Regolamento di esecuzione (UE) 2026/892 della Commissione, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza lidocaina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

32026R0892Regulation14 mag 2026

del 23 aprile 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza lidocaina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione è tenuta a determinare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

(2) Il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione 2 stabilisce le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3) La sostanza lidocaina è inclusa in tale regolamento come sostanza consentita per i bovini, i suini e gli equidi.

(4) Il 9 febbraio 2024 la società ScanVet Animal Health A/S ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia»), conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009, una domanda di modifica delle condizioni esistenti per l’uso della sostanza lidocaina nei suini stabilite a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 (regolamento LMR).

(5) Il 15 maggio 2025 l’Agenzia, mediante il parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di includere una «classificazione provvisoria “LMR non richiesto”» per la sostanza lidocaina nei suini, con restrizioni per quanto riguarda la via di somministrazione e l’intervallo prima della macellazione.

(6) Il 5 giugno 2025 la Commissione ha chiesto all’Agenzia di rivedere il parere del 15 maggio 2025 in quanto la «classificazione provvisoria “LMR non richiesto”» non è prevista all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009.

(7) Il 4 dicembre 2025, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari 3 , l’Agenzia ha raccomandato di modificare le condizioni esistenti per l’uso della sostanza lidocaina nei suini al fine di consentire anche l’iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico nei suinetti fino all’età di 7 giorni.

(8) Alla luce del parere dell’Agenzia, la Commissione ritiene opportuno modificare la voce relativa alla sostanza lidocaina nei suini di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj .

2 Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj ).

3 Opinion of the Committee for Veterinary Medicinal Products of 4 December 2025 on the establishment of maximum residue limits (EMA/CVMP/330013/2025): https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-opinion/opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits-lidocaine-emea-v-mrl-003649-modf-0004_en.pdf .

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «lidocaina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni (conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) Classificazione terapeutica «Lidocaina NON PERTINENTE Equidi LMR non richiesto NON PERTINENTE Esclusivamente per anestesia loco-regionale. Anestetico locale» Suini LMR non richiesto NON PERTINENTE Per uso cutaneo ed epilesionale esclusivamente in suinetti fino all’età di sette giorni. Per iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico esclusivamente in suinetti fino all’età di sette giorni. Lidocaina Bovini 150 μg/kg 200 μg/kg 1 μg/kg 200 μg/kg 30 μg/kg Muscolo Grasso Fegato Rene Latte NON PERTINENTE

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (, ELI: ). 2

  3. Opinion of the Committee for Veterinary Medicinal Products of 4 December 2025 on the establishment of maximum residue limits (EMA/CVMP/330013/2025): . 2

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