Regolamento (UE) 2026/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (Testo rilevante ai fini del SEE)

32026R1046Regulation27 mag 2026

del 29 aprile 2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 definisce gli obiettivi in materia di CO 2 per i veicoli pesanti nuovi. Tali obiettivi costituiscono un elemento fondamentale del quadro dell’Unione volto a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e a conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1242 impone ai costruttori obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 progressivamente più restrittivi, che garantiscono certezza e prevedibilità a lungo termine agli investitori lungo la catena del valore, lasciando tempo sufficiente per una transizione giusta verso la neutralità climatica. È pertanto fondamentale che il livello degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 stabiliti a norma del regolamento (UE) 2019/1242 rimanga invariato.

(3) Al fine di agevolare la conformità agli obiettivi applicabili a partire dal 2030 e alla luce del ritardo nella realizzazione dell’infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade per i veicoli pesanti, i costruttori dovrebbero poter generare maggiori crediti di emissioni prima di tale anno, il che potrebbe anche incentivare la diffusione anticipata dei veicoli pesanti a emissioni zero.

(4) Durante i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 i costruttori dovrebbero ottenere crediti di emissioni quando le loro emissioni specifiche di CO 2 sono inferiori agli obiettivi di emissioni di CO 2 anziché alla traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 .

(5) Poiché la diffusione di autobus urbani a emissioni zero è già in fase avanzata e il loro utilizzo non è influenzato negativamente dall’eventuale mancanza di un’infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli autobus urbani.

(6) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire ai costruttori di veicoli maggiore flessibilità per conseguire la conformità mantenendo invariato il livello di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 , non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1242,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

1)«a): la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 di cui al paragrafo 2 per il periodo di riferimento del 2025 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 e la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 per i periodi di riferimento degli anni diversi da quelli che vanno dal 2025 al 2029 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per lo stesso periodi di riferimento, se la differenza è un valore positivo (“crediti di emissioni”); o»«a)la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 di cui al paragrafo 2 per il periodo di riferimento del 2025 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 e la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 per i periodi di riferimento degli anni diversi da quelli che vanno dal 2025 al 2029 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per lo stesso periodi di riferimento, se la differenza è un valore positivo (“crediti di emissioni”); o»
«a)la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 di cui al paragrafo 2 per il periodo di riferimento del 2025 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 e la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO 2 per i periodi di riferimento degli anni diversi da quelli che vanno dal 2025 al 2029 e le emissioni specifiche medie di CO 2 di tale costruttore per lo stesso periodi di riferimento, se la differenza è un valore positivo (“crediti di emissioni”); o»
  1. l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA

1 Parere del 18 marzo 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2026.

3 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO 2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj ).

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

1)| | «2019 ≤ Y < 2025 | 2025 ≤ Y < 2030 | 2030 ≤ Y < 2040 |; | --- | --- | --- | --- |; | cCO2(NO) Y | [ET(2025) Y – CO 2 (2025) Y ]× V Y | [ET2025(NO) Y – CO 2 (NO) Y ]× V Y | [ET(NO) Y – CO 2 (NO) Y ]× V Y |; | dCO2(NO) Y | 0 | [ CO 2 (2025) Y – T (2025) Y ] × V Y | [CO 2 (NO) Y – T(NO) Y ]× V Y |; | cCO2(M) Y | 0 | [ET2025(M) Y – CO 2 (M) Y ]× V Y | [ET(M) Y – CO 2 (M) Y ]× V Y |; | dCO2(M) Y | 0 | 0 | [CO 2 (M) Y – T(M) Y ]× V Y »; |
2)».
».

Footnotes

  1. Parere del 18 marzo 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 2

  2. Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2026. 2

  3. Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (, ELI: ). 2

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