del 18 maggio 2026
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 1 , in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
(2) In esito a un riesame di tali misure, risulta opportuno sopprimere le voci relative a sette entità dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Inoltre, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 11 persone fisiche che figurano in tale elenco.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 18 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS
1 GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj .
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: