del 9 aprile 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii originarie dell’Ucraina
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione 2 istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, la cui introduzione nel territorio dell’Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.
(2) A seguito di una valutazione preliminare 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati provvisoriamente inseriti nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Acer L.
(3) L’8 giugno 2023 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di massimo quattro anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , di un’altezza massima di 4 m, originarie dell’Ucraina, e di piante da impianto di massimo due anni, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , in substrato colturale, di un’altezza massima di 3 m, originarie dell’Ucraina («piante in questione»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
(4) Il 25 giugno 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante da impianto in questione 3 . L’Autorità ha identificato Cryphonectria parasitica , Entoleuca mammata e Lopholeucaspis japonica quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo tecnico e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.
(5) Lopholeucaspis japonica è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione 4 , mentre Cryphonectria parasitica ed Entoleuca mammata sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell’allegato III di detto regolamento di esecuzione.
(6) In base al parere dell’Autorità il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(7) Di conseguenza le piante da impianto di massimo quattro anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , di un’altezza massima di 4 m, originarie dell’Ucraina, e di piante da impianto di massimo due anni, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , in substrato colturale, di un’altezza massima di 3 m, originarie dell’Ucraina non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(8) Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento ( GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj ).
3 Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, «Commodity risk assessment of Acer plants from Ukraine», EFSA Journal 2025, 23(7), e9571, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9571 .
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ).
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, seconda colonna denominata «Descrizione», la voce relativa ad Acer L. è sostituita dalla seguente:
« Acer L., diverse da
— piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda;
— piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Acer campestre , con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer palmatum , con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer platanoides , con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus , con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
— piante da impianto di massimo quattro anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , di un’altezza massima di 4 m, originarie dell’Ucraina; e
— piante da impianto di massimo due anni, in riposo vegetativo, senza foglie, appartenenti alle specie Acer griseum , Acer platanoides , Acer rubrum , Acer saccharinum , Acer saccharum , Acer tataricum , Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii , in substrato colturale, di un’altezza massima di 3 m, originarie dell’Ucraina.».