del 7 maggio 2026
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione 2 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(2) Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, nella tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», il punto 3 prevede erroneamente che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva debba essere indicato sull’etichetta dell’additivo e della premiscela. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva dovrebbe essere indicato solo sull’etichetta dell’additivo. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, alla voce della tabella relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», punto 3, le parole «e della premiscela» sono soppresse.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L, 2025/1787, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1787/oj ).