del 7 aprile 2026
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche per l’onboarding a distanza degli utenti nei portafogli europei di identità digitale tramite mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo unitamente a ulteriori procedure di onboarding a distanza la cui combinazione soddisfa i requisiti del livello di garanzia elevato
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 1 , in particolare l’articolo 5 bis , paragrafo 24,
considerando quanto segue:
(1) L’onboarding degli utenti nei portafogli europei di identità digitale («portafogli») è un passaggio cruciale per quanto riguarda la verifica dell’identità degli utenti dei portafogli e il collegamento dei dati di identificazione personale degli utenti ai rispettivi portafogli e al dispositivo dell’utente in cui sono installate le unità di portafoglio.
(2) Al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza e un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri per l’onboarding degli utenti dei portafogli con procedure di onboarding a distanza unitamente ai mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo, il presente atto di esecuzione stabilisce specifiche e procedure per facilitare l’onboarding degli utenti nel portafoglio europeo di identità digitale tramite mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo unitamente a ulteriori procedure di onboarding a distanza che, insieme, soddisfano i requisiti del livello di garanzia elevato.
(3) Tali norme dovrebbero rispecchiare le pratiche consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Esse dovrebbero essere adattate in modo da includere requisiti che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità dell’onboarding degli utenti.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione 2 stabilisce che, se i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati a un livello di garanzia elevato, e tenendo conto dei rischi di variazione dei dati di identificazione personale, non è necessario ripetere i processi di controllo e verifica dell’identità. In tal caso gli Stati membri dovrebbero pertanto ricorrere ai mezzi di identificazione elettronica rilasciati a un livello di garanzia elevato anche per il processo di onboarding ai fini del presente regolamento.
(5) Qualora gli Stati membri eseguano l’onboarding degli utenti nei portafogli utilizzando un mezzo di identificazione elettronica che non è stato notificato alla Commissione, il livello di garanzia di tale mezzo dovrebbe essere confermato da un organismo di valutazione della conformità definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 o da un organismo equivalente e dovrebbe essere dimostrato che i risultati di tale precedente procedura di rilascio di un mezzo di identificazione elettronica sono ancora validi.
(6) Sebbene l’allegato stabilisca i requisiti da soddisfare per conseguire un livello specifico di controllo dell’identità, non è stata stabilita l’equivalenza per quanto riguarda il livello di garanzia di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014. I requisiti stabiliti nell’allegato dovrebbero pertanto essere considerati l’attuazione di quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 ed essere soddisfatti dal fornitore di dati di identificazione personale o da un soggetto che fornisce servizi di controllo dell’identità per conto di tale fornitore.
(7) La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche e specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento di esecuzione per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche sul mercato interno, in particolare per quanto riguarda l’onboarding degli utenti nel portafoglio.
(8) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 e, se del caso, il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 si applicano alle attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.
(9) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 30 gennaio 2026 8 .
(10) Il comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014 non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 5 bis , paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ( GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1502/oj ).
3 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj ).
4 Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale ( GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj ).
5 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
6 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
7 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj ).
8 EDPS Formal comments on the draft Commission Implementing Regulation as regards onboarding of users to the European Digital Identity Wallets .
La conformità è valutata rispetto ai punti della norma ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02) elencati nella sezione 1, subordinatamente agli adeguamenti elencati nella sezione 2.
Sezione 1 Punti applicabili
Sezione 2 Adeguamenti