32026R1011•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1011 della Commissione, del 7 maggio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele
32026R1011Regulation28 mag 2026
del 7 maggio 2026
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione 2 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(2) Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, nella tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», il punto 3 prevede erroneamente che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva debba essere indicato sull’etichetta dell’additivo e della premiscela. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva dovrebbe essere indicato solo sull’etichetta dell’additivo. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, alla voce della tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», punto 3, le parole «e della premiscela» sono soppresse.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L, 2025/1787, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1787/oj ).
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