le informazioni quantitative sugli effetti finanziari attesi, richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per gli esercizi precedenti l’esercizio 2030, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); d) le informazioni quantitative relative alle sostanze preoccupanti prescritte dall’ESRS E2-5, per gli esercizi precedenti l’esercizio 2030; e) le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti , se l’impresa è un utilizzatore di articoli che contengono tali sostanze, per gli esercizi precedenti l’esercizio 2028; e f) gli ESRS S1-6, S1-7 per i dipendenti propri in paesi non SEE, gli elementi d’informazione S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 di cui al punto 37, lettere d) ed e), e gli elementi d’informazione sui lavoratori non dipendenti , nonché l’S1-14 per gli esercizi precedenti all’esercizio 2027. 127. Le “altre imprese” quali definite al punto 122 possono omettere nella dichiarazione sulla sostenibilità : a) tutti gli obblighi di informativa di cui all’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi , all’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , all’ESRS S3 Comunità interessate e all’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali per i primi due esercizi di rendicontazione; b) tutte le informazioni sugli effetti finanziari attesi richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per i primi due esercizi di rendicontazione, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); c) le informazioni quantitative sugli effetti finanziari attesi richieste al punto 27 dell’ESRS 2 Informazioni generali e all’ESRS E1-11 per i primi quattro esercizi di rendicontazione, fatta eccezione per l’ESRS E1-11, punto 39, lettere a) e b), e punto 40, lettere a) e b); d) le informazioni quantitative relative alle sostanze preoccupanti prescritte dall’ESRS E2-5, per i primi tre esercizi di rendicontazione; e) le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti , se l’impresa è un utilizzatore di articoli che contengono tali sostanze, per il primo esercizio di rendicontazione; e f) gli ESRS S1-6 , S1-7 per i dipendenti propri in paesi non SEE, gli elementi d’informazione S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 di cui al punto 37, lettere d) ed e), e gli elementi d’informazione sui lavoratori non dipendenti , nonché l’S1-14 per il primo esercizio di rendicontazione. Appendice A Elenco dei temi La presente appendice costituisce parte integrante dell’ESRS 1 Prescrizioni generali e fornisce orientamenti non vincolanti a sostegno dell’applicazione delle disposizioni del presente principio. La tabella seguente contiene l’elenco dei temi e dei sottotemi trattati dai principi tematici come contributo alla valutazione della doppia rilevanza . L’impresa deve tenere conto delle proprie circostanze specifiche nel determinare i temi o i sottotemi da comunicare. Se necessario, l’impresa prende in considerazione temi o sottotemi non contemplati dagli ESRS per elaborare informative specifiche per l’entità in merito agli impatti , ai rischi e alle opportunità rilevanti, come descritto al punto 11. Temi Sottotemi Cambiamenti climatici (ESRS E1) Mitigazione dei cambiamenti climatici Adattamento ai cambiamenti climatici Energia Inquinamento (ESRS E2) Inquinamento dell’aria Inquinamento dell’acqua Inquinamento del suolo Sostanze preoccupanti, comprese le sostanze estremamente preoccupanti Microplastiche Acque (ESRS E3) Uso dell’acqua, compresi prelievo, consumo, scarichi e accumulo Biodiversità ed ecosistemi (ESRS E4) Fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi (compresi cambiamenti degli habitat terrestri e marini, specie invasive) Stato delle specie Estensione e condizioni degli ecosistemi terrestri e marini Servizi ecosistemici Economia circolare e uso delle risorse (ESRS E5) Flussi di risorse in entrata Flussi di risorse in uscita connessi a prodotti e servizi Flussi di risorse in uscita (rifiuti) Forza lavoro propria e lavoratori nella catena del valore (ESRS S1/S2) Condizioni di lavoro (compresi salari adeguati, equilibrio tra vita professionale e vita privata, orario di lavoro, occupazione sicura) e protezione sociale Dialogo sociale e contrattazione collettiva, libertà di associazione, diritti di informazione e consultazione dei lavoratori, anche attraverso comitati aziendali Salute e sicurezza Formazione e sviluppo delle competenze Diversità e parità di trattamento (comprese la parità di genere, la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, le misure contro le molestie e quelle contro la violenza) Altri diritti umani connessi al lavoro (ad esempio, lavoro minorile, lavoro forzato, tutela della vita privata e alloggi adeguati, acqua e servizi igienico-sanitari) Comunità interessate (ESRS S3) Diritti economici, sociali e culturali delle comunità (compresi impatti legati al territorio, impatti legati alla sicurezza, alloggi adeguati e disponibilità alimentare adeguata, acqua e servizi igienico-sanitari) Diritti civili e politici delle comunità (ad esempio libertà di espressione, libertà di associazione, impatti sui difensori dei diritti umani) Diritti dei popoli indigeni (compreso il consenso libero, previo e informato, l’autodeterminazione, i diritti culturali) Consumatori e utilizzatori finali (ESRS S4) Impatti legati alle informazioni che incidono sui consumatori o sui fruitori (compresi la tutela della vita privata, l’accesso alle informazioni, la libertà di espressione) Sicurezza personale dei consumatori o degli utilizzatori finali (incluse la salute e la sicurezza, la protezione dei minori, la sicurezza della persona) Inclusione sociale dei consumatori o degli utilizzatori finali (compresi l’accesso a prodotti e servizi, pratiche commerciali responsabili, non discriminazione) Condotta d’impresa (ESRS G1) Cultura d’impresa, compresi la lotta alla corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali Influenza politica, comprese attività di lobbying Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese (PMI) Nota per l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore . Il livello di dettaglio della valutazione della rilevanza per i lavoratori nella catena del valore rispetto a quella effettuata per la forza lavoro propria dipende dal tipo e dalla qualità dei dati disponibili. Ciò può portare a diversi livelli di profondità e granularità nell’analisi, in particolare per quanto riguarda gli impatti e i rischi nella catena del valore a monte/a valle. Di conseguenza, sebbene i sottotemi nell’ambito dell’ESRS S1 Forza lavoro propria e dell’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore siano allineati, il modo in cui l’impresa considera e valuta gli impatti negativi e i rischi può differire. “Acque e servizi igienico-sanitari” è applicabile all’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore . Appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni La presente appendice costituisce parte integrante dell’ESRS 1 Prescrizioni generali e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Essa definisce le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare, come delineato al capitolo 2 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . Pertinenza QC1. Le informazioni sulla sostenibilità sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori secondo un approccio di doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). QC2. Un’informazione può fare la differenza in una decisione anche se alcuni fruitori scelgono di non usufruirne o ne sono già venuti a conoscenza da altre fonti. Le informazioni sulla sostenibilità possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, valore confermativo o entrambi. Le informazioni hanno valore predittivo se possono essere utilizzate come contributo nei processi impiegati dai fruitori per prevedere risultati futuri. Per avere valore predittivo, le informazioni sulla sostenibilità non devono necessariamente essere una previsione o una stima, ma hanno piuttosto valore predittivo quando impiegate dai fruitori per fare le proprie previsioni. QC3. Le informazioni hanno valore confermativo quando offrono un riscontro (in termini di conferma o modifica) su valutazioni precedenti. QC4. La rilevanza è un aspetto della pertinenza specifico per l’entità basato sulla natura o sull’entità delle voci cui l’informazione si riferisce, o su entrambe, valutate nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità dell’impresa (cfr. capitolo 3). Rappresentazione fedele QC5. Per essere utili, le informazioni non devono rappresentare soltanto fenomeni pertinenti; devono altresì rappresentare fedelmente la sostanza dei fenomeni che intendono rappresentare. Per una rappresentazione fedele le informazioni devono essere a) complete, b) neutrali e c) accurate. QC6. Una descrizione completa di un impatto , di un rischio o di un’ opportunità comprende tutte le informazioni rilevanti necessarie ai fruitori per comprendere tale impatto, rischio od opportunità. Ciò include il modo in cui l’impresa ha adattato la propria strategia, la propria gestione del rischio e la propria governance in risposta a tale impatto, rischio od opportunità, come pure le politiche e le azioni predisposte per gestirlo e le metriche individuate per definire gli obiettivi e misurare le prestazioni. QC7. Una rappresentazione neutrale è una rappresentazione in cui la selezione o la comunicazione delle informazioni è scevra da pregiudizi. Le informazioni sono neutrali se non sono parziali, ponderate, enfatizzate, sottaciute o manipolate in altro modo con l’intento di rendere più probabile che i fruitori le accolgano favorevolmente o sfavorevolmente. Sono equilibrate, in modo da trattare aspetti favorevoli/positivi e sfavorevoli/negativi. È riservata pari attenzione agli impatti rilevanti sia positivi che negativi da una prospettiva di rilevanza dell’impatto nonché ai rischi e alle opportunità rilevanti da una prospettiva di rilevanza finanziaria . Per avere una descrizione neutrale, le informazioni sulla sostenibilità in termini di aspirazioni, per esempio obiettivi o piani, riguardano sia le aspirazioni che i fattori che potrebbero impedire all’impresa di realizzarle. QC8. La neutralità è favorita dall’esercizio della prudenza, ossia la cautela nel formulare giudizi in condizioni di incertezza. Per essere neutrali le informazioni non sono compensate. L’esercizio della prudenza significa che le opportunità non sono sopravvalutate e i rischi non sono sottovalutati. Analogamente, l’esercizio della prudenza non consente la sottovalutazione delle opportunità o la sopravvalutazione dei rischi. L’impresa può presentare informazioni compensate, in aggiunta ai valori lordi, se tale presentazione non occulta informazioni importanti e comprende una chiara spiegazione degli effetti e dei motivi della compensazione. QC9. Le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti i punti di vista. Informazioni accurate implicano che l’impresa abbia attuato processi e controlli interni adeguati per evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti. Pertanto le stime sono presentate mettendo chiaramente in evidenza le possibili limitazioni e l’incertezza associata (cfr. capitolo 7.2). Il grado di precisione necessario e raggiungibile, e i fattori che rendono le informazioni accurate, dipendono dalla natura delle informazioni e dalla natura dei temi in esse trattati. L’accuratezza richiede, ad esempio, che: a) le informazioni siano scevre da errori rilevanti; b) le descrizioni siano precise; c) le stime, le approssimazioni e le previsioni siano chiaramente identificate come tali; d) non siano stati commessi errori rilevanti nel selezionare e applicare un processo appropriato per elaborare una stima, approssimazione o previsione, e i dati alla base di tale processo siano ragionevoli e dimostrabili; e) le affermazioni siano ragionevoli e basate su informazioni sufficienti in termini di qualità e quantità; e f) le informazioni riguardanti valutazioni sul futuro rappresentino fedelmente sia tali valutazioni sia le informazioni su cui sono basate. Comparabilità QC10. Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall’impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo , uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc. QC11. La coerenza è collegata alla comparabilità, ma non vi equivale. Per coerenza si intende l’utilizzo, da parte dell’impresa e di altre imprese, degli stessi approcci o metodi per lo stesso tema da un periodo all’altro. La coerenza contribuisce al perseguimento dell’obiettivo della comparabilità. QC12. Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili. Verificabilità QC13. La verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate. Un’informazione sulla sostenibilità è verificabile se l’informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati. QC14. Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio: a) inserendo informazioni che possono essere corroborate confrontandole con altre informazioni a disposizione dei fruitori sull’attività dell’impresa, su altre aziende o sull’ambiente esterno; b) fornendo informazioni sui dati e i metodi di calcolo utilizzati per elaborare le stime o le approssimazioni; e c) fornendo informazioni riviste e approvate dagli organi di amministrazione, direzione e controllo o dai relativi comitati. QC15. Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell’impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l’impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per elaborarle nonché altri elementi che attestino gli effettivi piani o decisioni adottati dall’impresa. Comprensibilità QC16. Le informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise. Un’informazione comprensibile consente a un fruitore ragionevolmente competente di comprendere senza difficoltà l’informazione comunicata. QC17. Affinché un’informativa sulla sostenibilità sia concisa occorre: a) evitare informazioni generiche “stereotipate” che non sono specifiche dell’impresa, b) evitare la duplicazione inutile di informazioni, anche di quelle incluse in bilancio e c) utilizzare un linguaggio chiaro, con frasi e paragrafi ben costruiti. Le informative sono concise se includono soltanto informazioni rilevanti. Le informazioni aggiuntive presentate ai sensi del capitolo 8.2 sono fornite in modo tale da non occultare informazioni rilevanti. QC18. La chiarezza potrebbe essere migliorata differenziando le informazioni riguardanti gli sviluppi nel periodo di riferimento dalle informazioni “fisse”, che restano relativamente invariate da un periodo all’altro. È possibile farlo, ad esempio, descrivendo gli aspetti dei processi di governance e di gestione del rischio dell’impresa legati alla sostenibilità che sono cambiati rispetto al periodo di riferimento precedente separatamente da quelli che sono rimasti invariati. QC19. La completezza, la chiarezza e la comparabilità dell’informativa sulla sostenibilità dipendono tutte da una presentazione delle informazioni come un insieme coerente. Affinché l’informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate. Ai fini della coerenza è inoltre necessario che l’impresa fornisca le informazioni in modo tale da consentire ai fruitori di collegare le informazioni relative agli impatti , ai rischi e alle opportunità con le informazioni contenute nei bilanci dell’impresa. QC20. Se i rischi e le opportunità trattati in bilancio hanno implicazioni significative per la rendicontazione di sostenibilità, l’impresa può includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni necessarie ai fruitori per valutare tali implicazioni, e fornire gli opportuni collegamenti con il bilancio (cfr. capitolo 9). Il livello delle informazioni, la granularità e la tecnicità sono in linea con le esigenze e le aspettative dei fruitori. Le abbreviazioni sono evitate e le unità di misura devono essere definite e indicate. ESRS 2 — INFORMAZIONI GENERALI SOMMARIO Scopo Obblighi di informativa Obbligo di informativa BP-1 — Criteri per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità Obbligo di informativa BP-2 — Informazioni specifiche nel caso in cui l’impresa si avvalga delle possibilità di introduzione graduale Governance Obbligo di informativa GOV-1 — Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo in relazione alla sostenibilità Obbligo di informativa GOV-2 — Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione Obbligo di informativa GOV-3 — Dichiarazione sul dovere di diligenza Obbligo di informativa GOV-4 — Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità Strategia Obbligo di informativa SBM-1 — Strategia, modello aziendale e catena del valore Obbligo di informativa SBM-2 — Interessi e opinioni dei portatori d’interessi Obbligo di informativa SBM-3 — Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari Obbligo di informativa IRO-1 — Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e informazioni rilevanti da comunicare Obbligo di informativa IRO-2 — Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità Obblighi generali di informativa (GDR) per politiche, azioni, metriche e obiettivi Obbligo generale di informativa per le politiche — GDR-P Obbligo generale di informativa per le azioni e le risorse — GDR-A Obbligo generale di informativa per le metriche — GDR-M Obbligo generale di informativa per gli obiettivi — GDR-T Appendice A — Elenco degli elementi d’informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell’UE Scopo 1. L’ESRS 2 Informazioni generali stabilisce gli obblighi di informativa che si applicano a tutti i temi di sostenibilità (ossia trasversali). Riguarda gli ambiti di rendicontazione definiti nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 5. 2. L’impresa applica gli obblighi di informativa definiti nel presente principio quando fornisce informazioni su impatti , rischi e opportunità rilevanti e sui temi ad essi correlati e presenta tali informazioni conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 52 e 53, in materia di aggregazione e disaggregazione. Obblighi di informativa Obbligo di informativa BP-1 — Criteri per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità 3. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i criteri per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità , comprese le informazioni richieste dall’ESRS 1 Prescrizioni generali in circostanze specifiche. 4. L’impresa comunica: a) se la dichiarazione sulla sostenibilità è stata redatta su base consolidata o individuale e, nel caso in cui il perimetro di rendicontazione delle operazioni proprie dell’impresa differisca da quello adottato nel bilancio consolidato, una descrizione di tale differenza e le relative motivazioni; e b) in che misura la dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la catena del valore a monte e a valle dell’impresa. 5. L’impresa dichiara che la propria dichiarazione sulla sostenibilità è stata redatta conformemente agli ESRS applicabili alla fine del periodo di riferimento. 6. L’impresa comunica qualsiasi esenzione, opzione o altra disposizione specifica di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali da essa applicata, unitamente alle relative informazioni richieste. REQUISITI APPLICATIVI PER BP-1 RA 1 per il punto 4, lettera a) Differenze rispetto al perimetro di rendicontazione utilizzato nel bilancio consolidato possono verificarsi quando un’impresa figlia è esclusa dal consolidamento perché è finanziariamente non rilevante (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 62). RA 2 per il punto 6 Esenzioni, opzioni o altre disposizioni specifiche da prendere in considerazione: a) esenzioni per acquisizioni e cessioni (ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 74 e 75); b) deviazione da orizzonti temporali predefiniti (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 81); c) modifiche nella redazione o nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità (ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 84 e 85); d) adeguamenti delle informazioni comparative (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 87, lettere a) e c)); e) applicazione del giudizio rilevante e informazioni soggette a incertezze significative (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 89); f) omissione di determinate informazioni nei casi di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 100; g) esenzione che consente di escludere dal calcolo di una metrica le attività che non sono cause significative di impatti , rischi od opportunità (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 90); h) esenzione che consente di comunicare un perimetro di rendicontazione parziale per una metrica a causa della mancanza di dati attendibili (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 91); i) esenzione che consente di escludere le operazioni congiunte dalle metriche ambientali (ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 92); j) limitazioni significative che incidono sulle informazioni comunicate nell’ambito della disposizione relativa ai costi o agli sforzi indebiti per elementi d’informazione specifici (ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 7.4); k) aggiornamento delle informative per eventi intervenuti dopo la data di chiusura del periodo di riferimento (ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 96 e 97); l) errori di rendicontazione in periodi precedenti (ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 98 e 99). L’impresa può presentare le informazioni richieste a norma del punto 6 nella sezione “Informazioni generali” della propria dichiarazione sulla sostenibilità o unitamente alle informative pertinenti cui le informazioni si riferiscono. Obbligo di informativa BP-2 — Informazioni specifiche nel caso in cui l’impresa si avvalga delle possibilità di introduzione graduale 7. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le disposizioni di introduzione graduale di cui l’impresa si è avvalsa. 8. Se, applicando le disposizioni di introduzione graduale di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 125, lettera a), punto 126, lettera a), e punto 127, lettera a), l’impresa omette le informazioni richieste in ottemperanza a uno o più dei principi che figurano in tali punti, essa comunica comunque se gli impatti , i rischi e le opportunità relativi ai temi contemplati in tali principi sono stati ritenuti rilevanti a seguito della valutazione della rilevanza dell’impresa. 9. In aggiunta al punto 8, se uno o più di questi temi è stato valutato come rilevante, l’impresa: a) comunica il tema oppure il sottotema o i sottotemi ritenuti rilevanti e illustra brevemente in che modo il modello aziendale e la strategia dell’impresa tengono conto degli impatti connessi a tali temi. L’impresa può comunicare queste informazioni a livello di tema o sottotema; b) descrive in modo conciso eventuali obiettivi con scadenze precise che ha fissato in relazione ai temi di cui trattasi e ai progressi compiuti verso il loro conseguimento e indica se i suoi obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi si basano su dati scientifici certi; c) descrive in modo conciso le proprie politiche in relazione ai temi di cui trattasi; d) descrive in modo conciso le azioni intraprese per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi al tema di cui trattasi, nonché il risultato di tali azioni; e e) divulga le metriche pertinenti per il tema di cui trattasi. 10. Se, applicando le altre disposizioni in materia di introduzione graduale di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 125, lettere da b) a e), punto 126, lettere da b) a e), e punto 127, lettere da b) a e), l’impresa omette le informazioni richieste da altri obblighi di informativa elencati in tali punti, ne dà comunicazione. REQUISITI APPLICATIVI PER BP-2 RA 3 per il punto 9 L’impresa può presentare le informazioni richieste al punto 9 nella parte generale della propria dichiarazione sulla sostenibilità o insieme alle pertinenti informative tematiche. RA 4 per il punto 10 L’impresa può presentare le informazioni richieste al punto 10 nella parte generale della propria dichiarazione sulla sostenibilità o nell’indice di cui all’ESRS 2 Informazioni generali IRO-2, RA 29, se sceglie tale opzione. Governance Obbligo di informativa GOV-1 — Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo in relazione alla sostenibilità 11. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i ruoli e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo , nonché i processi, i controlli e le procedure associati nel monitoraggio, nella gestione e nella supervisione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti. 12. L’impresa comunica: a) per quanto riguarda la composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo , la percentuale di membri indipendenti del consiglio di amministrazione [^9] , la rappresentanza dei dipendenti e di altri lavoratori, se presente, e la percentuale per genere e altri aspetti della diversità di cui l’impresa tiene conto; b) le competenze e le abilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo in relazione alla supervisione e alla gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti e il modo in cui determinano se sono disponibili o saranno sviluppate competenze e abilità adeguate per gestire o supervisionare strategie e altre misure concepite per rispondere agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti; c) l’identità e le responsabilità delle persone, della commissione del consiglio o di un organo simile in seno agli organi di amministrazione, direzione e controllo, che sono responsabili della gestione o della sorveglianza degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti, con l’indicazione di eventuali impatti, rischi e opportunità direttamente affrontati dagli organi di amministrazione, direzione e controllo senza delegare decisioni fondamentali ad altri organi o alla dirigenza; d) il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo gestiscono o controllano la definizione degli obiettivi connessi agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti, e i progressi compiuti nel loro conseguimento; e e) il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo tengono conto degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti nelle attività di gestione e controllo della strategia dell’impresa, delle sue decisioni in merito a operazioni importanti, nonché del suo processo di gestione del rischio e politiche correlate, e se detti organi o dette persone hanno preso in considerazione compromessi associati a detti impatti, rischi e opportunità. REQUISITI APPLICATIVI PER GOV-1 RA 5 per il punto 12 Ai fini di questa informativa, la gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti comprende la procedura di dovuta diligenza attuata. RA 6 per il punto 12, lettera a) La diversità di genere all’interno del consiglio di amministrazione è calcolata come il rapporto medio tra i membri maschili e femminili del consiglio [^10] . RA 7 per il punto 12, lettera b) Per competenze in materia di sostenibilità si intendono le competenze di cui gli organi dispongono direttamente o alle quali hanno accesso. RA 8 per il punto 12, lettera c) La descrizione delle responsabilità consiste in una panoramica di come le responsabilità di ciascun organo o persona in relazione agli impatti , ai rischi e alle opportunità rilevanti nonché ai temi correlati si rispecchiano nel mandato dell’impresa, nei mandati del consiglio di amministrazione e in altre politiche correlate. [^10] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 13 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Diversità di genere nel consiglio”). Risponde anche alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella fattispecie l’indicatore “Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2. Obbligo di informativa GOV-2 — Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione 13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le caratteristiche fondamentali di qualsiasi sistema di incentivazione collegato a temi di sostenibilità in atto per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo . 14. Se dispone di sistemi di incentivazione per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo collegati a temi di sostenibilità, l’impresa comunica in che modo la remunerazione dei membri sia collegata a temi di sostenibilità, indicando, tra l’altro: a) una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di incentivazione; b) gli obiettivi o le metriche utilizzati se le prestazioni sono valutate rispetto a obiettivi specifici o metriche specifiche collegati alla sostenibilità; e c) la quota della remunerazione variabile che dipende da obiettivi o metriche collegati alla sostenibilità. Obbligo di informativa GOV-3 — Dichiarazione sul dovere di diligenza 15. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la posizione in cui, nell’ambito della dichiarazione sulla sostenibilità , sono comunicate le fasi principali della procedura di dovuta diligenza (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 4), applicate in relazione a temi di sostenibilità. 16. L’impresa spiega in che modo l’applicazione degli aspetti e delle fasi principali della procedura di dovuta diligenza si rispecchi nella sua dichiarazione sulla sostenibilità [^11] . REQUISITI APPLICATIVI PER GOV-3 RA 9 per il punto 16 L’impresa può presentare le informazioni richieste al punto 16 sotto forma di tabella, inserendo riferimenti incrociati per le fasi principali della propria procedura di dovuta diligenza e le informative pertinenti contenute nella propria dichiarazione sulla sostenibilità . Obbligo di informativa GOV-4 — Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità 17. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i processi e i sistemi di controllo interno e di gestione del rischio dell’impresa in relazione alla rendicontazione di sostenibilità. 18. L’impresa rende noti l’ambito, le caratteristiche e gli elementi principali dei propri processi e sistemi di controllo interno e gestione del rischio in relazione alla rendicontazione di sostenibilità. REQUISITI APPLICATIVI PER GOV-4 RA 10 per il punto 18 L’impresa prende in considerazione la completezza e l’integrità dei dati e l’accuratezza dei risultati delle stime in quanto aspetti pertinenti nel contesto della gestione del rischio associata al processo di rendicontazione. Strategia Obbligo di informativa SBM-1 — Strategia, modello aziendale e catena del valore 19. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli elementi fondamentali della strategia generale, del modello aziendale e della catena del valore a monte e a valle dell’impresa che riguardano o influenzano gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti, al fine di consentire la comprensione dell’esposizione dell’impresa a tali impatti, rischi e opportunità rilevanti e della loro origine. 20. L’impresa divulga le informazioni seguenti sugli elementi fondamentali della propria strategia generale e del proprio modello aziendale che riguardano i temi associati ai propri impatti e rischi e alle proprie opportunità rilevanti o incidono su tali temi: a) una descrizione del proprio modello aziendale, della propria catena del valore a monte e a valle e della propria posizione in tale catena del valore; b) una descrizione riguardante: i) i gruppi significativi di prodotti e servizi offerti, i mercati o i gruppi di clienti significativi, indicando in che misura contribuiscono agli obiettivi generali dell’impresa in materia di sostenibilità, compresi cambiamenti significativi nel periodo di riferimento (ad esempio prodotti, servizi, mercati o gruppi di clienti nuovi/eliminati); ii) se del caso e se rilevante, prodotti e servizi vietati in determinati mercati; c) i settori significativi in cui opera, comprese le attività interne al gruppo se tali attività sono significative o sono collegate o possono essere collegate a impatti, rischi e opportunità rilevanti; d) se del caso, una dichiarazione indicante se l’impresa è attiva nei seguenti settori, specificando i relativi ricavi: i) il settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), compresa una disaggregazione dei proventi derivanti da carbone, petrolio e gas [^12] ; ii) la fabbricazione di prodotti chimici [^13] , cioè se le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [^14] ; iii) l’industria delle armi vietate [^15] (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); iv) la coltivazione e la produzione di tabacco [^16] ; REQUISITI APPLICATIVI PER SBM-1 RA 11 per il punto 20, lettera c) Divulgare i settori significativi è importante per i fruitori , in quanto aiuta a comprendere gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti cui l’impresa è collegata, in particolare quando sono comuni in un determinato settore. Ciò favorisce inoltre la comprensione delle possibili informazioni specifiche per le entità incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità , al fine di coprire aspetti specifici dell’impresa o comuni a un determinato settore. RA 12 per il punto 20, lettera c) I settori in cui l’impresa opera sono quelli delle sue operazioni proprie. RA 13 per il punto 20, lettere b) e c) Un settore, un mercato o un gruppo di prodotti , servizi o consumatori è considerato significativo se: a) rappresenta più del 10 % dei ricavi dell’impresa; o b) è collegato agli impatti rilevanti, effettivi o potenziali , dell’impresa. Per settori significativi derivanti da attività interne al gruppo si applica soltanto il criterio di cui alla lettera b). L’ESRS 2 Informazioni generali non impone un sistema specifico di classificazione delle attività aziendali. Nel divulgare i propri settori significativi, l’impresa può applicare uno degli approcci seguenti: a) il sistema di classificazione NACE ( Nomenclature générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes NACE Rev. 2.1); b) i settori oggetto di informativa esposti nel bilancio in conformità all’IFRS 8 Settori operativi o ai principi contabili locali generalmente accettati; o c) una classificazione disponibile di migliori pratiche o quadri, quali gli orientamenti settoriali dell’IFRS e gli standard GRI definiti nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , RA 5. RA 14 per il punto 20, lettera d), punto i) Il calcolo dei proventi derivati dal settore dei combustibili fossili si basa sui proventi della prospezione, dell’estrazione, della produzione, della trasformazione, del deposito, della raffinazione o della distribuzione di combustibili fossili, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio di combustibili fossili, quali definiti all’articolo 2, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [17] . [17] Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ). Obbligo di informativa SBM-2 — Interessi e opinioni dei portatori d’interessi 21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il coinvolgimento dei portatori di interessi dell’impresa e il modo in cui gli interessi e le opinioni dei principali portatori di interessi sono portati all’attenzione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e orientano la sua strategia e il suo modello aziendale . 22. L’impresa comunica: a) una descrizione sintetica del coinvolgimento dei portatori di interessi , comprese informazioni sui principali portatori di interessi con cui l’impresa ha interagito e con riferimento alle categorie tipiche di portatori di interessi definite nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , RA 23; b) la propria comprensione degli interessi e delle opinioni dei principali portatori di interessi con cui ha interagito in relazione alla propria strategia e al proprio modello aziendale ; e c) le modalità con cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati dei pareri e degli interessi dei principali portatori di interessi coinvolti (compresi i rappresentanti dei lavoratori ) per quanto riguarda gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti. Obbligo di informativa SBM-3 — Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari 23. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le interazioni tra gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti dell’impresa, la sua strategia e il suo modello aziendale , nonché i relativi effetti finanziari . 24. L’impresa rende nota una descrizione di massima del modo in cui la propria strategia e il proprio modello aziendale determinano impatti rilevanti, degli effetti dei rischi e delle opportunità sul proprio modello aziendale e sulla propria catena del valore e del modo in cui ha affrontato, e prevede di affrontare, tali impatti, rischi e opportunità nella propria strategia e nel proprio processo decisionale. 25. L’impresa rende note informazioni qualitative e quantitative sul modo in cui i rischi e le opportunità rilevanti hanno influito sulla propria situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di cassa nel periodo di riferimento ( effetti finanziari attuali ). 26. L’impresa divulga informazioni qualitative e quantitative sui rischi e sulle opportunità rilevanti di cui al punto 25 per i quali esiste un rischio significativo di correzioni rilevanti, nel periodo di riferimento successivo, dei valori contabili degli attivi e delle passività iscritti in bilancio. 27. L’impresa rende note informazioni qualitative e quantitative in merito al modo in cui prevede che la sua situazione patrimoniale-finanziaria, il suo risultato economico e i suoi flussi di cassa cambieranno nel breve, medio e lungo periodo, data la sua strategia di gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti ( effetti finanziari attesi ). 28. L’impresa non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli effetti finanziari attuali o sugli effetti finanziari attesi se constata che: a) tali effetti non sono identificabili separatamente; o b) il livello di incertezza della misurazione necessario per stimare tali effetti è talmente elevato che le informazioni quantitative risultanti non sarebbero utili (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 89 e 90). 29. L’impresa non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli effetti finanziari attesi dei rischi o delle opportunità rilevanti se non dispone delle competenze, delle capacità o delle risorse per fornire tali informazioni. 30. Nel preparare le informative sui propri effetti finanziari attesi , l’impresa utilizza tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 94, 95 e 96). 31. Se stabilisce che non è necessario fornire informazioni quantitative sugli effetti finanziari attuali o su quelli attesi di un rischio o di un’ opportunità per uno qualsiasi dei motivi di cui ai punti 28 e 29, l’impresa: a) spiega perché non ha fornito informazioni quantitative; b) fornisce informazioni qualitative in merito agli effetti finanziari , anche individuando le voci, i totali e i totali parziali nel relativo bilancio che possono essere o sono stati influenzati da tale rischio o opportunità; e c) fornisce informazioni quantitative sugli effetti finanziari combinati di tale rischio o opportunità con altri rischi o altre opportunità e altri fattori, fatto salvo il caso in cui l’impresa stabilisca che le informazioni quantitative sugli effetti finanziari combinati non sarebbero utili. 32. Nel fornire le informazioni quantitative, l’impresa può presentare i singoli importi o intervalli di valori. 33. L’impresa divulga informazioni qualitative sulla resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale per quanto riguarda la propria capacità di gestire i rischi rilevanti, come comunicato conformemente al punto 24. Tra tali informazioni figurano le modalità di conduzione dell’analisi e gli orizzonti temporali considerati. REQUISITI APPLICATIVI PER SBM-3 RA 15 per il punto 24 L’impresa può considerare i collegamenti esistenti tra il punto 24 e l’IRO-2, punto 37, lettera a), al fine di presentare il contenuto in modo da evitare duplicazioni e facilitare la comprensione delle informazioni comunicate conformemente a tali punti. Il punto 24 è relativo alla comunicazione dell’interazione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti dell’impresa con la sua strategia e il suo modello aziendale . L’IRO-2, punto 37, lettera a), riguarda una descrizione di tali impatti, rischi e opportunità e di come essi possono incidere sulle persone e sull’ambiente. RA 16 per i punti 25 e 26 Se incluse nel bilancio, le informazioni possono essere integrate mediante riferimento (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 9.3). RA 17 per il punto 27 Nel redigere l’informativa sugli effetti finanziari attesi , l’impresa prende in considerazione il modo in cui prevede che la sua situazione patrimoniale-finanziaria, il suo risultato economico e i suoi flussi di cassa cambieranno nel breve, medio e lungo periodo, data la sua strategia di gestione dei rischi e delle opportunità , tenendo conto di quanto segue: a) i suoi piani di investimento e di cessione annunciati (ad esempio, spese in conto capitale, importanti acquisizioni e dismissioni, joint venture, trasformazioni aziendali, innovazione, nuovi settori di attività e smobilizzi), compresi i piani a cui l’impresa non è contrattualmente impegnata; e b) le fonti di finanziamento previste per l’attuazione della strategia. c) È probabile che la rendicontazione sugli effetti finanziari attesi comporti il ricorso a stime. Se le stime degli effetti finanziari attesi comunicate in un periodo di riferimento precedente si rivelano inesatte in seguito, via via che sono rese note informazioni aggiuntive, l’impresa rivede le proprie stime nella successiva pertinente dichiarazione sulla sostenibilità. L’eventuale necessità di rivedere una stima non implica pertanto necessariamente che vi sia stato un errore di rendicontazione, come illustrato nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , RA 46. d) Le disposizioni concernenti l’omissione di determinate informazioni di cui all’ESRS 1, capitolo 7.7, compresa l’omissione di informazioni che potrebbero pregiudicare gravemente la posizione commerciale dell’impresa, si applicano anche alla rendicontazione sugli effetti finanziari attesi. RA 18 per i punti 25 e 27 Le informazioni quantitative possono consistere in informazioni non monetarie quali i volumi, il numero di prodotti o il numero di dipendenti . RA 19 per i punti 25 e 27 Nel presentare le informazioni comunicate a norma dei punti 25 e 27 relativamente agli effetti finanziari attuali e a quelli attesi , l’impresa può considerare il collegamento con le informazioni comunicate a norma del GDR-A, punto 46, lettere b) e c), in merito alle risorse finanziarie assegnate alle azioni principali. RA 20 per i punti 25 e 27 L’obbligo di informativa relativo agli effetti finanziari attuali e agli effetti finanziari attesi è concepito in modo tale da produrre informazioni complementari a quelle fornite nel bilancio. Cfr. capitolo 9 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali per le prescrizioni concernenti il modo in cui sostenere la comprensibilità dei collegamenti tra rischi e opportunità e le informazioni comunicate nel bilancio. RA 21 per i punti 28 e 29 Se non è in grado di fornire informazioni quantitative conformemente ai punti 28 e 29, l’impresa è tenuta a fornire informazioni qualitative utili ai sensi del punto 23 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . In tal caso si applica inoltre il punto 24 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . Obbligo di informativa IRO-1 — Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e informazioni rilevanti da comunicare 34. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il processo attraverso il quale l’impresa individua gli impatti , i rischi , le opportunità nonché i temi correlati, e ne valuta la rilevanza , come base ai fini della determinazione delle informative da presentare nella dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 3). 35. L’impresa comunica: a) una descrizione concisa del processo e delle fasi decisionali che segue per individuare gli impatti , i rischi e le opportunità nonché i temi correlati e per valutarne la rilevanza , compreso l’approccio per trattare le operazioni proprie e la propria catena del valore a monte e a valle, le metodologie, i contributi e le ipotesi principali adottati, nonché le considerazioni qualitative o le soglie quantitative; b) le modalità con cui l’impresa ha valutato e classificato in ordine di priorità gli impatti in base alla loro gravità e probabilità (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 44 e 45), le modalità con cui ha preso in considerazione le azioni volte a prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti negativi e le modalità con cui ha tenuto conto dei settori che presentano rischi maggiori di impatti negativi connessi ad attività specifiche, rapporti commerciali o aree geografiche ; c) se la valutazione si basa sulla procedura di dovuta diligenza in materia di sostenibilità dell’impresa e, qualora l’impresa consulti i portatori di interessi coinvolti ed esperti esterni per comprendere i propri impatti, in che modo tali consultazioni orientano la valutazione; d) eventuali modifiche significative della procedura rispetto al periodo di riferimento precedente; e e) quando ha aggiornato per l’ultima volta la propria valutazione della rilevanza. REQUISITI APPLICATIVI PER IRO-1 RA 22 per il punto 35, lettera a) I contributi possono giungere, se del caso e al di là delle informazioni generiche, dalle procedure di dovuta diligenza che hanno informato la valutazione, da fonti di dati specifiche, analisi dei parametri di riferimento settoriali e processi di gestione del rischio ; dal dialogo con i portatori di interessi coinvolti; dall’esperienza del settore e di gruppi di pari; da relazioni, statistiche e dati scientifici nonché dal dialogo con esperti. RA 23 per il punto 35, lettera a) La descrizione del processo di identificazione e valutazione dei rischi e delle opportunità rilevanti dovrebbe, se del caso, soffermarsi sulle dipendenze . RA 24 per il punto 35, lettere da a) a d) L’impresa si concentra sulle informazioni specifiche del proprio processo di valutazione della rilevanza . Evita inoltre informative standardizzate e generiche, talvolta denominate “stereotipate”, quali le informazioni che descrivono in dettaglio che l’impresa ha applicato i criteri di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali o ha seguito il processo raccomandato. RA 25 per il punto 35, lettera b) Le informazioni sul dialogo con i portatori di interessi sono oggetto degli ESRS 2 IRO-1 e SBM-2 e degli ESRS S1-S4. Al fine di evitare duplicazioni e promuovere una narrativa coerente: a) le informative pertinenti a norma dell’ESRS 2 IRO-1, punto 35, lettera c), contemplano le modalità con cui il processo di valutazione della rilevanza include la consultazione dei portatori di interessi e di esperti esterni; b) le informazioni sul coinvolgimento in corso dei portatori di interessi (quali definite nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , RA 23) sono oggetto dei corrispondenti principi sociali (ESRS S1-2, S2-2, S3-2 e S4-2); c) le informative relative alle modalità con cui gli interessi e le opinioni dei principali portatori di interessi (compresi i rappresentanti dei lavoratori ) sono portati all’attenzione degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa e ne orientano la strategia e il modello aziendale , per quanto riguarda gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti della stessa, figurano nell’ESRS 2 SBM-2, punto 22, lettera c). RA 26 per il punto 35, lettera b) L’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 32, lettera b), e punto 33, fornisce orientamenti in merito alla comunicazione di come l’impresa ha preso in considerazione i settori ad alto rischio di impatti negativi correlati ad attività, rapporti commerciali o aree geografiche specifici. Obbligo di informativa IRO-2 — Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità 36. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l’esito della valutazione della rilevanza in termini di impatti , rischi e opportunità rilevanti e di informazioni rilevanti comunicate conformemente agli ESRS. 37. L’impresa comunica: a) una descrizione concisa dei propri impatti rilevanti effettivi e potenziali , positivi e negativi, comprese le modalità con cui essi incidono o possono incidere sulle persone o sull’ambiente, così come dei propri rischi e delle proprie opportunità rilevanti , specificando i temi correlati nonché le modalità con cui e l’eventualità che gli impatti, i rischi e le opportunità sono connessi alle attività e alla catena del valore a monte e a valle dell’impresa; b) su quale base essa sia giunta alla conclusione che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e ometta pertanto tutti gli obblighi di informativa di cui all’ESRS E1 Cambiamenti climatici ; c) i cambiamenti relativi agli impatti, ai rischi e alle opportunità rispetto al periodo di riferimento precedente; d) un elenco degli obblighi di informativa rispettati nella redazione della dichiarazione sulla sostenibilità , che consenta ai fruitori di individuare dove sono ubicate le informative corrispondenti nella dichiarazione sulla sostenibilità e fornisca un’indicazione separata di quelle incluse mediante riferimento (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 9.3); e) un elenco delle informazioni “supplementari” fornite conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 8.2; f) l’esposizione dell’impresa a un rischio maggiore di incidenti connessi al lavoro forzato o coatto e al lavoro minorile per tipo di operazioni (ad esempio per impianto di produzione) o per paese o area geografica [^18] , se l’impresa è collegata attraverso le operazioni proprie o la propria catena del valore , a monte e a valle, a impatti negativi rilevanti connessi al lavoro forzato o coatto o al lavoro minorile; e g) una tabella di tutti gli elementi d’informazione derivanti da altri atti legislativi dell’UE elencati nell’appendice A, indicando dove sono reperibili nella dichiarazione sulla sostenibilità o, per quelli che l’impresa ha valutato come non rilevanti, il fatto essi sono “non rilevanti”. REQUISITI APPLICATIVI PER IRO-2 RA 27 per il punto 37, lettera a) La descrizione dei rischi e delle opportunità rilevanti comprende anche le relative dipendenze nella misura necessaria alla comprensione di tali rischi e opportunità. Nel presentare l’informativa prescritta dal presente obbligo di informativa si applica il punto 49 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . RA 28 per il punto 37, lettera a) L’impresa può presentare la descrizione dei propri impatti , rischi o opportunità rilevanti nella stessa posizione delle proprie informative sulle politiche , sulle azioni , sulle metriche e sugli obiettivi correlati, attraverso i quali l’impresa gestisce detti impatti, rischi e opportunità, al fine di evitare duplicazioni e promuovere una narrativa coerente. Se si avvale di questa opzione, l’impresa presenta comunque una descrizione concisa dei propri impatti, rischi e proprie opportunità rilevanti unitamente alle informative redatte conformemente all’IRO-2. RA 29 per il punto 37, lettera d) L’impresa può presentare l’informativa sotto forma di indice, ossia di elenco tabulare degli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità , al fine di agevolare l’identificazione della posizione di tali informative (pagina/punto). Può presentare l’elenco delle informazioni incluse mediante riferimento in un’appendice all’interno della propria dichiarazione sulla sostenibilità o può presentare le informazioni necessarie nell’elenco degli obblighi di informativa comunicati, come previsto al punto 37, lettera d). L’impresa può fare direttamente riferimento ai numeri degli obblighi di informazione nella propria dichiarazione sulla sostenibilità (ad esempio nei titoli delle sezioni o dei punti). L’impresa può presentare le informazioni “supplementari” di cui al punto 37, lettera e), evidenziandole nei titoli delle sezioni e dei punti o nell’indice di cui sopra, in modo da distinguerle in maniera chiara come supplementari. Obblighi generali di informativa (GDR) per politiche, azioni, metriche e obiettivi 38. Le informazioni su politiche , azioni, metriche e obiettivi consentono di comprendere a che livello l’impresa gestisce gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti. Se l’impresa ha adottato politiche, messo in atto azioni, fissato obiettivi o utilizza metriche soltanto per determinati aspetti di un tema , ciò si riflette nelle modalità di preparazione e presentazione dell’informativa, consentendo ai fruitori di comprendere gli aspetti specifici trattati. 39. Se l’impresa non dispone di politiche , azioni o obiettivi per un tema relativo agli impatti , ai rischi e alle opportunità rilevanti, essa ne dà comunicazione. 40. L’impresa applica le prescrizioni specificate in GDR-P, GDR-A, GDR-M e GDR-T quando divulga informazioni conformemente a una norma tematica o su base specifica per l’entità in merito a quanto segue: a) le proprie politiche e azioni volte a prevenire, attenuare, arrestare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi rilevanti, effettivi e potenziali , così come a gestire i rischi rilevanti o a perseguire impatti positivi rilevanti, effettivi o potenziali, e opportunità rilevanti; e b) le metriche e gli obiettivi per valutare i progressi compiuti nel corso del tempo in relazione agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti. REQUISITI APPLICATIVI PER I GDR PER POLITICHE, AZIONI, METRICHE E OBIETTIVI RA 30 per il punto 38 Se applica le stesse politiche , azioni , metriche o gli stessi obiettivi in relazione a più di un impatto , di un rischio o di un’ opportunità rilevante o a più di un tema , l’impresa può comunicare le informazioni una sola volta, chiarendo l’ambito di applicazione corrispondente. Può rimandare a tali informazioni in altri punti della comunicazione, se del caso. Questo approccio consente all’impresa di presentare le informazioni in modo coerente con il proprio approccio gestionale. L’impresa può strutturare e presentare le informative in modo da rispecchiare l’approccio gestionale basato sulle priorità di gestione che corrispondono e si allineano alla propria strategia e al proprio modello aziendale . RA 31 per il punto 39 Se presenta i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti (IRO-2, punto 37, lettera a)) e i temi correlati in forma tabellare, l’impresa può indicare nella stessa tabella i temi o gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per i quali non dispone di politiche , azioni od obiettivi , segnalandolo nella tabella. RA 32 per il punto 38 Il livello di dettaglio fornito può variare per ciascun obbligo di informativa, a seconda della natura degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti in questione e delle differenze nell’approccio adottato dall’impresa per la loro gestione. Il livello di dettaglio fornito è proporzionato alla gravità degli impatti, all’entità del rischio o dell’opportunità o all’importanza degli impatti, dei rischi e delle opportunità per la strategia e il modello aziendale dell’impresa. Ove possibile, le informazioni sono specifiche per il periodo di riferimento. Nel comunicare le politiche , le azioni , le metriche e gli obiettivi , l’impresa rende note le informazioni pertinenti, evitando quelle che sono stereotipate e pertanto non pertinenti per i fruitori . Dettagli eccessivi, in particolare sulle pratiche comuni note a fruitori ragionevolmente consapevoli, possono occultare informazioni rilevanti. RA 33 per il punto 40 Al fine di evitare duplicazioni e sostenere una narrativa coerente, l’impresa può presentare la descrizione dei propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, come richiesto a norma dell’IRO-2, punto 37, lettera a), unitamente a informazioni sulle politiche , le azioni , le metriche e gli obiettivi attraverso i quali gestisce tali impatti, rischi e opportunità. Obbligo generale di informativa per le politiche — GDR-P 41. Il presente obbligo generale di informativa serve a illustrare le politiche messe in atto dall’impresa per prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio ai propri impatti negativi rilevanti, effettivi e potenziali , nonché per gestire i rischi rilevanti e perseguire opportunità rilevanti o impatti positivi. 42. L’impresa rende note le seguenti informazioni sulle politiche adottate per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti: a) una descrizione dei contenuti fondamentali della politica, compresi gli obiettivi generali e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a cui si riferisce e, qualora siano intervenute modifiche delle politiche adottate durante il periodo di riferimento, una descrizione di tali modifiche; b) una descrizione dell’ambito della politica o delle sue esclusioni, in termini di operazioni proprie, catena del valore propria a monte e/o a valle e aree geografiche e, se definiti, gruppi di portatori di interessi ; c) se la politica fa riferimento a norme o iniziative di terzi che l’impresa si impegna a rispettare attraverso l’attuazione della politica, un riferimento alla norma o all’iniziativa di terzi in questione; e d) per i temi sociali, una descrizione della considerazione riservata all’interesse dei portatori di interessi coinvolti nella definizione di tale politica, se tale aspetto è stato specificato. 43. L’impresa rende noto se dispone di una politica generale in materia di diritti umani attraverso la quale si impegna ad attuare [^19] i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali. In questo caso, l’impresa rende note le informazioni di cui al punto 42 per tale politica e specifica quali gruppi di portatori di interessi siano contemplati (ad esempio forza lavoro propria , lavoratori nella catena del valore , comunità interessate , consumatori e utilizzatori finali ). REQUISITI APPLICATIVI PER GDR-P RA 34 per il punto 43 Nel riferire sulla propria politica in materia di diritti umani volta ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l’impresa prende in considerazione la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, che consiste nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei due patti che la attuano, nonché i principi dell’OIL relativi ai diritti fondamentali enunciati nella dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Obbligo generale di informativa per le azioni e le risorse — GDR-A 44. Il presente obbligo generale di informativa serve a illustrare le azioni principali dell’impresa, già intraprese o previste, per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti e, se del caso, per conseguire gli obiettivi delle politiche correlate. 45. Quando attua azioni fondamentali per gestire impatti, rischi e opportunità rilevanti, l’impresa rende noti: a) una descrizione delle azioni principali intraprese nell’anno di riferimento e di quelle previste per il futuro, compreso il relativo calendario; b) una descrizione della portata di tali azioni principali; e c) i risultati attesi di tali azioni principali e, se del caso, le modalità con cui la loro attuazione contribuisce al conseguimento dei relativi obiettivi delle politiche . 46. Qualora risorse finanziarie significative (spese operative o in conto capitale) siano state (o si prevede che saranno) destinate all’attuazione delle azioni principali, l’impresa: a) descrive il tipo di risorse finanziarie significative, attuali e future, destinate alle azioni principali, specificando se la capacità di attuare tali azioni principali dipende da condizioni preliminari specifiche (ad esempio la concessione di un sostegno finanziario o l’evoluzione delle politiche pubbliche e del mercato); b) rende noto l’importo delle risorse finanziarie significative assegnate alle azioni principali nel periodo di riferimento (se del caso) e indica le voci o note corrispondenti laddove siano iscritte in bilancio; e c) presenta, a titolo indicativo, le risorse finanziarie future che si prevede saranno stanziate ai fini dell’attuazione delle azioni principali. REQUISITI APPLICATIVI PER GDR-A RA 35 per il punto 45 Le azioni principali nel contesto del presente obbligo di informativa sono quelle che svolgono un ruolo significativo nella gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti dell’impresa, comprese le azioni intraprese per sostenere l’attuazione di azioni correttive . Le azioni principali comprendono azioni che costituiscono parte delle pratiche commerciali dell’impresa, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e della gestione complessiva dell’azienda e del rischio. Le azioni principali possono essere state avviate in periodi di riferimento precedenti e proseguire o produrre effetti nel periodo di riferimento attuale. A fini di chiarezza, se del caso, è possibile aggregare le azioni principali. Di contro, se le azioni principali riguardano più di un impatto, di un rischio o di un’opportunità rilevanti, è possibile specificarlo corredando, se necessario, di riferimenti incrociati tale informazione. RA 36 per il punto 45 Le azioni possono essere intraprese individualmente o in collaborazione con altre imprese, in particolare se gli impatti effettivi o potenziali hanno natura sistemica o diffusa e non possono essere affrontati dall’impresa da sola. I fruitori possono trovare utile sapere se un’azione principale è di tipo collaborativo. RA 37 per il punto 45 Le azioni ambientali principali possono essere classificate in base alla gerarchia di mitigazione (ossia prevenzione, minimizzazione, ripristino e compensazione). RA 38 per il punto 45, lettera a) La portata delle azioni principali si riferisce alle attività interessate nell’ambito delle operazioni proprie dell’impresa, della sua catena del valore a monte e a valle, delle imprese figlie, delle aree geografiche e, se definiti, dei gruppi di portatori di interessi . I calendari fanno riferimento agli orizzonti temporali entro i quali l’impresa intende portare a termine ciascuna azione. RA 39 per il punto 46 L’impresa può presentare informazioni sull’assegnazione delle risorse sotto forma di tabella, ripartite tra i) spesa in conto capitale e spesa operativa, e tra ii) risorse applicate nell’anno di riferimento corrente e assegnazione prevista di risorse su orizzonti temporali specifici. RA 40 per il punto 46, lettere b) e c) Se l’impresa ha assegnato risorse non finanziarie significative (ad esempio risorse in termini di equivalenti a tempo pieno), le informazioni relative a tali risorse possono essere presentate come quantità non monetarie. RA 41 per il punto 46, lettere b) e c) Nel preparare le informative sulle risorse finanziarie significative che sono state o si prevede saranno destinate all’attuazione di azioni principali, l’impresa può limitare l’informativa a quanto segue: a) le azioni principali e i piani d’azione approvati e annunciati; e b) le fonti di finanziamento previste per l’attuazione di tali azioni principali. Obbligo generale di informativa per le metriche — GDR-M 47. Il presente obbligo generale di informativa serve a sostenere la preparazione delle informative sulle metriche da parte dell’impresa. 48. L’impresa rende note le metriche richieste dai principi tematici in relazione a impatti, rischi e opportunità rilevanti, nonché le metriche definite su base specifica per l’entità conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 11. In tale contesto possono figurare le metriche utilizzate dall’impresa per valutare i propri risultati e tracciare l’efficacia delle azioni intraprese per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti. 49. Per ciascuna metrica , l’impresa rende noti: a) la metrica stessa, la sua unità di misura, la metodologia di calcolo e le fonti (ad esempio i parametri di ingresso) utilizzate ai fini del calcolo e, se del caso, la metodologia di stima, compresi ipotesi e limiti significativi; b) per le metriche della catena del valore , se del caso, il ricorso a dati provenienti da fonti indirette o approssimazioni e qualsiasi azione pianificata volta a migliorare la qualità dei dati in futuro (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 5); c) informazioni contestuali relative alla metrica; e d) variazioni significative dei risultati rispetto ai periodi di riferimento precedenti, compresi i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’impresa e, nel caso di acquisizioni o cessioni significative, l’impatto che l’operazione ha sui progressi. REQUISITI APPLICATIVI PER GDR-M RA 42 per il punto 48 Le metriche comprendono quelle definite negli ESRS, come pure metriche definite su base specifica per l’entità, siano esse tratte da altre fonti o sviluppate dall’impresa, come nel caso dei principi tematici ESRS S2-S4 che non prescrivono metriche specifiche. RA 43 per il punto 49, lettera a) Il sistema europeo di unità di misura deriva dal sistema internazionale di unità (SI). Le unità di misura sono espresse utilizzando i nomi e i simboli di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio [20] , modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21] . Le metriche sono comunicate utilizzando le unità specificate nei principi tematici, che sono allineati a tale direttiva. I prefissi SI e i simboli corrispondenti possono essere utilizzati per designare determinati multipli o sottomultipli decimali, se del caso, al fine di presentare i valori al livello che l’impresa ritiene più appropriato. Ad esempio anziché comunicare 1 200 000 t CO 2 eq, l’impresa può comunicare 1,2 Mt CO 2 eq. RA 44 per il punto 49, lettera c) Tra le informazioni contestuali in merito a una metrica possono figurare: a) i motivi per cui l’impresa ha scelto un particolare approccio di misurazione, nonché i motivi che hanno dettato la scelta dei dati di ingresso e delle ipotesi utilizzati; e b) per le metriche ambientali, le condizioni e le caratteristiche ambientali specifiche dell’area in cui si verifica l’ impatto che sono necessarie ai fini della comprensione della metrica in questione. [^20] Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE ( GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj ). [^21] Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura ( GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj ). Obbligo generale di informativa per gli obiettivi — GDR-T 50. Il presente obbligo generale di informativa serve a illustrare in che modo l’impresa fissa obiettivi , definiti in termini di risultati attesi per le persone, l’ambiente o l’impresa stessa, nonché le modalità con cui l’impresa monitora l’efficacia delle proprie politiche e azioni in relazione ai propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, oltre ai progressi complessivi compiuti e all’efficacia in relazione agli obiettivi adottati nel corso del tempo. Se del caso, va specificato se i progressi siano in linea o no con un piano d’azione correlato o se fatti e circostanze significativi relativi al piano d’azione incidano sul conseguimento dell’obiettivo in questione. 51. L’impresa rende noti gli obiettivi qualitativi o quantitativi misurabili, temporalmente definiti e orientati ai risultati che ha fissato in relazione ai propri impatti , rischi e opportunità rilevanti. Per ciascun obiettivo, l’impresa comunica: a) una descrizione della relazione tra l’obiettivo e gli obiettivi delle proprie politiche e azioni ; b) il valore-obiettivo definito (o il livello se l’obiettivo è qualitativo) da conseguire, compreso se l’obiettivo è assoluto o relativo, qualora tali aspetti siano definiti, nonché l’unità di misurazione; c) l’ambito dell’obiettivo, in termini di attività dell’impresa nel contesto delle sue operazioni proprie o della sua catena del valore a monte e a valle, nonché i confini geografici; d) il valore base (o il livello se l’obiettivo è qualitativo) e l’anno a partire dal quale sono misurati i progressi, qualora ciò sia stato definito dall’impresa; e) l’anno o il periodo cui si applica l’obiettivo e una descrizione di eventuali traguardi o obiettivi intermedi che l’impresa ha fissato; f) le metodologie e le ipotesi significative utilizzate per definire gli obiettivi; g) se l’obiettivo è richiesto dalla legge; h) se del caso, gli scenari selezionati su cui si basa, le fonti di dati principali e il livello di compatibilità con gli obiettivi delle politiche a livello nazionale, di UE o internazionale; e i) se gli obiettivi dell’impresa legati a temi ambientali sono basati su dati scientifici certi. 52. Se non ha fissato alcun obiettivo misurabile orientato ai risultati, l’impresa rende noto se e in che modo monitora comunque l’efficacia delle proprie politiche e azioni in relazione ai propri impatti , rischi e opportunità rilevanti. REQUISITI APPLICATIVI PER GDR-T RA 45 per il punto 50 Le informazioni in merito ai progressi e all’efficacia nel corso del tempo nel perseguire gli obiettivi adottati sono comunicate ai sensi del GDR-M, punto 49, lettera d). RA 46 per il punto 51 Gli obiettivi orientati ai risultati per quanto concerne gli impatti rilevanti sono definiti in termini di risultati attesi per le persone e l’ambiente. RA 47 per il punto 51, lettera i) Per “dati scientifici certi” si intendono informazioni biofisiche solide, sottoposte a valutazione inter pares o provenienti da altre fonti autorevoli, che identificano soglie ecologiche pertinenti o quantificano le condizioni, le traiettorie e i vincoli utilizzando dati empirici, la modellizzazione o quadri scientifici riconosciuti. Tali dati consentono all’impresa di fissare obiettivi ecologicamente fondati, specifici per il contesto e misurabili. Appendice A Elenco degli elementi d’informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell’UE La presente appendice costituisce parte integrante dell’ESRS 2 Informazioni generali e fornisce un’illustrazione non vincolante degli elementi d’informazione di cui all’ESRS 2 Informazioni generali e dei principi tematici derivanti da altre normative dell’UE. Tabella 1 Elementi d’informazione nel corpo principale del principio Obbligo di informativa ed elemento d’informazione corrispondente nell’ESRS Riferimento SFDR Riferimento terzo pilastro Riferimento regolamento sugli indici di riferimento [24] Riferimento normativa dell’UE sul clima [25] ESRS 2 GOV-1 Percentuale di membri indipendenti del consiglio di amministrazione Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II ESRS 2 GOV-3 Dichiarazione sul dovere di diligenza, Allegato I, tabella 3, indicatore n. 10 ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate al settore dei combustibili fossili Allegato I, tabella 1, indicatore n. 4 Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento; regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione [26] , tabella 1 — Informazioni qualitative sul rischio ambientale e tabella 2 — Informazioni qualitative sul rischio sociale; modello 1 sul portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ( 6 ) ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate alla produzione di sostanze chimiche Allegato I, tabella 2, indicatore n. 9 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II ESRS 2 SBM-1 Partecipazione ad attività connesse ad armi vietate Allegato I, tabella 1, indicatore n. 14 Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 [27] e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate alla coltivazione e alla produzione di tabacco Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS 2 GDR-P Politica in materia di diritti umani Allegato I, tabella 1, indicatore n. 11, e tabella 3, indicatore n. 9 Regolamento delegato (UE) 2020/1816, allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali ESRS E1-1 Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 ESRS E1-6 Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Allegato I, tabella 2, indicatore n. 4 Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 3 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ESRS E1-7 Consumo di energia da combustibili fossili disaggregato per fonte (solo settori ad alto impatto climatico) Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5 e allegato I, tabella 2, indicatore n. 5 ESRS E1-7 Consumo di energia e mix energetico Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5 ESRS E1-8 Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 Allegato I, tabella 1, indicatori nn. 1 e 2 Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 1 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ESRS E1-9 Assorbimenti di gas a effetto serra e crediti di carbonio Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 ESRS E1-11 Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso rischi fisici legati al clima Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS E1-11 Ripartizione del valore contabile degli attivi immobiliari per classe di efficienza energetica Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 2 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali ESRS E1-11 Grado di esposizione del portafoglio a opportunità legate al clima Regolamento delegato (UE) 2020/1818 ESRS E2-4 Quantità di inquinanti rilevanti emessi nell’aria, nell’acqua e nel suolo Allegato I, tabella 1, indicatore n. 8; allegato I, tabella 2, indicatore n. 2; allegato I, tabella 2, indicatore n. 1; allegato I, tabella 2, indicatore n. 3 ESRS E3-1 Politiche relative alle risorse idriche Allegato I, tabella 2, indicatore n. 7 ESRS E3-1 Politiche riguardanti aree soggette a stress idrico Allegato I, tabella 2, indicatore n. 8 ESRS E3-4 Totale dell’acqua riciclata e riutilizzata Allegato I, tabella 2, indicatore n. 6.2 ESRS E4-5 Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità Allegato I, tabella 1, indicatore n. 7 ESRS E4-2 Politica riguardante i siti all’interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità Allegato I, tabella 2, indicatore n. 14,2 ESRS E5-5 Rifiuti non riciclati Allegato I, tabella 2, indicatore n. 13 ESRS E5-5 Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi Allegato I, tabella 1, indicatore n. 9 ESRS 2 IRO-2 Rischio di lavoro forzato Allegato I, tabella 3, indicatore n. 13 ESRS 2 IRO-2 Rischio di lavoro minorile Allegato I, tabella 3, indicatore n. 12 ESRS 2 GDR-P Impegni nelle politiche in materia di diritti umani Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II ESRS S1-1 Procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani Allegato I, tabella 3, indicatore n. 11 ESRS S1-2 Meccanismo di reclamo, comprese le questioni relative ai dipendenti Allegato I, tabella 3, indicatore n. 5 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 ESRS S1-13 Sistema di gestione della salute e della sicurezza Allegato I, tabella 3, indicatore n. 1 ESRS S1-13 Tasso di infortuni connessi al lavoro Allegato I, tabella 3, indicatore n. 2 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS S1-13 Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, malattie Allegato I, tabella 3, indicatore n. 3 ESRS S1-15 Divario retributivo di genere non corretto Allegato I, tabella 1, indicatore n. 12 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS S1-15 Tasso di remunerazione totale annua Allegato I, tabella 3, indicatore n. 8 ESRS S1-16 Incidenti legati alla discriminazione Allegato I, tabella 3, indicatore n. 7 ESRS S1-16 Incidenti in materia di diritti umani Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS S2-1 Procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani Allegato I, tabella 3, indicatore n. 11 ESRS S2-1 Codice di condotta Allegato I, tabella 3, indicatore n. 4 ESRS S3-2 Meccanismo di reclamo Allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 ESRS S2-3 Incidenti in materia di diritti umani Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS S3-3 Incidenti in materia di diritti umani Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS S4-2 Meccanismo di reclamo Allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 ESRS S4-3 Incidenti in materia di diritti umani Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 Allegato II, sezioni 1 e 2 sugli aspetti sociali del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ESRS G1-1 Politiche coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione Allegato I, tabella 3, indicatore n. 15 ESRS G1-1 Protezione degli informatori Allegato I, tabella 3, indicatore n. 6 ESRS G1-2 Azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva Allegato I, tabella 3, indicatore n. 16 ESRS G1-4 Condanne e ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva Allegato I, tabella 3, indicatore n. 17 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj ). Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui requisiti patrimoniali). [^24] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj ). [^25] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) ( GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ). [26] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione. [27] Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi ( GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione. Tabella 2 Specifiche metodologiche nell’RA corrispondenti alla legislazione dell’UE Requisito applicativo negli ESRS modificati Riferimento SFDR [^28] Riferimento terzo pilastro [^29] Riferimento regolamento sugli indici di riferimento [^30] Riferimento normativa dell’UE sul clima [^31] ESRS 2 GOV-1 Diversità di genere nel consiglio Allegato I, tabella 1, indicatore n. 13 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II ESRS E1-11 Posizione delle attività significative a rischio fisico rilevante Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario — rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico ESRS E4-5 Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo Allegato I, tabella 2, indicatore n. 10 ESRS E4-5 Specie naturali e zone protette Allegato I, tabella 2, indicatore n. 14,1 ESRS E4-2 Politiche o pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili Allegato I, tabella 2, indicatore n. 11 ESRS E4-2 Politiche o pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili Allegato I, tabella 2, indicatore n. 12 ESRS E4-2 Politiche volte ad affrontare la deforestazione Allegato I, tabella 2, indicatore n. 15 [^28] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. [^29] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui requisiti patrimoniali). [^30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj ). [^31] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) ( GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ). ESRS E1 — CAMBIAMENTI CLIMATICI SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS Obblighi di informativa Strategia Obbligo di informativa E1-1 — Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici Obbligo di informativa E1-2 — Individuazione dei rischi legati al clima e analisi degli scenari Obbligo di informativa E1-3 — Resilienza in relazione ai cambiamenti climatici Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E1-4 — Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi Obbligo di informativa E1-5 — Azioni e risorse relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E1-6 — Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici Obbligo di informativa E1-7 — Consumo di energia e mix energetico Obbligo di informativa E1-8 — Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1, 2, 3 Obbligo di informativa E1-9 — Assorbimenti di gas a effetto serra e progetti di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra finanziati con crediti di carbonio Obbligo di informativa E1-10 — Fissazione del prezzo interno del carbonio Obbligo di informativa E1-11 — Effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti e delle opportunità rilevanti legate al clima Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS E1 Cambiamenti climatici se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto dei quadri normativi dell’UE e di altri quadri pertinenti, tra cui la normativa dell’UE sul clima (regolamento (UE) 2021/1119), il regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici (regolamento (UE) 2020/1818), il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento (UE) 2019/2088, SFDR), il regolamento sulla tassonomia dell’UE (regolamento (UE) 2020/852) e il regolamento sulle informative nell’ambito del cosiddetto “terzo pilastro” a norma del regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) 2022/2453). 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sottotemi seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici , adattamento ai cambiamenti climatici ed energia. 7. La mitigazione dei cambiamenti climatici si concretizza negli sforzi dell’impresa volti a limitare l’aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi, nonché negli obiettivi di cui alla normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Il presente principio prevede obblighi di informativa riguardanti le modalità con cui l’impresa gestisce le proprie emissioni di gas a effetto serra e i rischi di transizione associati. 8. L’ adattamento ai cambiamenti climatici si riferisce al processo di adeguamento dell’impresa alle conseguenze effettive e previste dei cambiamenti climatici. Il presente principio ha per oggetto obblighi di informativa riguardanti i pericoli legati al clima che possono comportare rischi climatici fisici per l’impresa e le soluzioni di adattamento per ridurre tali rischi. Verte inoltre sui rischi di transizione derivanti dalla necessità di adattamento ai pericoli legati al clima. 9. Gli obblighi di informativa relativi all’energia riguardano tutti i tipi di produzione e consumo di energia. Interazione con altri ESRS 10. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS E1 Cambiamenti climatici e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) l’ESRS E1 Cambiamenti climatici riguarda tra gli altri i sette gas a effetto serra: CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6 e NF 3 . L’ESRS E2 Inquinamento tratta le sostanze che riducono lo strato di ozono , gli ossidi di azoto (NO x ) e gli ossidi di zolfo (SO x ), tra le altre emissioni atmosferiche, che sono connessi ai cambiamenti climatici; b) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’ adattamento ai cambiamenti climatici sono correlati ai temi trattati in particolare nell’ESRS E3 Acque e nell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi . L’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta, tra l’altro, i rischi fisici acuti e cronici derivanti dai pericoli connessi all’acqua e agli oceani. L’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta altresì le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di risorse naturali, dall’uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo , nonché gli assorbimenti di gas a effetto serra dall’atmosfera, ad esempio attraverso soluzioni basate sulla natura . La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi causati o accelerati dai cambiamenti climatici sono oggetto dell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi ; c) i possibili impatti sulle persone della transizione verso un’economia climaticamente neutra rientrano nell’ambito di applicazione dell’ESRS S1 Forza lavoro propria , dell’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , dell’ESRS S3 Comunità interessate e dell’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali . Obblighi di informativa Strategia Obbligo di informativa E1-1 — Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici 11. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell’impresa volti a garantire che la sua strategia e il suo modello aziendale siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi, nonché con gli obiettivi di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 di cui alla normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). 12. Tra le informazioni sul piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici [^32] figurano: a) una descrizione delle sue caratteristiche fondamentali. La descrizione include gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra , le leve di decarbonizzazione , le azioni principali, gli investimenti e i finanziamenti necessari al fine di sostenere l’attuazione del piano, la sua approvazione da parte degli organi di amministrazione, direzione e controllo e il modo in cui il piano è integrato nella strategia aziendale generale dell’impresa e allineato alla stessa. Include inoltre informazioni sul modo in cui la strategia e il modello aziendale dell’impresa sono o saranno compatibili, conformemente all’attuazione del piano, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi e con l’obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; b) eventuali importi delle spese in conto capitale investite durante il periodo di riferimento in relazione ad attività economiche legate al carbone, al petrolio e al gas [^33] ; c) informazioni sulle ipotesi principali utilizzate e sulle dipendenze su cui si basa il piano; d) una valutazione qualitativa e una spiegazione del modo in cui le potenziali emissioni di gas a effetto serra ipotecate derivanti da attivi e prodotti fisici chiave possono compromettere la realizzazione del piano e determinare un rischio di transizione ; e e) una spiegazione dei progressi compiuti dall’impresa nell’attuazione del piano di transizione. 13. Se non dispone di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che includa le caratteristiche fondamentali di cui al punto 12, lettera a), l’impresa lo comunica e indica se e, in caso affermativo, quando prevede di adottarne uno. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 12 (Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici) Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici definisce il modo in cui l’impresa intende trasformare la propria strategia e il proprio modello aziendale al fine di garantire la compatibilità con la transizione verso un’economia sostenibile e indica le caratteristiche fondamentali che figurano al punto 12. Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dell’impresa può essere autonomo o essere incluso in un piano di transizione di portata più ampia che contempli aspetti tanto di mitigazione quanto di adattamento. Se il piano di transizione dell’impresa riguarda anche l’adattamento, l’informativa lo specifica e rimanda alle informazioni fornite conformemente agli ESRS E1-3 ed E1-5. RA 2 per il punto 12, lettera a) (Descrizione delle caratteristiche fondamentali) Nel comunicare le caratteristiche fondamentali di cui al punto 12, lettera a), l’impresa fa riferimento, se del caso, alle informative concernenti politiche , azioni , risorse e obiettivi adottati altrove (ad esempio ESRS E1-5 ed E1-6 nonché ESRS 2 Informazioni generali ). L’informativa sul piano di transizione consolida le caratteristiche fondamentali di detto piano dell’impresa in una descrizione coerente che dimostra che tali caratteristiche sono strategicamente allineate per trainare la trasformazione aziendale. Le informative pertinenti ai sensi del presente punto sono: a) una dichiarazione indicante l’eventualità o meno che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano fondati su dati scientifici e compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C (con riferimento all’ESRS E1-6, punto 24, e ai requisiti applicativi corrispondenti). Se divulga informazioni su un piano di transizione che fa riferimento a obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non sono compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, l’impresa lo spiega nella dichiarazione, in particolare chiarendo in che modo i suoi valori obiettivo si rapportano ai valori di riferimento e in che modo ha preso in considerazione gli sviluppi futuri; b) le leve di decarbonizzazione individuate (con riferimento all’ESRS E1-5), comprese le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi dell’impresa e l’adozione di tecnologie nuove nelle sue operazioni, nella catena del valore a monte o a valle; c) l’importo delle risorse finanziarie significative (spese operative o in conto capitale) assegnate o di cui si prevede l’assegnazione per l’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dell’impresa, compresa una gamma indicativa delle risorse finanziarie future previste (con riferimento agli ESRS E1-5 e ESRS 2 GDR-A). Tale informativa può essere limitata: a) alle azioni principali e ai piani d’azione approvati e annunciati; e b) alle fonti di finanziamento previste per l’attuazione di tali azioni (ESRS 2, RA 41). L’informativa di cui al punto 12, lettera a), mira a fornire gli elementi fondamentali necessari per dimostrare la coerenza e la credibilità del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dell’impresa. Quest’ultima non è tenuta a comunicare informazioni interne dettagliate utilizzate per gestire il proprio piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici spingendosi oltre l’ambito di tale informativa. RA 3 per il punto 12, lettera c) (Ipotesi principali e dipendenze) Le informazioni sulle dipendenze riguardano, ad esempio, la diffusione di determinate tecnologie, la disponibilità di forza lavoro o la capacità di attuare cambiamenti nella catena del valore . Se del caso, l’impresa include informazioni in linea con l’ESRS 2 GDR-A in merito alle dipendenze da risorse finanziarie future e da altre risorse e al modo in cui queste possono limitare le azioni del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici . Le informazioni sulle ipotesi riguardano, ad esempio, le aspettative in merito alle prescrizioni normative o la capacità di un’impresa di attuare le modifiche pianificate all’interno della sua catena del valore. RA 4 per il punto 12, lettera d) (Valutazione delle emissioni ipotecate) La valutazione qualitativa delle emissioni ipotecate mira a garantire che tali emissioni siano adeguatamente prese in considerazione dall’impresa nel suo piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici , spiegando in che modo l’entità delle emissioni “ipotecate” possa potenzialmente mettere a rischio l’attuazione del piano di transizione . RA 5 per il punto 12, lettera e) (Spiegazione dei progressi) Nell’illustrare i progressi compiuti nell’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici , l’impresa illustra le componenti quantitative e qualitative quali la mobilitazione delle risorse, le azioni intraprese e le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguite o che si prevede saranno conseguite. Tra le informazioni sui progressi figurano, se del caso, metriche settoriali che possono essere utilizzate per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi climatici specifici che l’impresa può aver fissato, utilizzando norme di decarbonizzazione settoriali riconosciute. Obbligo di informativa E1-2 — Individuazione dei rischi legati al clima e analisi degli scenari 14. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui l’impresa individua e valuta i rischi legati al clima e le opportunità ai fini della rilevanza finanziaria . 15. L’impresa spiega per ciascun rischio rilevante legato al clima individuato (conformemente all’ESRS 2 IRO-2, punto 37) se classifica tale rischio come un rischio fisico legato al clima o come rischio di transizione legato al clima . 16. Oltre all’informativa fornita conformemente all’ESRS 2 IRO-1, l’impresa rende noti gli elementi fondamentali della metodologia utilizzata per valutare in che modo i suoi attivi e le sue attività aziendali nel contesto delle sue operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle possono essere esposti ed essere sensibili nel breve, medio e lungo periodo a: a) pericoli legati al clima; e b) eventi e tendenze di transizione legati al clima. 17. Se ricorre all’ analisi degli scenari climatici, l’impresa divulga: a) gli intervalli degli scenari applicati, indicando anche: i) se per i rischi fisici legati al clima è stato utilizzato almeno uno scenario ad alte emissioni; ii) se per i rischi di transizione legati al clima almeno uno scenario climatico è in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C con uno sforamento nullo o limitato; e iii) la proiezione della temperatura media globale associata agli scenari e il motivo per cui sono considerati pertinenti; b) la portata delle operazioni utilizzata (ad esempio sedi operative, unità operative); c) le ipotesi principali formulate (ad esempio politiche pubbliche, tendenze macroeconomiche, variabili nazionali o regionali, uso dell’energia e mix energetico, sviluppi tecnologici); e d) il periodo di tempo durante il quale è stata effettuata l’analisi. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 6 per i punti 16 e 17 (Elementi fondamentali della metodologia e analisi degli scenari) Nell’effettuare l’analisi dei rischi legati al clima, l’impresa: a) individua i pericoli legati al clima (per i rischi fisici legati al clima ) o gli eventi di transizione (per i rischi di transizione legati al clima ) nel breve, medio e lungo periodo e vaglia i propri attivi e le proprie attività aziendali al fine di valutare se sono esposti a tali rischi; e b) valuta in che misura gli attivi e le attività aziendali sono esposti e sensibili agli eventi di transizione e ai pericoli legati al clima individuati, prendendo in considerazione la probabilità, l’entità e la durata degli stessi. In caso di pericoli legati al clima, l’impresa tiene conto dell’ubicazione dei suoi attivi e delle dipendenze commerciali presenti nella sua catena del valore. L’impresa può fare ricorso all’analisi degli scenari legati al clima, ad esempio se la usa per ottemperare ad altre prescrizioni o quando applica un altro quadro di rendicontazione, o ancora quando ritiene che tale analisi aiuti a individuare e valutare la rilevanza finanziaria di rischi e opportunità legali al clima. Obbligo di informativa E1-3 — Resilienza in relazione ai cambiamenti climatici 18. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura la strategia e il modello aziendale dell’impresa sono preparati per i rischi rilevanti legati al clima e in grado di adattarsi agli stessi. 19. Oltre all’informativa di cui all’ESRS 2 SBM-3, l’impresa comunica le informazioni seguenti sulla resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale ai rischi legati al clima: a) i risultati della propria analisi della resilienza climatica in relazione ai rischi legati al clima. L’impresa spiega quanto segue: i) le eventuali implicazioni della valutazione per la propria strategia e il proprio modello aziendale; ii) il modo in cui gli effetti individuati attraverso l’eventuale analisi degli scenari climatici orientano la potenziale risposta dell’impresa ai rischi legati al clima; e iii) il modo in cui il proprio piano di transizione , se esistente, e le proprie azioni di mitigazione e adattamento attuali e previste (ESRS E1-5) contribuiscono alla resilienza ai rischi legati al clima; b) i settori significativi di incertezza nella valutazione della propria resilienza climatica; e c) la propria capacità di adeguare o adattare la strategia e il modello aziendale ai cambiamenti climatici nel breve, medio e lungo periodo. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 7 per il punto 19 L’analisi della resilienza climatica si basa sull’individuazione dei rischi legati al clima indicati nell’ESRS E1-2, punto 15. Di conseguenza la portata dell’analisi della resilienza climatica è allineata a quella dell’analisi dei rischi rilevanti legati al clima dell’impresa e si basa sull’ analisi degli scenari climatici, se effettuata. Se l’analisi degli scenari climatici è utilizzata specificamente per valutare la resilienza climatica, l’impresa comunica le informazioni prescritte ai punti 17 e 19. RA 8 per il punto 19 (Resilienza della strategia) Nel valutare la resilienza climatica della propria strategia e del proprio modello aziendale, l’impresa prende in considerazione le implicazioni per detta strategia e detto modello aziendale delle valutazioni effettuate conformemente all’ESRS E1-2 e delle esposizioni ai rischi comunicate conformemente all’ESRS E1-11 ( effetti finanziari attesi ), comprese le azioni necessarie per rispondere ai rischi legati al clima e alle opportunità individuati attraverso l’ analisi degli scenari climatici, se effettuata. RA 9 per il punto 19, lettera a) (Resilienza della strategia) Nel comunicare i risultati e le implicazioni della propria analisi della resilienza climatica a norma del punto 19, lettera a), l’impresa fornisce la valutazione della propria resilienza climatica alla data di riferimento. Un’impresa non è tenuta a effettuare un’analisi della resilienza climatica su base annuale. Se ha aggiornato la propria valutazione degli impatti , dei rischi e delle opportunità legati al clima (conformemente all’ESRS E1-2), l’impresa aggiorna la propria analisi della resilienza. Nel divulgare le informazioni di cui al punto 19, le istituzioni finanziarie possono utilizzare le informazioni che comunicano ai sensi del quadro normativo prudenziale applicabile se includono riferimenti all’analisi della resilienza o a concetti correlati, quali il ricorso a scenari nel contesto dei piani relativi ai rischi di sostenibilità. RA 10 per il punto 19, lettera c) (Resilienza della strategia) Nel comunicare la propria capacità di adeguare la strategia e il modello aziendale conformemente al punto 19, lettera c), l’impresa prende in considerazione: a) la disponibilità e la flessibilità delle risorse finanziarie esistenti al fine di gestire gli effetti finanziari dei rischi legati al clima e sfruttare le opportunità legate al clima ; b) la propria capacità di riassegnare, riconvertire, potenziare o dismettere gli attivi esistenti in risposta ai cambiamenti climatici; c) l’effetto degli investimenti attuali e previsti nella mitigazione dei cambiamenti climatici , nell’adattamento agli stessi e nelle opportunità offerte dalla transizione per la resilienza climatica ; d) i riferimenti incrociati alle proprie azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici , comunicate nel contesto dell’ESRS E1-5. Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E1-4 — Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi 20. L’impresa comunica le proprie politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P. Obbligo di informativa E1-5 — Azioni e risorse relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi 21. L’impresa rende note le proprie azioni principali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici e le risorse destinate alla loro attuazione, conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. 22. Oltre all’ESRS 2 GDR-A, nel comunicare le azioni attuali e pianificate, l’impresa rende noto quanto segue: a) le proprie azioni principali di mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la leva di decarbonizzazione ; e b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita e prevista mediante la leva di decarbonizzazione. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E1-6 — Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici 23. L’impresa comunica i propri obiettivi in materia di cambiamenti climatici conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. 24. L’impresa indica gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra [^34] che ha fissato, specificando tra l’altro: a) gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per gli ambiti 1, 2 e 3, separatamente o in combinazione e, se del caso, in termini di valore di intensità. In caso di obiettivo combinato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’impresa precisa gli ambiti (1, 2 e/o 3) delle emissioni di gas a effetto serra incluse nell’obiettivo e la quota associata a ciascun ambito; b) se l’ambito (area geografica, gas a effetto serra contemplati, entità incluse) dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra differisce dall’ambito dell’inventario dei gas a effetto serra (comunicato nel contesto dell’ESRS E1-8), sono indicate le percentuali per gli ambiti 1, 2 e 3 contemplati dall’obiettivo, nonché i gas a effetto serra in questione; e c) una dichiarazione che indichi se gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra abbiano una base scientifica e siano compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. L’impresa indica il quadro di riferimento e la metodologia utilizzati per determinare questi obiettivi, precisando anche se sono ricavati usando un percorso di decarbonizzazione settoriale e gli scenari climatici e di politiche sottostanti. Quando illustra le ipotesi fondamentali da cui è partita per definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’impresa spiega brevemente in che modo ha preso in considerazione gli sviluppi futuri (ad esempio variazioni dei volumi delle vendite, mutamenti nelle preferenze della clientela e nella domanda, fattori normativi, nuove tecnologie) e come questi potrebbero ripercuotersi sulle sue emissioni di gas a effetto serra e sulla loro riduzione; REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 11 per il punto 23 (Obiettivi in materia di cambiamenti climatici) Se comunica un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette separatamente dagli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che ha fissato, conformemente all’ESRS 2 GDR-T, l’impresa spiega in che modo intende neutralizzare in modo permanente eventuali emissioni di gas a effetto serra residue. RA 12 per il punto 24 (Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono lordi, vale a dire che l’impresa non include gli assorbimenti di gas a effetto serra, i crediti di carbonio o le emissioni evitate tra i mezzi per conseguirli. Conformemente all’ESRS 2 GDR-T, l’impresa fornisce informazioni sull’ambito e sulle metodologie utilizzate per definire l’obiettivo, compreso il metodo impiegato per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 (ossia il metodo basato sulla posizione o quello basato sul mercato). RA 13 per il punto 24 (Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) Se l’impresa comunica gli obiettivi in termini di intensità, questi sono espressi come rapporto tra le emissioni di gas a effetto serra e un’unità di attività fisica o risultato economico. Nel caso in cui abbia fissato solo un obiettivo di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra, l’impresa comunica i valori assoluti associati per l’anno obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi, fatta eccezione per le emissioni di ambito 3, categoria 15, delle istituzioni finanziarie, come illustrato di seguito. Questo può determinare situazioni in cui l’impresa è tenuta a comunicare un aumento delle emissioni assolute di gas a effetto serra per l’anno-obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi, ad esempio perché prevede una crescita organica degli affari. Le istituzioni finanziarie sono esentate dall’obbligo di comunicare i valori assoluti per i loro obiettivi in termini di intensità delle emissioni di ambito 3, categoria 15, a condizione che: a) utilizzino misure fisiche o finanziarie come denominatori per gli obiettivi in termini di intensità e comunichino le emissioni finanziate in termini assoluti coerentemente con l’ambito di tali obiettivi (ad esempio gli obiettivi per i settori rilevanti ad alto impatto); e b) forniscano informazioni contestuali conformemente al GDR-M per gli obiettivi fissati, descrivendo i fattori principali che influenzano le variazioni previste delle emissioni finanziate in termini assoluti nel tempo e il modo in cui si riferiscono alle tendenze osservate negli ultimi 3-5 anni. RA 14 per il punto 24 (Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) Nell’applicare l’ESRS 2 GDR-T: a) il valore base e l’anno base rimangono invariati, salvo cambiamenti fondamentali dell’ obiettivo o del perimetro di rendicontazione. e b) l’impresa seleziona un anno base recente e rappresentativo. L’anno base scelto dall’impresa può essere l’anno base applicato in quel dato momento per gli obiettivi esistenti o il primo anno di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. RA 15 per il punto 24 (Presentazione di obiettivi e azioni) L’impresa può presentare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra unitamente alle proprie azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici (cfr. punto 22) mostrando le leve di decarbonizzazione e i loro contributi quantitativi al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sotto forma di tabella (cfr. ad esempio figura 1) o di grafico nel corso del tempo (cfr. ad esempio figura 2). Anno base (ad esempio 2025) Obiettivo 2030 Obiettivo 2035 … Obiettivo fino al 2050 Emissioni di gas a effetto serra (kt CO 2 eq) 100 60 40 Efficienza energetica e riduzione dei consumi - -10 -4 Efficienza dei materiali e riduzione dei consumi - -5 - Passaggio ad altri combustibili - -2 - Elettrificazione - - -10 Uso di energia da fonti rinnovabili - -10 -3 Abbandono graduale, sostituzione o modifica di un prodotto - -8 - Abbandono graduale, sostituzione o modifica di un processo - -5 -3 Altro - - Figura 1. ESRS E1 Cambiamenti climatici — Tabella 1 Figura 2. ESRS E1 Cambiamenti climatici — Grafico 1 RA 16 per il punto 24 (Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) Per gli obiettivi l’impresa adotta un perimetro di rendicontazione coerente con quello adottato per E1-8. RA 17 per il punto 24, lettera c) (Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra compatibili con l’obiettivo di 1,5 °C) Nel comunicare le informazioni richieste a norma del punto 24, lettera c), l’impresa spiega il modo in cui i valori- obiettivo da essa fissati si rapportano con un percorso settoriale specifico (se disponibile) o con un percorso intersettoriale delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. A tal fine calcola un valore-obiettivo di riferimento allineato all’obiettivo di 1,5 °C per gli ambiti 1 e 2 e un valore separato per l’ambito 3, qualora disponga di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 con cui possono essere confrontati i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o gli obiettivi intermedi per ciascun ambito. Al fine di spiegare se e in che modo gli obiettivi sono compatibili si effettua un’analisi comparativa tra il valore-obiettivo e il valore-obiettivo di riferimento. La convalida tramite una terza parte indipendente, comprese le informazioni su detta terza parte, la metodologia/il principio applicato e la traiettoria utilizzata, può fornire contributi preziosi da prendere in considerazione nel contesto di questa spiegazione. Obbligo di informativa E1-7 — Consumo di energia e mix energetico 25. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il consumo di energia e il mix energetico dell’impresa. 26. L’impresa comunica il proprio consumo totale di energia in megawattora (MWh) relativo alle operazioni proprie, disaggregato per: a) consumo totale di energia da fonti fossili [^35] ; b) consumo totale di energia da fonti nucleari; e c) consumo totale di energia da fonti rinnovabili. 27. Le imprese che operano in settori ad alto impatto climatico disaggregano ulteriormente il proprio consumo totale di energia da fonti fossili per: a) consumo di combustibili da carbone e prodotti del carbone; b) consumo di combustibili da petrolio greggio e prodotti petroliferi; c) consumo di combustibili da gas naturale; d) consumo di combustibili da altre fonti fossili; e e) consumo di energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento da fonti fossili, siano essi acquistati o acquisiti . 28. Se produce energia, l’impresa disaggrega e indica altresì separatamente la propria produzione di energia da fonti non rinnovabili e la produzione di energia da fonti rinnovabili in MWh [^36] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 18 per il punto 26 (Consumo di energia e mix energetico) Nel preparare le informazioni relative al consumo di energia richieste a norma del punto 26, l’impresa adotta gli approcci per il calcolo seguenti: a) esclude le materie prime e i combustibili che non sono oggetto di combustione per scopi energetici (ad esempio il gas naturale per produrre polimeri). L’impresa che consuma combustibili come materia prima può comunicare le informazioni al riguardo separatamente dall’informativa obbligatoria; b) utilizza i MWh in potere calorifico inferiore o potere calorifico netto per tutte le informazioni quantitative relative alla combustione; c) basa tutte le informazioni quantitative relative all’energia sul consumo di energia finale, facendo quindi riferimento alla quantità di energia effettivamente consumata dall’impresa; d) evita il doppio conteggio dei combustibili consumati quando comunica il consumo di energia autoprodotta. Se l’impresa genera energia elettrica a partire da un combustibile non rinnovabile o rinnovabile e poi la consuma, questo consumo è contabilizzato una sola volta nel consumo di combustibili; e) non compensa il consumo di energia anche se l’energia generata in loco è venduta a terzi e utilizzata da questi ultimi; f) non conteggia l’energia ottenuta entro il perimetro dell’organizzazione alla voce “energia acquisita o acquistata”; g) conteggia il vapore, il calore o il raffrescamento ricevuto come “energia di scarto” da processi industriali di terzi alla voce “energia acquisita o acquistata”; h) conteggia l’idrogeno rinnovabile come combustibile rinnovabile. L’idrogeno che non deriva completamente da fonti rinnovabili è incluso alla voce “consumo di combustibili da altre fonti non rinnovabili”; e i) adotta un approccio improntato alla prudenza per suddividere l’energia elettrica, il vapore, il calore o il raffrescamento tra fonti rinnovabili e non rinnovabili e indica se deriva la frazione di energie rinnovabili dall’approccio basato sul mercato o da quello basato sulla posizione. L’impresa che fa affidamento sull’approccio basato sul mercato considera il consumo di energia come derivante da fonti rinnovabili solo se la natura dell’attributo ambientale acquistato è chiaramente definita negli accordi contrattuali con i fornitori (ad esempio accordo di compravendita di energia rinnovabile, tariffa elettrica verde normalizzata, strumenti di mercato quali la garanzia di origine da fonti rinnovabili in Europa [37] o strumenti analoghi quali i certificati di energia rinnovabile negli Stati Uniti e in Canada). [37] Sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ). Obbligo di informativa E1-8 — Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1, 2, 3 29. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli impatti diretti e indiretti dell’impresa sui cambiamenti climatici derivanti dalle attività nel contesto delle sue operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle. 30. L’impresa: a) comunica le emissioni di gas a effetto serra lorde assolute prodotte durante il periodo di riferimento, espresse in tonnellate metriche di CO 2 eq classificate come [^38] : i) emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 , compresa la percentuale di emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 derivanti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) se le emissioni provengono da tale sistema; ii) emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 (basate sulla posizione e sul mercato); e iii) emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 derivanti da ciascuna categoria di ambito 3 significativa, in totale e per categoria; b) comunica l’approccio che utilizza per misurare le proprie emissioni di gas a effetto serra conformemente all’ESRS 2 GDR-M; c) per le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e 2 comunicate a norma del punto 30, lettera a), punti i) e ii), disaggrega le emissioni tra: i) il gruppo contabile consolidato (ad esempio, nel caso di un’entità che applica i principi contabili IFRS, questo gruppo comprende l’impresa madre e le sue imprese figlie consolidate); e ii) altre emissioni escluse dal punto 30, lettera c), punto i). 31. L’impresa comunica le proprie emissioni biogeniche dirette di CO 2 derivanti dalla combustione o dalla biodegradazione della biomassa separatamente dalle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 19 per il punto 30 (Approccio di misurazione dei gas a effetto serra) Il capitolo 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali definisce il perimetro di rendicontazione da applicare, che corrisponde al controllo finanziario secondo la norma Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) del Greenhouse Gas Protocol. In alternativa, l’impresa può utilizzare l’approccio basato sulla quota di capitale proprio o quello basato sul controllo operativo quali definiti nel Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) del Greenhouse Gas Protocol. I punti 71 (attivi in leasing) e 72 (regimi di previdenza) e l’RA 36 per il punto 61 (operazioni congiunte) dell’ESRS 1 Prescrizioni generali prevalgono sulle prescrizioni del presente principio. La disaggregazione di cui al punto 30, lettera c), rispecchia l’approccio dell’impresa riguardo al perimetro di rendicontazione. RA 20 per i punti 29 e 30 (Comunicazione delle emissioni) Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra , l’impresa: a) considera il Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) del Greenhouse Gas Protocol. L’impresa può tenere conto altresì della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione [^39] o della norma EN ISO 14064-1:2018. In tutti i casi, le prescrizioni degli ESRS prevalgono sui suddetti principi contabili per i gas a effetto serra (ad esempio per quanto riguarda il perimetro di rendicontazione); b) include le emissioni di CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6 e NF 3 . Possono essere presi in considerazione altri gas a effetto serra, se significativi; c) utilizza i valori più recenti del potenziale di riscaldamento globale (GWP) pubblicati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), basati su un orizzonte temporale di 100 anni, per calcolare le emissioni di CO 2 eq di gas diversi dal CO 2 . L’impresa può utilizzare fattori di emissione basati su valori GWP precedenti, se più adatti o disponibili, spiegando, conformemente all’ESRS 2 GDR-M, punto 49, su quali valori GWP si basa l’inventario dei gas a effetto serra; d) esclude dal calcolo delle emissioni di gas a effetto serra gli assorbimenti ed eventuali quote di gas a effetto serra o crediti di carbonio acquistati, venduti o trasferiti; e e) esclude dagli ambiti 1, 2 e 3 le emissioni biogeniche di CO 2 derivanti dalla combustione o dalla biodegradazione della biomassa. L’impresa include le emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO 2 , quali CH 4 e N 2 O, negli ambiti pertinenti. RA 21 per il punto 30, lettera a) (Emissioni dell’EU ETS di ambito 1) Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS), l’impresa comunica le emissioni di ambito 1 secondo la metodologia prevista dall’EU ETS. Tale metodologia può essere applicata anche ad attività in aree geografiche e settori non coperti dall’EU ETS, a condizione che la metodologia sia allineata alle norme giurisdizionali locali e pertinente per l’impresa. RA 22 per il punto 30, lettera a) (Comunicazione delle emissioni di ambito 1) Nel preparare le informazioni sulla percentuale di emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 provenienti dall’EU ETS di cui al punto 30, lettera a), l’impresa: a) prende in considerazione le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle sue fonti di emissione che sono soggette all’EU ETS; b) garantisce che il periodo di contabilizzazione delle emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1 e quello delle emissioni di gas a effetto serra soggette all’ETS coincidano; e c) calcola la quota utilizzando la formula seguente: RA 23 per il punto 30, lettera b) (Comunicazione delle emissioni di ambito 2) Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 2 di cui al punto 30, l’impresa: a) prende in considerazione gli orientamenti Scope 2 Guidance (versione 2015) del Greenhouse Gas Protocol, in particolare i criteri di qualità per l’ambito 2 di cui al capitolo 7.1 relativi agli strumenti contrattuali. L’impresa può altresì prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2021/2279 e la raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione [^40] o le prescrizioni pertinenti per la quantificazione delle emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dall’energia importata di cui alla norma EN ISO 14064-1:2018; e b) conformemente all’ESRS 2 GDR-M, fornisce informazioni su eventuali strumenti contrattuali necessari per aiutare i fruitori a comprendere le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 dell’impresa basate sul mercato. RA 24 per il punto 30, lettera c) (Comunicazione delle emissioni di ambito 3) Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 3 di cui al punto 30, l’impresa: a) considera il Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol. L’impresa può altresì prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2021/2279 o le prescrizioni pertinenti per la quantificazione delle emissioni indirette di gas a effetto serra di cui alla norma EN ISO 14064-1:2018; b) passa al vaglio le sue emissioni totali di gas a effetto serra di ambito 3 in base alle 15 categorie di emissioni di ambito 3 individuate nella norma Corporate Accounting and Reporting Standard e nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol, utilizzando le opportune stime. In alternativa l’impresa può passare al vaglio le proprie emissioni indirette di gas a effetto serra secondo le categorie previste dalla norma EN ISO 14064-1:2018, punto 5.2.4 (escludendo le emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dall’energia importata); c) individua e comunica le categorie significative di ambito 3 in base all’entità delle sue emissioni stimate di gas a effetto serra e ad altri criteri stabiliti nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011, pagg. 61 e 65-68) o nella norma EN ISO 14064-1:2018, allegato H.3.2, come la spesa finanziaria, l’influenza, i rischi e le opportunità di transizione correlati o le opinioni dei portatori di interessi ; d) dà priorità ai propri dati di ingresso e alle proprie ipotesi sulla base delle caratteristiche dei dati (ad esempio dati provenienti da attività specifiche all’interno della catena del valore a monte e a valle dell’impresa; dati tempestivi che rappresentano fedelmente la giurisdizione e la tecnologia utilizzate per l’attività della catena del valore a monte e a valle e le relative emissioni di gas a effetto serra; dati verificati); e) aggiorna ogni anno le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 in ciascuna categoria significativa sulla base dei dati di attività attuali e aggiorna l’inventario completo dei gas a effetto serra di ambito 3 almeno ogni tre anni o al verificarsi di un evento significativo o di un cambiamento significativo delle circostanze; f) tiene conto della norma Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry della Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), in particolare la parte A “Financed Emissions” (2022). Tiene conto del Global GHG Accounting and Reporting Standard , parte A: “Financed Emissions”, seconda edizione, se si tratta di un’istituzione finanziaria; e g) se applicabile, comunica le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’acquisto di servizi di cloud computing e di data centre come sottoinsieme della categoria 1 di ambito 3 “Beni e servizi acquistati a monte”. RA 25 per i punti 29 e 30 (Disaggregazione delle emissioni) L’impresa disaggrega le proprie emissioni di gas a effetto serra conformemente alle disposizioni dell’ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 3.3.2, se del caso. Ad esempio, può disaggregare le proprie emissioni di gas a effetto serra per paese o area geografica, segmento operativo, attività economica, impresa figlia, gas a effetto serra (CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6 , NF 3 e altri gas a effetto serra considerati dall’impresa) o tipo di fonte (combustione stazionaria, combustione mobile, emissioni di processo ed emissioni fuggitive). RA 26 per i punti 29 e 30 (Disaggregazione delle emissioni) L’impresa può presentare le proprie emissioni di gas a effetto serra conformemente alla tabella seguente, compilando le righe pertinenti in linea con le informazioni di cui al punto 30. Un confronto delle emissioni dell’impresa nel tempo può essere effettuato confrontando le emissioni dell’anno in corso con un dato comparativo significativo, ad esempio un anno base per l’ obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra , indicando la variazione percentuale (riduzione/aumento) nella colonna corrispondente. Dato comparativo Anno in corso Variazione in % Anno Emissioni Emissioni Emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 1 (t CO 2 eq) Percentuale di emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) (%) Emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 2 basate sulla posizione (t CO 2 eq) Emissioni lorde di gas a effetto serra di ambito 2 basate sul mercato (t CO 2 eq) Emissioni significative di gas a effetto serra di ambito 3 Emissioni indirette lorde totali di gas a effetto serra (ambito 3) (t CO 2 eq) 1. Beni e servizi acquistati sottocategoria: Servizi di cloud computing e di data center 2. Beni strumentali 3. Attività legate ai combustibili e all’energia (non incluse nell’ambito 1 o 2) 4. Trasporto e distribuzione a monte 5. Rifiuti generati nel corso delle operazioni 6. Viaggi d’affari 7. Pendolarismo dei dipendenti 8. Attivi in leasing a monte 9. Trasporto a valle 10. Trasformazione dei prodotti venduti 11. Uso dei prodotti venduti 12. Trattamento di fine vita dei prodotti venduti 13. Attivi in leasing a valle 14. Franchising 15. Investimenti Emissioni biogeniche dirette di ambito 1 [^39] Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni ( GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj ). [^40] Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento (GU L, 2024/2395, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2395/oj). Obbligo di informativa E1-9 — Assorbimenti di gas a effetto serra e progetti di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra finanziati con crediti di carbonio 32. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le azioni dell’impresa volte a ridurre e assorbire in modo permanente i gas a effetto serra dall’atmosfera, nonché la quantità e la qualità dei crediti di carbonio che ha acquistato o intende acquistare dal mercato volontario. 33. Se ha attuato progetti di assorbimento e stoccaggio di gas a effetto serra , l’impresa comunica informazioni sui progetti che ha sviluppato nel contesto delle operazioni proprie o cui ha contribuito nella propria catena del valore [^41] a monte e a valle, tra cui: a) una breve descrizione dei progetti di assorbimento e stoccaggio di gas a effetto serra; b) la quantità di assorbimenti e stoccaggio di gas a effetto serra derivanti da ciascun progetto; c) le modalità di gestione del rischio di non permanenza, compresi la definizione di ipotesi, l’individuazione e il monitoraggio di eventi di perdita e inversione, se del caso; e d) eventuali inversioni (in t CO 2 eq) verificatesi nel periodo di riferimento e la conseguente riduzione di pari entità del CO 2 assorbito e stoccato. 34. L’impresa comunica informazioni su eventuali progetti al di fuori delle operazioni proprie e della propria catena del valore a monte e a valle che ha finanziato o intende finanziare mediante l’acquisto di crediti di carbonio [^42] , tra cui: a) la quantità di crediti di carbonio in t CO 2 eq che sono verificati rispetto a norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio e cancellati nel periodo di riferimento; b) la quantità di crediti di carbonio in t CO 2 eq acquistati nel periodo di riferimento e non ancora cancellati; e c) la quota di crediti di carbonio derivanti da progetti di assorbimento (percentuale del volume totale di crediti di carbonio), precisando se provengono da pozzi naturali o tecnologici. 35. Nel caso in cui abbia fatto dichiarazioni pubbliche sulla propria neutralità in termini di emissioni di gas a effetto serra che implicano il ricorso a crediti di carbonio , l’impresa spiega: a) se e in che modo tali dichiarazioni e la dipendenza da crediti di carbonio non ostacolano né compromettono il conseguimento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ; e b) la credibilità e l’integrità dei crediti di carbonio utilizzati facendo riferimento a norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio e a qualsiasi altro fattore necessario per comprendere la credibilità e l’integrità dei crediti di carbonio che l’impresa prevede di utilizzare. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 27 per il punto 33 (Assorbimenti e stoccaggio di gas a effetto serra) Gli assorbimenti e lo stoccaggio di gas a effetto serra includono quelli resi possibili sia da soluzioni basate sulla natura che da soluzioni tecnologiche. Nel preparare le informazioni sui suoi progetti, l’impresa: a) applica metodi di consenso sulla contabilizzazione degli assorbimenti di gas a effetto serra, quali il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio [^43] sugli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura; b) include nel calcolo gli assorbimenti nelle operazioni di sua proprietà, sotto il suo controllo o a cui contribuisce che non sono stati ceduti a terzi mediante crediti di carbonio e che non sono oggetto di doppio conteggio o doppia comunicazione; c) contabilizza le emissioni di gas a effetto serra associate a un’attività di assorbimento, compresi trasporto e stoccaggio, ai sensi dell’ESRS E1-8; e d) include nel calcolo le attività di assorbimento presenti nella catena del valore a monte e a valle cui l’impresa contribuisce attivamente, ad esempio attraverso un progetto di cooperazione con un fornitore . RA 28 per il punto 34 (Crediti di carbonio) Nel preparare le informazioni relative ai crediti di carbonio , l’impresa: a) prende in considerazione norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio ; b) al fine di evitare doppi conteggi, non include i crediti di carbonio rilasciati da progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né da progetti di assorbimento di gas a effetto serra nell’ambito di operazioni proprie o a monte e a valle della propria catena del valore ; e c) calcola la quantità di crediti di carbonio da cancellare in futuro come somma dei crediti di carbonio in tonnellate metriche di CO 2 eq per la durata degli accordi contrattuali esistenti. [^43] Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti (GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj). Obbligo di informativa E1-10 — Fissazione del prezzo interno del carbonio 36. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il ruolo della fissazione del prezzo interno del carbonio nel guidare il processo decisionale strategico e operativo dell’impresa volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra . 37. L’impresa comunica informazioni relative al proprio uso di sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio , in particolare: a) una spiegazione che illustri se e il modo in cui l’impresa applica la fissazione del prezzo del carbonio nel processo decisionale (ad esempio nelle decisioni di investimento, nella determinazione dei prezzi di trasferimento e nell’ analisi degli scenari ) e la coerenza tra i prezzi utilizzati e i prezzi impiegati nel bilancio ai fini delle verifiche della riduzione di valore; e b) il prezzo medio del carbonio per tonnellata metrica di emissioni di gas a effetto serra per ciascun sistema di fissazione del prezzo interno. Obbligo di informativa E1-11 — Effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti e delle opportunità rilevanti legate al clima 38. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui si prevede che i rischi fisici e di transizione rilevanti legati al clima e le opportunità rilevanti legate al clima incideranno sulla situazione finanziaria e sui risultati futuri dell’impresa. I punti 39 e 42 del presente principio aggiungono specifiche tematiche all’ESRS 2 SBM 3. Le informazioni richieste per il presente obbligo di informativa rientrano tra le informazioni sugli effetti finanziari attesi e attuali richieste a norma dell’ESRS 2 SBM-3. 39. L’impresa comunica gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici rilevanti [^44] , tra cui figurano: a) il valore contabile degli attivi soggetti a rischio fisico rilevante prima di considerare le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici , compresi gli orizzonti temporali pertinenti; b) la percentuale del valore contabile degli attivi soggetti a rischio fisico rilevante oggetto di azioni di adattamento alla data di riferimento; e c) l’importo monetario dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali dell’impresa soggette a rischio fisico rilevante, compresi gli orizzonti temporali pertinenti. 40. L’impresa comunica gli effetti finanziari attesi dei rischi di transizione rilevanti, tra cui figurano: a) il valore contabile degli attivi soggetti a rischio di transizione rilevante, compresi gli orizzonti temporali pertinenti, e una gamma di potenziali attivi non recuperabili stimati dall’anno di riferimento fino agli orizzonti temporali di medio e lungo periodo sulla base di uno scenario in linea con la limitazione dei cambiamenti climatici a 1,5 °C; b) la percentuale del valore contabile degli attivi soggetti a rischio di transizione rilevante oggetto di azioni di mitigazione; c) una ripartizione per classi di efficienza energetica del valore contabile degli attivi immobiliari dell’impresa che sono stati utilizzati come garanzie reali su prestiti [^45] ; d) le passività potenziali stimate collegate alla transizione climatica che non soddisfano i criteri di rilevazione contabile alla data di riferimento ma che potrebbero dover essere rilevate in bilancio in periodi futuri; e e) l’importo monetario dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali dell’impresa soggette a rischio di transizione rilevante e, se del caso, dei ricavi netti derivanti dai suoi clienti che conducono attività connesse al carbone, al petrolio e al gas, compresi gli orizzonti temporali pertinenti. 41. L’impresa comunica la metodologia applicata per quantificare gli importi di cui ai punti 39 e 40, compreso il perimetro del calcolo, le ipotesi critiche, i parametri e le limitazioni, e se il calcolo fa leva sul processo (ad esempio l’ analisi degli scenari ) utilizzato per individuare e valutare i rischi di transizione . 42. L’impresa comunica l’importo degli attivi o dei ricavi derivanti dalle proprie attività aziendali relativi a opportunità legate al clima [^46] individuate, compresi i relativi orizzonti temporali. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 29 per i punti 39-42 (Approcci per il calcolo) Nel comunicare le informazioni di cui ai punti da 39 a 42, l’impresa adotta gli approcci seguenti: a) prende in considerazione gli orizzonti temporali (breve, medio e lungo periodo) durante i quali è ragionevole prevedere che si verifichino gli effetti dei rischi e delle opportunità legati al clima ; b) include tutti i tipi di attivi fisici propri dell’impresa, compreso, in caso di locazione finanziaria, l’attivo sottostante il diritto di utilizzo; c) presenta gli importi monetari (o le percentuali) come un importo o intervallo di valori unico; d) presenta il valore contabile degli attivi alla data di riferimento e i ricavi netti relativi al periodo di riferimento; e) per il punto 40, lettera c), presenta la classe di efficienza energetica in termini di intervalli di valori del consumo di energia in kWh/m 2 o di classe dell’attestato di prestazione energetica (APE). Se non è in grado di ottenere queste informazioni senza incorrere in costi o sforzi indebiti, l’impresa comunica il valore contabile totale degli attivi immobiliari per i quali il consumo di energia si basa su stime interne; e f) comunica i ricavi netti e il valore contabile degli attivi, rendendoli coerenti con il bilancio. RA 30 per il punto 39, lettera c), e per il punto 40, lettere a) ed e) (Lordo rispetto a netto) Nel comunicare le informazioni di cui al punto 39, lettera c), e al punto 40, lettere a) ed e), l’impresa spiega se l’importo è valutato prima o dopo le azioni di mitigazione. RA 31 per il punto 40, lettera d) (Passività potenziali stimate) Se pubblica le informazioni di cui al punto 40, lettera d), nel proprio bilancio, l’impresa vi fa riferimento. RA 32 per il punto 41 (Ubicazione di attivi) Nel comunicare la metodologia applicata per quantificare gli importi comunicati a norma dei punti 39 e 40, l’impresa include, se del caso, l’ubicazione dei propri attivi soggetti a rischi fisici rilevanti aggregati in modo da consentire una rappresentazione fedele dei propri rischi [47] . [47] Tali informazioni sono coerenti con le prescrizioni dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario — rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico. ESRS E2 — INQUINAMENTO SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E2-1 — Politiche relative all’inquinamento Obbligo di informativa E2-2 — Azioni e risorse connesse all’inquinamento Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E2-3 — Obiettivi connessi all’inquinamento Obbligo di informativa E2-4 — Inquinamento di aria, acqua e suolo Obbligo di informativa E2-5 — Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi all’ inquinamento , in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS E2 Inquinamento se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto dei quadri normativi dell’UE, tra cui figurano: il piano d’azione dell’UE “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”; la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili “Verso un ambiente privo di sostanze tossiche”; il protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [^48] relativo al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio [^49] relativo al portale sulle emissioni industriali; la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [^50] relativa alle emissioni industriali e le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio [^51] relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame; il REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [^52] sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e le modifiche del REACH relative alle microparticelle di polimeri sintetici (regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione [^53] ); il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [^54] relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: inquinamento dell’aria, inquinamento dell’acqua e inquinamento del suolo ; microplastiche ; e sostanze preoccupanti , comprese le sostanze estremamente preoccupanti . 7. L’ inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo fa riferimento alle emissioni dell’impresa nell’aria, nell’acqua e nel suolo, nonché alla prevenzione, al controllo e alla riduzione di tali emissioni. Tra le emissioni nell’acqua figurano quelle nell’ acqua dolce e nell’acqua di mare. 8. Gli obblighi di informativa relativi alle sostanze preoccupanti , comprese le sostanze estremamente preoccupanti , servono a informare i fruitori dei relativi impatti effettivi o potenziali , tenendo anche conto di eventuali restrizioni della produzione, dell’uso, della distribuzione e della commercializzazione di tali sostanze. 9. In relazione all’ inquinamento sono particolarmente importanti le considerazioni specifiche in funzione del contesto. Se gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti sono correlati ad aree geografiche specifiche, è importante valutare l’opportunità di un’aggregazione o una disaggregazione adeguata delle informazioni comunicate, ad esempio a livello di singolo sito , singola area soggetta a stress idrico o altro livello, conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 3.3.2 Livello di aggregazione e disaggregazione . Interazione con altri ESRS 10. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS E2 Inquinamento e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) l’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta le emissioni nell’atmosfera dei sette gas a effetto serra (GES) seguenti: biossido di carbonio (CO 2 ), metano (CH 4 ), protossido di azoto (N 2 O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF 6 ), trifluoruro di azoto (NF 3 ). Tali emissioni di gas a effetto serra non sono trattate nell’ESRS E2 Inquinamento ; b) l’ESRS E3 Acque tratta l’uso delle risorse idriche, anche attraverso il volume di scarichi di acqua . Tuttavia gli inquinanti emessi nell’acqua, comprese le microplastiche , sono trattati nell’ESRS E2 Inquinamento ; c) l’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi tratta l’ inquinamento come fattore diretto di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi , affrontando gli impatti dell’inquinamento sulla biodiversità e sugli ecosistemi , mentre le emissioni di inquinanti sono oggetto dell’ESRS E2 Inquinamento ; d) l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta l’ uso delle risorse e la transizione verso un’ economia circolare ma non affronta le emissioni di inquinanti prodotte dai rifiuti o dall’estrazione, dalla trasformazione e dall’uso di risorse, oggetto dell’ESRS E2 Inquinamento ; e) l’ESRS S3 Comunità interessate tratta gli impatti relativi all’ inquinamento , nella misura in cui possono avere ripercussioni sulle persone e sulle comunità. Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E2-1 — Politiche relative all’inquinamento 11. L’impresa rende note le proprie politiche in materia di inquinamento conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P. Obbligo di informativa E2-2 — Azioni e risorse connesse all’inquinamento 12. L’impresa rende note le proprie azioni principali connesse all’ inquinamento e le risorse destinate all’attuazione di tali azioni conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E2-3 — Obiettivi connessi all’inquinamento 13. L’impresa rende noti i propri obiettivi connessi all’ inquinamento conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. Obbligo di informativa E2-4 — Inquinamento di aria, acqua e suolo 14. Il presente obbligo di informativa serve a consentire ai fruitori di conoscere le emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo da parte dell’impresa, nonché la fabbricazione, l’uso e il rilascio nell’ambiente di microplastiche sempre da parte dell’impresa. 15. L’impresa comunica le quantità di emissioni rilevanti di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo derivanti dalle operazioni proprie, anche a causa di incidenti ambientali , nel periodo di riferimento [^55] . 16. L’impresa comunica le quantità di microplastiche primarie fabbricate o utilizzate nei propri prodotti e, separatamente, quelle rilasciate direttamente nell’ambiente. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per i punti 15 e 16 (Inquinamento di aria, acqua e suolo) Gli inquinanti e le microplastiche primarie sono presentati in unità di massa pertinenti, ad esempio tonnellate o chilogrammi. RA 2 per il punto 15 (Inquinamento di aria, acqua e suolo) Le emissioni rilevanti di inquinanti sono individuate attraverso una valutazione a livello gestionale che tenga conto delle attività e del settore di attività dell’impresa. Gli inquinanti che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 (E-PRTR), nel regolamento (UE) 2024/1244 (IEPR) e nelle successive modifiche che si applicano all’impresa, unitamente ad altri inquinanti che l’impresa misura o monitora, costituiscono un contributo prezioso ai fini di tale valutazione. Nel determinare se l’emissione di uno specifico inquinante è rilevante, l’impresa può prendere in considerazione le soglie per le emissioni di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1244. RA 3 per il punto 15 (Inquinamento di aria, acqua e suolo) I trasferimenti di inquinanti dell’acqua verso impianti di trattamento esterni si qualificano come inquinamento all’interno della catena del valore a valle dell’impresa. Quando sono rilevanti, si prevede che l’impresa segnali i trasferimenti come informative specifiche per l’entità (cfr. ESRS 1 Prescrizioni generali , punti 11 e 12). Obbligo di informativa E2-5 — Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti 17. Il presente obbligo di informativa serve a consentire ai fruitori di comprendere gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti dell’impresa legati alla fabbricazione, al commercio o all’uso di sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti , compresi i rischi derivanti da modifiche delle normative. 18. I fabbricanti di sostanze , i responsabili della formulazione delle sostanze o gli importatori di sostanze, allo stato puro o all’interno di miscele, comunicano il peso totale delle sostanze preoccupanti e, separatamente, il peso totale delle sostanze estremamente preoccupanti che essi: a) hanno acquistato, allo stato puro o all’interno di miscele; b) hanno fabbricato come sostanze allo stato puro o all’interno di miscele; c) hanno immesso sul mercato allo stato puro o all’interno di miscele; e d) hanno rilasciato direttamente nell’ambiente (aria, acqua e suolo ), compresi i rilasci non intenzionali dovuti a perdite o fuoriuscite. 19. Gli utilizzatori di sostanze , siano esse allo stato puro o all’interno di miscele, comunicano: a) il peso totale delle sostanze estremamente preoccupanti che hanno utilizzato durante la produzione e la prestazione di servizi; e b) il peso totale delle sostanze estremamente preoccupanti che hanno rilasciato direttamente nell’ambiente. 20. I fabbricanti di articoli , gli importatori di articoli o gli utilizzatori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti comunicano i nomi delle sostanze presenti in concentrazioni superiori allo 0,1 % peso/peso (p/p), a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in: a) componenti o articoli acquistati; e b) componenti o articoli immessi sul mercato . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per i punti 18 e 19 (Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti) Le prescrizioni del punto 18 si applicano soltanto alle imprese che operano nel settore chimico, ossia che fabbricano sostanze chimiche (ad esempio NACE Rev.2.1 C20 e, se del caso, C21), formulano miscele chimiche (ad esempio NACE Rev.2.1 C20.3, C20.4, C20.5) o che operano nel commercio all’ingrosso di sostanze chimiche (ad esempio NACE Rev.2.1 G46.85). Tali prescrizioni non si applicano alle imprese la cui attività principale consiste nella fabbricazione di prodotti non chimici. Le prescrizioni del punto 19 si applicano soltanto alle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 18. RA 5 per i punti 18 e 19 (Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti) Le imprese che comunicano informazioni a norma del punto 18 o 19 presentano le sostanze estremamente preoccupanti raggruppate per classe di pericolo (ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008). Ciò implica che una singola sostanza deve essere conteggiata in tutte le classi di pericolo applicabili. Occorre tuttavia evitare il doppio conteggio nei quantitativi totali di sostanze acquistate, fabbricate, vendute e rilasciate. RA 6 per i punti 18 e 19 (Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti) Le sostanze sono presentate in tonnellate o chilogrammi, o in un’altra unità di massa pertinente per la quantità e i tipi di inquinanti rilasciati. RA 7 per i punti 18, 19 e 20 (Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti) Le informazioni fornite nell’ambito del presente obbligo di informativa possono richiamare informazioni che l’impresa è già tenuta a comunicare ai sensi di altre normative (ad esempio la direttiva 2010/75/UE, il regolamento (CE) n. 166/2006, le loro modifiche successive, eccetera). ESRS E3 — ACQUE SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E3-1 — Politiche relative alle acque Obbligo di informativa E3-2 — Azioni e risorse connesse alle acque Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E3-3 — Obiettivi relativi alle acque Obbligo di informativa E3-4 — Metriche relative alle acque Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi alle acque, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS E3 Acque se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto dei quadri normativi dell’UE e di altri quadri pertinenti, tra cui la direttiva quadro dell’UE sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [56] ), la direttiva dell’UE sull’acqua potabile (direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio [57] ), la direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE), la strategia dell’UE sulla resilienza idrica, il regolamento sul sistema di ecogestione e audit (EMAS) (regolamento (CE) n. 1221/2009), la convenzione delle Nazioni Unite sui corsi d’acqua (1997) e la convenzione sull’acqua della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (1992). 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: l’uso dell’acqua, che comprende il prelievo idrico ; il consumo idrico ; lo scarico di acqua e le riserve idriche . 7. La nozione di acque comprende l’ acqua dolce e di altri tipi, ad esempio l’acqua salmastra, proveniente da fonti diverse, quali le acque superficiali , le acque sotterranee , l’acqua di mare, l’acqua prodotta e l’acqua di terzi. 8. In relazione alle acque sono particolarmente importanti le considerazioni specifiche in funzione del contesto. Se gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti sono connessi ad aree geografiche specifiche , è importante prendere in considerazione un’aggregazione o una disaggregazione adeguata delle informazioni comunicate, ad esempio per singolo sito , singolo bacino, singola area soggetta a stress idrico o qualsiasi altro livello, conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 3.3.2 Livello di aggregazione e disaggregazione . Interazione con altri ESRS 9. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I principali punti di interazione tra l’ESRS E3 Acque e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) l’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta i rischi fisici acuti e cronici che derivano dai pericoli connessi all’acqua e agli oceani provocati o esacerbati dai cambiamenti climatici , tra cui aumento della temperatura delle acque, cambiamento dei modelli e delle tipologie di precipitazioni, variabilità delle precipitazioni o dell’idrologia, acidificazione degli oceani, intrusione salina, innalzamento del livello del mare, siccità, stress idrico , precipitazioni abbondanti, inondazioni e collasso di laghi glaciali; b) l’ESRS E2 Inquinamento tratta le emissioni in acqua, anche di mare, e la fabbricazione, l’uso e il rilascio di microplastiche ; c) l’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi tratta gli impatti sugli ecosistemi marini e di acqua dolce e sulla biodiversità connessi all’uso dell’acqua; d) l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta il tipo e la circolarità dei flussi di risorse in entrata , comprese le risorse marine ; e) l’ESRS S3 Comunità interessate tratta gli impatti rilevanti sulle persone e sulle comunità derivanti dalle attività dell’impresa relative all’acqua, compresi i cambiamenti per quanto riguarda la disponibilità, la qualità o l’accesso. Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E3-1 — Politiche relative alle acque 10. L’impresa rende note le proprie politiche in materia di acque conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P [^58] . 11. Se l’impresa dispone di siti ubicati in aree soggette a stress idrico che non sono contemplati dalle proprie politiche in materia di acque, lo comunica [^59] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per i punti 11, 13, 14 e il punto 16, lettera b) (Stress idrico) Lo stress idrico comprende la quantità o la disponibilità (in relazione alla scarsità idrica ) unitamente a considerazioni sulla qualità e sull’accessibilità delle acque e fornisce una misura della pressione sui bacini. Lo stress idrico è una componente dei rischi fisici collegati all’acqua, unitamente ad altri fattori non correlati ad esso, quali inondazioni e siccità. Per comprendere in modo esaustivo i rischi collegati all’acqua occorre tenere conto di tutte le componenti dei rischi fisici correlati alle acque (ad esempio stress idrico, inondazioni, siccità), nonché dei rischi normativi e reputazionali correlati alle acque. RA 2 per i punti 11, 13, 14 e il punto 16, lettera b) (Aree soggette a stress idrico) Tra gli indicatori globali (con le relative serie di dati) e le relative soglie per valutare se un’area è soggetta a stress idrico figurano: a) stress idrico di riferimento — corrispondente o superiore a “elevato”: 40-80 %; b) esaurimento delle risorse idriche — superiore a “elevato”: 25–75% (stagionale); c) esaurimento delle risorse idriche di riferimento — corrispondente o superiore a “elevato”: 50-75 %; e d) WEI+ (indice di sfruttamento idrico Plus) — corrispondente o superiore al 40 %. Sebbene tali indicatori globali tengano conto dello stress idrico in termini di quantità di risorse idriche disponibili (in relazione alla scarsità idrica ), una valutazione globale dello stress idrico comprende tutte le sue dimensioni (quantità, qualità e accessibilità). La valutazione dell’esposizione di un’area allo stress idrico avviene di norma almeno a livello di bacino. Per valutare se un’area è esposta a stress idrico è possibile utilizzare metodologie ad hoc e attingere alle conoscenze locali. Obbligo di informativa E3-2 — Azioni e risorse connesse alle acque 12. L’impresa rende note le proprie azioni principali relative alle acque e le risorse destinate alla loro attuazione conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. 13. L’impresa specifica le principali azioni e le risorse connesse ad aree soggette a stress idrico . Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E3-3 — Obiettivi relativi alle acque 14. L’impresa rende noti i propri obiettivi in materia di acque conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 3 per il punto 14 (Obiettivi relativi ad aree soggette a stress idrico) In linea con le considerazioni sull’ambito di applicazione di cui all’ESRS 2 GDR-T, punto 51, lettera c), l’impresa esprime, se del caso, gli obiettivi relativi alle acque con riferimento ad aree geografiche specifiche, quali quelle soggette a stress idrico . Obbligo di informativa E3-4 — Metriche relative alle acque 15. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare ai fruitori le prestazioni dell’impresa in relazione alle acque. 16. L’impresa comunica le seguenti metriche in materia di acque per le operazioni proprie: a) consumo idrico totale; b) consumo idrico totale in aree soggette a stress idrico ; c) prelievo idrico totale; d) scarico di acqua totale; e) acqua riciclata e riutilizzata [^60] totale; e f) riserve idriche totali. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per il punto 16 (Metriche relative alle acque) Il consumo idrico (C) può essere misurato direttamente, modellizzato, stimato o calcolato sottraendo lo scarico di acqua totale (D) dal prelievo idrico totale (W) durante il periodo di riferimento: C = W - D. RA 5 per il punto 16 (Unità delle metriche relative alle acque) Le metriche relative alle acque di cui al punto 16, lettere da a) a f), sono presentate in metri cubi (m 3 ) o multipli. ESRS E4 — BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS Obblighi di informativa Strategia Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi Obbligo di informativa E4-5 — Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi alla biodiversità e agli ecosistemi, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto dei quadri normativi dell’UE e di altri quadri pertinenti, tra cui la visione del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e i suoi traguardi e obiettivi pertinenti, gli aspetti pertinenti della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, le direttive Uccelli e Habitat dell’UE (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [61] e direttiva 92/43/CEE del Consiglio [62] ), la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [63] ), il piano d’azione dell’UE per l’ambiente marino del 2023, la direttiva quadro dell’UE sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e il regolamento sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio [64] ). 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi ; stato delle specie; condizione ed estensione degli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini ; e servizi ecosistemici . 7. I termini “ biodiversità ” e “ diversità biologica ” indicano la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte. 8. In relazione alla biodiversità e agli ecosistemi sono particolarmente importanti le considerazioni specifiche in funzione del contesto. Se gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti sono correlati ad aree geografiche specifiche, è importante prendere in considerazione un’aggregazione o una disaggregazione adeguata delle informazioni comunicate, ad esempio per singolo sito , singolo ecosistema o altro livello, conformemente all’ESRS 1 Prescrizioni generali , capitolo 3.3.2 Livello di aggregazione e disaggregazione . Interazione con altri ESRS 9. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. Sono esempi di fattori diretti di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi i cambiamenti climatici , l’ inquinamento , il cambiamento di uso del suolo , il cambiamento d’uso delle acque dolci e del mare, lo sfruttamento diretto degli organismi e le specie esotiche invasive . Detti fattori sono contemplati dall’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi , fatta eccezione per i cambiamenti climatici e l’inquinamento, che sono trattati rispettivamente dall’ESRS E1 Cambiamenti climatici e dall’ESRS E2 Inquinamento . I punti principali di interazione tra l’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) l’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta la mitigazione dei cambiamenti climatici , l’ adattamento ai cambiamenti climatici e l’energia, mentre gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi alle attività dell’impresa riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi sono trattati nell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi ; b) l’ESRS E2 Inquinamento tratta l’ emissione di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo e la fabbricazione, l’uso e il rilascio di microplastiche , mentre gli impatti dell’ inquinamento sulla biodiversità e sugli ecosistemi sono trattati nell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi ; c) l’ESRS E3 Acque tratta l’uso delle acque, mentre gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi all’uso delle acque sono trattati nell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi ; d) l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta il tipo e la circolarità dei flussi di risorse in entrata , comprese le risorse marine , i rifiuti e l’attuazione dei principi dell’economia circolare , mentre gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi a tali temi sono trattati nell’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi ; e) l’ESRS S3 Comunità interessate tratta gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate derivanti dagli impatti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi attribuibili all’impresa. Obblighi di informativa Strategia Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi 10. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la risposta e il contributo dell’impresa alla transizione previsti dal quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità (“quadro globale per la biodiversità”), qualora l’impresa disponga di un piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi e ne abbia rese pubbliche le caratteristiche fondamentali. 11. Se dispone di un piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi volto a trasformare il proprio modello aziendale e la propria strategia in modo da contribuire all’obiettivo globale di arrestare e invertire la perdita di biodiversità , come indicato nel quadro globale per la biodiversità, e ha reso pubbliche le caratteristiche fondamentali di detto piano, l’impresa comunica tali caratteristiche. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 11 (Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi) La biodiversità può inoltre rientrare nel piano di transizione di più ampio respiro di un’impresa che tratta ad esempio i cambiamenti climatici. I piani di transizione relativi alla biodiversità e agli ecosistemi , o i piani che integrano la biodiversità, contengono informazioni sugli obiettivi , sulle azioni principali, sulla pianificazione finanziaria e sulla governance. Dovrebbero inoltre includere una spiegazione chiara del modo in cui la strategia e il modello aziendale dell’impresa evolveranno al fine di contribuire all’obiettivo globale di arrestare e invertire la perdita di biodiversità a livello mondiale stabilito nel quadro globale per la biodiversità e possono includere l’individuazione e la gestione di sinergie e compromessi con altri obiettivi del piano di transizione, compresi eventuali risposte e contributi alla transizione previsti dall’accordo di Parigi. RA 2 per il punto 11 (Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi) “Ha reso pubbliche”: l’impresa ha messo a disposizione le caratteristiche fondamentali del proprio piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi , prima o al momento della pubblicazione della propria dichiarazione sulla sostenibilità , attraverso canali pubblicamente accessibili quali il proprio sito web o le proprie relazioni. Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi 12. L’impresa rende note le proprie politiche in materia di ecosistemi e biodiversità conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P. 13. Oltre alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P, l’impresa descrive il contenuto delle proprie politiche in materia di biodiversità ed ecosistemi per quanto riguarda: a) favorire la tracciabilità di prodotti , componenti e materie prime con impatti rilevanti, effettivi o potenziali , sulla biodiversità e sugli ecosistemi lungo la catena del valore ; e b) i siti coinvolti nelle operazioni proprie che si trovano all’interno o in prossimità di un’ area sensibile sotto il profilo della biodiversità [^65] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 3 per il punto 12 (Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi) Nel descrivere il contenuto delle proprie politiche , l’impresa specifica, se del caso, se queste riguardano pratiche sostenibili in materia di uso del suolo o agricoltura, oceani o mari e deforestazione [^66] . RA 4 per il punto 12 (Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi) L’ analisi degli scenari relativi alla biodiversità e agli ecosistemi può contribuire all’individuazione, alla valutazione e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti su orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo. L’impresa può prendere in considerazione il ricorso all’analisi degli scenari nel definire le proprie politiche , le proprie azioni e i propri obiettivi . RA 5 per il punto 13, lettera b) (Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi) Se il sito dell’impresa si trova all’interno o in prossimità di un’ area sensibile sotto il profilo della biodiversità , le sue attività possono essere correlate a impatti negativi rilevanti sull’area sensibile sotto il profilo della biodiversità. Per determinare se il sito di un’impresa ubicato al di fuori di un’area sensibile sotto il profilo della biodiversità si trova in prossimità di tale area, occorre definirne l’area di influenza. L’area di influenza può essere stabilita applicando distanze cuscinetto specifiche per il tipo di attività dell’impresa secondo le prescrizioni normative, le raccomandazioni basate su dati scientifici e le migliori pratiche del settore. [^66] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 11, n. 12 e n. 15 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili”, “Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili” e “Deforestazione”). Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi 14. L’impresa rende note le proprie azioni principali relative alla biodiversità e agli ecosistemi e le risorse destinate alla loro attuazione conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. 15. Oltre quanto richiesto dall’ESRS 2 GDR-A, l’impresa descrive le forme di compensazione della biodiversità utilizzate nell’ambito delle proprie azioni , compresi l’obiettivo della compensazione, gli effetti finanziari in termini monetari, l’area, il tipo e i criteri di qualità applicati e le norme cui gli interventi di compensazione si attengono. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 6 per il punto 14 (Azioni relative alla biodiversità e agli ecosistemi) Le azioni da comunicare a norma del punto 14 prendono in considerazione il diritto al consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni (cfr. anche ESRS S3-2). Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi 16. L’impresa rende noti i propri obiettivi in materia di biodiversità ed ecosistemi conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. 17. Se ricorre a compensazioni della biodiversità per fissare i propri obiettivi , l’impresa indica in che modo tali compensazioni sono state utilizzate. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 7 per il punto 16 (Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi) Gli obiettivi relativi alla biodiversità : a) riguardano in genere le “pressioni” sulla natura e mirano a ridurre i fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi , ad esempio evitando il cambiamento di uso del suolo dovuto alla conversione dei terreni forestali. In genere riguardano anche lo “stato della natura” e mirano a migliorare l’estensione e le condizioni delle specie e degli ecosistemi , ad esempio aumentando le dimensioni della popolazione delle specie a rischio di estinzione o ripristinando le condizioni del paesaggio rispetto a un livello di base; b) sono più efficaci se si basano su dati scientifici e sono in linea con le soglie ecologiche e contribuiscono agli obiettivi del quadro globale per la biodiversità; c) possono essere fissati a livelli diversi (cfr. ESRS 2 Informazioni generali , punto 51, lettera c)), ad esempio a livello di sito , paesaggio, impresa o catena del valore a monte, a seconda dell’obiettivo dell’impresa e della sua capacità di influenzarne il conseguimento; d) sono in genere attuati conformemente alla gerarchia di mitigazione: prevenzione, minimizzazione, ripristino e compensazione. Obbligo di informativa E4-5 — Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi 18. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le prestazioni dell’impresa rispetto agli impatti , ai rischi e alle opportunità rilevanti connessi a cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi . 19. Per gli impatti , i rischi o le opportunità rilevanti connessi a cambiamenti della biodiversità o degli ecosistemi , l’impresa comunica le informazioni seguenti: a) l’ubicazione delle operazioni proprie cui si riferiscono gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti; b) per tali ubicazioni, un elenco delle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità (nome e tipo) connesse agli eventuali impatti negativi rilevanti dell’impresa; e c) le attività dell’impresa connesse a impatti negativi rilevanti sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità di cui alla lettera b) [^67] . 20. In aggiunta al punto 19 e conformemente all’ESRS 2 GDR-M, l’impresa comunica le metriche relative ai suoi impatti rilevanti sulla biodiversità e sugli ecosistemi . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 8 per il punto 19 (Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi) Al fine di orientare la definizione delle priorità per l’informativa e il livello di aggregazione o disaggregazione, l’impresa prende in considerazione i luoghi in cui le operazioni proprie sono correlate a impatti negativi rilevanti su aree sensibili sotto il profilo della biodiversità . L’impresa non è necessariamente tenuta a fornire un elenco esaustivo di tutti i singoli siti o di tutte le singole ubicazioni in cui le operazioni proprie interagiscono con aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o a fornire informazioni per ciascuno dei propri singoli siti. L’impresa può aggregare le informazioni per gruppi di siti pertinenti in funzione dei propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, ad esempio sulla base della stessa area sensibile sotto il profilo della biodiversità o dello stesso cluster di aree in una regione interessata da più siti. Il livello di dettaglio, aggregazione o disaggregazione delle informazioni è determinato conformemente ai principi di cui all’ESRS 1 Prescrizioni generali , sezione 3.3.2, tenendo conto della natura degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti, della somiglianza dei siti interessati o delle aree interessate e dell’utilità ai fini delle decisioni delle informazioni fornite. Di conseguenza l’impresa può presentare informazioni a livello aggregato per gruppi di siti o aree che sono soggetti a impatti, rischi o opportunità simili connessi o connesse alla biodiversità, a condizione che tale aggregazione non occulti informazioni rilevanti. RA 9 per il punto 20 (Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi) Nel descrivere gli impatti rilevanti conformemente all’ESRS 2 IRO-2, l’impresa indica quali riguardano il degrado del suolo , la desertificazione o l’ impermeabilizzazione del suolo e le operazioni che incidono su specie o ecosistemi minacciati [^68] . RA 10 per il punto 2 (Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi) A seconda del sotto tema rilevante, l’impresa include metriche relative a quanto segue: a) fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi ; b) lo stato delle specie (ad esempio in relazione al rischio di estinzione); c) le condizioni e l’ estensione degli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini (ad esempio in relazione alle condizioni dei siti e del paesaggio); e d) i servizi ecosistemici . RA 11 per il punto 20 (Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi) I dati primari sulle metriche relative allo stato della natura raccolti in loco o mediante telerilevamento costituiscono il mezzo migliore per contribuire a determinare gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi . L’utilizzo di dati primari sullo stato della natura è particolarmente importante quando i siti dell’impresa si trovano all’interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità . L’impresa può altresì stimare i propri impatti utilizzando dati sui fattori di impatto o dati secondari sullo stato della natura. RA 12 per il punto 20 (Metriche relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi) Nell’individuare le metriche da comunicare, l’impresa prende in considerazione: a) la frequenza del monitoraggio e le condizioni o il valore di riferimento e l’anno base o il periodo di riferimento; e b) se le metriche consentono ai fruitori di comprendere in che modo sono collegate agli impatti rilevanti. [^68] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 10 e n. 14.1 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo” e “Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui operazioni influiscono sulle specie minacciate”). ESRS E5 — USO DELLE RISORSE ED ECONOMIA CIRCOLARE SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all’uso delle risorse e all’economia circolare Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all’uso delle risorse e all’economia circolare Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E5-3 — Obiettivi relativi all’uso delle risorse e all’economia circolare Obbligo di informativa E5-4 — Flussi di risorse in entrata Obbligo di informativa E5-5 — Flussi di risorse in uscita Prodotti Rifiuti Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi all’uso delle risorse e all’economia circolare, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto dei quadri strategici e normativi dell’UE, tra cui il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (2020), il patto europeo per l’industria pulita (2025), il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio [69] ), la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [70] ), la direttiva sul diritto alla riparazione (direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio [71] ) e il regolamento sulle materie prime critiche (regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio [72] ). 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: flussi di risorse in entrata ; flussi di risorse in uscita connessi a prodotti e servizi; flussi di risorse in uscita connessi ai rifiuti . Interazione con altri ESRS 7. I temi ambientali e sociali interagiscono tra loro. I punti di interazione tra l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare e gli altri principi tematici sono elencati di seguito: a) l’ESRS E1 Cambiamenti climatici tratta la mitigazione dei cambiamenti climatici , l’ adattamento ai cambiamenti climatici e il consumo di energia, mentre l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta i flussi di materiali in entrata (compresi i combustibili fossili non utilizzati per l’energia), l’estrazione di risorse e le pratiche dell’ economia circolare che consentono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (impronta di carbonio) e l’intensità energetica; b) l’ESRS E2 Inquinamento tratta le emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo (comprese le microplastiche ) e le sostanze preoccupanti , comprese le sostanze estremamente preoccupanti , mentre l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta l’ uso delle risorse e le pratiche di gestione dei rifiuti che possono generare o mitigare tali emissioni nel contesto della catena del valore ; c) l’ESRS E3 Acque tratta l’uso e la gestione delle acque come risorsa fisica e le operazioni dell’impresa nelle aree soggette a stress idrico , mentre l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta le risorse marine e i processi ad alta intensità idrica attraverso i quali le misure circolari possono ridurre il consumo e migliorare l’efficienza; d) l’ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi tratta gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi , mentre l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta l’uso delle risorse, la gestione dei rifiuti e le attività dell’ economia circolare che possono contribuire a tali impatti o attenuarli; e) l’ESRS S3 Comunità interessate tratta gli impatti rilevanti sulle persone e sulle comunità derivanti dalle attività dell’impresa, compresi quelli legati all’uso delle risorse, ai prodotti e ai servizi e ai rifiuti, mentre l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare tratta tali attività da un punto di vista tecnico in termini di flussi di risorse in entrata e flussi di risorse in uscita , rifiuti e pratiche dell’ economia circolare ; f) l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali tratta gli impatti legati alle informazioni che incidono sui consumatori o sugli utilizzatori finali , la loro sicurezza personale e la loro inclusione sociale, mentre l’ESRS E5 tratta gli aspetti relativi all’uso delle risorse, alla gestione dei rifiuti e alla circolarità degli stessi prodotti e servizi in questione. Le informative a norma dell’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare su tali aspetti sono pertinenti ai fini della comprensione degli impatti sui consumatori e sugli utilizzatori finali legati alle informazioni e all’inclusione che sono comunicati a norma dell’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali . Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all’uso delle risorse e all’economia circolare 8. L’impresa rende note le proprie politiche in materia di uso delle risorse ed economia circolare conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P. 9. Oltre alle informazioni richieste a norma dell’ESRS 2 GDR-P, se l’impresa integra i principi dell’economia circolare o i requisiti di progettazione ecocompatibile nei propri prodotti essenziali e servizi dell’economia circolare , ne spiega le modalità. Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all’uso delle risorse e all’economia circolare 10. L’impresa rende note le proprie azioni principali in materia di uso delle risorse ed economia circolare conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa E5-3 — Obiettivi relativi all’uso delle risorse e all’economia circolare 11. L’impresa rende noti i propri obiettivi in materia di uso delle risorse ed economia circolare conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. Obbligo di informativa E5-4 — Flussi di risorse in entrata 12. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i flussi di risorse in entrata dell’impresa. Figurano in tale contesto informazioni sui tipi e sulla circolarità delle risorse che entrano nell’impresa. 13. L’impresa rende note le informazioni seguenti: a) i materiali essenziali utilizzati, fornendo per ognuno una descrizione concisa e specificando le materie prime critiche e le materie prime strategiche in essi contenute; b) il peso totale di tutti i materiali essenziali; c) la quota di ciascun materiale essenziale, espressa in peso o in percentuale del peso totale di tutti i materiali essenziali; e d) le risorse secondarie utilizzate, espresse in peso o in percentuale del peso totale dei materiali essenziali. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 13, lettera a) (Flussi di risorse in entrata) Nel comunicare le informazioni di cui al punto 13, lettera a): a) l’impresa fornisce una descrizione concisa di ciascun materiale essenziale , che ne rifletta il ruolo e la pertinenza nel contesto delle proprie attività; b) se la distinzione tra materiale tecnico e materiale biologico è pertinente al fine di tenere conto degli impatti , dei rischi o delle opportunità dell’impresa, questa distinzione trova riscontro nella descrizione dei materiali essenziali. RA 2 per il punto 13, lettera a) (Flussi di risorse in entrata) Le materie prime critiche e le materie prime strategiche di cui agli allegati I e II del regolamento sulle materie prime critiche (regolamento (UE) 2024/1252) possono far parte dei materiali essenziali dell’impresa. In tal caso, l’impresa lo specifica. Ad esempio un’impresa può identificare una batteria come materiale essenziale per le proprie operazioni e specificare che contiene litio, che è classificato come materia prima critica e strategica. Obbligo di informativa E5-5 — Flussi di risorse in uscita 14. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui l’impresa contribuisce all’ economia circolare progettando, fabbricando e fornendo prodotti e servizi conformemente ai principi dell’economia circolare e gestendo efficacemente i rifiuti . Prodotti 15. L’impresa rende noto quanto segue: a) informazioni qualitative o quantitative sulla durabilità prevista dei propri prodotti essenziali ; b) informazioni qualitative o quantitative sul grado di riparabilità dei propri prodotti essenziali; c) il tasso di riciclabilità di progetto dei propri prodotti essenziali e dei relativi imballaggi . Rifiuti 16. L’impresa comunica le informazioni seguenti sui rifiuti derivanti dalle operazioni proprie: a) una descrizione dei flussi di rifiuti dell’impresa; b) il peso totale di rifiuti prodotti; c) la percentuale di rifiuti non destinati allo smaltimento, espressa come percentuale del totale dei rifiuti prodotti, con una ripartizione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e una ripartizione secondo i tipi di operazioni seguenti: i. preparazione per il riutilizzo ; ii. riciclaggio; iii. altre operazioni di recupero ; d) la percentuale di rifiuti destinati allo smaltimento, espressa come percentuale del totale dei rifiuti prodotti [73] , con una ripartizione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi [74] e una ripartizione secondo i tipi di operazioni seguenti: i) incenerimento; ii) smaltimento in discarica ; iii) altre operazioni di smaltimento; e) la percentuale di rifiuti la cui destinazione finale non è nota, espressa in percentuale del totale dei rifiuti prodotti. 17. L’impresa indica la quantità totale di rifiuti radioattivi che genera, conformemente alla definizione di rifiuti radioattivi di cui all’articolo 3, punto 7), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio [75] [76] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 3 per il punto 15, lettera c) (Prodotti) Nel comunicare le informazioni di cui al punto 15, lettera c), l’impresa utilizza l’equazione seguente: a) per i prodotti : b) per gli imballaggi : RA 4 per il punto 16, lettera a) (Rifiuti) Nell’effettuare comunicazioni a norma del punto 16, lettera a), sui flussi di rifiuti è sufficiente indicare un nome (ad esempio conformemente all’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione) e un’indicazione dei materiali essenziali inclusi nel flusso di rifiuti, quali biomassa, metalli, minerali non metallici, plastica, prodotti tessili, materie prime critiche , terre rare, ecc. RA 5 per il punto 16, lettere da b) a d), e per il punto 17 (Rifiuti) Quando sono comunicati a norma del punto 16, lettere da b) a d), e del punto 17, i dati corrispondono al peso del materiale nel suo stato originario e non sono soggetti a ulteriori manipolazioni, ad esempio presentandoli come peso “a secco”. RA 6 per il punto 16, lettera c), punto iii) (Rifiuti) Un elenco delle operazioni di recupero figura nell’allegato II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti). Le “altre operazioni di recupero” rispondono alle definizioni e alle prescrizioni della direttiva quadro sui rifiuti. Nel riferire sui rifiuti a norma del punto 16, lettera c), punto iii), l’impresa specifica, laddove pertinente, quali sono le “altre operazioni di recupero”. L’incenerimento con recupero di energia è considerato un’“altra operazione di recupero” soltanto se soddisfa le condizioni per il punto R 1 di cui all’allegato II “Operazioni di recupero” della direttiva quadro sui rifiuti. RA 7 per il punto 16, lettera d), punto iii) (Rifiuti) Un elenco delle operazioni di smaltimento figura nell’allegato I della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti). ESRS S1 — FORZA LAVORO PROPRIA SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS tematici Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S1-1 — Politiche relative alla forza lavoro propria Obbligo di informativa S1-2 — Coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori, esistenza di canali affinché la forza lavoro propria possa comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi Obbligo di informativa S1-3 — Azioni e risorse connesse alla forza lavoro propria Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S1-4 — Obiettivi relativi alla forza lavoro propria Obbligo di informativa S1-5 — Caratteristiche dei dipendenti dell’impresa Obbligo di informativa S1-6 — Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell’impresa Obbligo di informativa S1-7 — Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale Obbligo di informativa S1-8 — Diversità di genere nell’alta dirigenza Obbligo di informativa S1-9 — Salari adeguati Obbligo di informativa S1-10 — Protezione sociale Obbligo di informativa S1-11 — Persone con disabilità Obbligo di informativa S1-12 — Metriche di formazione e sviluppo delle competenze Obbligo di informativa S1-13 — Metriche di salute e sicurezza Obbligo di informativa S1-14 — Metriche dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata Obbligo di informativa S1-15 — Metriche di remunerazione Obbligo di informativa S1-16 — Incidenti legati alla discriminazione e altri incidenti in materia di diritti umani Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi alla forza lavoro propria, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali , fatta eccezione per: a) obbligo di informativa ESRS S1-5, che l’impresa applica se a seguito della valutazione della rilevanza conclude di dover riferire riguardo alla forza lavoro propria; e b) ESRS S1-6, che l’impresa applica se conclude che i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria sono connessi a impatti, rischi o opportunità rilevanti. Il filtro della rilevanza delle informazioni definito nell’ESRS 1 Prescrizioni generali , punto 23, resta applicabile anche ai due obblighi di informativa di cui sopra. 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS S1 Forza lavoro propria se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto degli strumenti e delle convenzioni internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le convenzioni fondamentali dell’OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta sociale europea riveduta, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le priorità politiche dell’UE stabilite dal pilastro europeo dei diritti sociali e la legislazione dell’UE, compreso l’ acquis dell’UE in materia di diritto del lavoro. 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: a) condizioni di lavoro (compresi salari adeguati , equilibrio tra vita professionale e vita privata , orario di lavoro, occupazione sicura e protezione sociale ); b) dialogo sociale , libertà di associazione, comitati aziendali, diritti di partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva ; c) salute e sicurezza; d) formazione e sviluppo delle competenze; e) diversità e parità di trattamento (comprese la parità di genere, la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità , la non discriminazione, le misure contro le molestie); e f) altri diritti umani connessi al lavoro (ad esempio lavoro minorile , lavoro forzato , tutela della vita privata e alloggi adeguati). 7. La forza lavoro propria dell’impresa comprende: i) le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa (“ dipendenti ”); e ii) le persone che, ai fini della rendicontazione a norma degli ESRS, sono denominate “ lavoratori non dipendenti ” all’interno della forza lavoro propria dell’impresa. Tra questi ultimi figurano le persone aventi contratti con l’impresa che comunica informazioni per l’offerta di manodopera (“lavoratori autonomi”) o i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale” (codice NACE O78). Le informazioni in merito alle persone che figurano come “lavoratori non dipendenti” nella forza lavoro propria dell’impresa conformemente al presente principio non incidono sul loro status ai sensi del diritto del lavoro applicabile. Il presente principio non si applica ai lavoratori nella catena del valore a monte o a valle dell’impresa. Tali lavoratori sono contemplati dall’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore . 8. Le definizioni di lavoratori autonomi e di lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale” si basano sulla legislazione nazionale. Esempi di lavoratori non dipendenti presenti nella forza lavoro propria dell’impresa che potrebbero rientrare nell’ambito della forza lavoro propria sono: a) lavoratori autonomi nella forza lavoro propria dell’impresa, tra i quali potrebbero figurare: i) lavoratori autonomi assunti dall’impresa per svolgere un lavoro che sarebbe altrimenti svolto da un dipendente o in un’area pubblica (ad esempio sulle strade); ii) lavoratori autonomi assunti dall’impresa per svolgere un’attività/un servizio direttamente sul luogo di lavoro di un cliente dell’impresa; b) persone impiegate da terzi che svolgono “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale”, tra le quali potrebbero figurare persone che espletano le stesse mansioni dei dipendenti, come quelle che sostituiscono dipendenti temporaneamente assenti o che possono essere distaccate temporaneamente da un altro Stato membro dell’UE per lavorare per l’impresa (“lavoratori distaccati”). Interazione con altri ESRS tematici 9. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS S1 Forza lavoro propria e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) tutti i principi sociali, ossia l’ESRS S1 Forza lavoro propria , l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , l’ESRS S3 Comunità interessate e l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali , sono allineati in termini di contenuto e struttura e sono correlati tra loro. L’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore tratta gli stessi sottotemi dell’ESRS S1 Forza lavoro propria in relazione ai lavoratori presenti nella catena del valore a monte e a valle che non fanno parte della forza lavoro propria dell’impresa. Le informative contenute nei principi sociali riguardano informazioni rilevanti necessarie ai fini della rendicontazione in materia di impatti , rischi e opportunità relativi a ciascun gruppo di portatori di interessi , anche in relazione al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità; b) il presente principio interagisce con l’ESRS E1 Cambiamenti climatici nella misura in cui la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici è fonte di impatti, rischi e opportunità ai fini dell’ESRS S1 Forza lavoro propria ; e c) il presente principio interagisce con l’ESRS E2 Inquinamento nella misura in cui l’ inquinamento può causare impatti negativi rilevanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S1-1 — Politiche relative alla forza lavoro propria 10. L’impresa descrive le proprie politiche per la gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria conformemente all’ESRS 2 GDR-P. Essa indica altresì se tali politiche riguardano gruppi specifici all’interno della forza lavoro propria (ad esempio dipendenti che lavorano in una particolare fabbrica o area geografica o lavoratori autonomi) oppure la totalità della forza lavoro propria. 11. L’impresa indica se le sue politiche riguardanti la forza lavoro propria affrontano la tratta degli esseri umani [^77] , il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 10 (Politiche relative alla forza lavoro propria) Esempi di aspetti relativi alle politiche da indicare sono i mezzi di comunicazione utilizzati dall’impresa per divulgare le proprie politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti , contraenti e fornitori dell’impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio persone nella forza lavoro propria , investitori). Obbligo di informativa S1-2 — Coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori, esistenza di canali affinché la forza lavoro propria possa comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi 12. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l’approccio generale dell’impresa al coinvolgimento della forza lavoro propria , compresa la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze quali i meccanismi di reclamo , e il suo approccio ai rimedi . 13. L’impresa rende noto il modo in cui interagisce direttamente con la forza lavoro propria o con i rappresentanti dei lavoratori e il modo in cui le prospettive della forza lavoro propria orientano le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti effettivi e potenziali sulla forza lavoro propria durante l’anno di riferimento. Figurano in tale contesto: a) il modo in cui l’impresa ottiene approfondimenti sulle prospettive delle persone nella forza lavoro propria che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o che sono emarginate (ad esempio donne, migranti, persone con disabilità ) se l’impresa interviene per comprendere tali prospettive; e b) gli accordi quadro globali (GFA) o altri risultati raggiunti dall’impresa con i rappresentanti dei lavoratori in relazione al rispetto dei diritti umani della forza lavoro propria, qualora tali accordi o risultati esistano. 14. L’impresa descrive i canali a disposizione della forza lavoro propria per portare le loro preoccupazioni o esigenze direttamente alla sua attenzione e fare sì che siano affrontate. In particolare, l’impresa indica se dispone di un meccanismo di reclamo [^78] . Spiega inoltre in che modo valuta l’efficacia di tali canali. 15. L’impresa descrive il proprio approccio generale ai processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio , nonché i processi stessi, qualora abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sulle persone nella forza lavoro propria . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 2 per il punto 13 (Coinvolgimento) Il coinvolgimento della forza lavoro propria dell’impresa può assumere forme diverse, quali sessioni di informazione, consultazioni o partecipazione, e svolgersi a intervalli diversi. RA 3 per il punto 14 (Meccanismo di reclamo) Ai fini della valutazione dell’efficacia dei canali in questione si possono utilizzare i “criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari” stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. L’impresa che dispone di politiche volte a proteggere da ritorsioni le persone che utilizzano tali canali, compresi i rappresentanti dei lavoratori , se tali politiche sono comunicate ai sensi dell’ESRS G1-1, può fare riferimento a tale informativa. Obbligo di informativa S1-3 — Azioni e risorse connesse alla forza lavoro propria 16. L’impresa descrive le azioni e le risorse principali utilizzate per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, positivi e negativi, connessi alla forza lavoro propria conformemente all’ESRS 2 GDR-A. 17. In relazione agli impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria , l’impresa descrive: a) le azioni principali da essa intraprese, pianificate o in corso per prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria, compreso l’approccio in situazioni di tensione tra tali azioni e altre pressioni aziendali; e b) il modo in cui monitora e valuta l’efficacia di tali azioni nel produrre risultati per la forza lavoro propria. Tale informativa può essere omessa se l’impresa indica in che modo monitora l’efficacia delle proprie azioni conformemente all’ESRS 2 GDR-T o GDR-M. In tal caso, è sufficiente un riferimento a tale informativa. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per il punto 17 (Azioni principali) Le azioni intraprese dall’impresa variano a seconda del suo nesso con l’ impatto e del modo in cui ha individuato azioni adeguate per affrontare gli impatti rilevanti. Questo obbligo di informativa si applica anche alle azioni principali volte ad attuare azioni correttive , cooperarvi o renderle possibili in caso di impatti negativi effettivi. Tra le azioni principali volte a prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti si annoverano il ricorso a tipi diversi di effetto leva e/o azioni collettive intraprese attraverso iniziative multipartecipative e/o di settore. RA 5 per il punto 17 (Transizione climatica) L’impresa presenta le proprie azioni in modo da consentire ai fruitori di comprendere le connessioni esistenti tra i diversi temi conformemente ai capitoli 3.3 e 9.1 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . Ciò vale per le misure adottate per attenuare gli impatti negativi sulla forza lavoro propria che possono derivare dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Ad esempio, la riduzione del personale o il licenziamento collettivo possono verificarsi quando una fabbrica viene chiusa e ciò potrebbe portare a misure quali collocamenti all’interno di un’impresa o piani di prepensionamento aventi un impatto sui dipendenti . Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S1-4 — Obiettivi relativi alla forza lavoro propria 18. L’impresa comunica obiettivi qualitativi e/o quantitativi relativi alla forza lavoro propria conformemente all’ESRS 2 GDR-T. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 6 per il punto 18 (Monitoraggio delle prestazioni) Il coinvolgimento della forza lavoro propria o dei rappresentanti dei lavoratori dell’impresa può orientare il monitoraggio e la valutazione, da parte dell’impresa, dell’efficacia delle azioni comunicate a norma del punto 17, lettera b), compresi lo sviluppo di metriche , la definizione di obiettivi e/o il monitoraggio delle prestazioni rispetto a tali metriche e obiettivi . In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni, tale coinvolgimento può contribuire alla comprensione dell’efficacia della gestione degli impatti negativi rilevanti da parte dell’impresa e all’individuazione di insegnamenti tratti o miglioramenti. Obbligo di informativa S1-5 — Caratteristiche dei dipendenti dell’impresa 19. Il presente obbligo di informativa serve a fornire informazioni sull’approccio dell’impresa alle pratiche occupazionali, compresa la stabilità dell’impiego per la forza lavoro propria . Funge inoltre da base di calcolo di determinate metriche quantitative richieste da altri obblighi di informativa di cui al presente principio e fornisce informazioni contestuali per tali metriche. 20. L’impresa rende noto quanto segue: a) il numero totale di dipendenti in effettivi, con una ripartizione per genere; b) il numero di dipendenti, in effettivi, per ciascuno dei paesi in cui ha 50 o più dipendenti e che sono i dieci maggiori paesi in termini di numero di dipendenti; c) il numero totale, in effettivi o equivalenti a tempo pieno (ETP), di: i) dipendenti a tempo indeterminato, con una ripartizione per genere; ii) dipendenti a tempo determinato, con una ripartizione per genere; iii) dipendenti a orario variabile; d) il tasso di avvicendamento dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento; e e) una spiegazione qualitativa nel caso in cui vi sia un’incoerenza tra le informazioni di cui alla lettera a) e il numero più rappresentativo riportato nel bilancio. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 7 per il punto 20, lettera b) (Definizione di tipi distinti di dipendenti) Le definizioni di “dipendenti a tempo indeterminato”, “dipendenti a tempo determinato” e “ dipendenti a orario variabile ” differiscono da un paese all’altro. Se ha dipendenti in più di un paese, l’impresa utilizza le definizioni previste dal diritto nazionale dei paesi in cui sono stabiliti i dipendenti per calcolare i dati a livello di paese. I dati a livello di paese sono quindi sommati al fine di calcolare i numeri totali. RA 8 per il punto 20 (Informazioni sul contesto metodologico) Conformemente all’ESRS 2 GDR-M, l’impresa comunica il metodo utilizzato per calcolare e compilare i dati dei dipendenti (ad esempio alla fine dell’anno di riferimento o come media) e fornisce informazioni contestuali. RA 9 per il punto 20, lettere a) e b) (Tabelle di presentazione — numero di dipendenti) L’impresa presenta le informative richieste in formato narrativo o sotto forma di tabella, come illustrato di seguito. Tabella 1 Modello per la presentazione di informazioni sul numero di dipendenti in base al genere Genere Numero di dipendenti (effettivi) — periodo di riferimento attuale Numero di dipendenti (effettivi) — periodo di riferimento precedente Uomini Donne Altro Non comunicato Totale dipendenti In alcuni Stati membri le persone hanno la possibilità di registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, classificato come “altro” nella tabella che precede. Tuttavia se il terzo sesso non è consentito dalla legge, l’impresa può spiegarlo e indicare che la categoria “altro” non è applicabile. Tabella 2 Modello per la presentazione di informazioni sul numero di dipendenti, in effettivi, per ciascuno dei paesi in cui l’impresa ha 50 o più dipendenti e che sono i dieci maggiori paesi in termini di numero di dipendenti Paese Numero di dipendenti (effettivi) — periodo di riferimento attuale Numero di dipendenti (effettivi) — periodo di riferimento precedente Paese A Paese B Paese C Paese D RA 10 per il punto 20, lettera c) (Tabella di presentazione — ripartizione del numero di dipendenti) L’impresa presenta le informazioni sotto forma di testo descrittivo o utilizzando la tabella seguente. Tabella 3 Modello per la presentazione di informazioni sui dipendenti per tipo di contratto, ripartiti per genere (effettivi o ETP) DONNE UOMINI ALTRO* NON COMUNICATO TOTALE Numero di dipendenti a tempo indeterminato (effettivi/ETP) — periodo di riferimento attuale Numero di dipendenti a tempo indeterminato (effettivi/ETP) — periodo di riferimento precedente Numero di dipendenti a tempo determinato (effettivi/ETP) — periodo di riferimento attuale Numero di dipendenti a tempo determinato (effettivi/ETP) — periodo di riferimento precedente Numero di dipendenti a orario variabile (effettivi/ETP) n.a. n.a. n.a. n.a. In alcuni Stati membri le persone hanno la possibilità di registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere classificato come “altro” nella tabella che precede. Tuttavia se il terzo sesso non è consentito dalla legge, l’impresa può spiegarlo e indicare che la categoria “altro” non è applicabile. In alcuni paesi, i contratti a orario variabile possono essere considerati contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato conformemente alla legislazione nazionale. RA 11 per il punto 20, lettera d) (Calcolo del tasso di avvicendamento dei dipendenti) Per calcolare il tasso di avvicendamento dei dipendenti , l’impresa divide il numero di dipendenti che lasciano il luogo di lavoro su base volontaria o a causa di licenziamento, pensionamento o decesso in servizio per il numero medio di dipendenti. Obbligo di informativa S1-6 — Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell’impresa 21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l’impresa si avvale di lavoratori non dipendenti all’interno della forza lavoro propria . 22. L’impresa comunica il numero totale di lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 12 per il punto 22 (Considerazioni sulla rilevanza per i lavoratori non dipendenti) Il presente obbligo di informativa è applicabile se i lavoratori non dipendenti all’interno della forza lavoro propria dell’impresa sono connessi a impatti , rischi e opportunità rilevanti legati alla forza lavoro propria. Tale situazione si verifica se i lavoratori non dipendenti sono fondamentali per il modello aziendale dell’impresa, ad esempio se servono a fornire lavoro flessibile o intervengono in processi fondamentali. Le dipendenze da lavoratori non dipendenti dovute al modello aziendale possono costituire un rischio per l’impresa, in particolare se la dipendenza da tali lavoratori è in aumento, ad esempio a causa di cambiamenti nelle normative relative al mercato del lavoro. Il ricorso a lavoratori non dipendenti può essere collegato anche a impatti negativi rilevanti se tali lavoratori costituiscono una quota sostanziale della forza lavoro propria dell’impresa o se gli impatti negativi potenziali o effettivi sono rilevanti in relazione ai lavoratori non dipendenti. RA 13 per il punto 22 (Metodo di calcolo e ricorso a stime) Il numero totale di lavoratori non dipendenti è calcolato in termini di effettivi o di equivalenti a tempo pieno (ETP) ed è comunicato in relazione alla fine del periodo di riferimento o come media dell’intero periodo di riferimento. Spiegare per quale di queste opzioni l’impresa ha optato può costituire un’informazione contestuale rilevante. Se non è in grado di comunicare dati esatti, l’impresa applica le disposizioni dell’ESRS 1 Prescrizioni generali in materia di stime. Obbligo di informativa S1-7 — Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale 23. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura della contrattazione collettiva e del dialogo sociale per i dipendenti dell’impresa. 24. L’impresa comunica le informazioni seguenti in relazione alla contrattazione collettiva : a) la percentuale del totale dei dipendenti coperti da contratti collettivi; b) l’eventuale esistenza di uno o più contratti collettivi all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e, in tal caso, la percentuale complessiva dei suoi dipendenti coperti da tali contratti per ciascun paese in cui l’impresa ha un livello di occupazione significativo, vale a dire i paesi del SEE comunicati ai sensi del punto 20, lettera b); e c) al di fuori del SEE, la percentuale dei dipendenti propri coperti da contratti collettivi, suddivisi per regione. 25. L’impresa comunica le informazioni seguenti in relazione al dialogo sociale per i paesi del SEE: a) la percentuale di dipendenti coperti da rappresentanti dei lavoratori , indicata a livello di paese per ciascun paese del SEE in cui l’impresa ha un livello di occupazione significativo, come calcolato conformemente al punto 24, lettera b); e b) l’esistenza di eventuali accordi con i propri dipendenti per la rappresentanza da parte di un comitato aziendale europeo (CAE), un comitato aziendale di una Società europea (SE) o un comitato aziendale di una Società cooperativa europea (SCE). REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 14 per il punto 24, lettera a) (Calcolo della copertura della contrattazione collettiva) La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi è calcolata secondo la formula seguente, sulla base del numero di dipendenti: Numero i coperti da contratti collettivi ________________________________________________ × 100 Numero di dipendenti I dipendenti facenti parte della forza lavoro propria dell’impresa che sono coperti da contratti collettivi sono le persone nei confronti delle quali l’impresa è tenuta ad applicare il contratto. Ciò significa che se nessuno dei dipendenti è coperto da un contratto collettivo, la percentuale indicata è pari a zero. Qualsiasi dipendente nella forza lavoro propria dell’impresa che è coperto da più di un contratto collettivo è conteggiato una sola volta. RA 15 per i punti 24 e 25 (Tabella di presentazione — Copertura della contrattazione collettiva) L’impresa presenta le informazioni di cui al punto 24, lettere b) e c), in un formato narrativo o utilizzando la tabella seguente. Tabella 4 Modello di rendicontazione per la copertura della contrattazione collettiva e il dialogo sociale Copertura della contrattazione collettiva Dialogo sociale Tasso di copertura Dipendenti — SEE (per i paesi con > 50 dipendenti inclusi nei dieci maggiori paesi) Dipendenti — non SEE Dipendenti — SEE (per i paesi con > 50 dipendenti inclusi nei dieci maggiori paesi) Periodo di riferimento attuale Periodo di riferimento precedente Periodo di riferimento attuale Periodo di riferimento precedente Periodo di riferimento attuale Periodo di riferimento precedente 0-19 % Regione A 20-39 % Paese A Regione B 40-59 % Paese B Paese A 60-79 % Paese B 80-100 % RA 16 per il punto 25, lettera a) (Calcolo della copertura del dialogo sociale) Ai fini del calcolo delle informazioni di cui al punto 25, lettera a), l’impresa indica in quali paesi del SEE ha un livello di occupazione significativo. Per ciascuno di questi paesi, l’impresa comunica la percentuale di dipendenti di ciascun paese impiegati in stabilimenti in cui i dipendenti sono rappresentati da rappresentanti dei lavoratori . “Stabilimento” indica qualsiasi luogo di operazioni in cui l’impresa esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni. Tra gli esempi figurano le fabbriche, le succursali di una catena di vendita al dettaglio o la sede centrale di un’impresa. Per i paesi in cui esiste un solo stabilimento, la percentuale indicata è pari al 100 % o allo 0 %. Numero di dipendenti che lavorano in stabilimenti con rappresentanti dei lavoratori _____________________________________________________ × 100 Numero di dipendenti Obbligo di informativa S1-8 — Diversità di genere nell’alta dirigenza 26. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la diversità di genere a livello di alta dirigenza. 27. L’impresa comunica la distribuzione di genere a livello di alta dirigenza in termini di numero di persone (effettivi) e percentuale. REQUISITI APPLICATIVI RA 17 per il punto 27 (Calcolo della distribuzione di genere a livello di alta dirigenza) Ai fini del calcolo della distribuzione di genere a livello di alta dirigenza, per “alta dirigenza” si intendono i due livelli al di sotto degli organi di amministrazione e controllo. In alternativa l’impresa può utilizzare una propria definizione di “alta dirigenza”, nel qual caso la rende nota. Obbligo di informativa S1-9 — Salari adeguati 28. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se i dipendenti dell’impresa percepiscono o meno un salario adeguato e il parametro di riferimento utilizzato dall’impresa ai fini della valutazione. 29. L’impresa indica se i propri dipendenti percepiscono un salario adeguato e il parametro o i parametri di riferimento utilizzati per determinare i salari adeguati, specificando i paesi per i quali è utilizzato un determinato parametro. Se i dipendenti non percepiscono un salario adeguato, l’impresa indica i paesi e la percentuale di dipendenti interessati. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 18 per il punto 29 (Salari adeguati) Se tutti i dipendenti percepiscono un salario adeguato , è sufficiente dichiarare tale circostanza così come il fatto che i parametri di riferimento utilizzati per la sua valutazione sono sufficienti ai fini del soddisfacimento del presente requisito. RA 19 per il punto 29 (Calcolo del salario adeguato) La base per il presente calcolo è il salario più basso tra i dipendenti dell’impresa, esclusi tirocinanti e apprendisti. SI tratta quindi del salario di base sommato a ogni pagamento aggiuntivo fisso garantito a tutti i dipendenti. Il salario più basso è considerato separatamente per ciascun paese in cui opera l’impresa, tranne se il salario adeguato minimo pertinente è definito a livello subnazionale. RA 20 per il punto 29 (Parametri di riferimento per salari adeguati) Il salario adeguato di riferimento utilizzato ai fini del confronto con il salario più basso non è inferiore a quanto segue: a) nell’UE: livello salariale stabilito mediante contrattazione collettiva o salario minimo legale stabilito in conformità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’UE; b) al di fuori del SEE: i) salario minimo adeguato, stabilito dalla legislazione o mediante contrattazione collettiva, in grado di garantire un tenore di vita dignitoso, tenendo conto dei principi dell’OIL sulla stima del salario di sussistenza come livello minimo (fatti salvi standard più elevati di adeguatezza salariale); o ii) qualsiasi stima del salario di sussistenza, comprese le stime prodotte dall’OIL o da un’istituzione incaricata dalle autorità pubbliche del paese in cui hanno sede i lavoratori, che tenga conto dei principi dell’OIL sulla stima del salario di sussistenza. Obbligo di informativa S1-10 — Protezione sociale 30. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se i dipendenti dell’impresa sono coperti dalla protezione sociale contro la perdita di reddito dovuta a eventi importanti della vita e a indicare, in caso contrario, i paesi in cui ciò non avviene. 31. Se i dipendenti dell’impresa non dispongono di protezione sociale attraverso programmi pubblici o prestazioni offerte dall’impresa stessa, quest’ultima indica i paesi in cui i principali eventi della vita seguenti non sono coperti da programmi di protezione sociale esistenti: a) malattia; b) disoccupazione a partire dal momento in cui il dipendente lavora per l’impresa; c) infortunio sul lavoro e disabilità acquisita; e d) congedo di maternità. Obbligo di informativa S1-11 — Persone con disabilità 32. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui le persone con disabilità sono incluse tra i dipendenti dell’impresa. 33. L’impresa comunica la percentuale di persone con disabilità presenti tra i suoi dipendenti , salvo restrizioni giuridiche in materia di raccolta dei dati. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 21 per il punto 33 (Raccolta di dati per le persone con disabilità) L’obbligo di informativa concernente le persone con disabilità impone all’impresa soltanto di comunicare i dati che possono essere raccolti lecitamente. La condizione di disabilità dipende dalle definizioni giuridiche nazionali, ma l’impresa può utilizzare la stessa definizione nei vari paesi in cui opera oppure può utilizzare le definizioni nazionali applicabili. Conformemente all’ESRS 2 GDR-M, l’impresa comunica la metodologia di calcolo, i tipi e le fonti di dati utilizzati come dati in ingresso. Ciò può consistere, ad esempio, in indagini volontarie presso i dipendenti o in informazioni in merito alle quote obbligatorie di invalidità comunicate dall’impresa. Obbligo di informativa S1-12 — Metriche di formazione e sviluppo delle competenze 34. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le attività di formazione e di sviluppo delle competenze che sono state offerte ai dipendenti , nel contesto di uno sviluppo professionale continuo, per migliorarne le competenze e favorire la continuità dell’occupabilità. 35. L’impresa comunica le informazioni seguenti per il periodo di riferimento: a) la percentuale di dipendenti che hanno partecipato a revisioni formalizzate delle prestazioni e dello sviluppo della carriera; e b) il numero medio di ore di formazione per dipendente. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 22 per il punto 35, lettera a) (Calcolo della revisione delle prestazioni) La revisione formalizzata delle prestazioni e dello sviluppo della carriera è definita come una revisione di cui il dipendente è a conoscenza, condotta almeno una volta l’anno sulla base di criteri noti al dipendente e ai suoi superiori. La revisione può includere una valutazione da parte del superiore diretto o dei colleghi del dipendente, oppure di un insieme più ampio di dipendenti. Alla revisione può anche partecipare il dipartimento delle risorse umane. Al fine di comunicare le informazioni richieste al punto 35, lettera a), l’impresa utilizza i dati relativi al numero di dipendenti di cui all’ESRS S1-5 come denominatore, come segue: RA 23 per il punto 35, lettera b) (Calcolo delle ore medie di formazione) Il numero medio di ore di formazione di cui al punto 35, lettera b), è calcolato come segue: numero totale di ore di formazione offerte ai dipendenti e da questi completate diviso per il numero totale di dipendenti. Ai fini del calcolo delle ore medie totali di formazione si utilizzano i dati relativi agli effettivi per l’occupazione totale comunicati ai sensi dell’ESRS S1-5. Obbligo di informativa S1-13 — Metriche di salute e sicurezza 36. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura, la qualità e le prestazioni del sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro , istituito per prevenire infortuni, malattie e decessi connessi al lavoro. 37. L’impresa comunica le informazioni seguenti per il periodo di riferimento: a) la percentuale di persone nella forza lavoro propria coperte dal sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro dell’impresa in base a prescrizioni giuridiche e/o norme od orientamenti riconosciuti [^79] ; b) fatte salve le restrizioni giuridiche, la somma: i) del numero di decessi dovuti a infortuni sul lavoro registrabili tra tutte le persone che fanno parte della forza lavoro propria dell’impresa, nonché tra i lavoratori che lavorano presso i siti dell’impresa ma non fanno parte della forza lavoro propria; e ii) del numero di decessi dovuti a malattie registrabili connesse al lavoro tra i suoi dipendenti; c) il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrabili che hanno coinvolto la forza lavoro propria [80] ; d) per quanto riguarda i dipendenti dell’impresa, il numero di casi riguardanti malattie registrabili connesse al lavoro, salvo restrizioni giuridiche in materia di raccolta dei dati; e e) per quanto riguarda i dipendenti dell’impresa, il numero di giornate perdute a causa di infortuni sul lavoro registrabili e malattie registrabili connesse al lavoro [81] . L’impresa che valuta l’ESRS S1-6 come rilevante include nelle informazioni di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c) anche i casi riguardanti i lavoratori non dipendenti che fanno parte della forza lavoro propria. Se del caso, suddivide tali informazioni tra dipendenti e lavoratori non dipendenti. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 24 per il punto 37, lettera a) (Copertura del sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro) La percentuale della forza lavoro propria dell’impresa che è coperta dal suo sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro è comunicata sulla base degli effettivi anziché sulla base degli equivalenti a tempo pieno. RA 25 per il punto 37, lettera c) (Calcolo degli infortuni sul lavoro registrabili) Nel calcolare il tasso di infortuni sul lavoro registrabili , l’impresa suddivide il numero di casi per il numero totale di ore lavorate dalle persone nella forza lavoro propria e moltiplica il risultato per 1 000 000. Ciò rappresenta il numero di casi per un milione di ore lavorate e corrisponde approssimativamente al totale delle ore lavorate da 500 lavoratori a tempo pieno in un anno. Se il diritto nazionale dei paesi in cui lavorano i dipendenti dell’impresa definisce gli “infortuni sul lavoro” in modo diverso dalla definizione di cui al glossario degli ESRS di “infortunio sul lavoro registrabile”, l’impresa può utilizzare la definizione nazionale. In tal caso, rende noto tale circostanza conformemente all’ESRS 2 GDR-M. Se l’impresa ricorre a stime, utilizza le ore di lavoro normali o standard, tenendo conto del diritto a periodi di assenza retribuita dal lavoro (ad esempio ferie pagate, congedo di malattia retribuito, festività) e inserendo nell’informativa le relative spiegazioni. RA 26 per il punto 37, lettera c) (Decessi dovuti a infortuni sul lavoro registrabili) I decessi derivanti da infortuni sul lavoro registrabili sono inclusi in questo dato. RA 27 per il punto 37, lettera d) (Casi di malattie registrabili connesse al lavoro) I “casi di malattie registrabili connesse al lavoro” di cui al punto 37, lettera d), sono casi di malattia professionale di cui l’impresa è stata informata dalle persone interessate, dalle agenzie di risarcimento danni o dagli operatori sanitari oppure casi che ha individuato attraverso la sorveglianza medica durante il periodo di riferimento. In questo contesto, i disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro sono catalogati come malattie connesse al lavoro (e non come infortuni sul lavoro). RA 28 per il punto 37, lettera e) (Giornate perdute) Il numero di giornate perdute include il primo e l’ultimo giorno completo di assenza. Ai fini del conteggio si utilizzano i giorni di calendario. I giorni in cui non è previsto che la persona interessata lavori (ad esempio nei fine settimana o nei giorni festivi) saranno quindi considerati giornate perdute. Obbligo di informativa S1-14 — Metriche dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata 38. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il diritto dei dipendenti dell’impresa di usufruire di congedi per motivi familiari , tra cui il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza. 39. L’impresa comunica la percentuale di dipendenti che hanno diritto a usufruire di congedi per motivi familiari durante il periodo di riferimento. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 29 per il punto 39 (Diritto a congedi per motivi familiari) Se tutti i dipendenti dell’impresa hanno diritto ai quattro i tipi di congedi per motivi familiari in virtù della politica sociale e/o della contrattazione collettiva , è sufficiente comunicare la percentuale complessiva perché sia soddisfatto il punto 39. Le informazioni contestuali di cui all’ESRS 2 GDR-M possono riguardare i tipi di diritti di congedo per motivi familiari, ad esempio nel caso in cui i dipendenti dell’impresa abbiano diritto solo a due dei quattro tipi. RA 30 per il punto 39 (Dipendenti aventi diritto a congedi per motivi familiari) Ai fini del punto 39, i dipendenti che hanno diritto a congedi per motivi familiari sono quelli soggetti a disposizioni regolamentari, politiche organizzative, accordi, contratti o contratti collettivi che contemplano diritti al congedo per motivi familiari. Obbligo di informativa S1-15 — Metriche di remunerazione 40. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il divario retributivo tra donne e uomini fra i dipendenti dell’impresa e il livello di disuguaglianza di remunerazione all’interno dell’impresa. 41. L’impresa rende noto quanto segue: a) il divario retributivo di genere, definito come la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti ai dipendenti di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile [^82] ; e b) il rapporto tra la remunerazione totale annua della persona che percepisce il salario più elevato e la remunerazione totale annua mediana di tutti i dipendenti (esclusa la persona con il salario più elevato) [^83] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 31 per il punto 41, lettera a) (Calcolo del divario retributivo di genere) L’informativa sul divario retributivo di genere di cui al punto 41, lettera a), comprende il livello di retribuzione oraria lorda di tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile ed è calcolata come segue: (Media della retribuzione oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile – media della retribuzione oraria lorda delle dipendenti di sesso femminile) ________________________________________________ × 100 Media della retribuzione oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile RA 32 per il punto 41, lettera a) (Calcolo del divario retributivo di genere) Nel raccogliere le informazioni richieste al punto 41, lettera a), l’impresa: a) include tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile; b) include lo stipendio normale di base; e c) include qualsiasi altra remunerazione messa a disposizione di tutti i dipendenti, in contanti o in natura, che il dipendente riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro (componenti complementari o variabili) a motivo del suo impiego. RA 33 per il punto 41, lettera a) (Divario retributivo di genere non corretto) Il punto 41, lettera a), impone di comunicare il divario retributivo di genere non corretto, che misura la differenza complessiva della retribuzione media tra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, ma non tiene conto di fattori specifici che possono spiegare ulteriormente tali differenze retributive. Il divario retributivo di genere corretto per categoria di dipendenti e/o ripartito per paese può fornire ulteriori informazioni contestuali che integrano il divario retributivo di genere non corretto. RA 34 per il punto 41, lettere a) e b) (Informazioni sul contesto metodologico) Conformemente all’ESRS 2 GDR-M, l’impresa comunica la metodologia utilizzata per la compilazione dei dati e/o le modalità di compilazione dei dati. RA 35 per il punto 41, lettera b) (Calcolo della remunerazione totale annua) Nel raccogliere le informazioni richieste al punto 41, lettera b), l’impresa: a) include tutti i dipendenti ; b) include il salario di base, pari alla somma delle retribuzioni in contanti garantite, a breve termine e non variabili; c) include, a seconda delle politiche di remunerazione dell’impresa, tutti gli aspetti seguenti: i) le prestazioni in denaro, quali indennità, bonus, commissioni, partecipazione agli utili e altre forme di pagamenti in contanti variabili; ii) le prestazioni in natura, quali automobili, assicurazione sanitaria privata, assicurazione sulla vita, programmi per il benessere; e iii) il valore equo complessivo di tutti gli incentivi annuali a lungo termine (ad esempio l’aggiudicazione di stock option, azioni o quote vincolate, azioni o quote con condizioni di performance, azioni fantasma, diritti sulla rivalutazione dei titoli e premi in contanti a lungo termine); d) applica la formula in appresso per il tasso di remunerazione totale annua : Remunerazione totale annua della persona che percepisce il salario più elevato all’interno dell’impresa __________________________________________________________________ Remunerazione totale annua mediana dei dipendenti (esclusa la persona che percepisce il salario più elevato) Obbligo di informativa S1-16 — Incidenti legati alla discriminazione e altri incidenti in materia di diritti umani 42. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui gli incidenti legati alla discriminazione e altri incidenti in materia di diritti umani incidono sulla forza lavoro propria dell’impresa. 43. Per i sotto temi rilevanti l’impresa comunica: a) fatte salve le normative pertinenti in materia di tutela della vita privata, il numero di incidenti legati alla discriminazione comprovati sul lavoro per motivi di genere, origine razziale o etnica, cittadinanza, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o altre forme pertinenti di discriminazione , comprese le molestie , individuati nel periodo di riferimento [^84] ; b) fatte salve le normative pertinenti in materia di tutela della vita privata, il numero di incidenti in materia di diritti umani comprovati connessi alla forza lavoro propria individuati nel periodo di riferimento, esclusi quelli relativi alla discriminazione, segnalati a norma del punto 43, lettera a) [^85] ; e c) l’importo totale delle ammende, delle sanzioni e dei risarcimenti di danni rilevato durante il periodo di riferimento in bilancio per gli incidenti legati alla discriminazione e altri incidenti in materia di diritti umani. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 36 per il punto 43, lettera b) (Incidenti in materia di diritti umani) Gli incidenti in materia di diritti umani rientranti nell’ambito di applicazione della presente informativa sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all’articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). Tali incidenti sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Ai fini della presente informativa devono essere comunicati solo casi comprovati e verificati. Un caso è comprovato quando è corroborato da informazioni oggettive, fattuali e verificabili. Un caso è verificato quando un organo giurisdizionale, l’OCSE o un’autorità amministrativa ha constatato formalmente che si è verificato. Non tutti i procedimenti giudiziari o non giudiziari in corso e non tutti gli altri casi registrati dall’impresa sono necessariamente casi comprovati. RA 37 per il punto 43, lettera a) (Incidenti legati alla discriminazione) Gli incidenti legati alla discriminazione che rientrano nell’ambito di applicazione della presente informativa sono quelli relativi alla discriminazione . Tali incidenti sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Ai fini della presente informativa devono essere comunicati solo casi comprovati e verificati. Un caso è comprovato quando è corroborato da informazioni oggettive, fattuali e verificabili. Un caso è verificato quando un organo giurisdizionale, l’OCSE o un’autorità amministrativa ha constatato formalmente che si è verificato. Non tutti i procedimenti giudiziari o non giudiziari in corso e non tutti gli altri casi registrati dall’impresa sono necessariamente casi comprovati. RA 38 per il punto 43, lettere a) e b) (Incidenti in materia di diritti umani e incidenti legati alla discriminazione) Nell’applicare il filtro della rilevanza delle informazioni (punto 23 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali ) alle informazioni sugli incidenti di cui al punto 43, lettere a) e b), la valutazione dell’impresa si basa principalmente sulla gravità degli impatti sulla forza lavoro propria . RA 39 per il punto 43 (Incidenti in materia di diritti umani e incidenti legati alla discriminazione) Se ritiene che i cambiamenti negli incidenti in materia di diritti umani e negli incidenti legati alla discriminazione siano pertinenti per comprendere l’efficacia e la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze , compresi i meccanismi di reclamo , l’impresa può fare riferimento incrociato al punto 43, lettera b), e al punto 14. Conformemente all’ESRS 2 GDR-M, l’impresa comunica la metodologia utilizzata per compilare i dati sugli incidenti di cui al punto 43, lettere a) e b). RA 40 per il punto 43, lettere a) e b) (Rimedi o azioni relative agli incidenti comunicati) Il modo in cui l’impresa ha gestito o sta gestendo gli incidenti di cui al punto 43, lettere a) e b), può essere oggetto di riferimenti incrociati alle informazioni comunicate conformemente all’ESRS S1-3. RA 41 per il punto 43, lettera c) (Collegamento con i dati di bilancio) Questo dato risulta dall’importo monetario rilevato in bilancio ed è comunicato conformemente all’ESRS 1, punti 115 e 116. Per “ammende, sanzioni e risarcimenti” si intendono quelli imposti all’impresa mediante procedimenti giudiziari e non giudiziari. ESRS S2 — LAVORATORI NELLA CATENA DEL VALORE SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS tematici Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S2-1 — Politiche relative ai lavoratori nella catena del valore Obbligo di informativa S2-2 — Coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore, esistenza di canali affinché i lavoratori nella catena del valore possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi Obbligo di informativa S2-3 — Azioni e risorse connesse ai lavoratori nella catena del valore Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S2-4 — Obiettivi relativi ai lavoratori nella catena del valore Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi ai lavoratori nella catena del valore, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto degli strumenti e delle convenzioni internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le convenzioni fondamentali dell’OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta sociale europea riveduta e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: a) condizioni di lavoro (compresi salari adeguati, equilibrio tra vita professionale e vita privata , orario di lavoro, occupazione sicura e protezione sociale ); b) dialogo sociale , libertà di associazione, comitati aziendali, diritti di partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva ; c) salute e sicurezza; d) formazione e sviluppo delle competenze; e) diversità e parità di trattamento (comprese la parità di genere, la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità , la non discriminazione, le misure contro le molestie); e f) altri diritti umani connessi al lavoro (ad esempio, lavoro minorile, lavoro forzato , tutela della vita privata e alloggi adeguati, acqua e servizi igienico-sanitari). 7. Il presente principio riguarda tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell’impresa che subiscono o possono subire impatti rilevanti da parte dell’impresa. Tali impatti possono riguardare le operazioni proprie o la catena del valore a monte e a valle dell’impresa. Tra essi figurano gli impatti connessi ai prodotti e ai servizi dell’impresa, nonché quelli che si concretizzano attraverso i suoi rapporti commerciali . Il presente principio riguarda i lavoratori che non fanno parte della “ forza lavoro propria ” di cui all’ESRS S1 Forza lavoro propria (persone che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa, ossia i “ dipendenti ”, e persone che, ai fini degli ESRS, sono denominate “ lavoratori non dipendenti ” all’interno della forza lavoro propria dell’impresa). 8. Esempi di lavoratori che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente principio: a) lavoratori di servizi esternalizzati che lavorano nei locali dell’impresa (ad esempio personale di terzi che si occupano di ristorazione o sicurezza); b) lavoratori di un fornitore che ha un contratto con l’impresa, i quali lavorano presso le sedi del fornitore secondo le modalità di lavoro del fornitore, o i lavoratori di un’entità “a valle” che acquista beni o servizi dall’impresa; c) i lavoratori di un fornitore di attrezzature all’impresa che effettuano regolarmente la manutenzione delle attrezzature del fornitore in una delle sedi controllate dall’impresa, come stabilito nel contratto tra il fornitore di attrezzature e l’impresa; e d) i lavoratori maggiormente coinvolti nella catena di approvvigionamento , i quali estraggono le materie prime che saranno poi trasformate in componenti per realizzare i prodotti dell’impresa. Interazione con altri ESRS tematici 9. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) tutti i principi sociali, ossia l’ESRS S1 Forza lavoro propria , l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , l’ESRS S3 Comunità interessate e l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali , sono allineati in termini di contenuto e struttura e sono correlati tra loro. L’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore tratta gli stessi sottotemi dell’ESRS S1 Forza lavoro propria in relazione ai lavoratori presenti nella catena del valore a monte e a valle che non fanno parte della forza lavoro propria dell’impresa. Le informative contenute nei principi sociali riguardano informazioni rilevanti necessarie ai fini della rendicontazione in materia di impatti sulle persone, rischi e opportunità relativi a ciascun gruppo di portatori di interessi , anche in relazione al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità; b) il presente principio interagisce con l’ESRS E1 Cambiamenti climatici nella misura in cui la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici è fonte di impatti, rischi e opportunità ai fini dell’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore ; e c) il presente principio interagisce con l’ESRS E2 Inquinamento nella misura in cui l’ inquinamento può causare impatti negativi rilevanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S2-1 — Politiche relative ai lavoratori nella catena del valore 10. L’impresa descrive le proprie politiche per la gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti connessi ai lavoratori nella catena del valore conformemente all’ESRS 2 GDR-P. Essa indica inoltre se tali politiche riguardano gruppi specifici di lavoratori nella catena del valore (ad esempio fasce di età particolari o lavoratori attivi presso una particolare fabbrica o in un determinato paese) o tutti i lavoratori nella catena del valore. 11. L’impresa indica se le sue politiche riguardanti i lavoratori nella catena del valore affrontano la tratta degli esseri umani [^86] , il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile . 12. L’impresa comunica inoltre se dispone di un codice di condotta del fornitore [^87] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 10 (Politiche relative ai lavoratori nella catena del valore) Esempi di aspetti relativi alle politiche da indicare sono i mezzi di comunicazione utilizzati dall’impresa per divulgare le proprie politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti , contraenti e fornitori dell’impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori nella catena del valore , investitori). Obbligo di informativa S2-2 — Coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore, esistenza di canali affinché i lavoratori nella catena del valore possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi 13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l’approccio generale dell’impresa al coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore , compresa la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze quali i meccanismi di reclamo , e il suo approccio ai rimedi . 14. L’impresa divulga il modo in cui interagisce direttamente con i lavoratori nella catena del valore , con i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia , nonché il modo in cui le prospettive dei suoi lavoratori nella catena del valore orientano le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti effettivi e potenziali sui lavoratori nella catena del valore durante l’anno di riferimento. Figurano in tale contesto: a) il modo in cui l’impresa ottiene approfondimenti sulle prospettive dei lavoratori nella catena del valore che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o che sono emarginati (ad esempio donne lavoratrici, migranti, persone con disabilità) se l’impresa interviene per comprendere tali prospettive; e b) eventuali accordi quadro globali (GFA) o altri risultati raggiunti dall’impresa con i rappresentanti dei lavoratori nella catena del valore in relazione al rispetto dei diritti umani. 15. L’impresa descrive i canali a disposizione dei lavoratori nella catena del valore per portare le loro preoccupazioni o esigenze direttamente alla sua attenzione e fare sì che siano affrontate. In particolare, l’impresa indica se dispone di un meccanismo di reclamo [^88] . Spiega inoltre in che modo valuta l’efficacia di tali canali. 16. L’impresa descrive il proprio approccio generale ai processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio , nonché i processi stessi, qualora abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sui lavoratori nella catena del valore . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 2 per il punto 14 (Coinvolgimento) Il coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore può assumere forme diverse, quali sessioni di informazione, consultazioni o partecipazione, e svolgersi a intervalli diversi. RA 3 per il punto 15 (Meccanismo di reclamo) Ai fini della valutazione dell’efficacia dei canali in questione si possono utilizzare i “criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari” stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. L’impresa che dispone di politiche volte a proteggere da ritorsioni le persone che utilizzano tali canali, se tali politiche sono comunicate ai sensi dell’ESRS G1-1, può fare riferimento a tale informativa. Obbligo di informativa S2-3 — Azioni e risorse connesse ai lavoratori nella catena del valore 17. L’impresa descrive le azioni e le risorse principali utilizzate per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, positivi e negativi, connessi ai lavoratori nella catena del valore conformemente all’ESRS 2 GDR-A. 18. In relazione agli impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore , l’impresa descrive: a) le azioni principali da essa intraprese, pianificate o in corso per prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, compreso l’approccio in situazioni di tensione tra tali azioni e altre pressioni aziendali (ad esempio negli appalti o nelle vendite); e b) il modo in cui monitora e valuta l’efficacia di tali azioni nel produrre risultati per i lavoratori nella catena del valore. Tale informativa può essere omessa se l’impresa indica in che modo monitora l’efficacia delle proprie azioni conformemente all’ESRS 2 GDR-T o GDR-M. In tal caso, è sufficiente un riferimento a tale informativa. 19. Per i sotto temi valutati come rilevanti ai fini del presente principio, fatta salva la normativa pertinente in materia di protezione della vita privata, l’impresa comunica gli incidenti in materia di diritti umani connessi ai lavoratori nella catena del valore individuati nel periodo di riferimento [^89] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per il punto 18 (Azioni principali) Le azioni intraprese dall’impresa variano a seconda del suo nesso con l’ impatto e del modo in cui ha individuato azioni adeguate per affrontare gli impatti rilevanti. Questo obbligo di informativa si applica anche alle azioni principali volte ad attuare azioni correttive , cooperarvi o renderle possibili in caso di impatti negativi effettivi. Tra le azioni principali volte a prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti figurano il ricorso a tipi diversi di effetto leva o azioni collettive intraprese attraverso iniziative multipartecipative o di settore. RA 5 per il punto 18 (Transizione climatica) L’impresa presenta le proprie azioni in modo da consentire una comprensione dei collegamenti esistenti tra i diversi temi conformemente ai capitoli 3.3 e 9.1 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . Ciò vale per le misure adottate per attenuare gli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore che possono derivare dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Ad esempio l’innovazione e la ristrutturazione possono portare alla chiusura di miniere o all’aumento dell’estrazione dei minerali necessari per la transizione verso un’economia sostenibile. Di contro, iniziative quali l’aggiornamento delle pratiche di acquisto o la formazione dei lavoratori nella catena di approvvigionamento possono produrre impatti positivi. Tra gli altri esempi figurano gli sviluppi esterni attuali e/o previsti che incidono sulle dipendenze che sono fonte di rischi per una transizione giusta. RA 6 per il punto 19 (Incidenti in materia di diritti umani) Gli incidenti in materia di diritti umani rientranti nell’ambito di applicazione della presente informativa sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all’articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). Tali incidenti sono da intendersi come i casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Ai fini della presente informativa devono essere comunicati solo casi comprovati e verificati. Un caso è comprovato quando è corroborato da informazioni oggettive, fattuali e verificabili. Un caso è verificato quando un organo giurisdizionale, l’OCSE o un’autorità amministrativa ha constatato formalmente che si è verificato. Non tutti i procedimenti giudiziari o non giudiziari in corso e non tutti gli altri casi registrati dall’impresa sono necessariamente casi comprovati. RA 7 per il punto 19 (Incidenti in materia di diritti umani) Nell’applicare il filtro della rilevanza delle informazioni (punto 23 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali ) alle informazioni sugli incidenti di cui al punto 19, la valutazione dell’impresa si basa principalmente sulla gravità degli impatti sui suoi lavoratori nella catena del valore . RA 8 per il punto 19 (Incidenti in materia di diritti umani) L’impresa non è tenuta a divulgare un elenco di ciascun incidente in materia di diritti umani e può aggregare le informazioni fornite, ad esempio in base ai tipi pertinenti di incidenti e/o ai lavoratori nella catena del valore interessati. RA 9 per il punto 19 (Riferimenti incrociati) Se ritiene che i cambiamenti negli incidenti in materia di diritti umani siano pertinenti per comprendere l’efficacia e la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze , compresi i meccanismi di reclamo , l’impresa può fare riferimento incrociato ai punti 19 e 15. Il modo in cui l’impresa ha gestito o sta gestendo gli incidenti in materia di diritti umani può essere oggetto di riferimenti incrociati alle informazioni comunicate conformemente al punto 18. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S2-4 — Obiettivi relativi ai lavoratori nella catena del valore 20. L’impresa comunica obiettivi qualitativi o quantitativi relativi ai lavoratori nella catena del valore conformemente all’ESRS 2 GDR-T. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 10 per il punto 20 (Monitoraggio delle prestazioni) Il coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore , dei loro rappresentanti legittimi o di delegati di fiducia può orientare il monitoraggio e la valutazione, da parte dell’impresa, dell’efficacia delle azioni comunicate a norma del punto 18, lettera b), compresi lo sviluppo di metriche , la definizione di obiettivi o il monitoraggio delle prestazioni rispetto a tali metriche e obiettivi . In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni, tale coinvolgimento può contribuire alla comprensione dell’efficacia della gestione degli impatti negativi rilevanti da parte dell’impresa e all’individuazione di insegnamenti tratti o miglioramenti. ESRS S3 — COMUNITÀ INTERESSATE SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS tematici Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S3-1 — Politiche relative alle comunità interessate Obbligo di informativa S3-2 — Coinvolgimento delle comunità interessate, esistenza di canali affinché le comunità interessate possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi Obbligo di informativa S3-3 — Azioni e risorse connesse alle comunità interessate Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S3-4 — Obiettivi relativi alle comunità interessate Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi alle comunità interessate, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS S3 Comunità interessate se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto degli strumenti e delle convenzioni internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sottotemi seguenti: a) diritti economici, sociali e culturali delle comunità (compresi impatti legati al territorio, impatti legati alla sicurezza, alloggi adeguati e disponibilità alimentare adeguata, acqua e servizi igienico-sanitari); b) diritti civili e politici delle comunità (ad esempio libertà di espressione, libertà di associazione, impatti sui difensori dei diritti umani); e c) diritti dei popoli indigeni (compreso il consenso libero, previo e informato , l’autodeterminazione, i diritti culturali). Interazione con altri ESRS tematici 7. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS S3 Comunità interessate e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) tutti i principi sociali, ossia l’ESRS S1 Forza lavoro propria , l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , l’ESRS S3 Comunità interessate e l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali , sono allineati in termini di contenuto e struttura e sono correlati tra loro. Le informative contenute nei principi sociali riguardano informazioni rilevanti necessarie ai fini della rendicontazione in materia di impatti sulle persone, rischi e opportunità relativi a ciascun gruppo di portatori di interessi , anche in relazione al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità; e b) il presente principio è correlato ai principi ambientali (ESRS da E1 a E5) in quanto gli impatti sulle comunità interessate possono derivare dagli impatti, dai rischi e dalle opportunità ambientali che l’impresa divulga nell’ambito di tali principi. Ad esempio il piano di transizione climatica o per la biodiversità dell’impresa può incidere sui terreni, sui territori e sulle risorse naturali dei popoli indigeni . Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S3-1 — Politiche relative alle comunità interessate 8. L’impresa descrive le proprie politiche per la gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti concernenti le comunità interessate conformemente all’ESRS 2 GDR-P. Essa indica inoltre se tali politiche riguardano specifiche comunità interessate (ad esempio una comunità di popoli indigeni o una comunità che vive intorno a un sito ) o tutte le comunità interessate. 9. L’impresa indica tutte le disposizioni specifiche relative alle politiche intese a prevenire e gestire gli impatti sui popoli indigeni . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 8 (Politiche relative alle comunità interessate) Esempi di aspetti relativi alle politiche da indicare sono i mezzi di comunicazione utilizzati dall’impresa per divulgare le proprie politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti , contraenti e fornitori dell’impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione. Obbligo di informativa S3-2 — Coinvolgimento delle comunità interessate, esistenza di canali affinché le comunità interessate possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi 10. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l’approccio generale dell’impresa al coinvolgimento delle comunità interessate , compresa la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze quali i meccanismi di reclamo , e il suo approccio ai rimedi . 11. L’impresa divulga se e il modo in cui interagisce direttamente con le comunità interessate , con i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia , nonché il modo in cui le prospettive delle comunità interessate orientano le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti effettivi e potenziali sulle comunità interessate durante l’anno di riferimento. Figura in tale contesto il modo in cui l’impresa ottiene approfondimenti sulle prospettive delle comunità interessate che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o che sono emarginate (ad esempio donne, migranti, persone con disabilità ) se l’impresa interviene per comprendere tali prospettive. 12. Qualora le comunità interessate siano popoli indigeni , l’impresa indica in che modo tiene conto e assicura il rispetto dei loro diritti particolari nell’approccio di coinvolgimento dei portatori di interessi , compreso il diritto al consenso libero, previo e informato in merito: alla loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale; alle attività che interessano i loro terreni e territori; e alle misure legislative o amministrative che le interessano in prima persona. In caso di coinvolgimento dei popoli indigeni, l’impresa indica anche se e in che modo essi sono stati consultati circa la modalità e le condizioni del coinvolgimento (ad esempio nel definire l’agenda, la natura e le tempistiche del coinvolgimento). 13. L’impresa descrive i canali a disposizione delle comunità interessate per portare le loro preoccupazioni o esigenze direttamente alla sua attenzione e fare sì che siano affrontate. In particolare, l’impresa indica se dispone di un meccanismo di reclamo [^90] . Spiega inoltre in che modo valuta l’efficacia di tali canali. 14. L’impresa descrive il proprio approccio generale ai processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio , nonché i processi stessi, qualora abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sulle comunità interessate . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 2 per il punto 11 (Coinvolgimento) Il coinvolgimento delle comunità interessate può assumere forme diverse, quali sessioni di informazione, consultazioni o partecipazione, e svolgersi a intervalli diversi. RA 3 per il punto 12 (Coinvolgimento dei popoli indigeni) Tra gli esempi di informazioni sul coinvolgimento di cui al punto 12 figura il processo per ottenere il consenso dei popoli indigeni e per garantire negoziati in buona fede qualora l’impresa incida su terreni, territori o risorse attraverso la ricollocazione o l’occupazione. RA 4 per il punto 13 (Meccanismo di reclamo) Ai fini della valutazione dell’efficacia dei canali in questione si possono utilizzare i “criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari” stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. L’impresa che dispone di politiche volte a proteggere da ritorsioni le persone che utilizzano tali canali, se tali politiche sono comunicate ai sensi dell’ESRS G1-1, può fare riferimento a tale informativa. Obbligo di informativa S3-3 — Azioni e risorse connesse alle comunità interessate 15. L’impresa descrive le azioni e le risorse principali utilizzate per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, positivi e negativi, connessi alle comunità interessate conformemente all’ESRS 2 GDR-A. 16. In relazione agli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate , l’impresa descrive: a) le azioni principali da essa intraprese, pianificate o in corso per prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate, compreso l’approccio in situazioni di tensione tra tali azioni e altre pressioni aziendali (ad esempio le pratiche in relazione alla pianificazione e all’acquisizione di terreni o allo sfruttamento e al finanziamento delle materie prime); e b) il modo in cui monitora e valuta l’efficacia di tali azioni nel produrre risultati per le comunità interessate. Tale informativa può essere omessa se l’impresa indica in che modo monitora l’efficacia delle proprie azioni conformemente all’ESRS 2 GDR-T o GDR-M. In tal caso, è sufficiente un riferimento a tale informativa. 17. Per i sotto temi valutati come rilevanti ai fini del presente principio, fatta salva la normativa pertinente in materia di protezione della vita privata, l’impresa comunica gli incidenti in materia di diritti umani connessi alle comunità interessate individuati nel periodo di riferimento [^91] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 5 per il punto 16 (Azioni principali) Le azioni intraprese dall’impresa variano a seconda del suo nesso con l’ impatto e del modo in cui ha individuato azioni adeguate per affrontare gli impatti rilevanti. Questo obbligo di informativa si applica anche alle azioni principali volte ad attuare azioni correttive , cooperarvi o renderle possibili in caso di impatti negativi effettivi. Tra le azioni principali volte a prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti si annoverano il ricorso a tipi diversi di effetto leva e/o azioni collettive intraprese attraverso iniziative multipartecipative e/o di settore. RA 6 per il punto 16 (Transizione climatica) L’impresa presenta le proprie azioni in modo da consentire ai fruitori di comprendere le connessioni esistenti tra i diversi temi conformemente ai capitoli 3.3 e 9.1 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . Ciò vale per le misure adottate per attenuare gli impatti negativi sulle comunità interessate che derivano dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Ad esempio l’innovazione e la ristrutturazione possono portare alla chiusura di miniere o all’aumento dell’estrazione mineraria necessaria per la transizione verso un’economia sostenibile. RA 7 per il punto 17 (Incidenti in materia di diritti umani) Gli incidenti in materia di diritti umani rientranti nell’ambito di applicazione della presente informativa sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all’articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). Tali incidenti sono da intendersi come i casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Ai fini della presente informativa devono essere comunicati solo casi comprovati e verificati. Un caso è comprovato quando è corroborato da informazioni oggettive, fattuali e verificabili. Un caso è verificato quando un organo giurisdizionale, l’OCSE o un’autorità amministrativa ha constatato formalmente che si è verificato. Non tutti i procedimenti giudiziari o non giudiziari in corso e non tutti gli altri casi registrati dall’impresa sono necessariamente casi comprovati. RA 8 per il punto 17 (Incidenti in materia di diritti umani) Nel determinare gli incidenti in materia di diritti umani connessi alle comunità interessate , l’impresa prende in considerazione qualsiasi controversia legale relativa ai diritti fondiari e al consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni . RA 9 per il punto 17 (Incidenti in materia di diritti umani) Nell’applicare il filtro della rilevanza delle informazioni (punto 23 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali ) alle informazioni sugli incidenti di cui al punto 17, la valutazione dell’impresa si basa principalmente sulla gravità degli impatti sulle comunità interessate . RA 10 per il punto 17 (Incidenti in materia di diritti umani) L’impresa non è tenuta a divulgare un elenco di ciascun incidente in materia di diritti umani e può aggregare le informazioni fornite, ad esempio in base ai tipi pertinenti di incidenti e/o alle comunità interessate. RA 11 per il punto 17 (Riferimenti incrociati) Se ritiene che i cambiamenti negli incidenti in materia di diritti umani siano pertinenti per comprendere l’efficacia e la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze , compresi i meccanismi di reclamo , l’impresa può fare riferimento incrociato ai punti 17 e 13. Il modo in cui l’impresa ha gestito o sta gestendo gli incidenti in materia di diritti umani può essere oggetto di riferimenti incrociati alle informazioni comunicate conformemente al punto 16. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S3-4 — Obiettivi relativi alle comunità interessate 18. L’impresa comunica obiettivi qualitativi e/o quantitativi relativi alle comunità interessate conformemente all’ESRS 2 GDR-T. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 12 per il punto 18 (Monitoraggio delle prestazioni) Il coinvolgimento delle comunità interessate , dei loro rappresentanti legittimi o di delegati di fiducia può orientare il monitoraggio e la valutazione, da parte dell’impresa, dell’efficacia delle azioni comunicate a norma del punto 16, lettera b), compresi lo sviluppo di metriche , la definizione di obiettivi e/o il monitoraggio delle prestazioni rispetto a tali metriche e obiettivi . In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni, tale coinvolgimento può contribuire alla comprensione dell’efficacia della gestione degli impatti negativi rilevanti da parte dell’impresa e all’individuazione di insegnamenti tratti o miglioramenti. ESRS S4 — CONSUMATORI E UTILIZZATORI FINALI SOMMARIO Scopo Interazione con altri ESRS tematici Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S4-1 — Politiche relative ai consumatori e agli utilizzatori finali Obbligo di informativa S4-2 — Coinvolgimento di consumatori e utilizzatori finali, esistenza di canali affinché i consumatori e gli utilizzatori finali possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi Obbligo di informativa S4-3 — Azioni e risorse connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S4-4 — Obiettivi relativi ai consumatori e agli utilizzatori finali Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi ai consumatori e agli utilizzatori finali, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 6 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali se questo tema si ricollega a impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano gli obblighi di informativa. 5. Il presente principio tiene conto degli strumenti e delle convenzioni internazionali ed europei in materia di diritti umani, tra cui la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali. 6. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: a) impatti legati alle informazioni che incidono sui consumatori e sugli utilizzatori finali (compresi la tutela della vita privata, l’accesso alle informazioni, la libertà di espressione); b) sicurezza personale dei consumatori e degli utilizzatori finali (incluse la salute e la sicurezza, la protezione dei minori, la sicurezza della persona); e c) inclusione sociale dei consumatori e degli utilizzatori finali (compresi l’accesso a prodotti e servizi, pratiche commerciali responsabili, non discriminazione). 7. L’uso illecito o improprio dei prodotti e dei servizi dell’impresa da parte dei consumatori e degli utilizzatori finali non rientra nell’ambito di applicazione del presente principio. Interazione con altri ESRS tematici 8. I temi sociali e ambientali interagiscono tra loro. I punti principali di interazione tra l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali e gli altri principi tematici sono i seguenti: a) tutti i principi sociali, ossia l’ESRS S1 Forza lavoro propria , l’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , l’ESRS S3 Comunità interessate e l’ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali , sono allineati in termini di contenuto e struttura e sono correlati tra loro. Le informative contenute nei principi sociali riguardano informazioni rilevanti necessarie ai fini della rendicontazione in materia di impatti sulle persone, rischi e opportunità relativi a ciascun gruppo di portatori di interessi , anche in relazione al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità; b) il presente principio interagisce con l’ESRS E1 Cambiamenti climatici nella misura in cui la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici può dare adito a impatti, rischi o opportunità rilevanti per quanto concerne i consumatori e gli utilizzatori finali ; e c) il presente principio interagisce con l’ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare nella misura in cui i consumatori e gli utilizzatori finali sono informati in merito agli aspetti relativi all’ uso delle risorse , alla gestione dei rifiuti o all’ economia circolare dei prodotti o servizi che acquistano. Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa S4-1 — Politiche relative ai consumatori e agli utilizzatori finali 9. L’impresa descrive le proprie politiche per la gestione degli impatti , dei rischi e delle opportunità rilevanti connessi ai consumatori e agli utilizzatori finali conformemente all’ESRS 2 GDR-P. Essa indica inoltre se tali politiche riguardano gruppi specifici (ad esempio particolari fasce di età) o tutti i consumatori e tutti gli utilizzatori finali. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 9 (Politiche relative ai consumatori e agli utilizzatori finali) Esempi di aspetti relativi alle politiche da indicare sono i mezzi di comunicazione utilizzati dall’impresa per divulgare le proprie politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti , contraenti e fornitori dell’impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione. Obbligo di informativa S4-2 — Coinvolgimento di consumatori e utilizzatori finali, esistenza di canali affinché i consumatori e gli utilizzatori finali possano comunicare preoccupazioni o esigenze e approcci ai rimedi 10. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l’approccio generale dell’impresa al coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali , compresa la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze quali i meccanismi di reclamo , e il suo approccio ai rimedi . 11. L’impresa divulga il modo in cui interagisce direttamente con i consumatori e gli utilizzatori finali , con i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia , nonché il modo in cui le prospettive di consumatori e utilizzatori finali orientano le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti effettivi e potenziali sui consumatori e sugli utilizzatori finali durante l’anno di riferimento. Figura in tale contesto il modo in cui l’impresa ottiene approfondimenti sulle prospettive dei consumatori e degli utilizzatori finali che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o che sono emarginati (ad esempio persone con disabilità , minori) se l’impresa interviene per comprendere tali prospettive. 12. L’impresa descrive i canali a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori finali per portare le loro preoccupazioni o esigenze direttamente alla sua attenzione e fare sì che siano affrontate. In particolare, l’impresa indica se dispone di un meccanismo di reclamo [^92] . Spiega inoltre in che modo valuta l’efficacia di tali canali. 13. L’impresa descrive il proprio approccio generale ai processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio , nonché i processi stessi, qualora abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sui consumatori e sugli utilizzatori finali . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 2 per il punto 11 (Coinvolgimento) Il coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali può assumere forme diverse, quali sessioni di informazione, consultazioni o partecipazione, e svolgersi a intervalli diversi. RA 3 per il punto 12 (Meccanismo di reclamo) Ai fini della valutazione dell’efficacia dei canali in questione si possono utilizzare i “criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari” stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. L’impresa che dispone di politiche volte a proteggere da ritorsioni le persone che utilizzano tali canali, se tali politiche sono comunicate ai sensi dell’ESRS G1-1, può fare riferimento a tale informativa. Obbligo di informativa S4-3 — Azioni e risorse connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali 14. L’impresa descrive le azioni e le risorse principali utilizzate per gestire i propri impatti , rischi e opportunità rilevanti, positivi e negativi, connessi ai consumatori e agli utilizzatori finali conformemente all’ESRS 2 GDR-A. 15. In relazione agli impatti negativi rilevanti sui consumatori e sugli utilizzatori finali , l’impresa descrive: a) le azioni principali da essa intraprese, pianificate o in corso per prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine e porre rimedio agli impatti negativi rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali, compreso l’approccio in situazioni di tensione tra tali azioni e altre pressioni aziendali (ad esempio pratiche legate al marketing, alle vendite e all’uso dei dati); e b) il modo in cui monitora e valuta l’efficacia di tali azioni nel produrre risultati per i consumatori e gli utilizzatori finali. Tale informativa può essere omessa se l’impresa indica in che modo monitora l’efficacia delle proprie azioni conformemente all’ESRS 2 GDR-T o GDR-M. In tal caso, è sufficiente un riferimento a tale informativa. 16. Per i sotto temi valutati come rilevanti ai fini del presente principio, fatta salva la normativa pertinente in materia di protezione della vita privata, l’impresa comunica gli incidenti in materia di diritti umani connessi ai consumatori e agli utilizzatori finali individuati nel periodo di riferimento [^93] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per il punto 15 (Azioni principali) Le azioni intraprese dall’impresa variano a seconda del suo nesso con l’ impatto e del modo in cui ha individuato azioni adeguate per affrontare gli impatti rilevanti. Questo obbligo di informativa si applica anche alle azioni principali volte ad attuare azioni correttive , cooperarvi o renderle possibili in caso di impatti negativi effettivi. Tra le azioni principali volte a prevenire, attenuare, ridurre al minimo, porre fine o porre rimedio agli impatti si annoverano il ricorso a tipi diversi di effetto leva e/o azioni collettive intraprese attraverso iniziative multipartecipative e/o di settore. RA 5 per il punto 16 (Incidenti in materia di diritti umani) Gli incidenti in materia di diritti umani rientranti nell’ambito di applicazione della presente informativa sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all’articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). Tali incidenti sono da intendersi come i casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Ai fini della presente informativa devono essere comunicati solo casi comprovati e verificati. Un caso è comprovato quando è corroborato da informazioni oggettive, fattuali e verificabili. Un caso è verificato quando un organo giurisdizionale, l’OCSE o un’autorità amministrativa ha constatato formalmente che si è verificato. Non tutti i procedimenti giudiziari o non giudiziari in corso e non tutti gli altri casi registrati dall’impresa sono necessariamente casi comprovati. RA 6 per il punto 16 (Incidenti in materia di diritti umani) Nell’applicare il filtro della rilevanza delle informazioni (punto 23 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali ) alle informazioni sugli incidenti di cui al punto 16, la valutazione dell’impresa si basa principalmente sulla gravità degli impatti sui consumatori e sugli utilizzatori finali . RA 7 per il punto 16 (Incidenti in materia di diritti umani) L’impresa non è tenuta a divulgare un elenco di ciascun incidente in materia di diritti umani e può aggregare le informazioni fornite, ad esempio in base ai tipi pertinenti di incidenti e ai consumatori e agli utilizzatori finali interessati. RA 8 per il punto 16 (Riferimenti incrociati) Se ritiene che i cambiamenti negli incidenti in materia di diritti umani siano pertinenti per comprendere l’efficacia e la disponibilità di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze , compresi i meccanismi di reclamo , l’impresa può fare riferimento incrociato ai punti 16 e 12. Il modo in cui l’impresa ha gestito o sta gestendo gli incidenti in materia di diritti umani può essere oggetto di riferimenti incrociati alle informazioni comunicate conformemente al punto 15. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa S4-4 — Obiettivi relativi ai consumatori e agli utilizzatori finali 17. L’impresa comunica obiettivi qualitativi e/o quantitativi relativi ai consumatori e agli utilizzatori finali conformemente all’ESRS 2 GDR-T. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 9 per il punto 17 (Monitoraggio delle prestazioni) Il coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali , dei loro rappresentanti legittimi o di delegati di fiducia può orientare il monitoraggio e la valutazione, da parte dell’impresa, dell’efficacia delle azioni comunicate a norma del punto 15, lettera b), compresi lo sviluppo di metriche , la definizione di obiettivi e/o il monitoraggio delle prestazioni rispetto a tali metriche e obiettivi . In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni, tale coinvolgimento può contribuire alla comprensione dell’efficacia della gestione degli impatti negativi rilevanti da parte dell’impresa e all’individuazione di insegnamenti tratti o miglioramenti. ESRS G1 — CONDOTTA D’IMPRESA SOMMARIO Scopo Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa G1-1 — Politiche relative alla condotta d’impresa Obbligo di informativa G1-2 — Azioni relative alla condotta d’impresa Metriche e obiettivi Obbligo di informativa G1-3 — Obiettivi relativi alla condotta d’impresa Obbligo di informativa G1-4 — Metriche relative alla corruzione attiva o passiva Obbligo di informativa G1-5 — Metriche relative all’influenza politica, incluse le attività di lobbying Obbligo di informativa G1-6 — Metriche relative alle prassi di pagamento Scopo 1. Il presente principio è inteso a definire gli obblighi di informativa relativi alla condotta d’impresa, in particolare per quanto riguarda i sotto temi specificati al punto 5 del presente principio. Se a seguito della valutazione della rilevanza non occorre riferire su tutti i sottotemi prescritti dal presente principio, si applica il punto 30 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 2. La dichiarazione sulla sostenibilità fornisce informazioni in relazione all’ESRS G1 Condotta d’impresa se questo tema riguarda impatti , rischi e opportunità rilevanti. Tali informazioni riguardano tutti gli ambiti di rendicontazione elencati al punto 5 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali . 3. Gli obblighi di informativa di cui al presente principio integrano le disposizioni dell’ESRS 2 Informazioni generali , che impongono all’impresa di comunicare informazioni su temi relativi a impatti , rischi e opportunità rilevanti, in particolare: a) ESRS 2 SBM 3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari ; e b) ESRS 2 IRO 2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità . 4. Nel presente principio ciascun obbligo di informativa è introdotto dallo scopo dell’informativa, fatta eccezione per politiche , azioni e obiettivi , per i quali le disposizioni dell’ESRS 2 (GDR-P, GDR-A e GDR-T) inquadrano le informative. 5. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa in relazione ai sotto temi seguenti: a) la cultura d’impresa , compresi la lotta alla corruzione attiva e passiva , la protezione degli informatori e il benessere degli animali; b) la gestione dei rapporti con i fornitori , comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese; e c) l’influenza politica, comprese le attività di lobbying . Obblighi di informativa Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità Obbligo di informativa G1-1 — Politiche relative alla condotta d’impresa 6. L’impresa rende note le proprie politiche in materia di condotta d’impresa conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-P. 7. In aggiunta alle informazioni richieste dall’ESRS 2 GDR-P, l’impresa comunica: a) se si è dotata di politiche in materia di lotta alla corruzione attiva e passiva coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione [^94] ; b) se dispone di politiche in materia di protezione degli informatori [^95] ; e c) rende note le funzioni o i ruoli all’interno dell’impresa che sono maggiormente a rischio di corruzione attiva o passiva . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 1 per il punto 6 (Corruzione attiva e passiva — definizione) Ai fini del presente principio, l’impresa applica la definizione di corruzione attiva e passiva di cui agli ESRS (cfr. glossario degli ESRS), che è generica, al fine di superare le diverse definizioni presenti nelle normative locali o nelle normative applicabili nella giurisdizione della società madre nonché di garantire la comparabilità tra le imprese che comunicano informazioni. RA 2 per il punto 7, lettera b) (Informatori) Le imprese soggette a obblighi giuridici ai sensi della normativa nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, o a obblighi giuridici equivalenti per quanto riguarda la protezione degli informatori, possono conformarsi all’informativa di cui al punto 6, lettera b), dichiarando di essere soggette a tali obblighi giuridici. RA 3 per il punto 7, lettera c) (Corruzione attiva e passiva) Nel comunicare le informazioni di cui al punto 7, lettera c), per “funzioni o ruoli maggiormente a rischio” si intendono le funzioni o i ruoli ritenuti essere maggiormente soggetti a rischio di corruzione attiva o passiva a causa dei loro compiti e delle loro responsabilità all’interno dell’impresa, quali quelli che operano in paesi ad alto rischio o che interagiscono con autorità pubbliche e governi. Obbligo di informativa G1-2 — Azioni relative alla condotta d’impresa 8. L’impresa rende note le proprie azioni relative alla condotta d’impresa conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-A. 9. In aggiunta alle informazioni richieste dall’ESRS 2 GDR-A, l’impresa comunica informazioni in merito alle azioni seguenti: a) la gestione dei rapporti con i fornitori, segnatamente: i) se nella selezione dei fornitori l’impresa tiene conto delle loro prestazioni in termini di sostenibilità, il modo in cui ciò avviene; ii) la formazione in merito alla sostenibilità fornita al gruppo responsabile dell’approvvigionamento, se del caso; e iii) il coinvolgimento dei fornitori ai fini del miglioramento delle loro prestazioni in termini di sostenibilità; e b) le procedure dell’impresa volte a prevenire e individuare asserzioni o episodi di corruzione attiva o passiva , reagire e condurre indagini in merito, nonché: i) la formazione sulla lotta alla corruzione attiva e passiva destinata alle funzioni o ai ruoli maggiormente soggette o soggetti a rischio all’interno dell’impresa, compresi i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo ; e ii) eventuali azioni adottate contro le violazioni delle procedure e delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva [^96] . REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 4 per il punto 9, lettera a) (Rapporti con i fornitori) Nel presentare le informazioni a norma del punto 9, lettera a), l’impresa può prendere in considerazione la possibilità di fare riferimenti incrociati alle informazioni sull’esistenza di un codice di condotta del fornitore conformemente all’ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore , punto 11. Metriche e obiettivi Obbligo di informativa G1-3 — Obiettivi relativi alla condotta d’impresa 10. L’impresa rende noti i propri obiettivi in materia di condotta d’impresa conformemente alle disposizioni dell’ESRS 2 GDR-T. Obbligo di informativa G1-4 — Metriche relative alla corruzione attiva o passiva 11. Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sulle condanne e sulle sanzioni, comprese le ammende, in relazione a casi di corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento nonché in merito ai relativi esiti. 12. L’impresa comunica il numero di condanne e sanzioni, compreso l’importo totale delle ammende, per violazione delle leggi [^97] contro la corruzione attiva e passiva durante il periodo di riferimento. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 5 per il punto 12 (Corruzione attiva e passiva — condanne e sanzioni) Le condanne per violazione delle leggi contro la corruzione attiva e passiva si riferiscono a decisioni definitive emesse da un organo giurisdizionale penale nei confronti di una persona o di un’impresa in relazione a un reato connesso alla corruzione passiva o attiva, quando tali decisioni giudiziarie sono iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro dell’Unione europea nel quale è pronunciata la condanna o, qualora ciò avvenga al di fuori dell’UE, nel registro o nel casellario equivalente della giurisdizione interessata. Le sanzioni per la violazione di leggi contro la corruzione attiva e passiva sono decisioni definitive emesse da autorità amministrative o di regolamentazione nei confronti di una persona o di un’impresa in materia di corruzione attiva e passiva. RA 6 per il punto 12 (Corruzione attiva e passiva — ammende) Le ammende inflitte in caso di violazione delle leggi contro la corruzione passiva e attiva sono sanzioni pecuniarie cogenti derivanti da violazioni delle leggi contro la lotta alla corruzione passiva e attiva imposte da un organo giurisdizionale, da un’autorità amministrativa o di regolamentazione, pagate a una tesoreria pubblica e rilevate nel bilancio dell’impresa durante il periodo di riferimento. Obbligo di informativa G1-5 — Metriche relative all’influenza politica, incluse le attività di lobbying 13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le attività e gli impegni dell’impresa connessi all’esercizio della sua influenza politica mediante contributi politici e attività di lobbying . 14. L’impresa divulga il valore monetario totale dei contributi politici finanziari e in natura forniti direttamente e indirettamente dall’impresa durante il periodo di riferimento, disaggregati per paese o area geografica, se del caso, nonché il tipo di destinatario/beneficiario. 15. L’impresa comunica le questioni principali oggetto delle sue attività di lobbying e le principali posizioni adottate, compresa una spiegazione del modo in cui le sue attività di lobbying interagiscono con i suoi impatti , i suoi rischi e le sue opportunità rilevanti. 16. L’impresa comunica informazioni sulla nomina, nel periodo di riferimento attuale, di membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che hanno ricoperto una posizione comparabile nella pubblica amministrazione (comprese le autorità di regolamentazione) nei due anni precedenti. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 7 per il punto 14 (Contributi politici) Ai fini del presente principio, per “contributo politico” si intende il sostegno finanziario o in natura fornito direttamente ai partiti politici, ai loro rappresentanti eletti o a coloro che aspirano a una carica politica. I contributi finanziari possono comprendere donazioni, prestiti, sponsorizzazioni, pagamenti anticipati per i servizi o l’acquisto di biglietti per eventi di raccolta fondi e altre pratiche analoghe. I contributi in natura possono comprendere pubblicità, utilizzo di strutture, servizi di progettazione e stampa, donazione di attrezzature, nomine nel consiglio di amministrazione, opportunità di lavoro o incarichi di consulenza per politici eletti o candidati a cariche politiche. RA 8 per il punto 14 (Contributo politico indiretto) Ai fini del presente principio, per “contributo politico indiretto” si intendono i contributi politici forniti tramite un’organizzazione intermediaria come una lobby o un’associazione di beneficenza, o il sostegno fornito a organizzazioni quali gruppi di riflessione o associazioni di categoria che sono collegati a cause o partiti politici specifici, o li sostengono. RA 9 per il punto 16 (Influenza politica) Nel determinare la “posizione comparabile” in questo principio, l’impresa tiene conto del livello di responsabilità e della portata delle attività intraprese. Obbligo di informativa G1-6 — Metriche relative alle prassi di pagamento 17. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i termini standard di pagamento e i risultati dell’impresa per quanto riguarda i pagamenti, in particolare i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese. 18. L’impresa rende noto quanto segue: a) una descrizione dei termini standard di pagamento dell’impresa in numero di giorni per categoria principale di fornitori , specificando quelli che si applicano alle piccole e medie imprese se diversi da quelli applicati ad altri fornitori; b) la percentuale dei suoi pagamenti in linea con tali termini standard; e c) il numero di procedimenti giudiziari attualmente pendenti dovuti a ritardi di pagamento. REQUISITI APPLICATIVI — RA RA 10 per il punto 18, lettera b) (Prassi di pagamento) Se i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese costituiscono un tema rilevante per l’impresa, si applica il punto 11 dell’ESRS 1 Prescrizioni generali ; di conseguenza l’impresa fornisce una metrica specifica per l’entità, se rilevante.»

[^1] Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, del 3 luglio 2026, che integra la direttiva 2013/4/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore ( GU L, 2026/1560, 21.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1560/oj ).

[^2] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ( GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj ).

[^3] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) ( GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj ).

[^4] Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ( GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj ).

[^5] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ( GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj ).

[^6] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ).

[^7] Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ( GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj ).

[^8] Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ( GU L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj ).

[^9] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori degli indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, nella fattispecie l’indicatore “percentuale media ponderata di membri indipendenti dei consigli di amministrazione” di cui all’allegato II, sezione 1, di tale regolamento.

[^10] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 13 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Diversità di genere nel consiglio”). Risponde anche alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella fattispecie l’indicatore “Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2.

[^11] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“assenza di dovuta diligenza”).

[^12] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili”).

[^13] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche”).

[^14] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj ).

[^15] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, ed è coerente con il regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione che modifica detto regolamento delegato per quanto riguarda la definizione di armi vietate.

[^16] Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1818, come disposto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

[^17] Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).

[^18] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 12 e n. 13 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto” e “Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile”).

[^19] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” e “Assenza di una politica in materia di diritti umani”). Risponde altresì alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell’Organizzazione internazionale del lavoro” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento.

[^20] Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE ( GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj ).

[^21] Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura ( GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj ).

[^32] Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima).

[^33] Importi di CapEx connessi ai seguenti codici NACE: a) B.05 Estrazione di carbone e lignite, B.06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale (limitatamente al petrolio greggio), B.09.1 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale (limitatamente al petrolio greggio); b) C.19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; c) D.35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; d) D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata (limitatamente alla produzione di energia elettrica o termica a partire dal carbone e dal petrolio); e) D.46.81 Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (limitatamente ai combustibili solidi e liquidi).

[^34] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio”). È anche coerente con il modello 3 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione. Inoltre è in linea con l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

[^35] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile”). La ripartizione serve come punto di riferimento per un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui al medesimo allegato, tabella 2 (“Ripartizione del consumo energetico per tipo di fonti di energia non rinnovabili”).

[^36] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile”).

[^37] Sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ).

[^38] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 1 e n. 2 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Emissioni di GHG” e “Impronta di carbonio”). Inoltre è in linea con l’articolo 5, paragrafo 1, con l’articolo 6 e con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici); con l’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua.

[^39] Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni ( GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj ).

[^40] Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento ( GU L, 2024/2395, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2395/oj ).

[^41] Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima).

[^42] Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima).

[^43] Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti ( GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj ).

[^44] Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici) e il regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione.

[^45] Questo obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 2 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — efficienza energetica delle garanzie reali.

[^46] Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

[^47] Tali informazioni sono coerenti con le prescrizioni dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario — rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.

[^48] Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio ( GU L 33 del 4.2.2006 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj ).

[^49] Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).

[^50] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).

[^51] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti ( GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj ).

[^52] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).

[^53] Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici ( GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj ).

[^54] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj ).

[^55] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 1, e gli indicatori n. 1, n. 2 e n. 3, di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Emissioni in acqua”, “Emissioni di inquinanti inorganici”, “Emissioni di inquinanti atmosferici” e “Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono”).

[^56] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ).

[^57] Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ).

[^58] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di gestione idrica”).

[^59] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Esposizione a zone a elevato stress idrico”).

[^60] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 6.2 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Percentuale media ponderata dell’acqua riciclata e riutilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti”).

[^61] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ).

[^62] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GU L 206 del 22.7.1992, pp. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ).

[^63] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ).

[^64] Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ( GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj ).

[^65] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 14.2 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano una politica di protezione della biodiversità estesa a siti operativi posseduti, affittati o gestiti in una zona protetta o in un’area che presenta un elevato valore in termini di biodiversità al di fuori delle zone protette, oppure adiacenti a tali zone o aree”).

[^66] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 11, n. 12 e n. 15 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili”, “Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili” e “Deforestazione”).

[^67] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità”).

[^68] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 10 e n. 14.1 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo” e “Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui operazioni influiscono sulle specie minacciate”).

[^69] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE ( GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ).

[^70] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ).

[^71] Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 ( GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj ).

[^72] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ( GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj ).

[^73] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 13 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Tasso di rifiuti non riciclati”).

[^74] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi”).

[^75] Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj ).

[^76] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi”).

[^77] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani”).

[^78] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 3, e l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale” e “Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”).

[^79] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 1 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro”).

[^80] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 2 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ( “Tasso di infortuni”), e alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato.

[^81] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 3 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie”).

[^82] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 12 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Divario retributivo di genere non corretto”), e alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Media ponderata del divario di retribuzione tra i generi” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato.

[^83] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Eccesso di divario retributivo a favore dell’amministratore delegato”).

[^84] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Incidenti legati alla discriminazione”).

[^85] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato.

[^86] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani”).

[^87] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di un codice di condotta del fornitore”).

[^88] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”).

[^89] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.

[^90] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”).

[^91] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato.

[^92] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”).

[^93] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato.

[^94] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 15 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva”).

[^95] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 6 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Insufficiente protezione degli informatori”).

[^96] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 16 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti”).

[^97] Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 17 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva”), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, nella fattispecie l’indicatore “Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.

« ALLEGATO II Acronimi e glossario dei termini Il presente allegato contiene tutti gli acronimi (tabella 1) e i termini definiti (tabella 2) che compaiono negli ESRS modificati. Tabella 1 Acronimi RA Requisito applicativo BP-1 Obbligo di informativa — Base per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità BP-2 Obbligo di informativa — Informazioni specifiche nel caso in cui l’impresa si avvalga delle possibilità di introduzione graduale CapEx ( Capital Expenditure ) Spese in conto capitale CH 4 Metano CLP ( Classification, Labelling and Packaging ) Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008) CO 2 Biossido di carbonio CRR ( Capital Requirements Regulation ) Regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) n. 575/2013) CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ) Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) DR ( Disclosure Requirement ) Obbligo di informativa CE Commissione europea SEE Spazio economico europeo EFRAG ( European Financial Reporting Advisory Group ) Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria EFRAG SRB Sustainability Reporting Board dell’EFRAG E-PRTR ( European Pollutant Release and Transfer Register ) Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (regolamento (CE) n. 166/2006) ESG ( Environmental, Social and Governance ) Ambientali, sociali e di governance ESRS ( European Sustainability Reporting Standards ) Principi europei di rendicontazione di sostenibilità ESRS 1 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 1 — Prescrizioni generali ESRS 2 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 2 — Informazioni generali ESRS E1 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E1 — Cambiamenti climatici ESRS E2 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E2 — Inquinamento ESRS E3 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E3 — Acque ESRS E4 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E4 — Biodiversità ed ecosistemi ESRS E5 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E5 — Uso delle risorse ed economia circolare ESRS G1 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità G1 — Condotta d’impresa ESRS S1 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S1 — Forza lavoro propria ESRS S2 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S2 — Lavoratori nella catena del valore ESRS S3 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S3 — Comunità interessate ESRS S4 Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S4 — Consumatori e utilizzatori finali UE Unione europea EU ETS ( European Union Emissions Trading System ) Sistema dell’Unione europea per lo scambio di quote di emissioni (direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio [^1] ) FPIC ( Free, Prior and Informed Consent ) Consenso libero, previo e informato ETP Equivalente a tempo pieno GBF ( Global Biodiversity Framework ) Quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità GDR ( General Disclosure Requirement ) Obbligo generale di informativa GDR-A Obbligo generale di informativa per le azioni e le risorse GDR-M Obbligo generale di informativa per le metriche GDR-P Obbligo generale di informativa per le politiche GDR-T Obbligo generale di informativa per gli obiettivi GES Gas a effetto serra GOV-1 Obbligo di informativa — Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo per quanto riguarda la sostenibilità GOV-2 Obbligo di informativa — Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione GOV-3 Obbligo di informativa — Dichiarazione sul dovere di diligenza GOV-4 Obbligo di informativa — Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità GRI Global Reporting Initiative GWP ( Global Warming Potential ) Potenziale di riscaldamento globale HFC Idrofluorocarburi IEPR ( Industrial Emissions Portal Regulation ) Regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali (regolamento (UE) 2024/1244) IFRS ( International Financial Reporting Standards ) Principi internazionali di informativa finanziaria OIL Organizzazione internazionale del lavoro IRO-1 Obbligo di informativa — ESRS 2 IRO-1 Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e informazioni rilevanti da comunicare IRO-2 Obbligo di informativa — ESRS 2 IRO-2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità ISO ( International Organization for Standardization ) Organizzazione internazionale per la normazione IUCN ( International Union for Conservation of Nature ) Unione internazionale per la conservazione della natura KBA ( Key Biodiversity Areas ) Principali aree di biodiversità LEAP ( Locate, Evaluate, Assess, Prepare ) Localizzare, analizzare, valutare, preparare MWh Megawattora N 2 O Protossido di azoto NACE Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea NF 3 Trifluoruro di azoto ONG Organizzazione non governativa NO X Ossidi di azoto OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OpEx ( Operational Expenditure ) Spese operative PFC Perfluorocarburi REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1907/2006) SBM-1 Obbligo di informativa ESRS 2 SBM-1 — Strategia, modello aziendale e catena del valore SBM-2 Obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 — Interessi e opinioni dei portatori d’interessi SBM-3 Obbligo di informativa — ESRS 2 SBM-3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari OSS Obiettivi di sviluppo sostenibile SFDR ( Sustainable Finance Disclosures Regulation ) Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento (UE) 2019/2088) SF 6 Esafluoruro di zolfo PMI Piccole e medie imprese SoC ( Substances of Concern ) Sostanze preoccupanti SO X Ossidi di zolfo SVHC ( Substances of Very High Concern ) Sostanze estremamente preoccupanti ONU Nazioni Unite WRI World Resources Institute [^1] Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj ). Tabella 2 Glossario dei termini definiti negli ESRS La presente tabella definisce i termini da usare come riferimento per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità in conformità degli ESRS. Termine definito Definizione Azione Per “ azioni ” si intendono: a) le azioni intraprese e i piani d’azione attuati (inclusi i piani di transizione ) al fine di garantire che l’impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l’impresa intende affrontare gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti; e b) le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche. Le azioni possono essere individuali, quindi portate avanti soltanto dall’impresa, o collettive, ossia iniziative di collaborazione tra portatori di interessi — quali imprese, governi, società civile o comunità — volte ad affrontare sfide condivise o conseguire obiettivi comuni, in particolare quando questi non possono essere raggiunti in maniera efficace da un soggetto che opera da solo. Impatto effettivo Gli impatti effettivi sono gli impatti che si sono manifestati nel periodo di riferimento. Comprendono quelli che hanno avuto origine in periodi di riferimento precedenti e perdurano nel periodo di riferimento attuale. Salario adeguato Salario che consente di soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali. Organi di amministrazione, direzione e controllo Gli organi di governance aventi la massima autorità decisionale in seno all’impresa, compresi i relativi comitati. Se nella struttura di governance non sono presenti membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa, dovrebbero essere compresi l’amministratore delegato e l’amministratore delegato aggiunto, se quest’ultima figura esiste. Comunità interessata Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell’impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per “ comunità interessate ” si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l’impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali. Remunerazione totale annua La remunerazione totale annua della forza lavoro propria comprende il salario, i bonus, i premi in azioni, i premi in stock option, il piano di incentivazione non azionaria, la variazione del valore della pensione e i guadagni da compensazione differita non qualificata erogati nel corso di un anno. Effetto finanziario atteso Effetto finanziario che non soddisfa i criteri per figurare nelle voci del bilancio nel periodo di riferimento e che non rientra tra gli effetti finanziari attuali . Articolo (ai fini dell’ESRS E2) Oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (regolamento (CE) n. 1907/2006). Prodotto vietato Bene o materiale la cui fabbricazione, vendita, distribuzione, importazione o esportazione è vietata o il cui uso è vietato da disposizioni di legge o regolamentari a causa di rischi per la salute, la sicurezza, l’ambiente o l’ordine pubblico. Servizio vietato Servizio la cui offerta o prestazione è vietata o il cui uso è vietato da disposizioni di legge o regolamentari perché considerato non sicuro, illegale, non etico o contrario all’interesse pubblico o alle politiche . Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi Aspetto della strategia aziendale generale di un’organizzazione che ne stabilisce i traguardi, gli obiettivi , le azioni , i meccanismi di attribuzione della responsabilità e le risorse con cui l’organizzazione intende rispondere e contribuire alla transizione prevista dal quadro globale per la biodiversità, nel contesto del quale: a) la perdita di biodiversità deve essere arrestata e invertita entro il 2030; e b) la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici , sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per tutte le persone entro il 2050. La biodiversità può rientrare anche nel più ampio piano di transizione di un’impresa. Dovrebbe rispettare i diritti umani e può includere, tra le altre cose, l’individuazione e la gestione di sinergie e compromessi con altri obiettivi del piano di transizione, compresi eventuali risposte e contributi alla transizione prevista dall’accordo di Parigi ( piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici ). Cfr. anche la definizione di “piano di transizione”. Biodiversità/diversità biologica La variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte. Comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. Perdita di biodiversità Riduzione di qualsiasi aspetto della diversità biologica (ossia la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema ) in una determinata zona a causa della morte (compresa l’estinzione), della distruzione o della rimozione fisica. Può avvenire a diversi livelli, dall’estinzione globale all’estinzione di una popolazione, con conseguente diminuzione della diversità totale nello stesso livello. Compensazione della biodiversità Risultato misurabile in termini di conservazione concepito per compensare gli impatti negativi e inevitabili dalle attività dell’impresa sulla biodiversità e sugli ecosistemi , in aggiunta alle misure di prevenzione e mitigazione già attuate. Nella gerarchia della mitigazione (contributo alla prevenzione, riduzione al minimo, ripristino e compensazione), gli interventi di compensazione della biodiversità sono in genere considerati misure di ultima istanza. Area sensibile sotto il profilo della biodiversità Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità sono: a) aree protette per legge o con altri mezzi efficaci, tra cui siti Natura 2000, siti del patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO, siti Ramsar e altre aree protette, definite ad esempio nell’ordinamento nazionale; e b) aree che figurano tra le principali aree di biodiversità (Key Biodiversity Areas — KBA) o zone marine significative dal punto di vista ecologico o biologico, nella lista rossa degli ecosistemi dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) o tra gli habitat di specie minacciate incluse nella lista rossa dell’IUCN (la cui importanza per la biodiversità è scientificamente riconosciuta). Materiali biologici Materiali derivati da organismi viventi, quali piante, animali o microrganismi, che possono tornare in sicurezza nella biosfera dopo l’uso senza causare danni all’ambiente. Nel novero rientrano materiali organici sia vivi che morti, quali alberi, piante coltivate, erbe, alghe, animali e rifiuti biologici quali il letame. I materiali biologici possono essere vergini/non vergini e rinnovabili /non rinnovabili. I materiali di origine biologica, incorporati in formazioni geologiche o trasformati in materiali fossilizzati non sono considerati materiali biologici (ad esempio i combustibili fossili ). Corruzione attiva L’azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo. Modello aziendale Sistema mediante il quale l’impresa trasforma i fattori produttivi in prodotti e risultati attraverso le proprie attività, volto a perseguire gli obiettivi strategici dell’impresa e a creare valore nel breve, medio e lungo periodo. Negli ESRS il termine è usato al singolare, ma è pacifico che l’impresa può avere più modelli aziendali. Rapporti commerciali Relazioni dell’impresa con i partner commerciali, i soggetti nella sua catena del valore e ogni altro soggetto statale e non statale direttamente collegato alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell’impresa e le partecipazioni in joint venture o società collegate, nonché altri investimenti. Credito di carbonio Strumento trasferibile o negoziabile che rappresenta una tonnellata metrica di emissioni di CO 2 eq ridotte o assorbite, emesso e verificato secondo norme di qualità riconosciute. Biossido di carbonio equivalente (CO 2 eq) Unità di misura universale per indicare il potenziale di riscaldamento globale ( GWP ) di ciascun gas a effetto serra , espresso in termini di GWP di un’unità di biossido di carbonio. Si utilizza per valutare il rilascio (o la prevenzione del rilascio) di diversi gas a effetto serra su una base comune. Canale per comunicare preoccupazioni o esigenze Struttura formale istituita dall’impresa o da terzi (ad esempio governi, ONG, associazioni industriali), che si estende ai rapporti commerciali , con processi dedicati attraverso i quali i portatori di interessi coinvolti possono comunicare le loro preoccupazioni o esigenze. Tali strutture prevedono in genere passaggi o criteri da rispettare per garantire che le preoccupazioni o le esigenze siano affrontate in modo adeguato. Possono anche prevedere, se del caso, processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti effettivi . Tra gli esempi di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze si annoverano i meccanismi di reclamo , i numeri di emergenza, i sindacati o i rappresentanti delle comunità sul luogo di lavoro o a livello locale, i comitati aziendali, i processi di dialogo, i meccanismi di reclamo di comunità o consumatori nonché i meccanismi di denuncia delle irregolarità, nella misura in cui consentono alle persone di comunicare preoccupazioni o esigenze in merito agli impatti effettivi o potenziali che riguardano loro stesse o altri portatori di interessi. Lavoro minorile Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che: a) è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i minori; e/o b) interferisce con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola, li obbliga ad abbandonare prematuramente la scuola o impone loro di cercare di conciliare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e gravoso. Per “minore” si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite “ lavoro minorile ” dipende dall’età del minore, dal tipo e dall’orario di lavoro e dalle condizioni in cui è svolto. La conclusione varia da un paese all’altro e da un settore all’altro. Secondo la convenzione n.138 dell’OIL sull’età minima, l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Sono possibili eccezioni per determinati paesi le cui economie e le cui strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, nel qual caso si applica un’età minima di 14 anni. I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall’OIL in risposta a una domanda speciale del paese interessato, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Gli ordinamenti nazionali possono autorizzare l’impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L’età minima per l’assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non può essere inferiore ai 18 anni. Circolarità Grado di allineamento ai principi dell’ economia circolare . Economia circolare Sistema economico in cui il valore delle risorse nell’economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l’efficienza nella produzione e nel consumo così da diminuire l’ impatto ambientale derivante dall’uso e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Principi dell’economia circolare I principi dell’economia circolare sono: a) eliminare i rifiuti e l’ inquinamento progettando prodotti e materiali che possano rientrare nell’economia dopo l’utilizzo; b) far circolare prodotti e materiali (al massimo valore) sottoponendoli a manutenzione, riutilizzandoli e ricondizionandoli; e c) rigenerare la natura concentrandosi sul miglioramento degli ambienti naturali e sul ripristino delle principali funzioni ecologiche. Servizio dell’economia circolare Ai sensi dell’allegato II della tassonomia dell’UE (regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852), si ritiene che le attività seguenti relative a servizi economici (CEY 5.1 — CEY 5.6) contribuiscano in modo sostanziale alla transizione verso l’ economia circolare : a) manutenzione e riparazioni; b) riutilizzo e ridistribuzione; c) prodotto come servizio; d) riciclaggio e recupero delle risorse; e e) servizi di progettazione e consulenza sostenibili. Adattamento ai cambiamenti climatici Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti . Mitigazione dei cambiamenti climatici Processo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di mantenimento dell’aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi. Opportunità legata al clima Potenziale effetto positivo per l’impresa connesso ai cambiamenti climatici. Gli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi possono creare opportunità per le imprese. Le opportunità legate al clima variano a seconda della regione, del mercato e del settore in cui opera l’impresa. Rischio fisico legato al clima (rischio fisico dovuto ai cambiamenti climatici) Rischio derivante dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine nei modelli climatici (rischi cronici). I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali le variazioni della temperatura e i loro effetti in termini di innalzamento del livello del mare, minore disponibilità idrica, perdita di biodiversità e cambiamenti della produttività di terreni e suoli . Rischio di transizione legato al clima Rischio derivante dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In genere può trattarsi di rischi legati alle politiche , rischi giuridici, rischi tecnologici, rischi di mercato e rischi di reputazione. Resilienza climatica Capacità di un’impresa di adattarsi ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze ad essi associati. La resilienza climatica implica la capacità di gestire i rischi legati al clima e di sfruttare le opportunità legate al clima , compresa la capacità di reagire e adattarsi ai rischi di transizione e ai rischi fisici . La resilienza climatica di un’impresa comprende la resilienza sia strategica che operativa ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze ad essi associati. Contrattazione collettiva L’insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori da essi debitamente eletti e autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall’altro, al fine di: a) determinare le condizioni di lavoro e di impiego; e/o b) regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori; e/o c) regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori. Consumatore Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali. Cultura d’impresa La cultura d’impresa esprime obiettivi attraverso valori e convinzioni. Orienta le attività dell’impresa mediante idee condivise e norme di gruppo, quali valori aziendali o dichiarazioni d’intenti ( mission statement ) o un codice di condotta. Corruzione passiva Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali i pagamenti di facilitazione, la frode, l’estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l’offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell’attività dell’impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio. Delegato di fiducia Persona con un’esperienza sufficiente nel dialogare con i portatori di interessi coinvolti di una particolare regione o contesto (ad esempio donne che lavorano nelle aziende agricole, popoli indigeni o lavoratori migranti) che può aiutarli a veicolare efficacemente le loro preoccupazioni. Nella pratica può trattarsi di ONG attive nello sviluppo e nella tutela dei diritti umani, di associazioni sindacali internazionali e della società civile locale, comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa. Materie prime critiche Materiali che rivestono grande importanza economica e sono esposti a un rischio di approvvigionamento a causa di fattori quali la concentrazione geografica, limitazioni economiche o geopolitiche, bassi tassi di riciclaggio a fine vita dei fattori produttivi o difficoltà di sostituzione. Le materie prime critiche sono quelle che figurano nell’allegato II, sezione 1, del regolamento sulle materie prime critiche (2023). Effetto finanziario attuale Effetto finanziario per il periodo di riferimento in corso riconosciuto nei principali documenti di bilancio. Leva di decarbonizzazione Tipologia aggregata di azioni di mitigazione come l’efficienza energetica, l’elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l’uso di energia da fonti rinnovabili , la modifica di prodotti e la decarbonizzazione della catena di approvvigionamento , in linea con le azioni specifiche dell’impresa. Dipendenza Situazione dell’impresa che dipende da risorse naturali, umane e/o sociali per i propri processi aziendali. Le dipendenze possono essere fonte di rischi o opportunità , indipendentemente dagli impatti potenziali dell’impresa sulle risorse naturali, umane e sociali da cui dipende. Desertificazione Degrado del suolo nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane. Il termine “ desertificazione ” non si riferisce all’espansione naturale dei deserti esistenti. Tasso di riciclabilità di progetto Indicatore che misura la quota del flusso di risorse in uscita progettata e fabbricata in modo tale da poter essere trasformata in materiale riciclato. Il tasso di riciclabilità di progetto può essere dimostrato, ad esempio, dall’uso di materiali riciclabili integralmente con i regimi di riciclaggio esistenti, dalla selezione di un minor numero di tipi di materiali e da una maggiore omogeneità dei materiali stessi, dalla possibilità di smantellare il prodotto o dall’idoneità delle parti e dei materiali che lo compongono a essere riciclati in materiali di qualità elevata, nonché dall’applicazione di orientamenti adeguati in materia di progettazione per il riciclaggio in considerazione del tipo di prodotto. Questo tasso è un indicatore del fatto che il prodotto e i materiali utilizzati possono essere riciclati in un regime di riciclaggio esistente e che la “fase di utilizzo” non modifica in modo significativo la riciclabilità (ad esempio contaminazione che impedisce il riciclaggio). Discriminazione La discriminazione può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona subisce un trattamento meno favorevole rispetto a come sono o sarebbero trattate altre persone in una situazione analoga a causa di una sua caratteristica specifica, che costituisce un “motivo oggetto di protezione”, mentre la discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente mette in una situazione di svantaggio una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione. Doppia rilevanza La doppia rilevanza ha due dimensioni: la rilevanza dell’impatto e la rilevanza finanziaria . Un tema di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante dal punto di vista dell’ impatto o dal punto di vista finanziario o da entrambi. Fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi Tutti i fattori che, direttamente o indirettamente, provocano cambiamenti nella natura, nelle risorse antropogeniche, nel contributo della natura alle persone e nella qualità della vita. I fattori diretti di cambiamento possono essere sia naturali che antropogenici e hanno impatti fisici (meccanici, chimici, acustici, luminosi, ecc.) e comportamentali diretti sulla natura. Tra questi figurano, tra gli altri, i cambiamenti climatici, l’ inquinamento , diversi tipi di cambiamento d’uso del suolo, le specie esotiche invasive e le zoonosi e lo sfruttamento diretto degli organismi. I fattori indiretti di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi operano in modo diffuso alterando e influenzando i fattori diretti e altri fattori indiretti. Incidono sul livello, sulla direzione o sulla frequenza dei fattori diretti. Le interazioni tra fattori indiretti e diretti creano diverse catene di relazione, di attribuzione e di impatti, che possono variare a seconda del tipo, dell’intensità, della durata e della distanza. Queste relazioni possono anche portare a diversi tipi di effetti di ricaduta. I fattori indiretti globali comprendono fattori economici, demografici, di governance, tecnologici e culturali. Tra i fattori indiretti, un’attenzione particolare è rivolta al ruolo delle istituzioni (sia formali che informali) e agli impatti dei modelli di produzione, approvvigionamento e consumo sulla natura, sul contributo della natura alle persone e su una buona qualità della vita. Durabilità Capacità di un prodotto , di un componente o di un materiale di rimanere funzionale e utile in determinate condizioni d’uso, di manutenzione e di riparazione fino al termine del suo ciclo di vita tecnico. Con “ durabilità ” ci si riferisce spesso alla capacità fisica di un prodotto di resistere all’usura, ai danni o al degrado, ma può comprendere anche la durabilità tecnologica, ad esempio la capacità di rimanere efficace attraverso aggiornamenti del software. Requisito di progettazione ecocompatibile Obbligo in materia di prestazioni o di informazione volto a rendere più ecosostenibile un prodotto , compresi i processi lungo tutta la sua catena del valore . I requisiti comprendono: a) incrementare la durabilità , la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti; b) migliorare la possibilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti; c) rendere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; d) gestire la presenza di sostanze che inibiscono la circolarità ; e) aumentare il contenuto riciclato; f) rendere i prodotti più facili da rifabbricare e riciclare; g) definire norme in materia di impronta di carbonio e impronta ambientale; h) limitare la produzione di rifiuti ; e i) migliorare la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti. L’elenco completo figura nel regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio. Soglia ecologica Il punto a partire dal quale un cambiamento relativamente modesto delle condizioni esterne provoca un rapido cambiamento in un ecosistema . Quando si supera una soglia ecologica , l’ecosistema potrebbe non essere più in grado di tornare al suo stato di equilibrio precedente facendo affidamento sulla sua resilienza intrinseca. Ecosistema/ecosistemico Complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi, e loro ambiente non vivente, che interagiscono come unità funzionale. Una classificazione degli ecosistemi è fornita dal sistema IUCN Global Ecosystem Typology 2.0. Servizio ecosistemico I contributi degli ecosistemi ai benefici sfruttati nelle attività economiche e in altre attività umane, specialmente i benefici che le persone traggono dagli ecosistemi. Secondo la valutazione “Millennium Ecosystem Assessment” i servizi ecosistemici si suddividono in servizi di supporto alla vita, di regolazione, di fornitura e culturali. Anche il sistema di classificazione comune internazionale CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) definisce tipologie di servizi ecosistemici. Emissione Scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse, di sostanze , vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno (direttiva (UE) 2024/1785). Dipendente Persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l’impresa. Utilizzatore finale Individuo che in ultima istanza utilizza o è destinato a utilizzare un determinato prodotto o servizio. Incidente ambientale Evento imprevisto, come un’ emissione , un incendio o un’esplosione di entità notevole, derivante da sviluppi incontrollati durante il funzionamento, che comporta impatti negativi potenziali o effettivi sulla salute o sull’ambiente. Parità di trattamento Principio generale del diritto dell’Unione che presuppone che situazioni comparabili o le parti che si trovano in situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo. Nel contesto dell’ESRS S1 Forza lavoro propria , il termine “ parità di trattamento ” si riferisce anche al principio di non discriminazione, in base al quale è proibita qualunque discriminazione diretta o indiretta fondata su criteri quali il sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Estensione dell’ecosistema/dell’ecosistema terrestre, di acqua dolce e marino Dimensioni di una risorsa ecosistemica , intesa come lo spazio contiguo di un tipo specifico di ecosistema caratterizzato da un insieme distinto di componenti biotiche e abiotiche e dalle loro interazioni. Congedo per motivi familiari Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza previsti dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi. Ai fini degli ESRS, questi concetti sono definiti come segue: a) congedo di maternità (detto anche congedo di gravidanza): periodo di astensione dal lavoro garantito alle donne occupate prima e dopo il parto (o l’adozione in alcuni paesi); b) congedo di paternità: congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza; c) congedo parentale: congedo dal lavoro per i genitori a seguito della nascita o dell’adozione di un figlio per prendersene cura, secondo la definizione di ciascuno Stato membro; e d) congedo per i prestatori di assistenza: congedo per i lavoratori affinché possano prestare assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, secondo la definizione di ciascuno Stato membro. Effetto finanziario Effetto dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di cassa dell’impresa nel breve, medio o lungo periodo. Rilevanza finanziaria Un tema di sostenibilità può essere rilevante dal punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che incidono (o che si può ragionevolmente prevedere che incidano) sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell’impresa nel breve, medio o lungo periodo. Lavoro forzato Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che comportano lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna. Responsabile della formulazione Persona fisica o giuridica che combina sostanze in miscele, spesso immettendole sul mercato con il proprio marchio. Questa definizione si applica soltanto ai soggetti che operano nell’industria chimica. Combustibili fossili Fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio. Consenso libero, previo e informato Manifestazione del diritto dei popoli indigeni di autodeterminare le proprie priorità politiche, sociali, economiche e culturali. Si tratta di tre diritti interconnessi e cumulativi dei popoli indigeni: il diritto a essere consultati, il diritto a partecipare e il diritto ai propri terreni, territori e risorse. Il consenso libero, previo e informato riguarda i popoli indigeni ed è riconosciuto dal diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Acqua dolce Acque sotterranee e acque superficiali con salinità media annuale < 0,5 ‰, ovverosia il limite di cui all’allegato II della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). Obbligo generale di informativa (GDR) Un obbligo generale di informativa definisce il contenuto delle informazioni che l’impresa deve comunicare sulle politiche , le azioni , le metriche o gli obiettivi di cui all’ESRS 2 Informazioni generali , ai sensi di un obbligo di informativa ESRS o su basi specifiche per il soggetto. L’acronimo GDR viene dall’inglese “General Disclosure Requirement”. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2, 3 o totali dell’impresa alla fine del periodo di riferimento rispetto alle emissioni dell’anno base. Le riduzioni delle emissioni possono derivare, tra l’altro, dall’efficienza energetica, dall’elettrificazione, dalla decarbonizzazione dei fornitori , dalla decarbonizzazione del mix di energia elettrica, dallo sviluppo di prodotti sostenibili o da modifiche del perimetro di rendicontazione o delle attività (ad esempio esternalizzazione, riduzione delle capacità), a condizione che siano conseguite nell’ambito delle operazioni proprie dell’impresa e della sua catena del valore a monte e a valle. Gli assorbimenti e le emissioni evitate non sono considerati riduzioni delle emissioni. Assorbimento e stoccaggio di gas a effetto serra Gli assorbimenti (antropogenici) si riferiscono al prelievo di gas a effetto serra dall’atmosfera a seguito di attività umane intenzionali. Queste includono il potenziamento dei pozzi biologici antropogenici di assorbimento del CO 2 e il ricorso all’ingegneria chimica per l’assorbimento e lo stoccaggio a lungo termine. Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio da fonti industriali ed energetiche, che da sole non rimuovono il CO 2 dall’atmosfera, lo possono fare se associate alla produzione di bioenergia (cosiddette attività “BECCS”, Bioenergy with Carbon Capture and Storage ). Gli assorbimenti possono essere soggetti a inversione, che si verifica quando i gas a effetto serra fuoriescono dal luogo di stoccaggio previsto e ritornano nell’atmosfera. Ad esempio se una foresta che è stata piantata per assorbire una data quantità di CO 2 è colpita da un incendio, le emissioni catturate negli alberi ritornano nell’atmosfera. Aree geografiche Le aree geografiche o i contesti geografici possono essere analizzati a livelli diversi, ad esempio di paese, regione, provincia, bacino idrico, ecosistema o sito , in base alla loro rilevanza ai fini della valutazione della rilevanza . Accordo quadro globale Gli accordi quadro globali (Global Framework Agreement — GFA) servono a stabilire una relazione continuativa tra un’impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l’impresa rispetti le stesse norme in tutti i paesi in cui opera. Potenziale di riscaldamento globale (GWP) Fattore che descrive l’impatto in termini di forzatura radiativa (grado di danno per l’atmosfera) prodotto da un’unità di un determinato gas a effetto serra rispetto a un’unità di CO 2 . Gas a effetto serra I gas elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui il biossido di carbonio (CO 2 ), il metano (CH 4 ), l’ossido di azoto (N 2 O), l’esafluoruro di zolfo (SF 6 ), il trifluoruro di azoto (NF 3 ), gli idrofluorocarburi (HFC) e i perfluorocarburi (PFC). Meccanismo di reclamo Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario, attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio . Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali previsti dalle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici dei difensori civici, le agenzie per la protezione dei consumatori , gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall’impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva , compresi i meccanismi istituiti mediante contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall’impresa, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell’impresa. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo l’aggravarsi dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull’efficacia del dovere di diligenza dell’impresa da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l’impresa valutare l’efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa. Acque sotterranee Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Definisce altresì l’acqua trattenuta in una formazione sotterranea da cui può essere recuperata. Molestie Situazione in cui è adottato un comportamento indesiderato connesso a un motivo di discriminazione oggetto di protezione (per esempio il genere ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio) allo scopo o con l’effetto di violare la dignità di una persona e/o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Rifiuto pericoloso Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). Settori ad alto impatto climatico I settori di cui all’allegato I, sezioni da A ad H e sezione L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288). Incidente in materia di diritti umani Gli incidenti in materia di diritti umani sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all’articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile). Sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Impatto Si rimanda alla definizione di impatto legato alla sostenibilità . Rilevanza dell’impatto Un tema di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’ impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull’ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Un tema di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell’impatto comprende gli impatti connessi alle operazioni proprie dell’impresa e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali . Importatore Persona fisica o giuridica responsabile dell’importazione (ossia dell’introduzione fisica nel territorio doganale). L’importazione di sostanze , allo stato puro o all’interno di miscele, comprende la distribuzione all’ingrosso di sostanze chimiche, come da codice NACE G46.85 (Rev.2.1). Non fattibile L’applicazione di un requisito risulta non fattibile quando l’impresa non può applicarlo dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo. Ad esempio nel periodo precedente i dati potrebbero non essere stati raccolti in modo tale da consentire l’applicazione retroattiva della nuova definizione di una metrica , e ricrearli potrebbe risultare non fattibile . Incidente legato alla discriminazione Gli incidenti legati alla discriminazione sono quelli che riguardano la discriminazione . Sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall’impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell’OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni. Membro indipendente del consiglio di amministrazione Membro del consiglio di amministrazione che esercita un giudizio indipendente, senza influenze esterne o conflitti di interessi. Per “indipendenza” si intende generalmente l’esercizio di un giudizio obiettivo e libero. Se utilizzata come parametro in base al quale valutare l’apparenza di indipendenza o classificare come indipendente un membro senza incarichi esecutivi degli organi di amministrazione, direzione e controllo o dei loro comitati, per “indipendenza” si intende l’assenza di interessi, posizioni, associazioni o rapporti che, dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, possono influenzare indebitamente o causare distorsioni nel processo decisionale. Popoli indigeni Non esiste una definizione univoca di popoli indigeni concordata a livello internazionale. Di fatto vi è convergenza tra le agenzie internazionali in merito ai gruppi che possono essere considerati popoli indigeni e che in quanto tali dovrebbero beneficiare di una protezione speciale. Un criterio importante per definire i popoli indigeni riguarda la loro connessione con un’area tradizionale, quale definita all’articolo 1 della convenzione n. 169 dell’OIL, il quale stabilisce che la convenzione si applica a: “a) popoli tribali in paesi indipendenti, le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altre sezioni della comunità nazionale e il cui status è disciplinato in tutto o in parte dalle loro consuetudini o tradizioni nonché da disposizioni legislative o regolamentari speciali; b) popoli stabiliti in paesi indipendenti, che sono considerati indigeni in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali , economiche, culturali e politiche o parte di esse.” L’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione n. 169 dell’OIL stabilisce inoltre quanto segue: “l’autoidentificazione come popolo indigeno o tribale è considerata un criterio fondamentale per determinare i gruppi cui si applicano le disposizioni della presente convenzione.” Emissioni indirette di gas a effetto serra Emissioni di gas a effetto serra che sono una conseguenza delle operazioni di un’impresa ma si verificano presso fonti di proprietà o sotto il controllo di un’altra impresa. Le emissioni indirette comprendono sia le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 che quelle di ambito 3 . Sistema di fissazione del prezzo interno del carbonio Soluzione organizzativa che consente all’impresa di applicare i prezzi del carbonio nel processo decisionale strategico e operativo. Il prezzo interno del carbonio è il prezzo utilizzato dall’impresa per valutare le implicazioni finanziarie delle modifiche dei modelli di investimento, produzione e consumo, nonché dei potenziali progressi tecnologici e dei futuri costi di abbattimento delle emissioni. Esistono due tipi di prezzi interni del carbonio comunemente utilizzati dalle imprese: il primo è il prezzo ombra, che è un costo teorico o un importo figurativo che l’impresa non addebita ma che può essere utilizzato per valutare le implicazioni economiche o i compromessi in relazione ad esempio all’impatto dei rischi, ai nuovi investimenti, al valore attuale netto dei progetti e al rapporto costi-benefici di varie iniziative; Il secondo è un’imposta o tassa interna, ossia un prezzo del carbonio addebitato a un’attività aziendale, a una linea di prodotti o a un’altra unità operativa in base alle sue emissioni di gas a effetto serra (queste imposte o tasse interne sono simili ai prezzi di trasferimento intrasocietario). Specie invasiva/Specie esotica invasiva Specie la cui introduzione e/o diffusione per azione umana al di fuori della sua distribuzione naturale minaccia la diversità biologica , la sicurezza alimentare e la salute e il benessere umani. Per “esotica” si intende una specie introdotta al di fuori della sua distribuzione naturale (“alloctona”, “non autoctona” e “non indigena” sono sinonimi). Per “invasiva” si intende una specie che tende ad espandersi e modificare gli ecosistemi nei quali è stata introdotta. Pertanto una specie può essere esotica senza essere invasiva, mentre una specie autoctona di una regione può diffondersi in abbondanza e diventare invasiva pur non essendo esotica. Principali aree di biodiversità Siti che contribuiscono in modo significativo alla persistenza globale della biodiversità negli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini. I siti sono considerati principali aree di biodiversità globali se soddisfano uno o più di 11 criteri, raggruppati in cinque categorie: biodiversità minacciata, biodiversità geograficamente limitata, integrità ecologica , processi biologici e insostituibilità. La banca dati mondiale delle principali aree di biodiversità è gestita da BirdLife International per conto del partenariato KBA. Materiale essenziale Materiale, sostanza , componente o prodotto fondamentale ai fini della capacità di un’impresa di fabbricare o fornire i propri prodotti o servizi, individuato mediante una valutazione a livello gestionale che tenga conto di: a) fattori interni, quali volume, costo, criticità operativa o importanza strategica; e b) fattori esterni, compresi gli impatti ambientali e sociali, quali le aspettative dei portatori di interessi , le imposizioni normative o la rilevanza per la reputazione. Tra gli esempi si annoverano il silicio (materiali), gli elettroliti (sostanze), i microcondensatori (componenti) e gli smartphone (prodotti). Prodotto essenziale Prodotto fondamentale ai fini della creazione di valore o degli obiettivi strategici dell’impresa, individuato attraverso una valutazione a livello gestionale che tenga conto di: a) fattori interni, quali il contributo alle entrate, la redditività, l’innovazione o la continuità operativa; o b) fattori esterni, compresi gli impatti ambientali o sociali, quali la percezione dei portatori di interessi , le imposizioni normative o la rilevanza per la reputazione. Degrado del suolo I numerosi processi che determinano il declino o la perdita di biodiversità , di funzioni ecosistemiche o dei loro benefici per le persone; è incluso il degrado di tutti gli ecosistemi terrestri. Discarica Sito destinato allo smaltimento di rifiuti che ne consente il deposito sulla o nella terra (cfr. direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti). Uso del suolo (cambiamento di) Uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo, ma non ne è sinonimo. Per “ cambiamento di uso del suolo ” si intende a un cambiamento nell’uso o nella gestione del suolo da parte dell’uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo. Rappresentante legittimo Persona la cui legittimità è riconosciuta dal diritto o dalla prassi, per esempio i rappresentanti sindacali eletti nel caso dei lavoratori, o altri rappresentanti liberamente scelti dai portatori di interessi coinvolti. Effetto leva Capacità dell’impresa di determinare un cambiamento delle pratiche illecite di un’altra parte associata a un impatto legato alla sostenibilità di natura negativa. Attività di lobbying Attività svolta con l’obiettivo di influenzare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche o della legislazione o i processi decisionali dei governi, delle istituzioni governative, delle autorità di regolamentazione, delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea o degli enti di normazione. In particolare (a titolo non esaustivo): a) l’organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, o la partecipazione agli stessi; b) i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse; c) l’organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti o iniziative a livello locale; e d) la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e attività di ricerca, secondo le attività contemplate dalle regole del registro per la trasparenza. Emissioni di gas a effetto serra ipotecate ( locked-in ) Stima delle emissioni di gas a effetto serra che saranno verosimilmente causate dagli attivi chiave dell’impresa o dai prodotti venduti dall’impresa nel corso della loro vita operativa. Fabbricante di articoli Persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo (cfr. regolamento (CE) n. 1907/2006). Fabbricante di sostanze Persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze (ossia che produce o estrae sostanze allo stato naturale) (cfr. regolamento (CE) n. 1907/2006). Risorsa marina Materiali biologici e non biologici presenti nei mari e negli oceani. Tra gli esempi si annoverano minerali di profondità, ghiaie e prodotti ittici. Rilevanza Un tema di sostenibilità è rilevante se risponde alla definizione di rilevanza dell’impatto , a quella di rilevanza finanziaria o a entrambe. Metrica Indicatore qualitativo o quantitativo che l’impresa utilizza per misurare e comunicare l’efficacia dell’attuazione delle sue politiche in materia di sostenibilità, anche rispetto ai suoi obiettivi nel tempo. Le metriche servono anche a misurare i risultati dell’impresa in relazione alle persone interessate, all’ambiente e a sé stessa. Microplastiche Microparticelle di polimeri sintetici solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; e b) almeno l’1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti: iii) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; o iv) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3. I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione: a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate; b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente all’appendice 15 del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione sulle microparticelle di polimeri sintetici; c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all’appendice 16 del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione; e d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica. Si veda il regolamento (UE) 2023/2055 per l’elenco delle deroghe. Le microplastiche sono solitamente suddivise in primarie e secondarie. Le microplastiche primarie sono prodotte intenzionalmente e aggiunte ai prodotti (ad esempio microsfere, glitter o stabilizzanti nei cosmetici), con conseguente rilascio diretto nell’ambiente durante la fase d’utilizzo del prodotto o a fine vita. Le microplastiche secondarie derivano dalla frammentazione di pezzi di plastica di dimensioni maggiori (ad esempio rifiuti di plastica, quali imballaggi o reti da pesca). Soluzione basata sulla natura Azioni volte a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare in modo sostenibile e gestire gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce , costieri e marini naturali o modificati. Esse affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici , resilienza e biodiversità . Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette Fissare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette a livello di impresa, in allineamento con gli obiettivi climatici della società, significa: a) conseguire riduzioni delle emissioni lungo la catena del valore di entità coerente con il livello di abbattimento necessario per raggiungere l’obiettivo di azzeramento mondiale delle emissioni nette nei percorsi basati sulla soglia di 1,5 °C; e b) neutralizzare l’ impatto delle emissioni residue (dopo una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 90-95 %, con possibili variazioni settoriali giustificate in linea con un percorso riconosciuto per quel settore) assorbendo in modo definitivo un volume equivalente di CO 2 . Lavoratore non dipendente I lavoratori non dipendenti all’interno della forza lavoro propria di un’impresa comprendono sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all’impresa (“lavoratori autonomi”) sia i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale” (codice NACE O78). Dipendente a orario variabile I dipendenti a orario variabile sono assunti dall’impresa senza la garanzia di un numero minimo o fisso di ore di lavoro. Il dipendente può dover dare la propria disponibilità a lavorare in base alle richieste, ma l’impresa non è contrattualmente tenuta a offrirgli un numero minimo o fisso di ore di lavoro al giorno, alla settimana o al mese. Rientrano in questa categoria i dipendenti occasionali, i dipendenti con contratti a zero ore e i dipendenti a chiamata. Energia non rinnovabile Energia che non deriva da fonti rinnovabili . Sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro Insieme di elementi che sono intercorrelati o interagiscono al fine di stabilire la politica e gli obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e conseguire tali obiettivi. Opportunità Si rimanda alla definizione di opportunità legata alla sostenibilità . Forza lavoro propria L’insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa (“ dipendenti ”) e dei lavoratori non dipendenti , che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all’impresa (“lavoratori autonomi”) oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente “attività di ricerca, selezione e fornitura di personale” (codice NACE O78). Sostanza che riduce lo strato di ozono Una delle sostanze elencate nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. Imballaggi Prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all’utilizzatore o al consumatore , e ad assicurare la loro presentazione (cfr. direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Retribuzione Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro (“componenti complementari o variabili”) a motivo del suo impiego. Per “livello retributivo” si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda; per “livello retributivo mediano” si intende la retribuzione del dipendente rispetto alla quale metà dei dipendenti guadagna di più e l’altra metà guadagna di meno. Persona con disabilità Persona che presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Rischio fisico Tutte le imprese economiche globali dipendono dal funzionamento dei sistemi terrestri, come la stabilità del clima, e dai servizi ecosistemici , ad esempio la fornitura di biomassa (materie prime). I rischi fisici legati alla natura sono il risultato diretto della dipendenza di un’organizzazione dalla natura. I rischi fisici sorgono quando i sistemi naturali sono compromessi, a causa dell’ impatto di eventi climatici (ad esempio eventi meteorologici estremi come la siccità), di eventi geologici (ad esempio eventi sismici come un terremoto) o di cambiamenti negli equilibri ecosistemici , come la qualità del suolo o l’ecologia marina, che si ripercuotono sui servizi ecosistemici da cui le organizzazioni dipendono. Possono essere di natura acuta, cronica, o di entrambi i tipi. I rischi fisici legati alla natura derivano da cambiamenti nelle condizioni biotiche (viventi) e abiotiche (non viventi) che sono alla base di ecosistemi sani e funzionanti. I rischi fisici sono solitamente specifici per luogo. I rischi fisici legati alla natura sono spesso associati ai rischi fisici legati al clima . Immissione sul mercato/immesso sul mercato La fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato. Politica Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l’impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell’impresa volte a prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine e/o porre rimedio agli impatti potenziali ed effettivi rilevanti, ad affrontare i rischi rilevanti e a perseguire le opportunità rilevanti, individualmente o a un livello superiore (ossia per gruppi o temi correlati). Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono convalidate e riviste secondo le regole di governance applicabili dell’impresa. Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d’azione. Inquinante Sostanza , vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel suolo che potrebbe nuocere alla salute umana e/o all’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. regolamento (UE) 2020/852). Inquinamento Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. direttiva (UE) 2024/1785). Impatto potenziale Impatto che non si è ancora verificato, ma che potrebbe verificarsi in futuro e incidere sull’ambiente e sulle persone. Processo per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio Approccio formalizzato con cui l’impresa risponde ai danni individuati attraverso canali formali per comunicare preoccupazioni o esigenze o altri mezzi. Tali processi prevedono in genere passaggi o criteri da rispettare per garantire che le preoccupazioni o le esigenze siano affrontate in modo adeguato e, se del caso, per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti effettivi . I processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio possono essere collegati a uno o più canali attraverso i quali i portatori di interessi possono esprimere le loro preoccupazioni o esigenze. Prodotto Qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio. Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento acquistati o acquisiti Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento che l’impresa ha ottenuto da terzi. L’aggettivo “acquisito” riflette le circostanze in cui l’impresa potrebbe non aver acquistato direttamente l’energia elettrica (ad esempio nel caso dell’inquilino di un edificio) che viene immessa nei suoi impianti per essere utilizzata. Norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio Norme di qualità per i crediti di carbonio che sono verificabili da terzi indipendenti, rendono pubbliche le prescrizioni e le relazioni di progetto e garantiscono quanto meno l’addizionalità e la permanenza, evitano il doppio conteggio e forniscono regole per il calcolo, il monitoraggio e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra del progetto. Infortunio sul lavoro registrabile Un infortunio sul lavoro è un evento distinto che si verifica nel corso di un’attività professionale e che causa un danno fisico o mentale. L’evento è registrabile se comporta il decesso o più di tre giorni di assenza dal lavoro. Malattia registrabile connessa al lavoro È connessa al lavoro qualsiasi malattia causata o aggravata da fattori presenti sul luogo di lavoro o causata principalmente dall’esposizione sul lavoro a un fattore di rischio fisico, organizzativo, chimico o biologico o a una combinazione di tali fattori. Un caso è registrabile se comporta il decesso o l’assenza dal lavoro. Recupero (rifiuti) Operazione il cui principale risultato è permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (cfr. direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti). Riciclaggio Operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti , materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (cfr. direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti). Rimedio/Azioni correttive Ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l’ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo, anche mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall’impatto negativo effettivo. Energia rinnovabile Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica , dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001). Materiale rinnovabile Materiale di provenienza sostenibile, il più delle volte dimostrata da sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale, le cui scorte, dopo l’estrazione, ritornano ai livelli precedenti mediante processi naturali di crescita o di ricostituzione a un ritmo in linea con i cicli di utilizzo. Il ritmo di ricostituzione o ricrescita è dunque più rapido rispetto a quello di raccolta o estrazione. Riparabile Caratteristica del prodotto che può essere riportato a uno stato funzionale grazie alla disponibilità di pezzi di ricambio per tutta la durata di vita possibile, alla semplicità di smontaggio e all’accessibilità di informazioni sulla riparazione. Flusso di risorse in entrata Materiali fisici (ad esempio sostanze e prodotti ) che confluiscono nelle operazioni di un’impresa a fini di produzione, consumo, manutenzione o fornitura di servizi. Sono inclusi le materie prime vergini e non vergini (comprese le risorse marine e i vettori energetici utilizzati a fini materiali), i prodotti semilavorati e i componenti, siano essi acquistati, riutilizzati o recuperati internamente. I flussi di risorse in entrata rispecchiano anche la dipendenza dell’impresa dalle risorse naturali, la sua efficienza nell’uso delle risorse e la sua circolarità . Flusso di risorse in uscita Materiali fisici (ad esempio sostanze e prodotti ) che lasciano le operazioni di un’impresa a seguito delle sue attività, compresi i materiali in uscita quali prodotti venduti, sottoprodotti, rifiuti , emissioni e materiali destinati al riutilizzo , al riciclaggio o allo smaltimento. Uso delle risorse Modalità di acquisto, consumo, trasformazione, riutilizzo o smaltimento dei materiali fisici, in particolare i materiali tecnici e i materiali biologici , da parte dall’impresa nelle sue operazioni e nella sua catena del valore . Includono: a) flussi di risorse in entrata : materiali che entrano nell’impresa (ad esempio materiali, sostanze , componenti); e b) flussi di risorse in uscita : materiali che escono dall’impresa (ad esempio prodotti , sottoprodotti, rifiuti ). Riutilizzo (rifiuti) Operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Può comportare la pulizia o piccoli adeguamenti, in modo da preparare all’uso successivo senza pretrattamenti significativi. Rischio Si rimanda alla definizione di rischio legato alla sostenibilità . Scenario Descrizione plausibile di come potrebbe evolvere la situazione in futuro, basata su un insieme coeso e internamente coerente di ipotesi sulle principali forze trainanti (ad esempio ritmo del cambiamento tecnologico, prezzi) e relazioni. Gli scenari non sono previsioni né pronostici, ma servono a presentare una panoramica delle implicazioni di sviluppi e azioni . Analisi degli scenari Processo volto a individuare e valutare una gamma di possibili risultati di eventi futuri in condizioni di incertezza, utilizzando uno o più scenari . Emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell’impresa. Emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 Emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore, calore o raffrescamento acquistati o acquisiti che l’impresa consuma. Emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 Tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (che non rientrano tra le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 ) generate nella catena del valore dell’impresa che comunica informazioni, comprese le emissioni a monte e a valle. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 possono essere suddivise in categorie di ambito 3 . Categoria di ambito 3 Uno dei 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 individuati nel Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) ed esposti nel dettaglio nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011). Le imprese che scelgono di contabilizzare le proprie emissioni di ambito 3 sulla base delle categorie di emissioni indirette di gas a effetto serra di cui alla norma ISO 14064-1:2018 possono fare riferimento anche alla categoria definita al punto 5.2.4 di tale norma (escludendo le emissioni indirette di gas a effetto serra dell’energia importata). Risorsa secondaria Materiali utilizzati in precedenza (non vergini: quelli recuperati dai flussi di rifiuti o da altre fonti nonché materiali presenti nei prodotti o nei componenti usati) e reintrodotti nei cicli di produzione, attenuando la dipendenza da risorse primarie e riducendo al minimo gli impatti ambientali. Si tratta ad esempio di materiali riciclati e prodotti o componenti riutilizzati, riparati, ricondizionati o rifabbricati. Sito Luogo fisico: a) in cui operano un’impresa o soggetti della catena del valore e in cui è probabile che si verifichino dipendenze e impatti . Tra gli esempi figurano fabbriche, aziende agricole, miniere, uffici o centri di servizi, infrastrutture o impianti, zone di pesca, infrastrutture nel sottosuolo o sotto il fondale marino, quali tunnel per l’estrazione mineraria, cavi e condotte sotterranei, nodi della catena del valore; o b) che presenta una combinazione unica di suolo , clima, topografia, idrologia e altri fattori fisici e biologici. Dialogo sociale Tutti i tipi di negoziazione, consultazione o semplice scambio di informazioni tra i rappresentanti di governo, i datori di lavoro, le loro organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale. Può configurarsi come processo tripartito, con il governo quale parte ufficiale del dialogo, oppure consistere in relazioni bipartite esclusivamente tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza (o tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro). Protezione sociale Insieme di misure volte a ridurre e prevenire la povertà e la vulnerabilità durante l’intero ciclo di vita. I principali eventi della vita trattati negli ESRS in relazione alla protezione sociale comprendono la malattia, la disoccupazione a partire dal momento in cui il lavoratore lavora per l’impresa, gli infortuni lavorativi e la disabilità acquisita, il congedo di maternità. Suolo Strato più superficiale della crosta terrestre, situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi (cfr. direttiva 2010/75/UE). Impermeabilizzazione del suolo Atto di coprire il suolo in modo tale da rendere impermeabile la superficie coperta (ad esempio in una strada). La non permeabilità può provocare impatti ambientali, come descritto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione [^2] . Portatori di interessi Coloro che possono esercitare un’influenza sull’impresa oppure subire l’influenza dell’impresa. Ne esistono due gruppi principali: a) i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell’impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore ; e b) i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità : i fruitori primari dell’informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori effettivi e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale, quali i partner commerciali dell’impresa, le parti sociali (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro), la società civile e le organizzazioni non governative. Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi. Coinvolgimento dei portatori di interessi Processo di interazione e dialogo continuo tra l’impresa e i suoi portatori di interessi che consente alla prima di dare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi dai secondi. Termini standard di pagamento Termini formulati in anticipo per più operazioni che coinvolgono parti diverse e che non sono state negoziate individualmente dalle parti. Tali termini sono solitamente offerti/proposti ai fornitori . Possono derivare da una politica o procedura dell’impresa, oppure possono essere calcolati come media o media aritmetica dei termini dei contratti con i fornitori. Attivo non recuperabile Gli attivi non recuperabili (inclusi quelli “potenzialmente non recuperabili”) sono attivi o investimenti (in essere o pianificati con certezza) che, prima della fine della vita economica, non riescono più a generare un rendimento economico a causa di variazioni della regolamentazione, delle forze di mercato, dell’innovazione tecnologica o di fattori ambientali (compresi i cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio). Si tratta in genere di attivi che hanno subito (o si prevede subiranno) riduzioni contabili, svalutazioni o conversioni in passività inaspettate o premature, nonché di attivi con emissioni di gas a effetto serra ipotecate significative durante il loro ciclo di vita operativo. La nozione di “attivi non recuperabili” si concentra su quanto già avvenuto alla data delle informative e che potrebbe già trovare riscontro nel bilancio (a cui nel caso si può fare rimando), mentre quella di “attivi potenzialmente non recuperabili” implica una valutazione prospettica che tiene conto di un determinato scenario futuro. Materie prime strategiche Sottoinsieme di materie prime critiche essenziali per le tecnologie verdi e digitali, la difesa e applicazioni spaziali (cfr. allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/1252). Sostanza Qualsiasi elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione e ad eccezione di quanto segue: a) sostanze come definite all’articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; b) microrganismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; e c) organismi geneticamente modificati come definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (direttiva 2010/75/UE). Le sostanze possono essere allo stato puro o all’interno di miscele, che sono soluzioni composte da due o più sostanze. Sostanza preoccupante Sostanza che: a) risponde ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento; e/o b) è classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle classi di pericolo o categorie di pericolo seguenti: v) cancerogenicità, categorie 1 e 2; vi) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2; vii) tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2; viii) interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2; ix) interferenza endocrina per l’ambiente, categorie 1 e 2; x) proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili; xi) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili; xii) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1; xiii) sensibilizzazione della pelle, categoria 1; xiv) pericolo cronico per l’ambiente acquatico, categorie da 1 a 4; xv) pericoloso per lo strato di ozono; xvi) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categorie 1 e 2; o xvii) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categorie 1 e 2. Sostanza estremamente preoccupante Sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Fornitore Soggetto a monte dell’impresa (vale a dire nella sua catena di approvvigionamento ) che fornisce un prodotto o un servizio usato nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell’organizzazione. Il fornitore può intrattenere con l’impresa rapporti commerciali diretti (nel qual caso è spesso detto “fornitore di primo livello”) o indiretti. Catena di approvvigionamento L’intera gamma delle attività o dei processi svolti dai soggetti a monte o a valle dell’impresa che forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo e nella produzione dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Comprende i soggetti a monte con cui l’impresa intrattiene rapporti commerciali diretti (spesso detti “ fornitori di primo livello”) e quelli con cui intrattiene rapporti commerciali indiretti. Acque superficiali Acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee ; acque di transizione e acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali. Sono definite anche come l’insieme delle acque sulla superficie terrestre, comprese le acque dolci e altre acque distinte dalle acque provenienti dal sottosuolo (acque sotterranee). Impatto legato alla sostenibilità (o impatto) Effetti che l’impresa ha o può avere sull’ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, connessi alle sue operazioni e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali . Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili, e di breve, medio o lungo periodo. Gli impatti indicano il contributo dell’impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile. Opportunità legata alla sostenibilità (o opportunità) Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto positivo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell’impresa e sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell’impresa e quelle dei suoi partner commerciali riguardo ai temi di sostenibilità. Come qualsiasi altra opportunità , anche le opportunità legate alla sostenibilità sono misurate come combinazione dell’entità dell’impatto e della probabilità che si verifichi. Rischio legato alla sostenibilità (o rischio) Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto negativo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell’impresa e sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell’impresa e quelle dei suoi partner commerciali riguardo ai temi di sostenibilità. Come qualsiasi altro rischio , anche i rischi legati alla sostenibilità sono misurati come combinazione dell’entità dell’impatto e della probabilità che si verifichi. Dichiarazione sulla sostenibilità Sezione apposita della relazione sulla gestione dell’impresa in cui sono presentate le informazioni sui temi e sui sottotemi di sostenibilità approntate conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e agli ESRS. Rischio sistemico Rischi derivanti dal collasso del sistema nel suo insieme piuttosto che dal malfunzionamento delle singole parti. Sono caratterizzati dalla combinazione indiretta di punti di non ritorno modesti, che produce gravi disfunzioni con interazioni a cascata di rischi fisici e rischi di transizione (contagio), nelle quali una perdita innesca una reazione a catena e in seguito a cui i sistemi non sono in grado di ritrovare l’equilibrio dopo uno shock. Ne è un esempio la perdita di specie chiave come le lontre marine, che svolgono un ruolo cruciale nella struttura della comunità di un ecosistema : quando la caccia ha portato la specie sull’orlo dell’estinzione nel XX secolo, gli ecosistemi costieri hanno subito drastici cambiamenti e la produzione di biomassa si è ridotta notevolmente. Obiettivo Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che l’impresa si prefigge con riferimento agli impatti , ai rischi o alle opportunità rilevanti. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all’impresa. Un obiettivo può prevedere non solo miglioramenti, ma anche il mantenimento dei risultati conseguiti o di livelli di prestazione stabili. Materiale tecnico Materiali che non possono essere trasformati dal ciclo biologico e pertanto si accumulano come rifiuti perché non possono decomporsi e tornare alla natura come nutrienti. Specie o ecosistemi minacciati Per specie minacciate si intendono le specie di flora e fauna in pericolo figuranti nella lista rossa europea o nella lista rossa dell’IUCN delle specie minacciate di cui all’allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione. Per ecosistemi minacciati si intendono gli ecosistemi classificati come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabili nella lista rossa dell’IUCN degli ecosistemi. Tema Negli ESRS i termini “ tema ” e “sottotema” di sostenibilità sono usati come sinonimi di “questioni di sostenibilità” o “fattori di sostenibilità”. Le informative degli ESRS sono strutturate per temi, ognuno dei quali si articola in sottotemi. Negli ESRS il termine “tema” può indicare un tema o un sottotema, a seconda del livello di granularità più adatto a conseguire lo scopo dell’informativa. Formazione Iniziative poste in essere dall’impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze della forza lavoro propria . Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online. Piano di transizione Tipo specifico di piano d’ azione adottato dall’impresa in relazione a una decisione strategica, che verte su: a) un obiettivo di politica pubblica; e/o b) un piano d’azione specifico del soggetto, che assume la forma di un insieme strutturato di obiettivi e azioni, associato a: xviii) una decisione strategica chiave; xix) una profonda modifica del modello aziendale ; e in particolare xx) importanti azioni e risorse assegnate. Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici Aspetto della strategia generale dell’impresa che definisce i suoi obiettivi , le sue azioni e le sue risorse in un’ottica di transizione verso un’economia a minori emissioni di carbonio, ivi comprese azioni come la riduzione delle sue emissioni di gas a effetto serra alla luce dell’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e raggiungere la neutralità climatica. Rischio di transizione Rischi derivanti dal mancato allineamento tra la strategia e la gestione di un’organizzazione o di un investitore e l’evoluzione del panorama normativo, sociale o delle politiche nel quale essi operano. Tutti gli sviluppi che mirano ad arrestare o invertire i danni inflitti al clima o alla natura — quali misure governative, progressi tecnologici, modifiche del mercato, contenziosi e cambiamenti delle preferenze dei consumatori — possono creare o incidere sui rischi di transizione . Fruitore I fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità sono i fruitori primari dell’informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori effettivi e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri, tra cui i partner commerciali dell’impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative. Utilizzatore di articoli Persona fisica o giuridica che utilizza un articolo nel corso delle sue attività industriali o professionali. Ai fini dei presenti principi, la nozione di “utilizzatore” è adattata a partire da quella di utilizzatore a valle di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Utilizzatore di sostanze Persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dal responsabile della formulazione o dall’ importatore , che utilizza una sostanza , allo stato puro o all’interno di una miscela, nel corso delle sue attività industriali o professionali, escluso il consumatore finale. Ai fini dei presenti principi, questa nozione è adattata a partire da quella di utilizzatore a valle di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Catena del valore Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell’impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l’impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: a) quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell’impresa, come le risorse umane; b) quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l’acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e c) il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l’impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell’impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori ) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell’impresa. Negli ESRS il termine “catena del valore” è usato al singolare, ma è pacifico che l’impresa può avere più catene del valore. Salario Salario lordo, escluse le componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi ed escluse le indennità, a meno che siano garantite. Rifiuti Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti). Flusso di rifiuti Un particolare flusso di massa di rifiuti provenienti da un processo, un’attività, un impianto o un’industria, spesso raggruppati per materiale (ad esempio plastica, metallo, materiale organico), origine (ad esempio domestici o industriali) o pericolo (ad esempio pericolosi o non pericolosi). Consumo idrico Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell’impresa che non è scaricata nuovamente nell’ambiente acquatico o presso terzi nel corso del periodo di riferimento. Scarico di acqua Somma degli effluenti e delle altre acque in uscita dal perimetro dell’impresa che sono rilasciati nelle acque superficiali , nelle acque sotterranee o presso terzi nel corso del periodo di riferimento. Acqua riciclata e riutilizzata Acque e acque reflue (trattate o meno) che sono state utilizzate più volte prima di essere espulse dal perimetro dell’impresa, in modo da ridurre il fabbisogno idrico. Ciò può avvenire nello stesso processo (riciclaggio) oppure in un processo distinto all’interno dello stesso impianto (di proprietà dell’impresa o condiviso con altre imprese) o in un altro impianto dell’impresa (riutilizzo). Scarsità idrica Abbondanza volumetrica, o sua assenza, delle risorse di acqua dolce . La scarsità è determinata dall’uomo ed è una funzione del volume del consumo idrico umano rispetto al volume di risorse idriche in una determinata zona. Ne consegue che per una regione arida con pochissima acqua ma senza alcun consumo idrico umano non si parlerebbe di scarsità, bensì di aridità. La scarsità idrica è un dato fisico oggettivo che può essere misurato in modo uniforme in diverse regioni e nel corso del tempo. La scarsità idrica dà un’indicazione dell’abbondanza fisica di acqua dolce piuttosto che della sua idoneità all’uso. A titolo di esempio, una regione può disporre di abbondanti risorse idriche (e quindi non soffrire di scarsità idrica) ma presentare un inquinamento talmente intenso che queste risorse non sono adatte per l’uso umano o ecologico. Riserve idriche Acqua conservata in impianti di stoccaggio o serbatoi. Stress idrico Capacità, o assenza di capacità, di soddisfare la domanda di acqua per usi umani e usi ecologici. Lo stress idrico è un concetto che tiene conto di diversi aspetti fisici relativi alle risorse idriche, tra cui disponibilità, qualità e accessibilità dell’acqua (ossia la possibilità o meno per le persone di fare uso delle risorse idriche fisicamente disponibili); quest’ultimo aspetto dipende spesso, tra l’altro, dall’adeguatezza delle infrastrutture e dall’accessibilità economica dell’acqua. Prelievo idrico Somma di tutta l’acqua in entrata nel perimetro dell’impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento. Lavoratore nella catena del valore Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell’impresa su cui quest’ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell’impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali . Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per “forza lavoro propria” si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa, vale a dire i dipendenti , sia i lavoratori non dipendenti , che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all’impresa, ossia “lavoratori autonomi”, oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE O78). Rappresentanti dei lavoratori Per “ rappresentanti dei lavoratori ” si intendono: a) i rappresentanti sindacali, vale a dire rappresentanti designati o eletti dai sindacati o dai loro iscritti conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali; b) i rappresentanti debitamente eletti, vale a dire rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell’organizzazione, che non sono sottoposti al dominio né al controllo del datore di lavoro conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o agli accordi collettivi, le cui funzioni non comprendono attività riconosciute come prerogativa esclusiva dei sindacati nel paese interessato e la cui esistenza non è utilizzata per compromettere la posizione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti. Equilibrio tra vita professionale e vita privata Livello adeguato di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata di una persona. In senso più lato riguarda non soltanto l’ equilibrio tra vita professionale e vita privata alla luce delle responsabilità familiari o assistenziali, bensì anche la ripartizione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata al di là delle responsabilità familiari. [^2] Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2026/oj ). »

[^1]: Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (, ELI: ). [^2]: Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (, ELI: ). [^3]: Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (). [^4]: Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (, ELI: ). [^5]: Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (, ELI: ). [^6]: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (, ELI: ). [^7]: Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (, ELI: ). [^8]: Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (). [^9]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori degli indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, nella fattispecie l’indicatore “percentuale media ponderata di membri indipendenti dei consigli di amministrazione” di cui all’allegato II, sezione 1, di tale regolamento. [^10]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 13 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Diversità di genere nel consiglio”). Risponde anche alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella fattispecie l’indicatore “Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2. [^11]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“assenza di dovuta diligenza”). [^12]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili”). [^13]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche”). [^14]: Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (, ELI: ). [^15]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, ed è coerente con il regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione che modifica detto regolamento delegato per quanto riguarda la definizione di armi vietate. [^16]: Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1818, come disposto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). [^17]: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). [^18]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 12 e n. 13 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto” e “Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile”). [^19]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” e “Assenza di una politica in materia di diritti umani”). Risponde altresì alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell’Organizzazione internazionale del lavoro” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento. [^20]: Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (, ELI: ). [^21]: Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (, ELI: ). [^24]: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (, ELI: ). [^25]: Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (, ELI: ). [^26]: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione. [^27]: Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione. [^28]: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. [^29]: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui requisiti patrimoniali). [^30]: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (, ELI: ). [^31]: Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (, ELI: ). [^32]: Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima). [^33]: Importi di CapEx connessi ai seguenti codici NACE: a) B.05 Estrazione di carbone e lignite, B.06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale (limitatamente al petrolio greggio), B.09.1 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale (limitatamente al petrolio greggio); b) C.19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; c) D.35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; d) D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata (limitatamente alla produzione di energia elettrica o termica a partire dal carbone e dal petrolio); e) D.46.81 Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (limitatamente ai combustibili solidi e liquidi). [^34]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio”). È anche coerente con il modello 3 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione. Inoltre è in linea con l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici). [^35]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile”). La ripartizione serve come punto di riferimento per un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui al medesimo allegato, tabella 2 (“Ripartizione del consumo energetico per tipo di fonti di energia non rinnovabili”). [^36]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile”). [^37]: Sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (, ELI: ). [^38]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 1 e n. 2 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Emissioni di GHG” e “Impronta di carbonio”). Inoltre è in linea con l’articolo 5, paragrafo 1, con l’articolo 6 e con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici); con l’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua. [^39]: Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (, ELI: ). [^40]: Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento (). [^41]: Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima). [^42]: Le informazioni sono in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima). [^43]: Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti (). [^44]: Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici) e il regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione. [^45]: Questo obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 2 sul portafoglio bancario — rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — efficienza energetica delle garanzie reali. [^46]: Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici). [^47]: Tali informazioni sono coerenti con le prescrizioni dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario — rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico. [^48]: Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (, ELI: ). [^49]: Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (). [^50]: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (, ELI: ). [^51]: Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (). [^52]: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, (ELI: ). [^53]: Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (, ELI: ). [^54]: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (, ELI: ). [^55]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 1, e gli indicatori n. 1, n. 2 e n. 3, di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Emissioni in acqua”, “Emissioni di inquinanti inorganici”, “Emissioni di inquinanti atmosferici” e “Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono”). [^56]: Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (, ELI: ). [^57]: Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (, ELI: ). [^58]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di gestione idrica”). [^59]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Esposizione a zone a elevato stress idrico”). [^60]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 6.2 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Percentuale media ponderata dell’acqua riciclata e riutilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti”). [^61]: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (, ELI: ). [^62]: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ELI: ). [^63]: Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (, ELI: ). [^64]: Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (). [^65]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 14.2 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano una politica di protezione della biodiversità estesa a siti operativi posseduti, affittati o gestiti in una zona protetta o in un’area che presenta un elevato valore in termini di biodiversità al di fuori delle zone protette, oppure adiacenti a tali zone o aree”). [^66]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 11, n. 12 e n. 15 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili”, “Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili” e “Deforestazione”). [^67]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità”). [^68]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 10 e n. 14.1 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo” e “Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui operazioni influiscono sulle specie minacciate”). [^69]: Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (). [^70]: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (, ELI: ). [^71]: Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (). [^72]: Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (). [^73]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 13 di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Tasso di rifiuti non riciclati”). [^74]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi”). [^75]: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (, ELI: ). [^76]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 9 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi”). [^77]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani”). [^78]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 5 di cui all’allegato I, tabella 3, e l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale” e “Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”). [^79]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 1 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro”). [^80]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 2 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ( “Tasso di infortuni”), e alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato. [^81]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 3 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie”). [^82]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 12 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Divario retributivo di genere non corretto”), e alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Media ponderata del divario di retribuzione tra i generi” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato. [^83]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 8 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Eccesso di divario retributivo a favore dell’amministratore delegato”). [^84]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 7 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Incidenti legati alla discriminazione”). [^85]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato. [^86]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani”). [^87]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 4 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di un codice di condotta del fornitore”). [^88]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”). [^89]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato. [^90]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”). [^91]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato. [^92]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 11 di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”). [^93]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 10 di cui all’allegato I, tabella 1, e l’indicatore n. 14 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali” e “Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani”), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l’indicatore “Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2 sui fattori sociali, di tale regolamento delegato. [^94]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 15 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva”). [^95]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 6 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Insufficiente protezione degli informatori”). [^96]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 16 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti”). [^97]: Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l’indicatore n. 17 di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (“Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva”), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, nella fattispecie l’indicatore “Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione” di cui all’allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.

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