del 30 marzo 2026
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenazaquin e nicotina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive ciflufenamid e fenazaquin sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva nicotina sono stati fissati LMR provvisori nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Per quanto riguarda il ciflufenamid, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per il prezzemolo, le more di rovo, i lamponi (rossi e gialli) e « altra piccola frutta e bacche « a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il fenazaquin, è stata presentata una domanda simile per i peperoni, i pomodori e le melanzane.
(3) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tutte queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(4) L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti 2 . L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5) Per quanto riguarda tutte le suddette domande, l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per il ciflufenamid nel prezzemolo, nelle more di rovo, nei lamponi (rossi e gialli) e in « altra piccola frutta e bacche « e per il fenazaquin nei peperoni, nei pomodori e nelle melanzane ai livelli raccomandati dall’Autorità. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 la nota a piè di pagina indicante la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui di fenazaquin effettuate sui pomodori.
(6) Per quanto riguarda la nicotina nel tè, il regolamento (UE) 2025/115 della Commissione 3 ha fissato un LMR provvisorio di 0,5 mg/kg e un termine per il riesame a febbraio 2026. Dopo tale data l’LMR sarebbe automaticamente ridotto a 0,4 mg/kg salvo modifiche introdotte prima di tale data alla luce di nuovi dati trasmessi entro il 30 giugno 2025. I dati di monitoraggio presentati dagli operatori del settore alimentare entro il termine stabilito indicano che un livello di 0,4 mg/kg non è ampiamente raggiungibile. La presenza di residui di nicotina negli alimenti è spesso dovuta a fattori quali la contaminazione ambientale e/o industriale o la produzione endogena piuttosto che al suo uso come pesticida. Poiché l’Autorità ha concluso che un livello di 0,5 mg/kg di nicotina nel tè è sicuro per i consumatori 4 , è opportuno mantenere l’attuale LMR provvisorio di 0,5 mg/kg per la nicotina nel tè al fine di tenere conto dei residui derivanti da potenziali fonti diverse dall’uso di pesticidi, e prorogare la validità di tale LMR provvisorio fino al 22 febbraio 2030.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj .
2 «Modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in various crops». EFSA Journal 2025;23(8): e9611, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9611 .
«Modification of the existing maximum residue levels for fenazaquin in strawberries, sweet peppers, tomatoes and aubergines». EFSA Journal 2025;23(7): e9604, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9604 .
3 Regolamento (UE) 2025/115 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, lambda-cialotrina, metalaxil e nicotina in o su determinati prodotti ( GU L, 2025/115, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/115/oj ).
4 «Statement on the short-term (acute) dietary risk assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers». EFSA Journal 2022;20(9): e07566, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7566 .
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
1 Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
2 Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.