Regolamento di esecuzione (UE) 2026/722 della Commissione, del 26 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 per quanto riguarda l’attuazione del punto di accesso unico dell’ABE e il suo uso da parte degli enti, diversi dagli enti piccoli e non complessi, per la pubblicazione delle loro informative

32026R0722Regulation16 apr 2026

del 26 marzo 2026

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 per quanto riguarda l’attuazione del punto di accesso unico dell’ABE e il suo uso da parte degli enti, diversi dagli enti piccoli e non complessi, per la pubblicazione delle loro informative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 1 , in particolare l’articolo 434 bis , quinto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione 2 ha modificato l’articolo 520 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per rinviare la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dal 1 o gennaio 2026 al 1 o gennaio 2027. È pertanto necessario estendere l’applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione 3 e rinviare l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione 4 di un altro anno.

(2) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ha sostituito, tra l’altro, l’articolo 434 del regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo la centralizzazione sul sito web dell’Autorità bancaria europea («ABE») («punto di accesso unico») delle pubblicazioni delle informative di enti diversi dagli enti piccoli e non complessi. È opportuno integrare tale modifica nel regolamento (UE) 2024/3172 introducendo una serie minima di norme per garantire l’interoperabilità dei modelli per l’informativa con l’adeguato funzionamento del punto di accesso unico per la pubblicazione delle informative.

(3) Per permettere all’ABE di rendere pubbliche le informazioni nel suo punto di accesso unico è opportuno stabilire specifici modelli uniformi per l’informativa. Questi modelli uniformi per l’informativa dovrebbero applicarsi anche per quanto riguarda la presentazione all’ABE dell’attestazione scritta da includere nell’informativa di un ente a norma dell’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(4) Affinché il punto di accesso unico dell’ABE consenta la comparabilità, la trasparenza e l’accessibilità delle informative in questione, i modelli uniformi per l’informativa dovrebbero garantire che le informazioni ivi contenute siano leggibili sia da utenti umani che da dispositivi automatici.

(5) Per far sì che il punto di accesso unico dell’ABE sia idoneo allo scopo e, di conseguenza, che i dati presentati siano conformi ai formati di dati opportuni, il punto di accesso unico dell’ABE dovrebbe poter effettuare convalide tecniche. Qualora l’esito delle convalide comporti un respingimento, gli enti dovrebbero essere automaticamente informati del respingimento e della motivazione, per essere in grado di ripresentare le informazioni senza indebito ritardo.

(6) Dato che possono necessitare di più tempo per presentare le informazioni richieste in linea con i nuovi modelli di informativa, gli enti dovrebbero essere autorizzati, per quanto riguarda le presentazioni con data di riferimento nel 2025, a utilizzare mezzi di informazione alternativi.

(7) L’ABE ha sviluppato gli strumenti informatici per la centralizzazione delle informative da parte degli enti creditizi diversi dagli enti piccoli e non complessi. Per gli enti piccoli e non complessi gli strumenti informatici pertinenti sono ancora in fase di progettazione, data l’importanza di renderli proporzionati. Questo approccio in due fasi dovrebbe permettere di ridurre gli oneri amministrativi connessi all’adempimento degli obblighi di informativa per gli enti piccoli e non complessi.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172.

(9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(10) L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 è così modificato:

  1. all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 dicembre 2026 gli enti provvedono all’informativa conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione.» ;
2)dopo l’articolo 24 sono inseriti i seguenti articoli 24 bis , 24 ter , 24 quater e 24 quinquies :
«Articolo 24 bis
Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la presentazione dei dati al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti
1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE le informazioni da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia in formato PDF che in formato XBRL-csv.
2. Gli enti presentano un’unica relazione completa in formato PDF, leggibile sia da utenti umani che da dispositivi automatici e contenente le seguenti informazioni:
a)
tutte le informazioni quantitative e qualitative da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 450;
b)
qualsiasi informazione qualitativa a corredo delle informazioni quantitative, come richiesto dai pertinenti modelli per l’informativa;
c)
qualsiasi altra informazione supplementare richiesta per adempiere ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
l’attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell’ente necessari per conformarsi ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
qualsiasi informazione pertinente in merito ai punti di dati omessi, conformemente ai relativi orientamenti e istruzioni dell’ABE.
3. Gli enti di cui al paragrafo 1 presentano un’unica relazione distinta in formato PDF, leggibile sia da utenti umani che da dispositivi automatici e contenente le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Gli enti di cui al paragrafo 1 presentano separatamente in formato XBRL-csv le informazioni quantitative indicate in ciascun modulo quantitativo, in linea con le soluzioni informatiche pubblicate sul sito web dell’ABE.
5. La presentazione delle pertinenti relazioni in formato PDF e dei documenti in formato XBRL-csv e le successive ripresentazioni sono conformi alla convenzione sui nomi e alle istruzioni pratiche indicate dall’ABE nelle norme di deposito pubblicate sul suo sito web.
6. Qualora gli enti debbano ripresentare una qualsiasi delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, essi ripresentano l’intero modulo comprendente tali informazioni.
Articolo 24 ter
Convalida tecnica e respingimento delle informazioni presentate al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti
1. Al momento della presentazione il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti verifica automaticamente se le informazioni presentate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi sono conformi all’articolo 24 bis e respinge qualsiasi informazione non conforme.
2. In caso di rigetto automatico di cui al paragrafo 1, il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti ne informa gli enti interessati, che ripresentano le informazioni richieste nella forma e nelle modalità corrette senza indebito ritardo.
Articolo 24 quater
Pubblicazione tramite il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti
1. A seguito della presentazione delle informazioni richieste da parte di enti diversi dagli enti piccoli e non complessi, l’ABE pubblica sul proprio sito web i fascicoli ricevuti nel punto di accesso unico per le informative degli enti senza indebito ritardo. In circostanze eccezionali di ritardi dovuti a seri problemi tecnici, l’ABE pubblica le informazioni una volta risolti i problemi, fornendo una spiegazione del ritardo nella pubblicazione.
2. Il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti invia una notifica elettronica automatica agli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi per informarli che le informazioni sono pubbliche, dopo che le loro informazioni sono state pubblicate sul sito web dell’ABE.
Articolo 24 quinquies
Disposizioni transitorie relative all’uso del punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti
Per le informative aventi come date di riferimento il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 31 dicembre 2025, qualora non sia tecnicamente possibile presentare le informazioni al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti senza ritardo, gli enti pubblicano le informazioni richieste sul loro sito web o, in assenza di un sito web, in qualsiasi altro luogo appropriato, con successiva presentazione all’ABE dopo la risoluzione delle difficoltà tecniche.»
a)tutte le informazioni quantitative e qualitative da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 450;b)qualsiasi informazione qualitativa a corredo delle informazioni quantitative, come richiesto dai pertinenti modelli per l’informativa;c)qualsiasi altra informazione supplementare richiesta per adempiere ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;d)l’attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell’ente necessari per conformarsi ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;e)qualsiasi informazione pertinente in merito ai punti di dati omessi, conformemente ai relativi orientamenti e istruzioni dell’ABE.
a)tutte le informazioni quantitative e qualitative da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 450;
b)qualsiasi informazione qualitativa a corredo delle informazioni quantitative, come richiesto dai pertinenti modelli per l’informativa;
c)qualsiasi altra informazione supplementare richiesta per adempiere ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)l’attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell’ente necessari per conformarsi ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)qualsiasi informazione pertinente in merito ai punti di dati omessi, conformemente ai relativi orientamenti e istruzioni dell’ABE.

(3) all’articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2025, ad eccezione dell’articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX. L’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell’articolo 16 del presente regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 176 del 27.6.2013 , pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj .

2 Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ( GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj ).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione ( GU L, 2024/3172, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3172/oj ).

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione ( GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj ).

5 Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor ( GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj ).

6 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ).

Footnotes

  1. , pag. 1, ELI: . 2

  2. Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (). 2

  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (). 2

  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (, ELI: ). 2

  5. Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (). 2

  6. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (, ELI: ). 2

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