32026R0830•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/830 della Commissione, del 7 aprile 2026, recante 356esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
32026R0830Regulation8 apr 2026
del 7 aprile 2026
recante 356esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
(2) Il 30 marzo 2026 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026 Per la Commissione A nome della presidente Direttore generale Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj .
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco "Persone fisiche", è aggiunta la voce seguente:
"Hamidah Nabagala (nome nella grafia originale: ﺣﻤﯿﺪة ﻧﺎﺑﺎﺟﺎﻻ) (alias incerti: a) Nabaggala, b) Nabaggaka, c) Hamida, d) Hamidah). Data di nascita: 9.3.1996. Luogo di nascita: Uganda. Cittadinanza: ugandese. N. passaporto: A00044599 (numero ugandese, scadenza 19.3.2029). Indirizzo: Repubblica democratica del Congo. Altre informazioni: a) opera da mediatrice nei canali di finanziamento dell'ISIL in Africa centrale; è stata accusata di aver finanziato un attentato dinamitardo nella capitale ugandese Kampala nel 2021; ha tentato di esercitare coercizione sui suoi tre figli in Uganda per inviarli in campi dell'ISIL nella Repubblica democratica del Congo. b) Genere: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 30.3.2026.".
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