32026R1026•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1026 della Commissione, dell’8 maggio 2026, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)
32026R1026Regulation1 mag 2026
dell’8 maggio 2026
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( Aphia minuta e Pseudaphya ferreri ) e dello zerro ( Spicara smaris ) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 1 , in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione autorizza una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, di tale regolamento.
(3) La Commissione ha concesso per la prima volta una siffatta deroga per l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( Aphia minuta e Pseudaphya ferreri ) e dello zerro ( Spicara smaris ) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione 2 . Sono state concesse diverse proroghe della deroga, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/755 della Commissione 3 , che scade il 30 aprile 2026.
(4) La Comunità autonoma delle Isole Baleari ha modificato il proprio piano di gestione 4 il 15 dicembre 2023 5 e ha presentato periodicamente relazioni di monitoraggio sulla sua attuazione. La Spagna ha chiesto la proroga della deroga nell’ottobre 2025.
(5) Nel corso della sua 80 a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2025, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e le relazioni di monitoraggio 6 . Lo CSTEP ha concluso che, per quanto riguarda la pesca tradizionale «tirada» nelle Isole Baleari, sono soddisfatte le condizioni per la deroga della distanza dalla costa. A seguito delle raccomandazioni dello CSTEP, la Spagna si è impegnata 7 a effettuare studi specifici al fine di valutare la sovrapposizione spaziale tra la Posidonia oceanica e le zone di pesca e fornire solide prove dell’impatto limitato sulle praterie di Posidonia .
(6) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(7) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le dimensioni ridotte della piattaforma continentale e l’estensione limitata delle zone in cui è possibile praticare la pesca al traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.
(8) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo a un massimo di 55 pescherecci, già autorizzati a pescare ed elencati nel piano di gestione, ciascuno con una dimensione massima di 12 m e una potenza massima di 198,5 kW.
(9) La pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all’uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono immediatamente rilasciate vive e il loro tasso di sopravvivenza è molto elevato.
(10) L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.
(11) L’attività di pesca non può essere esercitata con altri attrezzi, in quanto la sciabica da natante è l’unico attrezzo regolamentato autorizzato per la cattura delle tre specie bersaglio in questione, che vivono in branchi in acque costiere poco profonde.
(12) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Spagna per pescherecci registrati nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa e aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni.
(13) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto il piano di gestione vieta la pesca sugli habitat della Posidonia oceanica , del maerl e di altri habitat coralligeni.
(14) Il piano di gestione 8 comprende misure per il monitoraggio delle attività di pesca.
(15) La Spagna ha autorizzato in precedenza una deroga alla dimensione minima di maglia di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva e ha un effetto trascurabile sull’ambiente marino, e che si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento.
(16) Per quanto riguarda le condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, sebbene tale articolo sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , l’allegato IX, parte B, punto 4, di quest’ultimo consente, sulla base delle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime di maglia concesse nel quadro dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e in vigore al 14 agosto 2019.
(17) La proroga della deroga richiesta dalla Spagna soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all’allegato IX, parte B, punto 4, di tale regolamento. Tale deroga non comporta un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame. Essa mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.
(18) Il piano di gestione della pesca adottato dalla Spagna disciplina l’attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.
(19) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 10 .
(20) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e pertanto non interferiscono con le attività di pesca di altre imbarcazioni.
(21) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.
(22) La durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora il monitoraggio del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 aprile 2029.
(23) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione 11 è giunta a scadenza il 30 aprile 2026, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o maggio 2026.
(24) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(25) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell’attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell’Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 12 .
(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica ai pescherecci che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( Aphia minuta e Pseudaphya ferreri ) e dello zerro ( Spicara smaris ) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari che soddisfano le condizioni seguenti:
a) essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la Pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;
b) avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca con l’esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
c) essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di monitoraggio e relazione
La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 30 settembre 2027 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica dal 1 o maggio 2026 al 30 aprile 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( Aphia minuta e Pseudaphia ferreri ) e dello zerro ( Spicara smaris ) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) ( GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1233/oj ).
3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/755 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( Aphia minuta e Pseudaphia ferreri ) e dello zerro ( Spicara smaris ) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) ( GU L, 2024/755, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/755/oj ).
4 «Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la PESCA con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears» (BOIB n. 035, marzo 2019, pag. 9442).
5 «Decreto 91/2023, de 15 de diciembre, por el cual se regula la pesca marítima y el marisqueo a las zonas que integran la red ecológica europea Natura 2000 2 declaradas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se modifican el Decreto 22/2016, de 22 de abril, el Decreto 22/2018, de 6 de julio, el Decreto 55/2022, de 19 de diciembre y el Decreto 19/2019, de 15 de marzo» (BOIB n. 170, 16 dicembre 2023).
6 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 80 a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-03) . Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025 ( https://stecf.ec.europa.eu/document/download/0ad54569-90a8-4b1d-8a23-8bd648296112_en ).
7 11 febbraio 2026.
8 «Decreto 91/2023, de 15 de diciembre, por el cual se regula la pesca marítima y el marisqueo a las zonas que integran la red ecológica europea Natura 2000 2 declaradas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se modifican el Decreto 22/2016, de 22 de abril, el Decreto 22/2018, de 6 de julio, el Decreto 55/2022, de 19 de diciembre y el Decreto 19/2019, de 15 de marzo» (BOIB n. 170, 16 dicembre 2023).
9 Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj ).
10 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj ).
11 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione del 1 o settembre 2020 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) ( GU L 286 del 2.9.2020, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1243/oj ).
12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (, ELI: ). ↩ ↩2
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/755 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (). ↩ ↩2
«Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la PESCA con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears» (BOIB n. 035, marzo 2019, pag. 9442). ↩ ↩2
«Decreto 91/2023, de 15 de diciembre, por el cual se regula la pesca marítima y el marisqueo a las zonas que integran la red ecológica europea Natura 2000 2 declaradas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se modifican el Decreto 22/2016, de 22 de abril, el Decreto 22/2018, de 6 de julio, el Decreto 55/2022, de 19 de diciembre y el Decreto 19/2019, de 15 de marzo» (BOIB n. 170, 16 dicembre 2023). ↩ ↩2
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 80a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-03). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025 (). ↩ ↩2
«Decreto 91/2023, de 15 de diciembre, por el cual se regula la pesca marítima y el marisqueo a las zonas que integran la red ecológica europea Natura 2000 2 declaradas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se modifican el Decreto 22/2016, de 22 de abril, el Decreto 22/2018, de 6 de julio, el Decreto 55/2022, de 19 de diciembre y el Decreto 19/2019, de 15 de marzo» (BOIB n. 170, 16 dicembre 2023). ↩ ↩2
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (, ELI: ). ↩ ↩2
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (, ELI: ). ↩ ↩2
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione del 1o settembre 2020 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (, ELI: ). ↩ ↩2
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (, ELI: ). ↩ ↩2
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