32026R0835•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/835 della Commissione, del 15 aprile 2026, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi SICO Biocidal Product Family conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 della Commissione
32026R0835Regulation6 mag 2026
del 15 aprile 2026
che revoca l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «SICO Biocidal Product Family» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi 1 , in particolare l’articolo 49,
considerando quanto segue:
(1) Il 4 settembre 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 della Commissione 2 ha rilasciato al titolare dell’autorizzazione SICO un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso della stessa famiglia di biocidi «SICO Biocidal Product Family» con il numero di autorizzazione EU-0029486-0000, in conformità dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2) Il 19 dicembre 2025 la società SICO ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-RS113426-19. La società SICO ha inoltre presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui ha deciso di cessare la produzione dei biocidi inclusi nella famiglia «SICO Biocidal Product Family» sulla base di considerazioni commerciali.
(3) Il 7 gennaio 2026 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta motivata alla Commissione.
(4) È pertanto opportuno revocare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «SICO Biocidal Product Family» su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205.
(5) È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte di biocidi inclusi nella «SICO Biocidal Product Family» conformemente all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «SICO Biocidal Product Family» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 alla società SICO con il numero di autorizzazione EU-0029486-0000 è revocata.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 è abrogato.
I biocidi inclusi nella famiglia «SICO Biocidal Product Family» non sono più messi a disposizione sul mercato a decorrere dal 2 novembre 2026 e le scorte di tali biocidi non sono più utilizzate a decorrere dal 1 o maggio 2027.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 della Commissione, del 4 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «SICO Biocidal Product Family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/2205, 5.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2205/oj ).
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