del 7 maggio 2026
relativo all’autorizzazione della L-cisteina, della L-cisteina cloridrato monoidrato e della L-cisteina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-cisteina, della L-cisteina cloridrato monoidrato e della L-cisteina cloridrato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione della L-cisteina, della L-cisteina cloridrato monoidrato e della L-cisteina cloridrato, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», e nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. L’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito nella misura in cui sono classificati nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione della L-cisteina, della L-cisteina cloridrato monoidrato e della L-cisteina cloridrato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4) Nel parere del 17 settembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-cisteina, la L-cisteina cloridrato monoidrato e la L-cisteina cloridrato sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la L-cisteina non è considerata un irritante per la pelle e per gli occhi, né un sensibilizzante della pelle. Le sostanze L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato e L-cisteina cloridrato sono considerate corrosive per gli occhi e per le vie respiratorie, ma non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che siano irritanti per la pelle. Dato che la L-cisteina, la L-cisteina cloridrato e la L-cisteina cloridrato monoidrato sono utilizzate come aromatizzanti negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che è prevedibile che possano svolgere una funzione analoga nei mangimi e che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-cisteina, la L-cisteina cloridrato monoidrato e la L-cisteina cloridrato soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori degli additivi.
(6) La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per la L-cisteina, la L-cisteina cloridrato monoidrato e la L-cisteina cloridrato. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta degli additivi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal . 2025;23:e9689, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9689 .