Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1011 della Commissione, del 7 maggio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele

32026R1011Regulation28 mag 2026

del 7 maggio 2026

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione 2 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(2) Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, nella tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», il punto 3 prevede erroneamente che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva debba essere indicato sull’etichetta dell’additivo e della premiscela. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva dovrebbe essere indicato solo sull’etichetta dell’additivo. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, alla voce della tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», punto 3, le parole «e della premiscela» sono soppresse.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L, 2025/1787, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1787/oj ).

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (). 2

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