Regolamento di esecuzione (UE) 2026/893 della Commissione, del 24 aprile 2026, che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio

32026R0893Regulation17 mag 2026

del 24 aprile 2026

che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2025 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, ha effettuato una revisione completa dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 . I dati riveduti dell’inventario costituiscono la base per il calcolo delle traiettorie lineari degli Stati membri con i valori limite annuali.

(2) La traiettoria lineare per ciascuno Stato membro è una linea retta. Il suo valore di partenza nel 2022 è pari al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentati nel 2025. Il valore finale nell’anno 2030 è pari al valore ottenuto aggiungendo il valore dell’obiettivo dello Stato membro di cui all’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2025.

(3) I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro sono i valori situati sulla traiettoria lineare di tale Stato membro per ciascuno di tali anni.

(4) Per quanto riguarda il controllo di conformità, dopo la revisione completa dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra da effettuare nel 2032, è opportuno adeguare la traiettoria lineare per gli Stati membri che hanno modificato la metodologia di calcolo dei loro dati dell’inventario nazionale come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841. Per gli Stati membri interessati, il valore di partenza e il valore finale della traiettoria lineare devono essere adeguati sulla base del rispettivo adeguamento metodologico stabilito in virtù dell’inventario dei gas a effetto serra da presentare nel 2032.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841 si applicano come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj .

2 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).

2026202720282029
Belgio- 695 624- 773 458- 851 292- 929 125
Bulgaria-8 833 749-8 991 605-9 149 461-9 307 318
Cechia-2 272 311-3 103 862-3 935 414-4 766 965
Danimarca321 044463 863606 682749 502
Germania39 404 21336 426 55233 448 89230 471 231
Estonia1 144 3221 224 3621 304 4021 384 442
Irlanda3 619 7493 540 7273 461 7053 382 682
Grecia-5 048 152-5 116 023-5 183 893-5 251 763
Spagna-57 916 969-58 826 443-59 735 916-60 645 389
Francia-48 537 844-49 040 499-49 543 154-50 045 809
Croazia-5 707 271-5 778 524-5 849 777-5 921 030
Italia-48 182 282-48 164 246-48 146 210-48 128 173
Cipro- 162 470- 169 008- 175 545- 182 082
Lettonia920 510117 707- 685 096-1 487 900
Lituania-6 250 912-6 375 424-6 499 937-6 624 449
Lussemburgo- 596 858- 569 072- 541 287- 513 501
Ungheria-6 043 740-6 064 428-6 085 117-6 105 806
Malta261127-6- 139
Paesi Bassi3 761 6013 814 2313 866 8603 919 490
Austria-1 566 484-2 288 253-3 010 021-3 731 790
Polonia-39 191 942-40 942 192-42 692 441-44 442 690
Portogallo1 217 9741 778 9472 339 9202 900 893
Romania-44 867 519-44 832 438-44 797 358-44 762 278
Slovenia-1 865 230-1 243 913- 622 597-1 280
Slovacchia-4 709 883-4 468 794-4 227 705-3 986 617
Finlandia4 165 7052 222 902280 100-1 662 702
Svezia-41 962 018-43 998 194-46 034 371-48 070 547

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2

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