dell’8 aprile 2026
che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti applicabili ai dispositivi di addestramento al volo simulato e all’uso di tali dispositivi per l’addestramento, le prove e i controlli dei piloti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 23, l’articolo 27, paragrafo 1 e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione 2 stabilisce i requisiti per l’uso di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) per l’addestramento, le prove e i controlli per tipo dei piloti.
(2) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione 3 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo e, in particolare, i requisiti per l’uso degli FSTD per l’addestramento periodico degli operatori.
(3) Da quando il regolamento (UE) n. 1178/2011 ha iniziato ad applicarsi, la qualificazione FSTD formale, caratterizzata da tipi e livelli di FSTD, ha determinato la misura in cui un FSTD può essere utilizzato per l’addestramento, le prove e i controlli dei piloti. Considerando l’evoluzione della tecnologia FSTD e le relative innovazioni, è opportuno sottoporre a revisione le disposizioni sull’uso degli FSTD relative all’abilitazione per tipo e all’addestramento periodico degli operatori, come applicabili, per autorizzare un’attività di addestramento specifica e l’uso dell’FSTD più idoneo sulla base delle sue capacità tecniche, denominate «profilo delle capacità dell’FSTD» (FCS).
(4) Le disposizioni sull’uso degli FSTD per l’abilitazione per tipo e l’addestramento periodico degli operatori di cui ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 dovrebbero essere modificate per stabilire le caratteristiche di simulazione e i livelli di fedeltà necessari per le attività di addestramento, come pure per consentire una maggiore flessibilità nel determinare gli FSTD idonei per tali attività. Dette modifiche dovrebbero tenere conto degli elementi esplicativi pubblicati dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, che raccomanda di basare la qualificazione degli FSTD su criteri relativi alle caratteristiche di simulazione e ai livelli di fedeltà.
(5) Nell’introdurre l’FCS per gli FSTD qualificati, è opportuno prevedere disposizioni transitorie adeguate a garantire una transizione agevole dai requisiti attualmente applicabili agli FSTD esistenti a quelli futuri, fornendo nel contempo sostegno ai fini dell’attuazione, quanto prima possibile, dell’FCS da parte dell’industria.
(6) L’applicazione delle modifiche che introducono l’FCS dovrebbe essere rinviata per dare alle autorità competenti degli Stati membri il tempo necessario per prepararsi alla loro attuazione.
(7) Poiché i requisiti dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 sull’addestramento non finalizzato all’abilitazione per tipo continueranno a fare riferimento a tipi e livelli di FSTD specifici, è opportuno stabilire requisiti per determinare l’equivalenza tra gli FSTD qualificati mediante tipi e livelli e gli FSTD qualificati mediante FCS.
(8) L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione con il parere n. 01/2025, conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 1178/2011 è così modificato:
-
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
-
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
-
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
-
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (UE) 965/2012 è così modificato:
-
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
-
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2028.
Tuttavia i punti 5 [FCL.740.H], 6 [norma FCL.930.TRI] e 7 [norma FCL.935.TRI] dell’allegato I si applicano a decorrere dal 30 aprile 2026.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj .
2 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj ).
3 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj ).
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
- alla norma FCL.010, la definizione di «Dispositivo di addestramento al volo (FTD)» è sostituita dalla seguente: « “Dispositivo di addestramento al volo (FTD)”, riproduzione in dimensioni reali degli strumenti, degli equipaggiamenti, dei pannelli e dei comandi di uno specifico tipo di aeromobile, in una postazione di consolle di volo aperta o in una consolle di aeromobile chiusa, che comprende l’assemblaggio degli equipaggiamenti e i programmi informatici necessari per rappresentare l’aeromobile al suolo e durante il volo, secondo i sistemi installati sul dispositivo.»;
- alla norma FCL.740.H, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente: «I controlli di professionalità o l’addestramento di aggiornamento, a seconda dei casi, sono eseguiti ogni volta su un tipo differente. L’inizio del nuovo periodo di validità di tutte le abilitazioni per tipo rinnovate in conformità alla presente lettera coincide con l’inizio del periodo di validità dell’abilitazione per tipo per cui sono effettuati i controlli di professionalità o l’addestramento di aggiornamento.»;
L’allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
Cancellare “Unione europea” per gli Stati membri non appartenenti all’Unione europea o all’AESA.
Modulo 145 AESA, Versione 3 – pagina 1/2
L’allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
- la norma ORA.FSTD.230 è soppressa;
All’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1178/2011, norma DTO.GEN.240, è aggiunta la lettera a bis ) seguente:
«a bis ) La DTO utilizza gli FSTD in conformità alla lettera a) solo quando dimostra all’autorità competente l’adeguatezza delle specifiche FSTD al relativo programma di addestramento, sulla base del certificato di qualificazione FSTD e dell’ESL.».
L’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
All’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012, norma ORO.FC.145, la lettera d) è sostituita dalla seguente: