Regolamento di esecuzione (UE) 2026/729 della Commissione, del 19 marzo 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

32026R0729Regulation15 apr 2026

del 19 marzo 2026

relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne» a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 1 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 24 e 31 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica «Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne», presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 .

(2) La modifica include un cambiamento del nome dell’indicazione geografica o dell’uso del nome «Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne», che diventa «Marc champenois / Eau-de-vie de marc champenois».

(3) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4) È pertanto opportuno approvare la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica «Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione

1 GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj .

2 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ( GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj ).

3 GU C, C/2025/6666, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6666/oj .

Footnotes

  1. . 2

  2. Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ( ELI: ). 2

  3. . 2

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