del 29 aprile 2026
che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, compreso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , continuano a essere guidati dagli obiettivi e dai principi dell’azione esterna dell’Unione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), nonché dalla politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo, quale stabilita all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le misure volte a migliorare l’efficienza della garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 («garanzia per le azioni esterne») dovrebbero essere attuate in modo pienamente coerente con tali obiettivi e principi, garantendo nel contempo un allineamento tra le politiche dell’Unione e le priorità dei paesi partner.
(2) Alla luce del contesto geopolitico e geoeconomico mondiale è necessario che l’Unione ribadisca il proprio impegno a istituire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner, compreso il proprio impegno a consolidare le istituzioni democratiche, rafforzare la stabilità e la sicurezza regionali, affrontare le sfide migratorie, promuovere lo sviluppo umano, diversificare le catene di approvvigionamento, sostenere l’ordine internazionale basato su regole e far fronte alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
(3) L’Unione e i suoi Stati membri continuano ad essere collettivamente i principali fornitori mondiali dell’assistenza pubblica allo sviluppo, e le loro ambizioni e azioni strategiche richiedono pertanto una forte visibilità. Nell’ambito dell’approccio Team Europa, le politiche di cooperazione internazionale dell’Unione e quelle dei suoi Stati membri dovrebbero integrarsi a vicenda per migliorare l’efficacia, l’impatto e il valore aggiunto della loro assistenza collettiva e contribuire a rafforzare la consapevolezza riguardo alle azioni dell’Unione e dei suoi Stati membri, nonché la visibilità delle stesse, nei paesi partner.
(4) La relazione Draghi del 2024 sul futuro della competitività europea raccomanda di garantire un maggiore coinvolgimento del settore privato e di ridurre le dipendenze esterne eccessive, garantendo l’approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti per il trasporto sostenibile e tecnologie pulite da tutto il mondo, e potenziando e valorizzando in tal modo la strategia «Global Gateway» stabilita nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 1 o dicembre 2021 dal titolo «Il Global Gateway» («Global Gateway») e i piani di crescita per i paesi dell’allargamento, nonché i partenariati globali con i paesi del vicinato, che richiedono risorse aggiuntive.
(5) Un importante strumento di finanziamento dell’Unione per conseguire gli obiettivi del Global Gateway e realizzare gli investimenti strategici è l’EFSD+, in particolare la sua garanzia di bilancio, una componente della garanzia per le azioni esterne. Una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne consentirebbe di liberare finanziamenti per le priorità dell’azione esterna dell’Unione, compreso il potenziamento del Global Gateway, adottando nel contempo un approccio differenziato e adeguato al contesto per i paesi partner, in particolare quelli ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, i paesi meno sviluppati e i paesi poveri fortemente indebitati.
(6) Tenendo conto dei rischi di influenza straniera e di iniziative concorrenti, nell’attuazione dell’EFSD+ è opportuno prestare attenzione a garantire che l’Unione fornisca sostegno nell’ambito della garanzia per le azioni esterne solo alle operazioni che rispettano i valori e gli interessi dell’Unione e garantiscono condizioni di parità e una concorrenza leale per le imprese dell’Unione.
(7) L’EFSD+ si trova ad affrontare una domanda molto elevata proveniente dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo (IFS), come confermato dalla valutazione degli strumenti di finanziamento esterno effettuata dalla Commissione per i quadri finanziari pluriennali 2014-2020 e 2021-2027.
(8) La copertura della garanzia dell’EFSD+ potrebbe essere aumentata fino al 2027 utilizzando le eccedenze del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e impiegando in modo più efficiente la garanzia di bilancio dell’Unione, riducendo dal 65 % al 60 % le passività dell’Unione nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva della BEI per le operazioni con controparti sovrane e controparti sub-sovrane non commerciali. Tale riduzione delle passività entrerebbe in vigore solo dopo la modifica del corrispondente accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. L’assegnazione delle eccedenze degli strumenti preesistenti all’EFSD+ dovrebbe lasciare impregiudicati i negoziati sul quadro finanziario pluriennale post-2027.
(9) L’assegnazione delle eccedenze della garanzia dell’EFSD alla copertura dell’EFSD+ a decorrere dal 31 dicembre 2024 rende necessaria una deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .
(10) Ai fini di un’azione esterna equilibrata e inclusiva che rispecchi gli impegni geopolitici generali dell’Unione, l’assegnazione delle eccedenze della garanzia dell’EFSD alla copertura dell’EFSD+ dovrebbe equilibrare i finanziamenti tra tutte le regioni ammissibili, come stabilito nelle dotazioni finanziarie per i programmi geografici di cui al regolamento (UE) 2021/947, in particolare gli importi minimi assegnati ai programmi geografici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
(11) Al fine di consentire l’utilizzo delle risorse della garanzia dell’EFSD+ per pagare le attivazioni della garanzia dell’EFSD a decorrere dal 31 dicembre 2024 è necessaria una deroga all’articolo 214, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(12) La capacità della BEI, della BERS e delle IFS di dare esecuzione in modo efficiente a risorse aggiuntive dovrebbe essere aumentata semplificando il quadro per le operazioni di finanziamento misto, consolidando gli accordi di garanzia e di assistenza tecnica con lo stesso partner esecutivo e riducendo la frequenza della rendicontazione finanziaria da un obbligo di rendicontazione trimestrale a un obbligo di rendicontazione semestrale. La semplificazione è fondamentale per mobilitare investimenti privati su vasta scala, aumentare l’effetto leva dei fondi dell’Unione e creare un contesto prevedibile per i partner privati disposti a coinvestire nello sviluppo sostenibile.
(13) Inoltre, in termini di semplificazione, dovrebbe essere eliminato l’obbligo per i partner esecutivi di sottoporre ad audit le informazioni relative alle singole operazioni nell’ambito degli accordi di garanzia che i partner esecutivi devono fornire nella loro relazione annuale alla Commissione, poiché tale obbligo non è previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(14) L’efficienza e la semplificazione dovrebbero essere accompagnate da un’adeguata trasparenza e responsabilità, in linea con gli obblighi di rendicontazione della Commissione nei confronti dell’autorità di bilancio a norma dell’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947, comprese informazioni chiare sui risultati dell’EFSD e dell’EFSD+, sull’effetto leva dei fondi, sull’assegnazione dei fondi a programmi e progetti, sulle eccedenze e i disavanzi totali individuati, sull’origine di ogni eccedenze e sugli importi proposti per la riassegnazione. La Commissione dovrebbe fornire relazioni chiare e periodiche sull’addizionalità delle operazioni dell’EFSD+, comprese prove che dimostrino che i portafogli sostenuti presentano un profilo di rischio più elevato rispetto alle normali attività di investimento comparabili dei partner esecutivi.
(15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire intensificare l’impegno dell’Unione con i paesi partner e ridurre le sue eccessive dipendenze esterne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/947
Il regolamento (UE) 2021/947 è così modificato:
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l’articolo 30, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio , entrate e rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del presente regolamento sono assegnati alla linea di bilancio d’origine, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. In deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’EFSD a norma del regolamento (UE) 2017/1601, comunicate nel 2025, 2026 e 2027 nel documento di lavoro allegato al progetto di bilancio in conformità dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è utilizzata per la copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+. Le risorse di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).»;"
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all’articolo 31, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente: «In deroga all’articolo 214, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le risorse dell’EFSD+ relative alla copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+ e di cui all’articolo 214, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono utilizzate per coprire i pagamenti connessi ad attivazioni di importo superiore a 10 milioni di EUR della garanzia dell’EFSD nel 2025, 2026 e 2027.» ;
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all’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La BEI ha l’esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva. Nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell’UE copre il 60 % dell’importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.» ;
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all’articolo 38, il paragrafo 6 è soppresso.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA
1 Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2026.
2 Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ( GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj ).
3 Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD ( GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1601/oj ).
4 Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).