del 21 aprile 2026
che modifica gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana, al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 232, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione 2 stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione 3 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
(4) Più in particolare, l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati.
(5) Il 2 aprile 2026 il Botswana ha informato la Commissione della comparsa di un focolaio di afta epizootica nello stabilimento di bovini di Ramatlabama nella regione di Barolong, nel distretto meridionale del Botswana, confermato dalle autorità competenti il 1 o aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR e AC-ELISA). Tale stabilimento è situato all’interno della zona veterinaria di sorveglianza 11 designata dalle autorità competenti del Botswana, in cui è ubicato anche l’unico macello elencato nell’UE riconosciuto per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati e che non dispone di misure di controllo dei movimenti né di barriere fisiche con le zone veterinarie di sorveglianza 12 e 13.
(6) Inoltre, a seguito della notifica immediata di un focolaio di afta epizootica nella regione di Barolong, nel distretto meridionale del Botswana, presentata all’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) dal delegato del Botswana, la WOAH ha sospeso lo status di «zona indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione» della zona costituita dalle zone veterinarie di sorveglianza 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 designate dalle autorità competenti del Botswana, quale riconosciuta dall’assemblea mondiale dei delegati ai sensi della risoluzione n. 13 del maggio 2025, con effetto a decorrere dal 31 marzo 2026.
(7) L’elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specifica che è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-1, che comprende le zone veterinarie di sorveglianza 4b, 5, 8 e 9, dalla zona BW-2, che comprende le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11 e 13, dalla zona BW-3, che comprende la zona veterinaria di sorveglianza 12, e dalla zona BW-5, che comprende la zona veterinaria di sorveglianza 6a, in Botswana.
(8) Dato il rischio di introduzione dell’afta epizootica nell’Unione mediante partite di carni fresche di determinati ungulati dal Botswana e tenuto conto in particolare dell’articolo 124, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che vieta il trasporto di animali dai loro stabilimenti di origine al macello attraverso zone non elencate per l’ingresso nell’Unione, l’ingresso nell’Unione di tali partite dalle zone BW-1, BW-2, BW-3 e BW-5 del Botswana non dovrebbe più essere autorizzato.
(9) Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(10) Il 16 aprile 2026 il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermato il 13 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(11) Il 12 aprile 2026 e il 15 aprile 2026 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cambridgeshire e del Lincolnshire, in Inghilterra, confermati l’11 aprile 2026 e il 14 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(12) Il 2 aprile 2026 e il 16 aprile 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa, in totale, di 14 nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Arkansas, Indiana, Pennsylvania e South Dakota, confermati tra il 31 marzo 2026 e il 14 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(13) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno notificato l’istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l’attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e di limitarne la diffusione.
(14) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.
(15) Le informazioni fornite dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(16) In aggiunta il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei loro rispettivi territori per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI, situazione che aveva comportato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(17) Il 13 aprile 2026, in particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell’Alberta, confermato il 21 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(18) Il 14 aprile 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella contea dello Yorkshire, in Inghilterra, confermato il 3 marzo 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(19) Il 9 aprile 2026 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Colorado, Florida, Idaho, North Carolina, Pennsylvania, South Dakota e Washington, confermati tra il 20 ottobre 2025 e il 3 marzo 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(20) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali focolai precedenti di HPAI, avevano attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e avevano anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
(21) Dopo aver valutato le informazioni presentate a questo riguardo dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite dalle zone interessate del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui l’ingresso nell’Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada e agli Stati Uniti in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.
(22) Tenuto conto della situazione relativa all’afta epizootica in Botswana e dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .
2 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).
Gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati: