del 26 maggio 2026
relativo alla sospensione del regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 195 e l’articolo 229, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 195 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità per la Commissione di sospendere il regime di perfezionamento attivo se il mercato dell’Unione subisce o rischia di subire perturbazioni. Si tratta di una misura di applicazione generale, decisa dalla Commissione mediante un regolamento di esecuzione della Commissione.
(2) Il perfezionamento attivo è un regime doganale speciale di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , nel quadro del quale merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette a dazi e oneri prima di essere riesportate o immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione, fatti salvi i dazi e gli oneri all’importazione applicabili. Gli operatori dell’Unione devono chiedere un’autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo a norma dell’articolo 211, paragrafo 1, di tale regolamento.
(3) Nell’ambito del perfezionamento attivo esistono due regimi: le merci non unionali possono essere importate, trasformate e infine riesportate (IM-EX), oppure gli operatori possono chiedere un’autorizzazione di esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti, costituite da merci unionali, dopo di che, entro un periodo di tempo limitato, le merci non unionali, sostituite da merci equivalenti, possono essere importate nell’Unione, senza essere soggette a dazi e oneri e immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione (EX-IM). Nel caso dello zucchero, l’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 3 ammette il ricorso alla compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell’UE (codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 ) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80 ) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
(4) L’importatore di zucchero greggio in esenzione da dazio può essere un operatore diverso dall’esportatore di zucchero raffinato e può avere sede in un altro Stato membro. Pertanto l’esportazione di zucchero bianco o di zucchero in forma di prodotto trasformato può portare all’importazione di zucchero greggio prodotto al di fuori dell’UE in esenzione da dazio in uno Stato membro diverso da quello in cui ha avuto luogo l’esportazione iniziale. Il principio guida del perfezionamento attivo prevede l’equilibrio tra i quantitativi di merci importate in esenzione da dazi e oneri e le corrispondenti esportazioni di merci trasformate in cui tali merci sono incorporate. Tuttavia, in una situazione di EX-IM in cui le importazioni avvengono in un altro Stato membro, l’esportazione di zucchero da uno Stato membro può comportare una maggiore disponibilità di zucchero in un altro e incidere sugli scambi all’interno dell’Unione.
(5) Per quanto riguarda il mercato dello zucchero dell’Unione nel suo complesso, le statistiche di Eurostat sul commercio mostrano che le importazioni in regime di perfezionamento attivo sono aumentate nelle ultime tre campagne di commercializzazione. Nella campagna di commercializzazione 2022/2023 sono state importate 393 371 tonnellate di zucchero greggio e 236 201 tonnellate di zucchero bianco. Nella campagna di commercializzazione 2024/2025 le importazioni di zucchero greggio sono aumentate a 587 472 tonnellate, mentre le importazioni di zucchero bianco sono scese a 154 915 tonnellate, portando il totale delle importazioni di zucchero in regime di perfezionamento attivo a 742 387 tonnellate, pari al 5 % della domanda del mercato dell’Unione.
(6) Nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione 2025/2026 sono state importate in regime di perfezionamento attivo 257 405 tonnellate di zucchero greggio e 61 537 tonnellate di zucchero bianco. Rispetto ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione 2024/2025, il ricorso al perfezionamento attivo è aumentato del 43 %. Se le importazioni dovessero continuare a tale ritmo, quelle in regime di perfezionamento attivo per l’intera campagna di commercializzazione potrebbero arrivare a rappresentare l’8 % della domanda dell’Unione stimata per la campagna di commercializzazione 2025/2026.
(7) Le informazioni contenute nelle notifiche degli Stati membri sui prezzi dello zucchero bianco, sulla superficie coltivata con barbabietole da zucchero e sulla produzione di zucchero bianco, presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione 4 , dimostrano che il recente periodo di prezzi elevati dello zucchero ha aumentato l’attrattiva finanziaria della coltura, determinando un aumento della superficie coltivata con barbabietole da zucchero tra le campagne di commercializzazione 2023/2024 e 2024/2025. La corrispondente produzione di zucchero bianco è passata da 15,6 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2023/2024 a 16,6 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2024/2025. Nello stesso periodo la domanda dell’Unione è rimasta stabile a 15,3 milioni di tonnellate.
(8) La maggiore disponibilità, il ristagno della domanda e il forte calo dei prezzi sul mercato mondiale hanno determinato un calo del prezzo medio dello zucchero bianco nell’Unione dall’inizio del 2024. L’ultimo prezzo medio dell’Unione disponibile è pari a 516 EUR per tonnellata nel gennaio 2025, in calo rispetto al livello massimo di 856 EUR per tonnellata del dicembre 2023.
(9) Diversi attori del mercato dell’Unione hanno risposto all’offerta eccedentaria riducendo la produzione di barbabietole da zucchero e zucchero bianco nell’Unione. Nella campagna di commercializzazione 2025/2026 la superficie coltivata con barbabietole si è ridotta del 12 %. Tuttavia, a causa delle condizioni di crescita favorevoli, la produzione stimata si è ridotta solo del 3 %, scendendo a 16 milioni di tonnellate di zucchero bianco. Tenuto conto della situazione del mercato mondiale, si prevede che gran parte della produzione eccedentaria si aggiungerà ai livelli già significativi delle scorte di zucchero dell’Unione che, secondo le notifiche degli Stati membri presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, ammontavano a 2,3 milioni di tonnellate alla fine della campagna di commercializzazione 2024/2025 rispetto a 1,5 milioni di tonnellate all’inizio della campagna di commercializzazione 2022/2023.
(10) Oltre alla riduzione della superficie coltivata con barbabietole da zucchero, la risposta del mercato si è manifestata anche nell’intensificazione delle esportazioni di zucchero bianco. Le statistiche di EUROSTAT sul commercio per le campagne 2022/2023 e 2024/2025 mostrano uno spostamento del mercato dello zucchero dell’Unione da un mercato di importazione netta a un mercato di esportazione netta. In tale periodo le esportazioni di zucchero in regime normale sono aumentate da 0,6 milioni di tonnellate a 1,6 milioni di tonnellate, mentre le importazioni in regime normale sono diminuite da 2,3 milioni di tonnellate a 0,6 milioni di tonnellate. Ciò rispecchia il minor fabbisogno di zucchero proveniente da paesi terzi sul mercato dell’Unione e la produzione eccedentaria dell’Unione.
(11) Secondo le statistiche di EUROSTAT sul commercio, tra la campagna di commercializzazione 2022/2023 e la campagna 2024/2025 le importazioni in regime normale e quelle in regime di perfezionamento attivo sono diminuite, passando da 3 milioni di tonnellate a 1,4 milioni di tonnellate di zucchero. Tuttavia le importazioni in regime di perfezionamento attivo hanno rappresentato il 54 % delle importazioni totali di zucchero nella campagna di commercializzazione 2024/2025, rispetto al 21 % nella campagna 2022/2023. Nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione 2025/2026 la quota delle importazioni in regime di perfezionamento attivo è stata pari al 58 % delle importazioni totali. Di conseguenza la crescita del ricorso al perfezionamento attivo ha sostituito sempre più la domanda di zucchero originario dell’Unione e ha indebolito l’effetto sul mercato della riduzione delle importazioni in regime normale e dell’aumento delle esportazioni in regime normale.
(12) Il passaggio dalle importazioni di zucchero in regime normale alle importazioni in regime di perfezionamento attivo esercita inoltre un’ulteriore pressione sul prezzo medio dell’Unione, in quanto il valore medio all’importazione (costo, assicurazione e nolo, «cif») delle importazioni in regime di perfezionamento attivo è inferiore al valore cif medio all’importazione in regime normale. Nell’ambito del perfezionamento attivo gli operatori dell’Unione possono importare zucchero non soggetto a dazi e oneri da origini più competitive rispetto alle origini che hanno un accesso preferenziale al mercato dell’Unione. Nello specifico la quota crescente delle importazioni di zucchero greggio, che nel caso del regime di perfezionamento attivo EX-IM può essere raffinata e immessa in libera pratica sul mercato interno dell’Unione, esercita una pressione sui prezzi dello zucchero dell’Unione esponendo ulteriormente il mercato ai prezzi bassi sul mercato mondiale e causa ritardi nella ripresa del mercato. Tale quota riduce inoltre l’efficacia dei regimi di accesso al mercato accuratamente calibrati, negoziati nell’ambito di accordi commerciali bilaterali e multilaterali, in cui lo zucchero è considerato un prodotto sensibile, come richiesto dal gruppo ad alto livello sullo zucchero nella relazione del 5 luglio 2019 5 .
(13) Nella campagna di commercializzazione 2024/2025 lo zucchero greggio di canna di cui al codice NC 1701 14 90 importato in regime di perfezionamento attivo aveva un valore cif medio di 469 EUR/t, rispetto a un valore cif medio di 604 EUR/t per le importazioni in regime normale di zucchero greggio di canna di cui al codice NC 1701 14 10 . Tali prezzi cif sono calcolati sulla base del valore e del volume di tali importazioni secondo le statistiche di EUROSTAT sul commercio. Nell’ambito delle importazioni in regime normale, lo zucchero greggio di canna importato per ottenere zucchero bianco rientra nel codice NC 1701 14 10 , che è soggetto a un regime di uso finale. Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il codice NC 1701 14 90 è utilizzato per lo zucchero greggio di canna importato per ottenere zucchero bianco.
(14) Anche se le importazioni di zucchero in regime di perfezionamento attivo sono equilibrate dalle esportazioni di prodotti trasformati, l’uso eccessivo del perfezionamento attivo, in particolare l’importazione di zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco, sostituisce la domanda di zucchero originario dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tale situazione contribuisce a indebolire la posizione negoziale dei produttori di zucchero dell’Unione, ritarda la contrattazione e aumenta la probabilità di accumulo delle scorte e di vendite con ribassi. Tali effetti possono alterare la formazione dei prezzi e la pianificazione delle vendite sul mercato dell’Unione e causare pertanto una turbativa del mercato.
(15) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il mercato dello zucchero dell’Unione subisca e rischi di subire ulteriori perturbazioni a causa del costante aumento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, in particolare per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco, il cui valore cif è inferiore al valore cif delle importazioni in regime normale e notevolmente inferiore al prezzo medio dell’Unione.
(16) Occorre pertanto sospendere il ricorso al regime di perfezionamento attivo nel settore dello zucchero per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco. Considerando che l’aumento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo riguarda principalmente le importazioni di zucchero greggio di canna, che rappresentano la quota maggiore dei ricorsi al perfezionamento attivo e la più grande differenza di prezzo rispetto alle importazioni in regime normale, è proporzionato sospendere soltanto parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo, vale a dire solo per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco.
(17) Per evitare ulteriori perturbazioni del mercato, è pertanto opportuno sospendere, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , la concessione di nuove autorizzazioni di perfezionamento attivo dello zucchero greggio dei codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 utilizzato per ottenere zucchero bianco e l’uso di zucchero per la compensazione per equivalenza di cui all’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Al fine di mantenere la certezza del diritto ed evitare perturbazioni degli obblighi contrattuali già in vigore in virtù di autorizzazioni già concesse, è opportuno prevedere un periodo transitorio di trenta giorni, al termine del quale le autorizzazioni esistenti che conferiscono il diritto di utilizzare il regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna o la compensazione per equivalenza dovrebbero essere sospese.
(18) Tenuto conto delle stime di produzione per la campagna di commercializzazione 2025/2026 e delle scorte accumulate che saranno riportate alla campagna di commercializzazione 2026/2027, si prevede che il mercato sarà ancora esposto al rischio di perturbazioni dalle importazioni in regime di perfezionamento attivo oltre la fine della campagna di commercializzazione 2025/2026 in corso. È pertanto opportuno sospendere il pertinente regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna per un periodo di 12 mesi fino al 27 maggio 2027. La Commissione riesaminerà l’impatto della sospensione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, sottogruppo «Seminativi e olio d’oliva»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ricorso al regime di perfezionamento attivo è sospeso per quanto riguarda lo zucchero greggio di canna di cui ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 utilizzato per ottenere prodotti trasformati del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo durante un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente alle autorizzazioni valide a tale data.
Articolo 2
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina l’impatto della sospensione di cui all’articolo 1 e adotta le opportune misure necessarie.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica fino al 27 maggio 2027.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj .
2 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ).
3 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ).
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione ( GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj ).
5 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/sugar_en?prefLang=it .