Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1018 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

32026R1018Regulation28 mag 2026

del 7 maggio 2026

relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio».

(4) Nel parere del 18 settembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. L’Autorità non ha tuttavia potuto trarre conclusioni sulla possibilità che il preparato sia irritante per gli occhi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’aggiunta del preparato a un livello minimo di 4 × 10 2 CFU di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e 3,2 × 10 6 CFU di Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione dell’insilato di materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal , 2025;23(10):e9698, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698 .

CFU/kg di materiale fresco
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio
1k1803Saccharomyces cerevisiae NBRC
0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425
—: metodi di sequenziamento del DNA o reazione a catena della polimerasi (PCR) — CEN/TS 15790.Tutte le specie animali1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.28 maggio 2036
1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .
2 Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi ( GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj ).

Footnotes

  1. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  2. Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (, ELI: ). 2 3

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