Regolamento di esecuzione (UE) 2026/848 della Commissione, del 10 aprile 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori e per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti

32026R0848Regulation17 apr 2026

del 10 aprile 2026

che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori e per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 2 , in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione 3 stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri. Le partite comprendono quelle di cani, gatti, furetti e altri carnivori che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/688 4 e (UE) 2020/692 5 della Commissione per quanto riguarda, rispettivamente, i movimenti all'interno dell'Unione di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori e l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti.

(2) Nell'allegato I, capitoli 61 (modello «CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA») e 63 (modello «OTHCARN-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori. Il regolamento delegato (UE) 2026/133 della Commissione 6 ha modificato gli articoli 53, 55, 58 e 65 e l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato I, capitoli 61 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(3) Nell'allegato II, capitolo 38 (modello «CANIS-FELIS-FERRETS»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Il regolamento delegato (UE) 2026/135 della Commissione 7 ha modificato gli articoli 74 e 76 e l'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(4) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione è opportuno aggiornare i modelli di certificati di cui all'allegato I, capitoli 61 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e il modello di certificato di cui all'allegato II, capitolo 38, del medesimo regolamento di esecuzione, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, e sostituirli integralmente con i modelli di certificati che figurano negli allegati del presente regolamento.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(6) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti dovute alle modifiche apportate all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dal presente regolamento, l'uso di certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare a essere autorizzato per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni.

(7) Poiché i regolamenti delegati (UE) 2026/133 e (UE) 2026/135 si applicano a decorrere dal 22 aprile 2026, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi anch'esso a decorrere da tale data.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 17 gennaio 2027, continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, l'uso di certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 17 ottobre 2026.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj .

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE ( GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj ).

4 Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj ).

5 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

6 Regolamento delegato (UE) 2026/133 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti ( GU L, 2026/133, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/133/oj ).

7 Regolamento delegato (UE) 2026/135 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti ( GU L, 2026/135, 13.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/135/oj ).

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)| UNIONE EUROPEA | INTRA |; | --- | --- |
2)| UNIONE EUROPEA | INTRA |; | --- | --- |

1 Da compilare in stampatello»;

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 38 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 38 MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI (MODELLO “CANIS-FELIS-FERRETS”) Parte I: descrizione della partita PAESE Certificato sanitario per l'UE I.1 Speditore/esportatore I.2 Riferimento del certificato I.2a Riferimento IMSOC Nome CODICE QR Indirizzo I.3 Autorità centrale competente Paese Codice ISO del paese I.4 Autorità locale competente I.5 Destinatario/importatore I.6 Operatore responsabile della partita Nome Nome Indirizzo Indirizzo Paese Codice ISO del paese Paese Codice ISO del paese I.7 Paese di origine Codice ISO del paese I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese I.8 Regione di origine Codice I.10 Regione di destinazione Codice I.11 Luogo di spedizione I.12 Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Indirizzo Paese Codice ISO del paese Paese Codice ISO del paese I.13 Luogo di carico I.14 Data e ora della partenza I.15 Mezzo di trasporto I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso ☐ Aeromobile ☐ Nave I.17 Documenti di accompagnamento ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Tipo Codice Identificazione Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale I.18 I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo I.20 Certificato come o per Ulteriore detenzione Stabilimento confinato Stabilimento di quarantena Altro I.21 ☐ Per il transito I.22 ☐ Per il mercato interno Paese terzo Codice ISO del paese I.23 I.24 Numero totale di colli I.25 Quantità totale I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) I.27 Descrizione della partita Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sesso Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Quantità Natura del prodotto Prova Parte II: certificazione PAESE Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali della partita di cui alla parte I: II.1. provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona contrassegnati dal codice … ( 1 ) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti ed elencati nella tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione; ( 2 ) [II.2. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;] ( 2 ) ( 3 ) oppure [II.2. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nel paese o territorio di origine o nella loro zona di durata non superiore a sei giorni in uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è riconosciuto per le operazioni di raccolta di cani, gatti e furetti dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; b) è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; c) è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; d) soddisfa le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;] ( 2 ) ( 3 ) oppure [II.2. sono stati spediti da un rifugio per animali che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; b) è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; c) è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;] II.3. sono identificati individualmente mediante un transponder iniettabile impiantato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 70 bis , lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ( 6 ); II.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; ( 2 ) [II.5. sono destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati ( 2 ) [in uno stabilimento confinato;]] ( 2 ) oppure [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena;]] ( 2 ) oppure [II.5. avevano almeno 12 settimane alla data della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla data di completamento della vaccinazione antirabbica primaria ( 5 ) effettuata conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente ( 6 ), e ( 2 ) [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nella tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e per i quali non sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella e i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso;]] ( 2 ) oppure [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nella tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e per i quali sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella e: a) i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso; b) la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia ( 7 ) effettuata senza indebito ritardo dopo il campionamento su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, oppure nell'ambito di una serie di vaccinazioni valide in corso, e non meno di 90 giorni prima della data di rilascio del presente certificato sanitario, ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 UI/ml ( 8 ) e c) tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria è fornita nella colonna 8 della tabella in appresso:]] Transponder Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa] Nome e fabbricante del vaccino Numero del lotto Validità della vaccinazione Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa] Codice alfanumerico dell'animale Data di impianto o di lettura ( 9 ) [gg/mm/aaaa] Dal [gg/mm/aaaa] Al [gg/mm/aaaa] 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 2 ) [II.6. comprendono cani destinati a uno Stato membro o a una sua zona elencati nell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione e tali cani sono stati trattati contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis , e le informazioni relative a tale trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 ( 10 ) ( 11 ) sono fornite nella tabella in appresso: Codice alfanumerico del transponder del cane Trattamento contro l' Echinococcus multilocularis Veterinario che ha somministrato il trattamento Nome e fabbricante del prodotto Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00] Nome in stampatello, timbro e firma ] ( 2 ) oppure [II.6. comprendono cani che non sono stati trattati contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis ;] ( 2 ) oppure [II.6. comprendono cani destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati ( 1 ) [in uno stabilimento confinato;]] ( 1 ) oppure [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena;]] ( 2 ) ( 3 ) [II.7. sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il … ( indicare la data nel formato gg/mm/aaaa ) ( 4 ) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: a) gli animali non possano uscire o cadere; b) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; c) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali.] Note Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti, anche quando sono destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento riconosciuto di quarantena e l'Unione non è la destinazione finale degli animali, come pure all'ingresso nell'Unione a fini non commerciali di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni laddove tali movimenti non possono essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.20 : “Certificato come o per”: indicare: — “Ulteriore detenzione” se i cani, i gatti o i furetti sono spostati conformemente alla parte II, titolo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692; — “Stabilimento confinato” come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429; — “Stabilimento riconosciuto di quarantena” come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione; — “Altro” nel caso di movimenti a fini non commerciali di cani ( Canis lupus familiaris ), gatti ( Felis silvestris catus ) o furetti ( Mustela putorius furo ) detenuti come animali da compagnia in abitazioni che non possono essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429. Parte II ( 1 ) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ( 2 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 3 ) Non applicabile ai movimenti a fini non commerciali di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni laddove tali movimenti non possono essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429. ( 4 ) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. ( 5 ) Una rivaccinazione deve essere considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente. ( 6 ) Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati. ( 7 ) La prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.5: a) deve essere effettuata da un laboratorio designato conformemente all'allegato XXI, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) non deve essere rinnovata su un animale che, dopo aver superato tale prova con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente. Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata della relazione ufficiale del laboratorio designato relativa al risultato della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. ( 8 ) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nella relazione, l'autenticità della relazione di laboratorio relativa ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.5. ( 9 ) In combinato disposto con la nota 6, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un transponder deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato sanitario e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, le prove effettuate su tali animali. ( 10 ) Il trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis di cui al punto II.6 deve: a) essere somministrato da un veterinario non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima del momento dell'entrata prevista dei cani in uno degli Stati membri o in una delle loro zone elencati nell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620; b) consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell' Echinococcus multilocularis nelle specie ospiti interessate. ( 11 ) La tabella di cui al punto II.6 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato sanitario e prima dell'entrata prevista in uno degli Stati membri o in una delle loro zone elencati nell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma».

Footnotes

  1. Da compilare in stampatello»; 2 3

  2. Cancellare la dicitura non pertinente. 2

  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (, ELI: ). 2

  4. Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (, ELI: ). 2

  5. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (, ELI: ). 2

  6. Regolamento delegato (UE) 2026/133 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti (). 2

  7. Regolamento delegato (UE) 2026/135 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti (). 2

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