Regolamento di esecuzione (UE) 2026/887 del Consiglio, del 21 aprile 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

32026R0887Regulation22 apr 2026

del 21 aprile 2026

che attua il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan 1 , in particolare l’articolo 13,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.

(2) Il 24 febbraio 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591(2005) («comitato dell’UNSC») ha aggiunto quattro persone all’elenco delle persone soggette a misure restrittive.

(3) Il 5 marzo 2026 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/531 2 , che ha aggiunto le quattro persone elencate il 24 febbraio 2026 dal comitato dell’UNSC all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio 3 .

(4) Le voci relative alle quattro persone elencate il 24 febbraio 2026 dal comitato dell’UNSC dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS

1 GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj .

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/531 del Consiglio, del 5 marzo 2026, che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan ( GU L, 2026/531, 5.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/531/oj ).

3 Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 ( GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj ).

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, nella sezione «A. Persone fisiche», sono soppresse le quattro voci seguenti:

13. Abdelrahim Hamdan DAGALO;

15. Elfateh Abdullah Idris ADAM;

17. Tijani Ibrahim Moussa MOHAMED;

18. Gedo HAMDAN.

Footnotes

  1. . 2

  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/531 del Consiglio, del 5 marzo 2026, che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (). 2

  3. Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (, ELI: ). 2

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