del 7 aprile 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda il trasferimento degli importi previsti nel piano strategico della PAC per lo sviluppo rurale nelle regioni ultraperiferiche ai programmi POSEI per l’anno 2026 e i controlli in loco da effettuare nell’ambito del regime POSEI e il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per quanto riguarda i controlli in loco da effettuare nell’ambito del regime per le isole minori del Mar Egeo
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 18, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio 2 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 consente agli Stati membri di modificare i loro piani strategici della PAC al fine di trasferire parte degli importi previsti per le loro regioni ultraperiferiche per lo sviluppo rurale al rispettivo programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI). Al fine di consentire agli Stati membri di integrare tempestivamente tali trasferimenti nei loro programmi POSEI per l’anno 2026, è opportuno prevedere una procedura specifica che consenta di modificare tali programmi senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione 4 . Tali modifiche dovrebbero mirare a rafforzare i programmi POSEI, essere debitamente spiegate e giustificate e includere i necessari aggiornamenti del prospetto finanziario generale indicativo annuo e dell’elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti, conformemente al regolamento (UE) n. 228/2013. È inoltre opportuno stabilire i termini per la notifica di tali modifiche e determinare il periodo di applicazione delle misure modificate.
(2) È necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici e allinearsi agli articoli 60 e 72 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , che stabiliscono che gli Stati membri devono assicurare un livello adeguato di controlli e che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri devono comprendere controlli sistematici. È pertanto opportuno chiarire che i controlli in loco del programma POSEI di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e i controlli in loco del programma per le isole minori del Mar Egeo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione 6 possono, se del caso, essere effettuati a distanza utilizzando tecnologie adeguate, a condizione che tali controlli assicurino un livello di garanzia equivalente a quello dei controlli effettuati in loco.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato:
(1) all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I controlli in loco possono essere effettuati a distanza, utilizzando tecnologie adeguate, a condizione che tali controlli assicurino un livello di garanzia equivalente a quello dei controlli in loco.»
(2) all’articolo 40 è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Gli Stati membri possono modificare i loro programmi POSEI per l’anno 2026 senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1 se modificano i loro piani strategici della PAC per trasferire parte dell’importo di tali piani accantonato per le loro regioni ultraperiferiche, che fa parte dell’importo assegnato per l’esercizio finanziario 2027 per lo sviluppo rurale a norma dell’allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai programmi POSEI conformemente all’articolo 103, paragrafo 6, di tale regolamento. Tali modifiche devono essere debitamente descritte e giustificate. Esse comprendono un aggiornamento del prospetto finanziario generale indicativo annuo di cui all’articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013, e un elenco aggiornato degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento. Gli Stati membri notificano la modifica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 ed entro il 30 maggio 2026. Entro 30 giorni la Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell’Unione, in particolare all’articolo 4 del regolamento (UE) n 228/2013, fatti salvi gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio . La modifica del programma POSEI diventa applicabile alla fine del termine di 30 giorni o dopo che la modifica notificata è stata adeguatamente corretta se la Commissione ha informato gli Stati membri dell’inosservanza della legislazione dell’Unione, a condizione che la modifica del piano strategico della PAC sia stata precedentemente approvata. Le modifiche riguardanti il sostegno alla produzione locale e il regime specifico di approvvigionamento si applicano ai pagamenti effettuati ai beneficiari dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027.
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj )."
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).»."
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014
All’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. I controlli in loco possono essere effettuati a distanza, utilizzando tecnologie adeguate, a condizione che tali controlli assicurino un livello di garanzia equivalente a quello dei controlli in loco.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj .
2 GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/229/oj .
3 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ).
4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione ( GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/180/oj ).
5 Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
6 Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ( GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/181/oj ).