del 28 maggio 2026
che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani 1 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.
(2) L’8 dicembre 2020, mediante la dichiarazione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell’Unione europea, relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani è un valore fondamentale dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
(3) Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha condannato fermamente la continua e crescente violenza dei coloni nei confronti dei civili palestinesi e ha ribadito il suo invito al Consiglio a portare avanti i lavori su ulteriori misure restrittive nei confronti dei coloni estremisti nonché delle entità e delle organizzazioni che li sostengono.
(4) In tale contesto, è opportuno includere tre persone e quattro entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS
1 GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj .
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è così modificato: