Regolamento di esecuzione (UE) 2026/855 della Commissione, del 14 aprile 2026, sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati richiesti per il cambio di fornitore

32026R0855Regulation6 mag 2026

del 14 aprile 2026

sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati richiesti per il cambio di fornitore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE 1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato transfrontaliero per l'energia elettrica,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2019/944 fornisce ai partecipanti al mercato gli strumenti per accedere ai dati e scambiarli affinché i clienti possano passare agevolmente da un fornitore all'altro e riduce al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore, garantendo al tempo stesso che i consumatori mantengano la libertà di scegliere il fornitore di energia elettrica. A tal fine gli Stati membri devono considerare le pertinenti norme tecniche disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione. La direttiva (UE) 2019/944 sottolinea inoltre l'importanza di adottare le migliori prassi e di istituire sistemi solidi per razionalizzare gli scambi di dati e migliorare l'efficienza del mercato.

(2) Per agevolare l'interoperabilità tra gli Stati membri, migliorare l'efficacia degli scambi di dati, promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e ridurre i costi amministrativi a carico dei portatori di interessi, è necessario stabilire requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per accedere ai dati e scambiarli in sede di passaggio dei clienti a un altro fornitore, conformemente all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944.

(3) In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, e per garantire che i clienti finali possano esercitare il loro diritto di scegliere liberamente il fornitore in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi, come stabilito dall'articolo 4 della direttiva, il presente regolamento verte sui dati richiesti affinché i clienti finali possano cambiare fornitore di energia elettrica. Sebbene il cambio di fornitore possa comportare anche il cambio di aggregatore, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/944, o di organizzatore della condivisione dell'energia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , il presente regolamento riguarda specificamente il cambio di fornitore di energia elettrica.

(4) Complementare alle norme sui dati di misurazione e consumo stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione 3 , il presente regolamento introduce un insieme armonizzato e completo di norme per l'accesso ai dati e il loro scambio in sede di passaggio dei clienti da un fornitore all'altro affinché i partecipanti al mercato dell'energia elettrica possano accedere ai dati e scambiarli in modo tempestivo, semplice e sicuro. È opportuno ridurre gli ostacoli amministrativi e promuovere una maggiore partecipazione dei consumatori. I fornitori autorizzati dovrebbero potere accedere agevolmente e in tutta trasparenza ai dati dei punti di contabilizzazione.

(5) Per tenere conto dei contesti nazionali dovrebbe essere stabilito un «modello di riferimento» tecnologicamente neutro adeguabile alle esigenze degli Stati membri. Il modello dovrebbe definire norme e procedure comuni applicabili in tutta l'Unione ed essere incentrato sui tre livelli superiori dell'interoperabilità, come riconosciuti nella prassi del settore: attività, funzione e informazione. È opportuno che non sia collegato a specifiche modalità di attuazione ma rispecchi, per quanto possibile, le definizioni e la terminologia usate nelle norme tecniche e nelle iniziative europee pertinenti, quali il modello armonizzato dei ruoli nel mercato dell'energia elettrica 4 e il modello informativo comune della Commissione elettrotecnica internazionale 5 . Standardizzando i flussi di lavoro in tutta l'Unione, il modello di riferimento dovrebbe favorire uno scambio di dati fluido ed efficiente, e così concorrere agli obiettivi più ampi di trasparenza, concorrenza e responsabilizzazione dei consumatori nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

(6) Basato su un insieme minimo di requisiti che garantiscano il corretto svolgimento di ciascuna procedura, il modello di riferimento dovrebbe definire i flussi di lavoro per servizi e processi specifici offrendo nel contempo la flessibilità necessaria per l'adeguamento ai contesti nazionali. Dovrebbe pertanto essere costituito da tre componenti fondamentali: i) un modello relativo ai ruoli, che delinea i ruoli, le responsabilità e le loro interazioni; ii) un modello relativo alle informazioni, che definisce le informazioni, i loro attributi e le relazioni tra di esse; e iii) un modello relativo ai processi, che illustra le fasi procedurali.

(7) L'efficacia del presente regolamento dipende dall'applicazione di questo modello di riferimento negli Stati membri al fine di veicolare in modo chiaro e univoco per i partecipanti al mercato i ruoli, le responsabilità, il modello relativo alle informazioni e le procedure di accesso ai dati e scambio. L'attuazione del modello di riferimento offre al tempo stesso agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare i livelli della comunicazione e dei componenti alle loro specificità e prassi nazionali, senza che nell'Unione si perda la coerenza tra i processi di fondo. Questo approccio è conforme all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944, che richiede norme trasparenti e non discriminatorie per il procedimento di cambio di fornitore, garantendo il rispetto dei diritti dei clienti indipendentemente dalle disposizioni specifiche degli Stati membri.

(8) Il presente regolamento descrive i ruoli e le responsabilità dei partecipanti al mercato nello scambio di informazioni secondo il modello di riferimento, compresi i ruoli e le responsabilità del nuovo fornitore e di quello precedente e le responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato se così disposto dallo Stato membro, inerenti al cambio di fornitore. I partecipanti al mercato che scambiano informazioni seguendo le procedure specifiche descritte nel presente regolamento dovrebbero poter assumere ruoli e responsabilità assegnati dal modello di riferimento individualmente o congiuntamente e, se del caso, dovrebbero anche poter assumere più di un ruolo. È pertanto necessario descrivere i ruoli e le responsabilità dei partecipanti al mercato nello scambio di informazioni secondo il modello di riferimento, compresi i ruoli e le responsabilità del nuovo fornitore e di quello precedente e le responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato se così disposto dallo Stato membro, inerenti al cambio di fornitore.

(9) Per agevolare l'attuazione del presente regolamento, i partecipanti al mercato dovrebbero potere sottoporre a prova i loro prodotti e le loro procedure prima del loro utilizzo. Gli amministratori dei punti di misurazione, o i soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, dovrebbero pertanto consentire ai partecipanti al mercato di accedere a impianti di prova, ove possibile, per aiutarli a ridurre al minimo le difficoltà tecniche e perfezionare le operazioni.

(10) Per agevolare l'attuazione del modello di riferimento per il cambio di fornitore di energia elettrica è opportuno stabilire le fasi procedurali. Il modello di riferimento si articola pertanto in una serie di procedure per l'accesso ai dati e lo scambio delle informazioni richieste tra i partecipanti al mercato, nei loro ruoli in questo contesto specifico, e indica le corrispondenti serie di informazioni. Per tenere conto di modalità specifiche di attuazione, a livello nazionale dovrebbe essere possibile combinare o applicare le fasi procedurali in una sequenza diversa.

(11) A fini di coerenza con le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e per migliorare la trasparenza, mettere i consumatori in condizione di compiere scelte tempestive e consapevoli e promuovere la concorrenza al dettaglio consentendo ai fornitori di energia elettrica con offerte competitive di attrarre i clienti in modo più efficace, il processo tecnico del passaggio da un fornitore di energia elettrica all'altro dovrebbe essere stabilito conformemente alle disposizioni del suddetto articolo. Il processo comporta la registrazione presso il partecipante al mercato, o il soggetto delegato se così disposto dallo Stato membro, di un nuovo fornitore per un punto di misurazione o di contabilizzazione ed entro la fine del 2026 non deve richiedere più di 24 ore in qualsiasi giorno lavorativo.

(12) Perché il processo tecnico del cambio di fornitore di energia elettrica svolga senza intoppi, il quadro normativo che lo disciplina dovrebbe prevedere l'automazione per accelerare le operazioni, dovrebbe garantire l'interoperabilità per uno scambio di dati fluido e sicuro e dovrebbe mantenere solidi meccanismi di sicurezza dei dati a salvaguardia delle informazioni sensibili. Al fine di assicurare stabilità della rete, interruzioni minime e un processo agevole per l'insieme dei portatori di interessi, è necessario che tutti i partecipanti al mercato collaborino strettamente, compresi quelli direttamente interessati, come i soggetti che, per effetto diretto del cambio o dell'annullamento del cambio, diventano responsabili del punto di contabilizzazione o cessano di esserlo, e coloro che hanno il diritto di essere informati dei cambiamenti.

(13) Per promuovere una responsabilizzazione maggiore dei consumatori agevolando il cambio di fornitore, individualmente o collettivamente, con processi efficienti e trasparenti che consentono ai clienti finali di accedere a offerte competitive garantendo nel contempo una forte protezione, senza ostacoli normativi o amministrativi, e per assicurare il rispetto del diritto dei consumatori civili di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/944, il modello di riferimento per il passaggio da un fornitore di energia elettrica all'altro non dovrebbe riguardare solo il singolo cliente finale nel singolo punto di contabilizzazione, ma dovrebbe essere concepito in modo da poter essere adattato ai programmi collettivi di cambio di fornitore. Dovrebbe essere possibile applicare e ripetere le procedure per ciascun partecipante e i suoi punti di contabilizzazione e misurazione, garantendo la compatibilità con le iniziative collettive di cambio di fornitore. Si tratta di un processo complicato, in particolare quando un gran numero di consumatori cambia fornitore simultaneamente. Per evitare ritardi o interruzioni dei servizi, i fornitori devono essere attrezzati per gestire in modo efficiente e accurato l'aumento della domanda. Occorre a tal fine rispettare norme e procedure tecniche chiare, seguire fasi ben definite, come indicate nel modello di riferimento introdotto dal presente regolamento, e automatizzare i processi operativi. Queste misure sono fondamentali per la preparazione dei fornitori, per un processo agevole, per non perdere la fiducia dei consumatori e sostenere la concorrenza sul mercato.

(14) Le norme a tutela dei consumatori si applicano in tutte le fasi del processo di cambio di fornitore descritto nel presente regolamento. I clienti finali possono stipulare diversi tipi di contratti di fornitura di energia elettrica (ad esempio contratti negoziati nei locali commerciali o a distanza) con vari mezzi, conformemente al diritto contrattuale unionale e nazionale applicabile. Inoltre, nell'ambito delle garanzie per i consumatori, i clienti finali potrebbero esercitare il loro diritto di cambiare idea e recedere dal nuovo contratto di fornitura entro il periodo di recesso autorizzato, quale definito a livello nazionale, conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, compresa la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 e gli orientamenti sulla relativa applicazione 7 .

(15) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la flessibilità necessaria per combinare o riorganizzare le fasi procedurali del modello di riferimento comune applicato a livello nazionale. Dovrebbero anche poter beneficiare di una certa flessibilità per quanto riguarda i livelli dell'interoperabilità relativi alla comunicazione e ai componenti, che non rientrano nel modello di riferimento prescritto. Per evitare tuttavia che a causa di questa flessibilità i fornitori e gli altri soggetti ammessi abbiano difficoltà a capire come è applicato il modello di riferimento negli Stati membri, e possano così essere ostacolati a entrare nel mercato, è auspicabile tenere un archivio comune delle prassi nazionali. L'archivio dovrebbe basarsi su quello istituito per l'accesso ai dati di misurazione e consumo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162. Accessibile al pubblico, l'archivio dovrebbe documentare il modo in cui ogni Stato membro attua il modello di riferimento, aumentando la trasparenza e promuovendo procedure non discriminatorie. Aumentando la consapevolezza e la chiarezza delle norme applicabili, l'archivio dovrebbe contribuire a ridurre gli ostacoli per i nuovi operatori del mercato. Dovrebbe inoltre consentire ai portatori di interessi di confrontare le misure nazionali, individuare analogie e differenze e facilitare lo scambio delle migliori prassi, migliorando in ultima analisi l'interoperabilità nell'Unione.

(16) Per contribuire all'attuazione armonizzata della direttiva (UE) 2019/944 e promuovere una maggiore interoperabilità nell'Unione, la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E») e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO»), agendo esclusivamente a titolo tecnico e consultivo, dovrebbero essere incaricati di elaborare, pubblicare e tenere aggiornati gli orientamenti per la comunicazione delle prassi nazionali.

(17) È opportuno che l'ENTSO-E e l'EU DSO raccolgano le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti o dai soggetti designati dagli Stati membri e le rendano accessibili al pubblico attraverso l'archivio esistente istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162. Questo ruolo si limita alle funzioni di coordinamento tecnico e garanzia di trasparenza e non implica né conferisce poteri esecutivi o di contrasto, né alcuna responsabilità per l'ottenimento, la traduzione o la convalida delle relazioni nazionali sull'attuazione del modello di riferimento. Spetta agli Stati membri attuare e far rispettare il presente regolamento nell'ambito della loro giurisdizione, mentre la Commissione esercita la sorveglianza a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente o un altro soggetto incaricato di stilare le relazioni e presentarle direttamente all'ENTSO-E e all'EU DSO. Queste disposizioni dovrebbero essere comunicate con chiarezza e integrate nel quadro nazionale di attuazione, garantendo trasparenza e accessibilità.

(18) Gli amministratori dei punti di misurazione, o i soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, e i fornitori correnti di energia elettrica dovrebbero potersi fidare dell'identità dichiarata dei clienti negli scambi di dati durante il processo di cambio di fornitore. I nuovi fornitori di energia elettrica devono pertanto identificare adeguatamente i clienti finali. A tal fine, e per ridurre il rischio di frode e furto di identità, è opportuno che i fornitori di energia elettrica usino soluzioni efficaci di verifica dell'identità del cliente finale, di preferenza con almeno due fattori di autenticazione, come i portafogli europei di identità digitale, forniti conformemente al quadro europeo di identità digitale istituito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(19) Nel contesto delle procedure descritte nel modello di riferimento introdotto dal presente regolamento, i partecipanti al mercato ricevono ed elaborano dati. Il trattamento dei dati personali, compresi i dati identificativi dei cliente, scambiati secondo le procedure stabilite nel presente regolamento deve essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , e garantire la protezione dei dati personali durante l'intero processo del cambio di fornitore. Nella misura in cui i contatori intelligenti sono considerati apparecchiature terminali, si devono applicare anche le disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I pertinenti soggetti ammessi dovrebbero pertanto ottemperare agli obblighi loro imposti da detta direttiva, compreso l'articolo 5, paragrafo 3.

(20) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 e ha espresso un parere il 12 giugno 2025.

(21) Il presente regolamento introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . È stata pertanto condotta una valutazione dell'interoperabilità e la risultante relazione è stata pubblicata sul portale «Europa interoperabile»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per accedere ai dati richiesti e scambiarli in sede di cambio di fornitore nel mercato dell'energia elettrica. Specifica il processo tecnico per cambiare fornitore di energia elettrica che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, entro il 2026 non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. Il presente regolamento istituisce anche procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati, che esigono la comunicazione e la pubblicazione delle prassi nazionali con cui è applicato il modello di riferimento. 2. Al fine di garantire l'applicazione dei requisiti di interoperabilità di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce un modello di riferimento che delinea le norme e le procedure per l'interoperabilità dei dati richiesti nel processo di passaggio del cliente finale da un fornitore all'altro. Il modello di riferimento elenca inoltre i partecipanti al mercato dell'energia elettrica interessati, i loro ruoli e le loro responsabilità individuali o congiunti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «fornitore di energia elettrica» o «fornitore»: partecipante al mercato attivo nella fornitura di energia elettrica; 2) «fornitura»: la fornitura quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/944; 3) «modello di riferimento»: il modello di riferimento quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 4) «cliente finale»: il cliente finale quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2019/944; 5) «punto di misurazione»: luogo fisico in cui è misurato o calcolato il prelievo o l'iniezione delle quantità di energia elettrica; 6) «amministratore del punto di misurazione»: l'amministratore del punto di misurazione quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 7) «autenticazione»: l'autenticazione quale definita all'articolo 2, punto 16), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 8) «punto di contabilizzazione»: punto di misurazione o punto di misurazione virtuale sotto la responsabilità di un responsabile del bilanciamento, in cui il fornitore effettua la fornitura di energia, si esegue il regolamento e può avere luogo il cambio di fornitore; 9) «responsabile del bilanciamento»: il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ; 10) «autorizzazione»: l'autorizzazione quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 11) «contratto di fornitura di energia elettrica»: il contratto di fornitura di energia elettrica, ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica, quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/944; 12) «amministratore dei dati misurati»: l'amministratore dei dati misurati quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 13) «avente diritto»: partecipante al mercato che deve essere informato delle modifiche apportate al registro dei punti di misurazione dall'amministratore del punto di misurazione, o dal soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, a seguito di un processo nel mercato al dettaglio o dell'annullamento di tale processo; 14) «soggetto interessato»: partecipante al mercato che diventa responsabile del punto di contabilizzazione o cessa di esserlo per effetto diretto di un processo nel mercato al dettaglio o dell'annullamento di tale processo; 15) «amministratore delle autorizzazioni»: l'amministratore delle autorizzazioni quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 16) «fornitore futuro»: fornitore già iscritto nel registro dei punti di misurazione per un punto di contabilizzazione per un determinato periodo di tempo in futuro.

CAPO II REQUISITI DI INTEROPERABILITÀ E PROCEDURE NON DISCRIMINATORIE E TRASPARENTI PER L'ACCESSO AI DATI RICHIESTI PER IL CAMBIO DI FORNITORE SEZIONE 1 Requisiti di interoperabilità — Modello di riferimento Articolo 3 Attuazione del modello di riferimento Le imprese elettriche nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica applicano le disposizioni di cui al presente capo e il modello di riferimento di cui all'allegato. Articolo 4 Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato 1. Gli Stati membri assicurano la comunicazione delle prassi nazionali relative all'attuazione dei requisiti di interoperabilità e delle procedure per l'accesso ai dati richiesti per il passaggio del cliente finale da un fornitore all'altro, conformemente all'articolo 9, e assicurano che le prassi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. 2. Gli Stati membri rendono facilmente accessibili a tutti i partecipanti al mercato e a tutti i clienti finali le informazioni sull'organizzazione del mercato nazionale riguardanti i ruoli e le responsabilità specifici di cui alla tabella I dell'allegato. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono l'identificazione dei soggetti che operano sul mercato nazionale in qualità di nuovo fornitore di energia elettrica, fornitore precedente e amministratore dei punti di misurazione. 4. Gli Stati membri possono, se del caso, assegnare alcune o tutte le responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione inerenti al cambio di fornitore a un soggetto diverso da quello designato a svolgere questo ruolo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, a condizione che tali disposizioni siano chiaramente indicate nella mappatura nazionale dei ruoli in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento. Articolo 5 Responsabilità del nuovo fornitore di energia elettrica Il nuovo fornitore di energia elettrica: a) verifica l'identità del cliente finale che chiede di cambiare fornitore; b) identifica il punto o i punti di contabilizzazione interessati dalla richiesta che risultano assegnati al cliente finale; c) assicura che all'inizio della fornitura un responsabile del bilanciamento si assuma la responsabilità del bilanciamento per il punto o i punti di contabilizzazione identificati; d) ottiene dal cliente finale l'autorizzazione a svolgere le attività preparatorie necessarie per la conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica; e) presenta una richiesta di registrazione all'amministratore del punto di misurazione, o al soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, per essere registrato come nuovo fornitore per il punto o i punti di contabilizzazione pertinenti alla data concordata e indicata nel nuovo contratto di fornitura con il cliente finale; f) riceve i dati di misurazione dall'amministratore dei dati misurati all'inizio della fornitura per garantire una fatturazione accurata; g) fatto salvo il diritto contrattuale, chiede all'amministratore del punto di misurazione, o al soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, di annullare qualsiasi processo di cambio di fornitore in corso se il cliente finale annulla il nuovo contratto di fornitura. Articolo 6 Responsabilità del fornitore precedente di energia elettrica Il fornitore precedente rilascia al cliente finale una fattura di conguaglio definitivo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2019/944 e, dopo avere cessato di rifornire il punto o i punti di contabilizzazione, riceve i dati di misurazione dall'amministratore dei dati misurati per garantire una fatturazione accurata. Articolo 7 Responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato, nel cambio di fornitore 1. L'amministratore del punto di misurazione, o il soggetto delegato cui sono affidate responsabilità inerenti al cambio di fornitore se così disposto dagli Stati membri, senza indebito ritardo: a) mette a disposizione del nuovo fornitore in modo non discriminatorio, su sua richiesta e con l'autorizzazione del cliente finale, le caratteristiche del punto o dei punti di contabilizzazione associati, attraverso un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea; b) tratta la richiesta convalidata di cambio di fornitore del cliente finale presentata dal nuovo fornitore; c) informa gli aventi diritto e i soggetti interessati di eventuali cambiamenti del fornitore e del responsabile del bilanciamento assegnati al punto o ai punti di contabilizzazione associati. 2. Gli amministratori dei punti di misurazione, o i soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, consentono ai fornitori di accedere agli impianti di prova in modo che questi possano verificare la compatibilità dei loro sistemi con i sistemi degli amministratori dei punti di misurazione, o dei soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, per attuare le procedure di cui al presente regolamento. L'impianto di prova deve essere disponibile prima e durante l'attuazione delle procedure. Articolo 8 Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso e lo scambio dei dati richiesti nel processo di cambio di fornitore Gli Stati membri applicano le procedure 1 e 2 di cui all'allegato per l'accesso e lo scambio dei dati richiesti nel processo di cambio di fornitore. SEZIONE 2 Procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso e lo scambio dei dati Articolo 9 Comunicazione delle prassi nazionali 1. Ai fini della comunicazione delle prassi nazionali relative all'attuazione del modello di riferimento, gli Stati membri: a) designano un'autorità competente o un altro soggetto per adempiere agli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente articolo. Il mandato e le modalità della sua designazione sono descritti chiaramente nel quadro nazionale di attuazione e comunicati alla Commissione; b) esigono che l'autorità o il soggetto designato effettui e tenga aggiornata una mappatura dettagliata delle prassi nazionali, che comprende una descrizione esaustiva e una spiegazione delle modalità con cui si svolgono le fasi procedurali di cui alle tabelle III.1 e III.2 dell'allegato. La mappatura dovrebbe indicare eventuali fasi combinate e la sequenza in cui sono eseguite; c) garantiscono che la mappatura delle prassi nazionali di cui alla lettera b) sia presentata dall'autorità o dal soggetto designato all'ENTSO-E e all'EU DSO, che la pubblicano nell'archivio accessibile al pubblico di cui all'articolo 10. 2. Le informazioni comunicate sulle prassi nazionali riguardano l'attuazione nazionale del modello di riferimento, compresi i vari ruoli, gli scambi di informazioni e le procedure. 3. La comunicazione delle prassi nazionali segue gli orientamenti elaborati dall'ENTSO-E e dall'EU DSO di cui all'articolo 11. 4. L'autorità competente o l'altro soggetto designato a norma del paragrafo 1, lettera a), comunica le prassi nazionali all'ENTSO-E e all'EU DSO e fa sì che la Commissione ne sia debitamente informata entro il 1 o luglio 2027. Articolo 10 Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO-E nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati 1. Ai fini della cooperazione in materia di trasparenza dei dati, l'ENTSO-E e l'EU DSO svolgono i seguenti compiti: a) elaborano e pubblicano gli orientamenti di cui all'articolo 11 per assistere gli Stati membri nella comunicazione delle prassi nazionali; b) raccolgono le informazioni sulle prassi nazionali di attuazione del modello di riferimento comunicate dalle autorità competenti o dai soggetti designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 9; c) pubblicano e tengono aggiornate in un archivio accessibile al pubblico le informazioni comunicate sulle prassi nazionali, ampliando l'archivio istituito per l'accesso ai dati di misurazione e consumo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162. 2. L'ENTSO-E e l'EU DSO collaborano inoltre con la Commissione, conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, per monitorare l'attuazione del modello di riferimento di cui al presente regolamento, tenendo conto di ulteriori sviluppi dovuti a cambiamenti normativi, di mercato o tecnologici. Articolo 11 Orientamenti per la comunicazione delle prassi nazionali Entro il 1 o luglio 2026 l'ENTSO-E e l'EU DSO elaborano e pubblicano orientamenti sulla comunicazione delle prassi nazionali in materia di cambio di fornitore. Gli orientamenti sono messi a disposizione del pubblico, garantendo accessibilità e trasparenza per tutti i portatori di interessi.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 3 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj .

2 Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione ( GU L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj ).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione, del 6 giugno 2023, sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di misurazione e consumo ( GU L 154 del 15.6.2023, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1162/oj ).

4 HEMRM — Harmonised Role Model (for the Electricity Market) https://www.entsoe.eu/data/cim/role-models/ .

5 CIM — Common Information Model, https://www.iec.ch/homepage .

6 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj ).

7 Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori ( GU C 525 del 29.12.2021, pag. 1 ).

8 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj ).

9 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).

10 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj ).

11 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).

12 Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) ( GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ).

13 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj ).

Il modello di riferimento per il processo di cambio di fornitore, vale a dire il passaggio del cliente da un fornitore all'altro, consiste in una serie di procedure di riferimento per l'accesso ai dati e per i necessari scambi di informazioni tra i partecipanti al mercato che ricoprono i ruoli pertinenti.

Le tabelle del presente allegato contengono le informazioni che compongono il modello di riferimento. Allorché sono applicate a livello nazionale, le fasi procedurali illustrate nel presente allegato possono essere combinate o svolte in un ordine diverso.

La tabella I contiene informazioni sull'assetto del mercato e sul contesto nazionali, risorsa preziosa per i fornitori di energia elettrica che intendono iniziare a operare e offrire servizi ai clienti finali nel territorio di uno Stato membro.

La tabella I elenca anche le informazioni che servono ai clienti finali per poter scegliere un nuovo fornitore e ai fornitori di energia elettrica per registrarsi, integrarsi o creare le infrastrutture necessarie per partecipare alle procedure descritte nella tabella III. Tali procedure facilitano la comunicazione e lo scambio di informazioni con i partecipanti al mercato che ricoprono i ruoli e adempiono alle responsabilità di cui alla tabella II.

Le tabelle I e II del presente allegato dovrebbero essere lette in combinato disposto con la tabella I «Informazioni generali sul contesto dello Stato membro» e la tabella II «Ruoli» che figurano nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162.

Tabella I

Informazioni generali supplementari sul contesto dello Stato membro in relazione al cambio di fornitore [complementari all'allegato, tabella I, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162]

IdentificativoNomeDescrizione
I-s1Informazioni sul soggetto che pubblica l'elenco dei fornitori di energia elettrica attivi che operano nello Stato membroNome del soggetto che rende pubbliche le informazioniNome dell'organizzazione responsabile della registrazione e della pubblicazione delle informazioni sui fornitori di energia elettrica attivi in un registro pubblico nello Stato membro.
Sito webSe del caso, link al sito web in cui sono pubblicate le informazioni sui fornitori di energia elettrica attivi nello Stato membro.
Referente ufficialeRecapiti del soggetto responsabile della registrazione e della pubblicazione delle informazioni sui fornitori di energia elettrica attivi nello Stato membro.
I-s2Informazioni sui fornitori di energia elettrica attivi nello Stato membroLink a un sito web o a un documento pubblicato e aggiornato a livello nazionale in cui figurano queste informazioni, compresi il nome dei fornitori di energia elettrica, il codice identificativo (ad esempio identificativo della persona giuridica — LEI, numero europeo dell'articolo — EAN) e i recapiti ufficiali.
I-s3Informazioni sul soggetto che pubblica l'elenco dei responsabili del bilanciamento attivi nello Stato membroNomeNome dell'organizzazione responsabile della registrazione e della pubblicazione delle informazioni sui responsabili del bilanciamento attivi in un registro pubblico nello Stato membro.
Sito webSe del caso, link al sito web in cui sono pubblicate le informazioni sui responsabili del bilanciamento attivi nello Stato membro.
Referente ufficialeRecapiti del soggetto responsabile della registrazione e della pubblicazione delle informazioni sui responsabili del bilanciamento attivi nello Stato membro.
I-s4Informazioni sui responsabili del bilanciamento nello Stato membroLink a un sito web o a un documento pubblicato e aggiornato a livello nazionale in cui figurano queste informazioni, compresi il nome dei responsabili del bilanciamento, il codice identificativo (ad esempio identificativo europeo della persona giuridica — EUEI, numero europeo dell'articolo — EAN) e i recapiti ufficiali.

Tabella II

Ruoli e partecipanti al mercato supplementari in relazione al cambio di fornitore [complementari all'allegato, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162]

NomeTipoDescrizione
RuoliResponsabile del bilanciamentoAttivitàQuale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943.
Il «responsabile del bilanciamento» è il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
Fornitore di energia elettrica o fornitoreAttivitàQuale definito all'articolo 2, punto 1), del presente regolamento.
Altri partecipanti al mercato 1Soggetto interessatoAttivitàNota:: tra i «soggetti interessati» si annoverano il fornitore corrente e il nuovo fornitore di energia elettrica, il responsabile del bilanciamento, l'amministratore dei dati misurati e il fornitore di accesso alla rete.
Avente dirittoAttivitàNota:: tra gli aventi diritto si annoverano l'aggregatore dei dati misurati, il fornitore di servizi di flessibilità, il registro delle garanzie di origine delle fonti energetiche rinnovabili e il gestore dell'area di controllo.
1 I partecipanti al mercato elencati nella presente tabella sono soggetti ammessi, quali definiti all'articolo 2, punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, che prestano un servizio specifico per il punto di contabilizzazione interessato dallo svolgimento delle procedure di cui alla tabella III e dalle relative conseguenze. Ogni soggetto ammesso si assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei compiti che gli spettano.

Tutti i ruoli classificati come «Attività» devono operare in modo sicuro, autenticato e attraverso canali di comunicazione affidabili. Per questo motivo i passaggi di autenticazione di questi scambi di informazioni non sono descritti nel dettaglio nelle procedure di cui alla tabella III, bensì sono considerati prerequisiti essenziali. Questo vale tanto per la procedura di «cambio di fornitore» quanto per quella di «annullamento del cambio di fornitore». Nel caso del «cambio di fornitore», ad esempio, non appena il cliente finale chiede di cambiare fornitore, il nuovo fornitore deve autenticare e convalidare le credenziali del cliente. Per attenuare i rischi di frode e furto d'identità, i fornitori di energia elettrica dovrebbero usare soluzioni che richiedano preferibilmente almeno due fattori di autenticazione per verificare con efficacia l'identità del cliente. In tale contesto, il fornitore di servizi di identità può offrire servizi di autenticazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, fornendo un livello supplementare di sicurezza e conformità.

Tabella III

Condizioni procedurali

N.Nome della proceduraSoggetto principalePrecondizioni
1Cambio di fornitoreCliente finalea): Il nuovo fornitore è registrato come fornitore di energia elettrica.
2.Annullamento del cambio di fornitoreCliente finalee): Il cliente finale ha un contratto di fornitura con il nuovo fornitore.

Ai fini del presente regolamento, per «cambiare fornitore» (articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944) o «cambio di fornitore» si intende il processo mediante il quale un cliente finale passa a un nuovo fornitore di energia elettrica. Il modello di riferimento di cui al presente allegato si applica soltanto alle procedure fondamentali per il «cambio di fornitore» (tabella III.1) e l'«annullamento del cambio di fornitore» (tabella III.2). Sebbene il cambio di fornitore possa comportare anche il cambio di aggregatore, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/944, o di organizzatore della condivisione dell'energia, conformemente all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2024/1711, il presente regolamento riguarda specificamente solo il cambio di fornitore di energia elettrica.

Nel complesso le procedure oggetto del presente allegato costituiscono il percorso standard ideale, ossia il caso in cui sono soddisfatte tutte le condizioni e non si verificano intoppi né problemi quali incongruenze, errori o deviazioni dei dati. Il percorso ideale garantisce il buon esito del processo e il conseguimento del risultato perseguito.

La procedura di «cambio di fornitore», descritta in dettaglio nella tabella III.1, comprende la registrazione del nuovo fornitore per il punto di contabilizzazione in base alla data indicata nel contratto di fornitura. L'effettiva iscrizione del nuovo fornitore di energia elettrica nel registro dei punti di misurazione, avviata nella fase procedurale 1.13 dopo la conclusione del contratto ed eseguita come da fase procedurale 1.19 della tabella III.1, è effettuata dall'amministratore del punto di misurazione, o dal soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri. Questa fase è seguita dalla notifica della modifica a tutti gli aventi diritto e i soggetti interessati. L'intero processo tecnico per il cambio di fornitore di energia elettrica, ovverosia il processo di registrazione del nuovo fornitore per il punto di misurazione presso l'operatore di mercato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, comprende le fasi procedurali da 1.13 a 1.19 di cui alla tabella III.1 ed entro il 2026 dev'essere completato in 24 ore al massimo. Il processo semplificato di cui alla tabella III.1 è in linea con il diritto a cambiare fornitore di energia elettrica sancito dalla direttiva (UE) 2019/944.

È essenziale tenere presente che le fasi procedurali illustrate nel presente allegato devono essere finalizzate ad agevolare il processo di cambio di fornitore, ridurre al minimo gli ostacoli e rispettare la scelta del consumatore. Conformemente alla direttiva (UE) 2019/944, il fornitore corrente non deve ostruire o ritardare il processo. A patto che rispettino le condizioni contrattuali, i clienti hanno diritto a cambiare fornitore in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi, in ottemperanza ai principi di trasparenza, responsabilizzazione dei consumatori e concorrenza sul mercato.

La procedura di «annullamento del cambio di fornitore» consente di revocare una notifica di cambio di fornitore effettuata nel quadro della procedura di «cambio di fornitore». Come indicato nella tabella III.2, l'attuazione della procedura di annullamento dipende in parte dalle norme nazionali che disciplinano l'applicazione del diritto del cliente finale di recedere dal nuovo contratto di fornitura entro il periodo di recesso. A livello nazionale potrebbe essere prevista una subprocedura standard basata sul diritto contrattuale e connessa al periodo di recesso, applicabile in tutti i settori — compreso quello dell'energia elettrica — e per tutti i beni e i servizi. Di conseguenza le fasi della procedura di «annullamento del cambio di fornitore» devono essere interpretate e attuate senza contravvenire alle norme e alle procedure nazionali per la gestione del periodo di recesso.

Una delle precondizioni fondamentali per dare avvio alla procedura di «annullamento del cambio di fornitore» di cui alla tabella III.2 è che non sia ancora iniziata la fornitura di energia elettrica sulla base del nuovo contratto. In tal caso, una volta conclusa la procedura di «annullamento del cambio di fornitore» il cliente finale manterrà il suo fornitore corrente. Per contro, se il cliente finale desidera annullare il cambio di fornitore dopo che la fornitura ha avuto inizio, deve avviare la procedura di «cambio di fornitore» o un'altra procedura equivalente in conformità al diritto nazionale di tutela dei consumatori, dal momento che a quel punto il nuovo fornitore è diventato il suo fornitore corrente e non è più possibile ricorrere all'«annullamento del cambio di fornitore».

I partner commerciali individuati nella tabella II ed elencati nelle procedure ivi menzionate sono soggetti associati al punto di contabilizzazione e si distinguono perché hanno un interesse diretto («soggetti interessati») o indiretto («aventi diritto») nel processo di cambio di fornitore.

Nella colonna «Informazioni scambiate (ID)» delle tabelle III.1 e III.2 figurano i riferimenti univoci attribuiti alle informazioni scambiate nel corso della procedura 1 (tabella III.1) e della procedura 2 (tabella III.2). La tabella IV elenca queste informazioni e ne riporta la descrizione.

I diagrammi 1 e 2 illustrano le procedure descritte nelle tabelle III.1 e III.2 secondo il modello «Business Process Model and Notation 2.0» 2 dell'Object Management Group.

Tabella III.1

Procedura 1 — Cambio di fornitore

N. faseFaseDescrizione della faseProduttore dell'informazioneDestinatario dell'informazioneInformazioni scambiate (ID)
1.1Instaurare contatti tra il cliente finale e il nuovo fornitoreIl cliente finale (o il potenziale nuovo fornitore) prende contatto per chiedere (o presentare) un'offerta, il che può portare alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e alla cessazione del contratto esistente con il fornitore corrente.Cliente finale (o nuovo fornitore)Nuovo fornitore (o cliente finale)A
1.1a: Chiedere il cambio di fornitoreIl cliente finale dà avvio alla procedura di cambio di fornitore.Cliente finaleNuovo fornitore
1.1b: Notificare il cambio di fornitoreIl nuovo fornitore dà avvio alla procedura di cambio di fornitore.Nuovo fornitoreCliente finale
1.2[Fase facoltativa in funzione delle disposizioni nazionali]
Verificare l'esistenza di vincoli contrattuali
Nota:: la verifica, che consta delle fasi da 1.2 a 1.4, non deve ostruire né ritardare il processo di cambio di fornitore e deve rispettare il diritto del cliente finale a cambiare fornitore senza ostacoli indebiti e in modo non discriminatorio.Nuovo fornitoreNuovo fornitore[Non pertinente]
1.3[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.2]
Risolvere i problemi con il fornitore corrente
Nota:: il processo di risoluzione deve svolgersi all'insegna della trasparenza e non deve limitare o precludere la capacità del cliente di cambiare fornitore in modo tempestivo e non discriminatorio, come sancisce la direttiva (UE) 2019/944.Nuovo fornitoreFornitore corrente[Non pertinente]
1.4[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.2]
Comunicare l'esito del processo di risoluzione
Nota:: la comunicazione è puramente procedurale e non dà al fornitore corrente la facoltà di opporsi al cambio di fornitore o ritardare il processo; è così garantito il diritto del cliente di cambiare fornitore senza costi né oneri indebiti e in tempi congrui.Fornitore correnteNuovo fornitore[Non pertinente]
1.5[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.2]
Informare il cliente finale dell'esito del processo di risoluzione dei problemi
Nota:: se l'esito è negativo, il cliente finale mantiene il fornitore corrente; se è positivo si passa alla fase 1.6.Nuovo fornitoreCliente finaleB
1.6Convalidare la necessità di conoscere le caratteristiche del punto di contabilizzazioneNota:: se non si applicano le fasi da 1.7 a 1.10, passare alla fase 1.11.Nuovo fornitoreNuovo fornitore[Non pertinente]
1.7[Facoltativo]
Chiedere anticipatamente le caratteristiche del punto di contabilizzazione
Con l'autorizzazione del cliente finale, il nuovo fornitore chiede anticipatamente le caratteristiche del punto di contabilizzazione all'amministratore del punto di misurazione o al soggetto delegatoNuovo fornitoreAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoC
1.8[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.7]
Convalidare la richiesta di conoscere in anticipo le caratteristiche del punto di contabilizzazione
L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato convalida la richiesta di conoscere le caratteristiche del punto di contabilizzazione.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegato[Non pertinente]
1.9[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.7]
Comunicare le caratteristiche del punto di contabilizzazione
L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato comunica al nuovo fornitore le caratteristiche del punto di contabilizzazione richieste o, in caso di richiesta non valida, ne indica chiaramente il motivo.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoNuovo fornitoreD
1.10[Subordinatamente all'attuazione della fase 1.7]
Informare il cliente finale dell'esito della convalida del punto di contabilizzazione
Il nuovo fornitore informa il cliente finale dell'esito della convalida del punto di contabilizzazione.Nuovo fornitoreCliente finaleB
1.11Invitare a concludere il contrattoIl nuovo fornitore invita il cliente finale a concludere il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica alla data richiesta.Nuovo fornitoreCliente finaleO
1.12Concludere il contrattoIl cliente finale conclude il contratto di fornitura di energia elettrica alla data richiesta.Cliente finaleNuovo fornitoreO
Aspetti tecnici del cambio di fornitore: fasi da 1.13 a 1.19
1.13Chiedere il cambio di fornitoreIl nuovo fornitore presenta all'amministratore del punto di misurazione o al soggetto delegato la richiesta di essere iscritto nel registro dei punti di misurazione come nuovo fornitore (insieme al responsabile del bilanciamento) per il punto di contabilizzazione alla data indicataNuovo fornitoreAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoE
1.14Convalidare la richiesta di cambio di fornitoreL'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato convalida la richiesta di cambio di fornitore.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegato[Non pertinente]
1.15Comunicare l'esito della convalida della richiesta di cambio di fornitoreL'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato comunica al nuovo fornitore l'esito della convalida del cambio di fornitore richiesto per il punto di contabilizzazione. In caso di richiesta non valida ne indica chiaramente il motivo.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoNuovo fornitoreF
1.16Informare il cliente finale dell'esito del cambio di fornitoreIl nuovo fornitore informa il cliente finale dell'esito del cambio di fornitore non appena ne viene a conoscenza. Ove tecnicamente fattibile ciò avviene entro le 24 ore del periodo stabilito per il passaggio tecnico.Nuovo fornitoreCliente finaleB
1.17Informare i soggetti interessati del cambio di fornitoreNon appena ha convalidato con esito positivo la richiesta di cambio di fornitore, l'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato ne informa tutti i soggetti interessati.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoSoggetto interessatoH
1.18Iscrizione del nuovo fornitore nel registro dei punti di misurazioneL'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato iscrive il nuovo fornitore (insieme al responsabile del bilanciamento) come fornitore per il punto di contabilizzazione nel registro dei punti di misurazione, con effetto a decorrere dalla data indicata. L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato procede inoltre a tutti gli aggiornamenti necessari per completare il cambio di fornitore.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegato[Non pertinente]
1.19Comunicare a tutti gli aventi diritto e i soggetti interessati le caratteristiche del punto di contabilizzazioneGli aventi diritto e i soggetti interessati ricevono le caratteristiche aggiornate del punto di contabilizzazione in esito al processo di registrazione del cambio di fornitore alla data indicata.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAvente diritto
Soggetto interessato
G
1.20Chiedere i dati di misurazioneIl fornitore corrente e il nuovo fornitore chiedono i dati di misurazione fino alla data effettiva del cambio di fornitore per il punto di contabilizzazione, al fine di garantire una fatturazione accurata.Fornitore corrente e nuovo fornitoreAmministratore dei dati misurati o soggetto delegatoRegolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, allegato, tabella IV, colonna «Informazioni scambiate (ID)», riga C
1.21Convalidare i dati di misurazioneL'amministratore dei dati misurati o il soggetto delegato convalida la richiesta dei dati di misurazione.Amministratore dei dati misurati o soggetto delegatoAmministratore dei dati misurati o soggetto delegato[Non pertinente]
1.22Trasmettere i dati di misurazioneL'amministratore dei dati misurati o il soggetto delegato trasmette al fornitore corrente e al nuovo fornitore i dati di misurazione richiesti o, in caso di richiesta non valida, ne indica chiaramente il motivo.Amministratore dei dati misurati o soggetto delegatoNuovo fornitoreRegolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, allegato, tabella IV, colonna «Informazioni scambiate (ID)», riga E

Diagramma 1

Procedura di cambio di fornitore

Tabella III.2

Procedura 2 — Annullamento del cambio di fornitore

N. faseFaseDescrizione della faseProduttore dell'informazioneDestinatario dell'informazioneInformazioni scambiate (ID)
2.1Chiedere l'annullamento del nuovo contratto di fornituraIl cliente finale presenta al nuovo fornitore la richiesta di annullare il nuovo contratto di fornitura.Cliente finaleNuovo fornitoreJ
2.2Convalidare la richiesta di annullamento1): che esista un contratto con il cliente finale per il punto di contabilizzazione indicato;Nuovo fornitoreNuovo fornitore[Non pertinente]
2.3[Se la fase 2.2 ha esito negativo] Informare il cliente finale della mancata convalidaIn caso di mancata convalida (fase 2.2) il nuovo fornitore ne informa chiaramente il cliente finale, spiegando i motivi e indicando che la richiesta di annullamento è stata chiusa.Nuovo fornitoreCliente finaleB
2.4Convalidare la registrazione del nuovo fornitore per il punto di contabilizzazioneIl nuovo fornitore convalida la registrazione della richiesta di cambio di fornitore nel registro dei punti di misurazione conformemente al nuovo contratto.Nuovo fornitoreNuovo fornitore[Non pertinente]
2.5Chiedere l'annullamento del nuovo contratto nel registro dei punti di misurazioneIl nuovo fornitore presenta all'amministratore del punto di misurazione o al soggetto delegato una richiesta di annullare il cambio di fornitore in sospeso nel registro dei punti di misurazione alla luce dell'annullamento del nuovo contratto di fornitura.Nuovo fornitoreAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoK
2.6Convalidare la richiesta di annullamentoL'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato verifica se il nuovo fornitore è registrato per la fornitura presso il punto di contabilizzazione alla data di inizio indicata nella richiesta di annullamento del nuovo contratto (presentata come da fase 2.5).Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegato[Non pertinente]
2.7Informare il nuovo fornitore dell'esito della convalida 3L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato informa il nuovo fornitore dell'esito della convalida. In caso di richiesta non valida, ne indica chiaramente il motivo/fornisce una spiegazione.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoNuovo fornitoreM
2.8Annullamento del cambio di fornitore in sospesoNota:: il cliente finale mantiene il suo fornitore corrente (prima del cambio).Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoAmministratore del punto di misurazione o soggetto delegato[Non pertinente]
2.9Informare i soggetti interessati dell'annullamento del cambio di fornitoreL'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato informa i soggetti interessati dell'annullamento del cambio di fornitore.Amministratore del punto di misurazione o soggetto delegatoSoggetti interessatiL
2.10Trasmettere al cliente finale informazioni sulla mancata convalidaIn caso di mancata convalida, il nuovo fornitore informa il cliente finale indicando chiaramente il motivo/fornendo una spiegazione.Nuovo fornitoreCliente finaleB
2.11Annullare il contratto di fornituraIl nuovo fornitore annulla il contratto di fornitura con il cliente finale.Nuovo fornitoreNuovo fornitore[Non pertinente]
2.12Informare il cliente finale dell'annullamento del contrattoNota:: il cliente finale mantiene il suo fornitore corrente (prima del cambio).Nuovo fornitoreCliente finaleN
3 In caso di mancata convalida si applicano le fasi 2.7 e 2.10. L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato informa della mancata convalida il nuovo fornitore, che a sua volta lo comunica al cliente finale, come illustrato nel diagramma 2 (linee tratteggiate rosse).

Diagramma 2

Procedura di annullamento del cambio di fornitore

Tabella IV

Informazioni scambiate

Informazioni scambiate (ID)Nome dell'informazioneDescrizione dell'informazione scambiataOsservazioni
AContatti tra il cliente finale e il nuovo fornitoreIdentificativo del punto di contabilizzazioneInsieme di informazioni utili a identificare il punto di contabilizzazione
Cliente finaleInformazioni che identificano il cliente finale e informazioni usate per autenticarne l'identità
Data di inizio richiestaData di inizio della fornitura richiesta dal cliente finale
BComunicazione al cliente dell'esito della convalidaEsito della convalidaInformazioni sull'esito della fase di convalida
CRichiesta di conoscere anticipatamente le caratteristiche del punto di contabilizzazioneID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione per il quale è richiesto il cambio di fornitore
ID del richiedenteIdentificazione univoca del richiedente (ovverosia del nuovo fornitore) che intende rifornire il punto di contabilizzazione
Motivo della richiestaCodice che specifica il motivo della richiesta (ovverosia il cambio di fornitore)Il presente regolamento non definisce i codici degli attributi specifici per queste informazioni, che saranno precisati nella corrispondente documentazione di normazione delle attività.
DCaratteristiche del punto di contabilizzazione 4 comunicate in anticipoData di inizioData a partire dalla quale l'insieme di informazioni diventa o è diventato validoÈ definita solo una serie minima di attributi; in sede di attuazione a livello nazionale possono essere stabilite ulteriori specifiche per queste informazioni.
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione oggetto della richiesta
Fornitore futuro 5Indicazione dell'eventuale esistenza di un contratto con un fornitore futuro per il punto di contabilizzazione (elemento booleano: «Sì» o «No»)
Data di inizio della fornitura futuraData alla quale avrà inizio la fornitura futura
ERichiesta di cambio di fornitoreData di inizioData richiesta dal nuovo fornitore per subentrare nella fornitura di energia elettrica per il punto di contabilizzazioneLa data deve essere nel futuro.
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione oggetto della richiesta
ID del nuovo fornitoreIdentificazione univoca del fornitore che presenta la richiesta
ID del nuovo responsabile del bilanciamento (facoltativo)Identificazione univoca del responsabile del bilanciamento per il punto di contabilizzazione, come da richiesta dal nuovo fornitoreQuesta informazione è facoltativa e non obbligatoria se già contenuta nel modello nazionale per lo scambio dei dati.
Cliente finaleInsieme di informazioni utili a identificare il cliente finale.
FEsito del cambio di fornitoreMotivo del respingimento[In caso di respingimento] Codice che indica la o le ragioni per cui la richiesta di cambio di fornitore è stata respintaIl presente regolamento non definisce i codici degli attributi specifici per queste informazioni, che saranno precisati nella corrispondente documentazione di normazione delle attività.
GComunicazione a tutti gli aventi diritto e i soggetti interessati delle caratteristiche del punto di contabilizzazioneData di inizioData a partire dalla quale il nuovo fornitore e il nuovo responsabile del bilanciamento assumono il proprio ruolo (ossia si incaricano rispettivamente della fornitura e del bilanciamento) per il punto di contabilizzazioneÈ definita solo una serie minima di attributi; in sede di attuazione a livello nazionale possono essere stabilite ulteriori specifiche per queste informazioni.
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione per il quale è confermato il cambio di fornitore
ID del fornitoreIdentificazione univoca del fornitore che a partire dalla data di inizio rifornisce il punto di contabilizzazione
ID del responsabile del bilanciamentoIdentificazione univoca del responsabile del bilanciamento che a partire dalla data di inizio assume la responsabilità del bilanciamento per il punto di contabilizzazione
HNotifica del cambio di fornitore al soggetto interessatoData del cambioData in cui il soggetto interessato corrente perde la responsabilità della fornitura o del bilanciamento per il punto di contabilizzazione, o data in cui il nuovo soggetto interessato assume la responsabilità per il punto di contabilizzazioneEsistono due versioni di questa informazione (perdita della responsabilità/assunzione della responsabilità) in funzione del ruolo del soggetto ricevente (soggetto interessato corrente/nuovo).
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione per il quale è notificato il cambio di fornitore
JRichiesta di annullamento del contrattoNessuna definizione, formato libero
KRichiesta di annullamento del cambio di fornitore nel registro dei punti di misurazioneData di inizioData in cui il nuovo fornitore avrebbe dovuto subentrare nella fornitura di energia elettrica per il punto di contabilizzazioneLa data deve essere nel futuro.
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione oggetto della richiesta di cambio di fornitore
ID del nuovo fornitoreIdentificazione univoca del fornitore che presenta la richiesta
LNotifica ai soggetti interessati dell'annullamento del cambio di fornitore nel registro dei punti di misurazioneData di inizioData in cui il nuovo fornitore avrebbe dovuto iniziare a rifornire il punto di contabilizzazione
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione per il quale è notificato il cambio di fornitore
MNotifica dell'annullamento al fornitoreData di inizioData in cui il nuovo fornitore avrebbe dovuto iniziare a rifornire il punto di contabilizzazioneLa data deve essere nel futuro.
ID del punto di contabilizzazioneIdentificazione univoca del punto di contabilizzazione oggetto della richiesta di cambio di fornitore
ID del nuovo fornitoreIdentificazione univoca del fornitore che presenta la richiesta
ID del nuovo responsabile del bilanciamento (facoltativo)Identificazione univoca del responsabile del bilanciamento per il punto di contabilizzazione, come da richiesta dal nuovo fornitoreQuesta informazione è facoltativa e non obbligatoria se già contenuta nel modello nazionale per lo scambio dei dati.
NNotifica dell'annullamento del cambio di fornitore al cliente finaleNessuna definizione, formato libero
OConferma del contrattoNessuna definizione, formato libero
4 Lo scopo è comunicare, con le dovute autorizzazioni, caratteristiche supplementari del punto di contabilizzazione al fornitore di energia elettrica affinché questi possa presentare al cliente finale proposte personalizzate di contratti di fornitura.
5 Un fornitore può ad esempio essere registrato per un periodo a venire, come l'anno successivo, e nel frattempo, su richiesta del cliente finale, un nuovo fornitore può chiedere il cambio di fornitore per il lasso di tempo che intercorre fino a quel momento. Questa informazione permette al nuovo fornitore di sapere che è già stato registrato un «fornitore futuro» per il periodo avente inizio l'anno successivo.

2 Object Management Group, Business Process Model and Notation 2.0 : https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF .

Footnotes

  1. I partecipanti al mercato elencati nella presente tabella sono soggetti ammessi, quali definiti all'articolo 2, punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, che prestano un servizio specifico per il punto di contabilizzazione interessato dallo svolgimento delle procedure di cui alla tabella III e dalle relative conseguenze. Ogni soggetto ammesso si assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei compiti che gli spettano. 2 3 4

  2. Object Management Group, Business Process Model and Notation 2.0: . 2 3 4

  3. In caso di mancata convalida si applicano le fasi 2.7 e 2.10. L'amministratore del punto di misurazione o il soggetto delegato informa della mancata convalida il nuovo fornitore, che a sua volta lo comunica al cliente finale, come illustrato nel diagramma 2 (linee tratteggiate rosse). 2 3 4

  4. Lo scopo è comunicare, con le dovute autorizzazioni, caratteristiche supplementari del punto di contabilizzazione al fornitore di energia elettrica affinché questi possa presentare al cliente finale proposte personalizzate di contratti di fornitura. 2 3 4

  5. Un fornitore può ad esempio essere registrato per un periodo a venire, come l'anno successivo, e nel frattempo, su richiesta del cliente finale, un nuovo fornitore può chiedere il cambio di fornitore per il lasso di tempo che intercorre fino a quel momento. Questa informazione permette al nuovo fornitore di sapere che è già stato registrato un «fornitore futuro» per il periodo avente inizio l'anno successivo. 2 3 4

  6. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2

  7. Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (). 2

  8. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (, ELI: ). 2

  9. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (, ELI: ). 2

  10. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (, ELI: ). 2

  11. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (, ELI: ). 2

  12. Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (). 2

  13. Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (, ELI: ). 2

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