del 14 aprile 2026
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 per quanto riguarda la definizione del residuo del fosetil-Al e l’elenco dei prodotti da analizzare per il trimetilsolfonio catione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 della Commissione 2 mira a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari. A tal fine tale regolamento istituisce un programma di controllo e stabilisce il numero di campioni da prelevare per Stato membro.
(2) L’allegato I, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 contiene due errori che incidono sulla sostanza delle disposizioni in questione. In primo luogo, per il fosetil-Al non si è tenuto conto della nuova definizione di residuo ai fini dell’applicazione della normativa di cui al regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione 3 . In secondo luogo, è erroneamente indicato che il trimetilsolfonio catione deve essere analizzato in e su cipolle nel 2027, anziché nel 2026.
(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 della Commissione, del 7 maggio 2025, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2026, il 2027 e il 2028, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 ( GU L, 2025/854, 8.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/854/oj ).
3 Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti ( GU L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj ).
Nell’allegato I, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854, la parte C è così modificata:
(1) la voce relativa al fosetil-Al è sostituita dalla seguente:
(2) la voce relativa al trimetilsolfonio catione è sostituita dalla seguente: