del 7 maggio 2026
relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio».
(4) Nel parere del 31 agosto 2025 2 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha concluso che il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che sia un irritante per gli occhi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'aggiunta del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 a un livello minimo di 1 × 10 9 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la qualità della produzione e della fermentazione dell'insilato di materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare. Essa non ha tuttavia potuto trarre conclusioni sull'efficacia del preparato sul materiale vegetale facile da insilare e difficile da insilare. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal , 23(9), e9634. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9634 .