Regolamento di esecuzione (UE) 2026/981 della Commissione, del 24 aprile 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

32026R0981Regulation28 apr 2026

del 24 aprile 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") 1 , in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione 2 stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione 3 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 21 aprile 2026 il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermati rispettivamente il 15 aprile 2026 e il 17 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il 16 aprile 2026 il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella regione di Araucanía, confermato il 15 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7) Il 21 aprile 2026 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella contea del Lincolnshire, Inghilterra, confermato il 17 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(9) Il Canada, il Cile e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(10) Le informazioni fornite dal Canada, dal Cile e da Regno Unito sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(11) In aggiunta, il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI, situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12) Il 30 marzo 2026, in particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario, confermato il 19 febbraio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13) Il Canada ha informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tale focolaio precedente di HPAI, aveva attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e aveva anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto.

(14) Dopo aver valutato le informazioni presentate a questo riguardo dal Canada, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona interessata, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalla zona interessata del Canada da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(15) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, in Cile e nel Regno Unito, e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)a): nella parte 1, la sezione B è così modificata: i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.328 è sostituita dalla seguente: " CA Canada CA-2.328 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 19.2.2026 24.4.2026"; ii) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.330 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.331 e CA-2.332: " CA Canada CA-2.331 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026 CA-2.332 N, P1 17.4.2026"; iii) alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.13 è inserita la riga relativa alla zona CL-2.14: " CL Cile CL-2.14 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026"; iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.469 è aggiunta la riga relativa alla zona GB-2.470: " GB Regno Unito GB-2.470 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 17.4.2026"; — i) — alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.328 è sostituita dalla seguente: " CA Canada CA-2.328 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 19.2.2026 24.4.2026"; — " CA Canada — CA-2.328 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026"; — ii) — alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.330 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.331 e CA-2.332: " CA Canada CA-2.331 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026 CA-2.332 N, P1 17.4.2026"; — " CA Canada — CA-2.331 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026 — CA-2.332 — N, P1 — 17.4.2026"; — iii) — alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.13 è inserita la riga relativa alla zona CL-2.14: " CL Cile CL-2.14 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026"; — " CL Cile — CL-2.14 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026"; — iv) — alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.469 è aggiunta la riga relativa alla zona GB-2.470: " GB Regno Unito GB-2.470 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 17.4.2026"; — " GB Regno Unito — GB-2.470 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 17.4.2026";
i): alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.328 è sostituita dalla seguente: " CA Canada CA-2.328 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 19.2.2026 24.4.2026"; — " CA Canada — CA-2.328 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026";
" CA Canada: CA-2.328 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026";
ii): alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.330 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.331 e CA-2.332: " CA Canada CA-2.331 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026 CA-2.332 N, P1 17.4.2026"; — " CA Canada — CA-2.331 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026 — CA-2.332 — N, P1 — 17.4.2026";
" CA Canada: CA-2.331 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026
CA-2.332: N, P1 — 17.4.2026";
iii): alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.13 è inserita la riga relativa alla zona CL-2.14: " CL Cile CL-2.14 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.4.2026"; — " CL Cile — CL-2.14 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026";
" CL Cile: CL-2.14 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 15.4.2026";
iv): alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.469 è aggiunta la riga relativa alla zona GB-2.470: " GB Regno Unito GB-2.470 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 17.4.2026"; — " GB Regno Unito — GB-2.470 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 17.4.2026";
" GB Regno Unito: GB-2.470 — BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 — N, P1 — 17.4.2026";
2)a): alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.328 è sostituita dalla seguente: " CA Canada CA-2.328 POU, RAT N, P1 19.2.2026 24.4.2026 GBM P1 19.2.2026 24.4.2026"; — " CA Canada — CA-2.328 — POU, RAT — N, P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026 — GBM — P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026";
" CA Canada: CA-2.328 — POU, RAT — N, P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026
GBM: P1 — 19.2.2026 — 24.4.2026";

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (, ELI: ). 2

  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2

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