Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione, del 27 aprile 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o maggio 2026

32026R1003Regulation1 mag 2026

del 27 aprile 2026

che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o maggio 2026

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1 , in particolare gli articoli 183 e 193 bis,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione 2 stabilisce che il prezzo di costo, assicurazione e nolo ( cost, insurance and freight , «CIF») all’importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) I prezzi cif all’importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell’articolo 32 di tale regolamento di esecuzione.

(3) I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(4) A norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione 3 , se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(5) I dazi all’importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

(6) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all’importazione a norma dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(7) I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione 4 stabilisce i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 15 gennaio 2026.

(9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120.

(10) Al fine di garantire che i melassi importati abbiano un accesso equo al mercato dell’Unione, è necessario che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026 Per la Commissione A nome della presidente Elisabeth WERNER Direttrice generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj .

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ).

3 Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ).

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026 ( GU L, 2026/120, 15.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/120/oj ).

Codice NC 1Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto consideratoImporto del dazio per 100 kg netti di prodotto consideratoImporto del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato
1703 10 0017,450 2-
1703 90 002,940,35 31,80
1 Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
2 Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
3 Questo importo è conforme all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

Footnotes

  1. Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. 2 3 4

  2. Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. 2 3 4

  3. Questo importo è conforme all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. 2 3 4

  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026 (). 2

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