Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1014 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

32026R1014Regulation28 mag 2026

del 7 maggio 2026

relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(4) Nel parere del 16 settembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, sebbene l’uso dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come integratore alimentare volto a compensare la carenza di triptofano nei mangimi sia sicuro per le specie non ruminanti, può sussistere un rischio di aumento della produzione di metaboliti tossici se nei ruminanti è utilizzato il triptofano non protetto. L’Autorità ha inoltre espresso preoccupazioni in merito all’uso dell’L-triptofano nell’acqua di abbeveraggio a causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici. L’Autorità ha altresì concluso che l’uso dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 nell’alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. In assenza di dati essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per la pelle o per gli occhi o un sensibilizzante della pelle, ma ha individuato un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell’aminoacido L-triptofano per tutte le specie non ruminanti. Per essere efficace tanto nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, essa dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione ritiene che i possibili rischi per l’igiene connessi all’uso di tale aminoacido nell’acqua di abbeveraggio debbano essere affrontati dagli operatori del settore dei mangimi nell’ambito dei loro obblighi di garantire il rispetto dei pertinenti requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Se utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti, l’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. È opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare nel caso di una supplementazione con L-triptofano nell’acqua di abbeveraggio. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal , 23(10), e9677. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9677 .

3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi ( GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj ).

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.
3c443iL-triptofano—: «L-tryptophan monograph» del Food Chemical Codex.Tutte le specie animali1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.28 maggio 2036
1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .
2 Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA [ EFSA Journal 2018;16(10):5458]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).

Footnotes

  1. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  2. Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA [EFSA Journal 2018;16(10):5458]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche). 2 3

  3. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (, ELI: ). 2

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