del 24 aprile 2026
che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Nel 2025 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, ha effettuato una revisione completa dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 . I dati riveduti dell’inventario costituiscono la base per il calcolo delle traiettorie lineari degli Stati membri con i valori limite annuali.
(2) La traiettoria lineare per ciascuno Stato membro è una linea retta. Il suo valore di partenza nel 2022 è pari al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentati nel 2025. Il valore finale nell’anno 2030 è pari al valore ottenuto aggiungendo il valore dell’obiettivo dello Stato membro di cui all’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2025.
(3) I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro sono i valori situati sulla traiettoria lineare di tale Stato membro per ciascuno di tali anni.
(4) Per quanto riguarda il controllo di conformità, dopo la revisione completa dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra da effettuare nel 2032, è opportuno adeguare la traiettoria lineare per gli Stati membri che hanno modificato la metodologia di calcolo dei loro dati dell’inventario nazionale come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841. Per gli Stati membri interessati, il valore di partenza e il valore finale della traiettoria lineare devono essere adeguati sulla base del rispettivo adeguamento metodologico stabilito in virtù dell’inventario dei gas a effetto serra da presentare nel 2032.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841 si applicano come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj .
2 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).