Regolamento di esecuzione (UE) 2026/551 della Commissione, del 13 marzo 2026, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

32026R0551Regulation5 apr 2026

del 13 marzo 2026

che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) [^1] , in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione [2] stabilisce, nel suo allegato, gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [3] .

(2) È necessario aggiornare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di includere determinati prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti, che attualmente non figurano nell’elenco dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È pertanto opportuno aggiungere le voci e i codici NC 1301 , 2008 19 , 2106 90 55 , 2933 , 3002 13 , 3002 14 , 3002 15 , 3105 90 , 3821 , 3823 e 3824 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di evitare ambiguità in merito alle partite di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(3) Inoltre, dato il numero di modifiche da apportare all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 mediante il presente regolamento, per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.

(5) Inoltre, al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti interessati dalle modifiche apportate all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 mediante il presente regolamento e di concedere alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o ottobre 2026.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2026.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

[^1] GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj .

[^2] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632/oj ).

[^3] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ).

«ALLEGATO ELENCHI DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI COMPOSTI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 Note: 1. Considerazioni generali Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011. L’elenco dei prodotti composti che soddisfano condizioni specifiche e che sono esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione [^1] . 2. Nota relativa al capitolo Gli elenchi nell’allegato del presente regolamento sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [^2] . Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte, se necessario, dalle note relative ai singoli capitoli della NC. 3. Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Tabelle: 4. Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata con la decisione 87/369/CEE del Consiglio [^3] . La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti gli animali e le merci preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema Traces di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 sono costituiti da codici a sei o otto cifre. Qualora solo determinati animali e merci specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con “ex”. In tal caso, gli animali e le merci che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione nella colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni nella colonna (3). 5. Colonna (2) — Designazione delle merci La designazione degli animali e delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” della NC. Fatte salve le regole per l’interpretazione della NC, il testo della designazione degli animali e delle merci nella colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinati dai codici NC. 6. Colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea [4] . I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] e del regolamento (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nel diritto dell’Unione. I controlli ufficiali devono essere svolti su prodotti parzialmente trasformati che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori ufficiali dei posti di controllo frontalieri devono valutare e specificare, ove necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli ufficiali previsti dal diritto dell’Unione. CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI Nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi: a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301 , 0306 , 0307 o 0308 ; b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002 ; c) gli animali della voce 9508 .” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “La voce 0106 include tra l’altro i seguenti animali domestici o selvatici: A) Mammiferi: 1) primati; 2) balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi); 3) altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli (compresi i dromedari) zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi (diverse da quelle della sottofamiglia Bovinae ), camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati agli allevamenti di animali da pelliccia). B) Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine). C) Uccelli: 1) uccelli rapaci; 2) psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua); 3) altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati nella voce 0105 ). D) Insetti, quali api (anche trasportati in arnie, gabbie o cassette). E) Altri, ad esempio rane. Questa voce non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508 ).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi. Tutti. 0102 Animali vivi della specie bovina. Tutti. 0103 Animali vivi della specie suina. Tutti. 0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina. Tutti. 0105 Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus , anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone. Tutti. 0106 Altri animali vivi. Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci: — 0106 11 00 (primati); — 0106 12 00 (balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi); — 0106 13 00 (cammelli e altri camelidi ( Camelidae )]; — 0106 14 (conigli e lepri); — 0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 e 0106 14; questa sottovoce comprende cani e gatti; — 0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine); — 0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci); — 0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua); — 0106 33 00 (struzzi; emù ( Dromaius novaehollandiae )]; — 0106 39 (altri): sono compresi gli uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 0106 31, 0106 32 e 0106 33; questa sottovoce comprende i piccioni; — 0106 41 00 (api); — 0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api); — 0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, rettili, uccelli e insetti. Le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivai o a essere abbattute per il consumo umano rientrano in questa sottovoce. CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI Nota relativa al capitolo 2 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210 , i prodotti non atti all’alimentazione umana; b) insetti commestibili non viventi (voce 0410 ); c) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504 ), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002 ); d) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate. Tutte. Le materie prime non adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0205 00 Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate. Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. Questa voce comprende le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese anche tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci: — 0208 10 (di conigli o di lepri); — 0208 30 00 (di primati); — 0208 40 (di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi); — 0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine); — 0208 60 00 (di cammelli e altri camelidi ( Camelidae )]; — 0208 90 (altre: di piccioni domestici; di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri; ecc.): sono comprese le carni di quaglie, renne o qualsiasi altra specie di mammiferi. Questa sottovoce comprende anche le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70. 0209 Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati. Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna (2), anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano). 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie. Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando sono usate come cibo per animali, l’allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione [^6] precisa che tali orecchie di maiale essiccate possono essere comprese nel codice NC 0210 99 49. Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al consumo umano sono classificate con il codice NC 0511 99 85. Le salsicce sono comprese nella voce 1601. Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603. I ciccioli sono compresi nella voce 2301. CAPITOLO 3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Considerazioni generali Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano. Tutti i prodotti di cui al presente capitolo sono soggetti a controlli ufficiali. Note relative al capitolo 3 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi della voce 0106 ; b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210 ); c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301 ); d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604 ). 2. In questo capitolo, l’espressione ‘agglomerati in forma di pellets’ indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l’aggiunta di un legante in piccole quantità. 3. Le voci da 0305 a 0308 non comprendono farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana (voce 0309 ).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 0301 Pesci vivi. Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali che rientrano nei codici NC 0301 11 00 e 0301 19 00. 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304. Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, con il codice NC 0302 91 00. 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304. Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, congelati, della sottovoce 0303 91. 0304 Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati. Tutti. 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura. Tutti, compresi teste, code e stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili. 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia. Tutti. I crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi. 0307 Molluschi, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura. Questa voce comprende anche i molluschi affumicati cotti prima dell’affumicatura. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605. Sono compresi i molluschi ornamentali vivi. I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99, ad esempio: — 0307 60 (lumache, diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia , Helix aspersa , Helix lucorum e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d’acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. I prodotti ulteriormente trattati sono compresi nella voce 1605; — 0307 91 00 (altri molluschi vivi, freschi o refrigerati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili ( Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache, vongole, cardidi, arche, abaloni ( Haliotis spp.) e strombi ( Strombus spp.): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, anche sgusciate); — 0307 99 (altri molluschi diversi da quelli vivi, freschi, refrigerati o congelati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili ( Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni ( Haliotis spp.) e strombi ( Strombus spp.). 0308 Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura. Tutti. 0309 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, atti all’alimentazione umana. Tutti. CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI IN ALTRI CAPITOLI DELLA NC Note relative al capitolo 4 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Si considera come ‘latte’ il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato. 2. Ai sensi della voce 0403 , gli yogurt possono essere concentrati o aromatizzati e possono essere addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, purché la sostanza aggiunta non sia utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte e il prodotto mantenga il carattere essenziale di yogurt. 3. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come: a) ‘burro’ il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro ‘ricombinato’ (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici; b) ‘paste da spalmare lattiere’ le emulsioni del tipo acqua-nell’olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso. 4. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406 , a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti: a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull’estratto secco, uguale o superiore a 5 %; b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %; c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo. 5. Questo capitolo non comprende: a) insetti non viventi, non atti all’alimentazione umana (voce 0511 ); b) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702 ); c) i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un’altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106 ); oppure d) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502 ) nonché le globuline (voce 3504 ). 6. Ai sensi della voce 0410 , per ‘insetti’ si intendono gli insetti non viventi commestibili, interi o in parti, freschi, refrigerati, congelati, secchi, affumicati, salati o in salamoia, nonché farine e polveri di insetti, atti all’alimentazione umana. Il termine tuttavia non copre gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV).” Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato “La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette ‘uova lunghe’ di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia). Questa voce non comprende: a) olio di tuorlo d’uovo (voce 1506 ); b) preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106 ); c) lecitina (voce 2923 ); d) albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502 ). […] La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api ( Apis mellifera ) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l’origine floreale, il luogo di origine, il colore. La voce 0409 non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702 ). […] La voce 0410 comprende gli insetti (quali definiti nella nota 6 di questo capitolo) e altri prodotti di origine animale atti all’alimentazione umana, non nominati né compresi in altri capitoli della nomenclatura combinata. Gli insetti non viventi non atti all’alimentazione umana (comprese le relative farine e polveri) sono tuttavia classificati nella voce 0511 . Essa comprende: a) uova di tartaruga; uova deposte da tartarughe marine o d’acqua dolce; possono essere fresche, essiccate o altrimenti conservate. È escluso l’olio di uova di tartaruga (voce 1506 ); b) nidi di rondine. Tali nidi sono costituiti da una sostanza secreta dal volatile che si solidifica rapidamente per esposizione all’aria. I nidi si possono presentare non trattati o possono essere stati puliti per rimuovere piume, calugine, polvere e altre impurità al fine di renderli adatti al consumo. Generalmente si presentano sotto forma di listarelle o filamenti biancastri. I nidi di rondine hanno un elevato contenuto proteico e sono quasi esclusivamente utilizzati nella produzione di zuppe o di altre preparazioni alimentari. La voce 0410 non comprende il sangue animale, anche commestibile, liquido o disseccato (voce 0511 o 3002 ).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. Tutti. In questa voce è compreso il latte per l’alimentazione animale, mentre gli alimenti per animali contenenti latte sono compresi nella voce 2309. Il latte per scopi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001. 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. Tutti. 0403 Yogurt; latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao. Tutti. Sono compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202. 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove in questo capitolo. Tutti. Sono compresi i prodotti lattieri per lattanti. Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano. Il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano. 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere. Tutti. 0406 Formaggi e latticini. Tutti. 0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte. Tutte. Sono comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19). Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29) e altre uova (0407 90), atte e non atte all’alimentazione umana. Sono comprese le “uova dei cent’anni”. L’ovoalbumina atta e non atta all’alimentazione umana è compresa nella voce 3502. 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. Tutti. Questa voce comprende i prodotti a base di uova, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all’alimentazione umana. 0409 00 00 Miele naturale. Tutti. 0410 10 Insetti. Tutti. Sono compresi in questa voce gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano. Gli insetti non viventi non atti all’alimentazione umana (comprese le relative farine e polveri) sono esclusi (voce 0511) come pure gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV della NC). 0410 90 00 Altri prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove in questo capitolo. Tutti. Questo codice NC comprende la “pappa reale” e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali derivati da animali per il consumo umano. Questo codice NC comprende le ossa commestibili e i prodotti a base di ossa consumati direttamente (ad esempio farina d’ossa, ossa in polvere, ossa da brodo), se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano. CAPITOLO 5 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI IN ALTRI CAPITOLI DELLA NC Considerazioni generali Le prescrizioni specifiche per determinati prodotti di questo capitolo sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011: riga 7 : setole di suino; riga 8 : lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina; riga 9 : piume, parti di piume e piumino trattati. Note relative al capitolo 5 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato); b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505 , nonché dai ritagli e cascami simili di pelli gregge o di pelle della voce 0511 (capitoli 41 o 43); c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI); d) i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603 ). […] 2. Nella nomenclatura si considera come ‘avorio’ la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali. 3. Nella nomenclatura si considerano come ‘crini’ i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l’altro, crini e cascame di crini, anche in strati, con o senza supporto.” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “La voce 0505 comprende: 1) pelli e altre parti di uccelli (ad esempio teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e 2) piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine, purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate. Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o loro parti.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 0502 10 00 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole. Tutte, trattate e non trattate. 0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati. Tutti. Sono compresi stomaci, vesciche e intestini che siano stati puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame. ex 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti. Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o i lotti di piume trattate spedite a singoli per usi non industriali di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 142/2011. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di piume, parti di piume e piumino non trattati. I controlli ufficiali si applicano alle piume indipendentemente dal fatto che siano state sottoposte a un trattamento, come previsto nell’allegato XIII, capo VII, lettera C, del regolamento (UE) n. 142/2011. Altre prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. L’allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura e la calugine, gregge o altre piume. 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie. Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare e le ossa usate per la produzione di gelatina. Le ossa commestibili e la farina d’ossa destinate al consumo umano sono comprese nel codice NC 0410 90 00. Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 (ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa)], corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti) e 12 (articoli da masticare), del regolamento (UE) n. 142/2011. 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie. Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti. Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 0508 00 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami. Sono comprese le conchiglie vuote destinate all’alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina. Questa voce comprende anche le conchiglie e i carapaci, incluse le ossa di seppie, con tessuti molli o carni di cui all’articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009. ex 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio. Ambra grigia e cantaridi sono escluse. Le ghiandole, altre sostanze di origine animale e la bile sono comprese in questo codice NC. Le ghiandole ed altre sostanze disseccate sono comprese nella voce 3001. Le prescrizioni specifiche possono essere indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici). ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana. Tutti. Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99: — 0511 10 00 (sperma di tori); — 0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3): tutti. Sono compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi anche quelli non commestibili o riconosciuti non atti all’alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, o pulci d’acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l’alimentazione di pesci d’acquario. Sono comprese anche le esche per la pesca; — ex 0511 99 10 (nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge). I controlli ufficiali sono necessari per le pelli non trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’allegato XIII, capo V, lettera B, punto 1, o lettera C, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 0511 99 39 (spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 0511 99 85 (altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all’alimentazione umana). Sono compresi embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientranti nella sottovoce 0511 10. Sono compresi embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici. Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell’apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all’alimentazione umana (ad esempio cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l’alimentazione umana. Sono compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di insetti, non atti all’alimentazione umana. CAPITOLO 6 ALBERI VIVI E ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME ORNAMENTALE Considerazioni generali Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale. Estratto delle note esplicative della NC “ 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio) Con la denominazione ‘bianco di funghi’ si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi. Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio). Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 1212 99 95 Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove in questo capitolo. Il polline di api rientra in questo codice NC. ex 1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets. Unicamente la paglia. ex 1214 90 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellets, di erba medica. Unicamente il fieno. CAPITOLO 13 GOMMA LACCA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali. Unicamente l’additivo colorante E904, compresa la gomma lacca di origine animale, utilizzato nell’industria alimentare. CAPITOLO 15 GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Considerazioni generali Tutti i grassi e gli oli derivati da animali. Le prescrizioni specifiche per i prodotti seguenti sono indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011: 1) grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3; 2) grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento (ad esempio usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17; 3) derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18. I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. I derivati miscelati ad altri materiali sono sottoposti a controlli ufficiali. Note relative al capitolo 15 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209 ; b) il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804 ); c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21); d) i ciccioli (voce 2301 ) e i residui delle voci da 2304 a 2306 ; […] […] 3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti. 4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522 .” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati altrimenti preparati. La voce comprende anche le frazioni di grassi e di oli animali, vegetali o di origine microbica che hanno subito trattamenti analoghi. L’idrogenazione, che si ottiene ponendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (generalmente nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi (ad esempio degli acidi oleico, linoleico ecc.) in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto (ad esempio degli acidi palmitico, stearico ecc.). La voce 1518 comprende anche i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove. Questa voce comprende anche, tra l’altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un’esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali. La voce comprende anche i grassi e gli oli o le loro frazioni, idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, se la modifica riguarda più di un grasso od olio.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 1501 Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503. Tutti. 1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503. Tutti. 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati. Tutti. 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Tutti. Sono compresi gli oli di pesce e gli oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini. Le preparazioni alimentari diverse sono comprese nella voce NC 1517 o nel capitolo 21 della NC. 1505 00 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Tutti. Sono compresi il grasso di lana importato come grasso fuso ai sensi dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 o la lanolina importata come prodotto intermedio. 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Tutti. Sono compresi i grassi e gli oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. 1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni. Tutti i grassi e gli oli animali. Per i controlli ufficiali i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011. ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1518 00 91 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516. Unicamente se contenenti grassi e oli animali. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 1518 00 95 Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni. Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale. Comprende l’olio da cucina usato che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 conformemente all’articolo 2 dello stesso. Sono compresi i derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 1518 00 99 Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica e loro frazioni, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, esclusi i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica e le loro frazioni che sono cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, ed esclusi quelli della voce 1516 o i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni. Unicamente se contenenti grassi di origine animale. ex 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. 1521 90 91 Cere di api o di altri insetti gregge. Tutte. Sono comprese le cere di api sotto forma di favi e le cere di api gregge per l’apicoltura o per usi tecnici. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di cera d’api sotto forma di favi. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 1521 90 99 Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge. Tutte. Sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l’apicoltura o per usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. I sottoprodotti apicoli diversi dalle cere di api devono essere sottoposti a controlli ufficiali nell’ambito del codice NC 0511 99 85 “Altri”. ex 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, O DI INSETTI Note relative al capitolo 16 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici nonché gli insetti, preparati o conservati mediante i procedimenti previsti nei capitoli 2 o 3, nella nota 6 del capitolo 4 o nella voce 0504 . 2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902 , né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104 . Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci 1601 e 1602 .” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti. Tutti. Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti. Tutte. Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme. 1603 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici. Tutti. Sono compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, e anche la cartilagine di squalo. 1604 Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce. Tutti. Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. Sono comprese le preparazioni di surimi con il codice NC 1604 20 05. Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19 della NC). I prodotti noti come spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati con il codice NC 1604 19 97. 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati. Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate, le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni. CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI Note relative al capitolo 17 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806 ); b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940 ; […].” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Sono compresi gli zuccheri e i succedanei del miele, se mescolati con miele naturale. ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco). Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI Note relative al capitolo 18 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); b) le preparazioni delle voci 0403 , 1901 , 1902 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 o 3004 . 2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA Note relative al capitolo 19 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902 , le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); […].” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove in questo capitolo; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove in questo capitolo. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Sono compresi i prodotti alimentari non cotti (ad esempio le pizze) contenenti prodotti di origine animale. Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21 della NC. ex 1902 11 00 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 19 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, diverse da quelle contenenti uova. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 20 10 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 20 30 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 20 91 Paste alimentari farcite cotte. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 20 99 Paste alimentari farcite, diverse da quelle cotte. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 30 Altre paste alimentari diverse da quelle delle sottovoci 1902 11, 1902 19 e 1902 20. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1902 40 Cuscus. Unicamente se contenente prodotti di origine animale. ex 1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di granturco. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1904 10 30 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di riso. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1904 10 90 Prodotti a base di cereali, diversi dal granoturco e dal riso, ottenuti per soffiatura o tostatura. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1904 20 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1904 90 10 Riso in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove in questo capitolo. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. È compreso ad esempio il sushi (purché i relativi prodotti non debbano essere classificati nel capitolo 16). ex 1904 90 80 Cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, diversi dal bulgur di grano e da quelli a base di riso. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE Note relative al capitolo 20 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: […] c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); […] 2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704 ) o i prodotti di cioccolato (voce 1806 ).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2008 19 Frutta a guscio ed altri semi, diversi dalle arachidi, anche mescolati tra loro. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2008 99 Altre preparazioni di frutta, frutta a guscio, ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove in questo capitolo. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE Note relative al capitolo 21 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: […] e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104 , contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); […] 3. Ai sensi della voce 2104 , per ‘preparazioni alimentari composte omogeneizzate’ si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili. Note complementari […] 5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106 , se non nominate o comprese altrove.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2106 10 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2106 90 51 Sciroppo di lattosio. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2106 90 55 Sciroppo di glucosio o di maltodestrina. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale (ad esempio creamer schiumante per bevande). ex 2106 90 92 Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. ex 2106 90 98 Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove in questo capitolo. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI Note relative al capitolo 22 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “3. Ai sensi della voce 2202 , per ‘bevande non alcoliche’ si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208 .” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 2202 99 91 Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore a 0,2 %. Tutte. ex 2202 99 95 Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %. Tutte. ex 2202 99 99 Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %. Tutte. ex 2208 70 Liquori. Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI Nota relativa al capitolo 23 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “I ciccioli sono i tessuti membranosi rimanenti dopo la fusione di grasso di maiale o di altri grassi animali. Essi sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (ad esempio biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti all’alimentazione umana.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli. Tutti. Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano. Le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di insetti, non atti all’alimentazione umana, sono esclusi da questa voce. Sono compresi nella voce 0511. La farina di piume è compresa nella voce 0505. Le prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. Tutte, se contenenti prodotti di origine animale, eccetto i codici NC 2309 90 20 e 2309 90 91. Sono compresi, tra l’altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10). Sono compresi anche i prodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli e corna). Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari, colostro non decaseinato o carboidrati, tutti atti all’alimentazione degli animali ma non al consumo umano (il colostro decaseinato atto all’alimentazione degli animali è compreso nella voce 3001). Questa voce comprende anche gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine (le miscele possono contenere insetti morti). Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. Questa voce comprende i prodotti a base di uova trasformati non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano. Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 2835 25 00 Idrogenoortofosfato di calcio (“fosfato dicalcico”). Unicamente di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato bicalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 2835 26 00 Fosfati di calcio diversi dall’idrogenoortofosfato di calcio (“fosfato dicalcico”). Unicamente fosfato tricalcico di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato tricalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 2906 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. Unicamente colesterolo di origine animale. ex 2922 41 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti. Unicamente di origine animale. ex 2922 42 Acido glutammico e suoi sali. Unicamente di origine animale. ex 2922 43 Acido antranilico e suoi sali. Unicamente di origine animale. ex 2922 49 Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti (diversi dalla lisina e suoi esteri; dai sali di tali prodotti, dall’acido glutammico e suoi sali, dall’acido antranilico e suoi sali, dalla tilidina (DCI) e suoi sali). Unicamente di origine animale. ex 2925 29 00 Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti (diversi dal clordimeforme (ISO)]. È compresa la creatina di origine animale. ex 2930 Tiocomposti organici. Sono compresi gli ammino-acidi di origine animale, quali: — ex 2930 90 13 cisteina e cistina; — ex 2930 90 16 derivati di cisteina o cistina. ex 2932 99 00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno diversi dai composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato, e diversi dai lattoni, dall’isosafrolo, dall’1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one, dal piperonale, dal safrolo, dai tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) e dal carbofurano (ISO). Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati. ex 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto. Unicamente peptidi isolati di origine animale. ex 2936 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione. Unicamente vitamina D3 e suoi precursori di origine animale. ex 2942 00 00 Altri composti organici. Unicamente di origine animale. CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI Considerazioni generali 1. I prodotti finiti (prodotti cosmetici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali veterinari, medicinali) elencati all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono esclusi dall’elenco dei prodotti di cui a questo capitolo. Sono compresi i prodotti intermedi. 2. Ai fini della voce 3002 per “prodotti immunologici” si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF). 3. Ai fini delle sottovoci 3002 13 e 3002 14 , sono considerati: 3.1 come prodotti non miscelati, prodotti puri, contenenti o meno impurità; 3.2 come prodotti miscelati: 3.2.1 i prodotti di cui al punto 3.1 disciolti in acqua o in altri solventi; 3.2.2 i prodotti di cui ai punti 3.1 e 3.2.1, con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; 3.3.3 i prodotti di cui ai punti 3.1, 3.2.1 e 3.2.2 con un altro additivo. Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3001 20 90 Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana. Unicamente prodotti derivati da animali. È compreso un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nell’alimentazione dei vitelli. ex 3001 90 91 Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali. Unicamente i prodotti derivati da animali destinati a ulteriore trasformazione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33, lettere da a) a f), di tale regolamento. ex 3001 90 98 Sostanze animali diverse dall’eparina e dai suoi sali, preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove in questo capitolo. Unicamente prodotti derivati da animali. Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del sistema armonizzato, voce 3001, questo codice NC comprende l’ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide. ex 3002 12 00 Antisieri e altre frazioni del sangue. Unicamente prodotti derivati da animali. Sono esclusi gli anticorpi e il DNA. Alla voce 3002 sono indicate le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti di origine animale compresi nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe: — riga 2: prodotti sanguigni esclusi quelli di equidi; — riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi. ex 3002 13 00 Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto. Unicamente sangue di origine animale o prodotti ottenuti da sangue di origine animale. ex 3002 14 00 Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto. Unicamente sangue di origine animale. ex 3002 15 00 Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto. Unicamente sangue di origine animale. ex 3002 49 00 Tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili. Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. ex 3002 51 00 Prodotti per la terapia cellulare. Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. ex 3002 59 00 Colture cellulari, anche modificate, diverse dai prodotti per la terapia cellulare. Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. 3002 90 30 Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici. Tutti. ex 3002 90 90 Altri. Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. ex 3006 92 00 Rifiuti farmaceutici. Unicamente prodotti derivati da animali. Sono compresi i rifiuti farmaceutici e i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale. CAPITOLO 31 CONCIMI Note relative al capitolo 31 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) il sangue animale della voce 0511 ; […] […] 6. Ai sensi della voce 3105 l’espressione ‘altri concimi’ comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3101 00 00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale. Unicamente prodotti derivati da animali. È compreso il guano, ad eccezione del guano mineralizzato. È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime. Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 3105 10 00 Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg. Unicamente concimi contenenti prodotti derivati da animali. Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 3105 90 Altri concimi. Unicamente concimi contenenti prodotti derivati da animali. Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI Note relative al capitolo 32 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “3. Rientrano ugualmente nelle voci 3203 , 3204 , 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206 , i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212 ), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 o 3215 .” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3203 00 Sostanze coloranti di origine animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine animale, previste nella nota 3 di questo capitolo. Unicamente prodotti derivati da animali (ad esempio carminio di cocciniglia) o pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi. ex 3204 Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita. Unicamente prodotti derivati da animali (ad esempio carminio di cocciniglia) o pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi. CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA, PREPARAZIONI COSMETICHE O PER TOELETTA Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande. Unicamente aromatizzanti nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi. CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina. Unicamente di origine animale. Sono comprese le caseine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 3502 Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine. Unicamente di origine animale. Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l’alimentazione animale). L’albumina per la produzione di prodotti farmaceutici è compresa nella voce 3002. Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. 3503 00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501. Sono comprese le gelatine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono escluse dai controlli ufficiali le gelatine classificate nelle voci 3913 (proteine indurite) e le gelatine classificate nella voce 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), ad esempio capsule vuote se non destinate all’alimentazione umana o animale. Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per la gelatina fotografica nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, di tale regolamento. ex 3504 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; polvere di pelle, anche trattata al cromo. Unicamente di origine animale. Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate destinati al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli, ossa e tendini di animali. Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenute con l’idrolisi di sottoprodotti di origine animale. I prodotti compresi in questa voce sono esclusi dai controlli ufficiali quando sono utilizzati come additivi alimentari nelle preparazioni alimentari (voce 2106). Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404. Le prescrizioni specifiche per il collagene sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per la gelatina e le proteine idrolizzate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, di tale regolamento. ex 3507 10 00 Presame e suoi concentrati. Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivati unicamente da prodotti di origine animale. ex 3507 90 90 Altri enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove in questo capitolo, diversi dal presame e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi o dalla proteasi alcalina da aspergillus . Unicamente di origine animale. CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE Note relative al capitolo 38 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “4. Per ‘rifiuti urbani’, nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3821 00 00 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali. Unicamente se contenenti prodotti derivati da animali. ex 3822 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit, diversi da quelli della voce 3006; materiali di riferimento certificati. Unicamente prodotti derivati da animali ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio [7] e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] . ex 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali. Unicamente additivi alimentari di origine animale. ex 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove in questo capitolo. Unicamente di origine animale (ad esempio prodotti chimici, prodotti intermedi per l’industria farmaceutica, additivi alimentari). ex 3825 10 00 Rifiuti urbani. Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all’articolo 12, lettera d), di tale regolamento. Comprende l’olio da cucina usato che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 conformemente all’articolo 2 dello stesso. Ad esempio fertilizzanti organici, biogas, biodiesel o carburante possono essere compresi nel presente codice NC. CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 3913 90 00 Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove in questo capitolo, in forme primarie, diversi dall’acido alginico, dai suoi sali e dai suoi esteri. Unicamente prodotti derivati da animali (ad esempio solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita). ex 3917 10 Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche. Unicamente prodotti derivati da animali. ex 3926 90 97 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 diversi da quelli delle sottovoci/dei codici 3926 10 00, 3926 20 00, 3926 30 00, 3926 40 00, 3926 90, 3926 90 50 e 3926 90 60. Sono comprese le capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione umana o animale. Le prescrizioni specifiche per la gelatina sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO Considerazioni generali Unicamente le pelli di ungulati comprese nelle voci 4101 , 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli ufficiali. Le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. Note relative al capitolo 41 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Questo capitolo non comprende: a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511 ); b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701 , secondo i casi); c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti ‘astrakan’, ‘breitschwanz’, ‘caracul’, ‘persiano’ e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate. Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per i codici NC ex 4101 20 80 ed ex 4101 50 90. ex 4102 Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo. Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per i codici NC ex 4102 21 00 ed ex 4102 29 00. ex 4103 Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo. Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per il codice NC ex 4103 90 00. CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA Note relative al capitolo 42 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “2. Questo capitolo non comprende: a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006 ); […] ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209 ).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 4205 00 90 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, diversi dai tipi utilizzati per usi tecnici. Unicamente articoli da masticare e materie prime per la fabbricazione di articoli da masticare. ex 4206 00 00 Lavori di budella, di pellicola di intestini “baudruche”, di vesciche o di tendini. Unicamente alimenti per animali da compagnia e materie prime per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia. CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI Note relative al capitolo 43 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Nella nomenclatura, i riferimenti alle ‘pelli da pellicceria’ diverse da quelle gregge della voce 4301 si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con peli o lana. 2. Questo capitolo non comprende: a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701 , secondo il caso); b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo.” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “Voce 4301: le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo quando sono presentate allo stato naturale, ma anche quando sono state pulite e preservate dal deterioramento, ad esempio mediante essiccazione o salatura (salate secche o salate verdi). Le pelli di questa voce possono anche ‘aver subito l’estrazione dei peli’ o essere state ‘tosate’, ad esempio i peli grossolani estratti o tagliati, oppure la superficie della pelle può essere stata ‘scarnata’ o ‘raschiata’.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103. Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono comprese le seguenti sottovoci: — ex 4301 10 00 (di visone, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 4301 30 00 (di agnello detto “astrakan”, “breitschwanz”, “caracul”, “persiano” o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 4301 60 00 (di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 4301 80 00 (altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe): diverse da ungulati, ad esempio di marmotte, felini selvatici, foche, nutrie. Le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; — ex 4301 90 00 (teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI; FILATI E TESSUTI DI CRINE Considerazioni generali Per le voci da 5101 a 5103 , le prescrizioni specifiche per la lana e i peli non trattati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011. Nota relativa al capitolo 51 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) “1. Nella nomenclatura, si intendono per: a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini; b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Kashmir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato; c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502 ) ed i crini (voce 0511 ).” Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “Nella nomenclatura con l’espressione ‘peli grossolani’ si intendono tutti gli altri peli diversi dai ‘peli fini’ esclusa la lana (voce 5101 ), i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini (classificati come ‘crini’ alla voce 0511 ), le setole di maiale o di cinghiale o i peli di tasso o gli altri peli per pennelli (voce 0502 ) (cfr. la nota 1 c) del capitolo).” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 5101 Lane, non cardate né pettinate. È compresa la lana non trattata. ex 5102 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati. Sono compresi i peli fini o grossolani non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equini. ex 5103 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati. Sono compresi la lana non trattata o i peli fini o grossolani. CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “La voce 6701 comprende: A) Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine e parti di piume, che pur senza essere state ancora trasformate in articoli confezionati, sono state sottoposte a un processo diverso da una semplice pulitura, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505 ); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o stampati. B) Articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò: 1) singole piume i cui calami sono muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzate ad esempio come ornamenti per cappelli nonché singole piume composte riunendo elementi di diverse piume; 2) le piume raccolte a forma di pennacchio e le piume o la calugine incollate o fissate su un tessuto o su un altro supporto; 3) le guarnizioni composte da uccelli, parti di uccelli, piume o calugine, per cappelli, boa, colletti, cappotti o altri indumenti o accessori di abbigliamento; 4) i ventagli costituiti da piume ornamentali, con montature di qualsiasi materiale. I ventagli con montature di metalli preziosi sono tuttavia classificati alla voce 7113 .” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 6701 00 00 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati. Unicamente le pelli e le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume. Sono compresi gli articoli di pelli, piume, calugine e parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti. Escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o i lotti di piume trattate spedite a singoli per usi non industriali di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 142/2011. Le prescrizioni specifiche per le piume sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 7101 21 00 Perle coltivate gregge. Sono comprese le ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti ermeticamente chiusi. Sono comprese le perle coltivate gregge di cui all’allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento. CAPITOLO 95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “Le attrazioni da fiera, i circhi ambulanti e i serragli ambulanti rientrano nella voce 9508 purché comprendano tutte le unità essenziali necessarie al loro normale funzionamento. La voce comprende anche elementi di attrezzature ausiliarie (ad esempio tende, animali, strumenti musicali, generatori, motori, apparecchi per l’illuminazione, mobili per sedersi, armi e munizioni) che se presentati separatamente rientrerebbero in altre voci della nomenclatura, purché tali elementi siano presentati unitamente alle varie attrazioni e come componenti delle stesse.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 9508 10 00 Circhi ambulanti e serragli ambulanti. Unicamente animali vivi. ex 9508 30 Attrazioni da fiera. Unicamente animali vivi. ex 9508 40 Teatri ambulanti. Unicamente animali vivi. CAPITOLO 96 LAVORI DIVERSI Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “Ai fini della voce 9601 si intendono come ‘lavorati’ i materiali che hanno subito processi che vanno al di là delle semplici preparazioni consentite nella voce relativa alla materia prima in questione (cfr. le note esplicative delle voci da 0505 a 0508 ). La voce 9601 comprende pertanto pezzi di avorio, bacchette ecc., tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o lucidati o altrimenti lavorati mediante molatura, foratura, fresatura, tornitura ecc. Sono tuttavia esclusi dalla voce 9601 i pezzi identificabili come parti di articoli se tali parti sono già classificate in un’altra voce della nomenclatura. Pertanto i tasti per pianoforti e le placche per calci di armi da fuoco rientrano, rispettivamente, nelle voci 9209 e 9305 . I materiali lavorati non identificabili come parti di articoli restano tuttavia classificati nella voce 9601 (ad esempio semplici dischi, placche o listelli per intarsi ecc. o per uso successivo nella fabbricazione di tasti di pianoforti). La voce 9602 include i fogli di gelatina non indurita tagliati in una forma determinata diversa da quadrata o rettangolare. I fogli tagliati in forma rettangolare (anche quadrata), anche lavorati in superficie, rientrano nella voce 3503 o nel capitolo 49 (ad esempio cartoline postali) (cfr. la nota esplicativa della voce 3503 ). I lavori di gelatina non indurita includono ad esempio: i) i dischetti per il fissaggio dei puntali delle stecche da biliardo; ii) le capsule per prodotti farmaceutici e per combustibile per accendini meccanici.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 9602 00 00 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita. Sono comprese le capsule vuote di gelatina non indurita destinate all’alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l’alimentazione animale sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 97 OGGETTI D’ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato “A) La voce comprende collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, di mineralogia o di anatomia, quali: 1) animali morti di qualsiasi specie, conservati a secco o in liquido; animali imbalsamati per collezioni; 2) uova vuote; insetti in scatole, cornici ecc. (diversi dagli articoli montati che costituiscono minuterie di bigiotteria o chincaglierie); conchiglie vuote, diverse da quelle per uso industriale; 3) semi o piante, conservati a secco o in liquido; erbari; 4) campioni di minerali (diversi dalle pietre preziose o semipreziose che rientrano nel capitolo 71); campioni di pietrificazione; 5) campioni osteologici (scheletri, crani, ossa); 6) campioni anatomici e patologici.” Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 9705 Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico. Unicamente prodotti derivati da animali. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di qualunque specie animale che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati). Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. CAPITOLO 99 CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA Sottocapitolo II Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci Considerazioni generali Questo capitolo comprende le merci originarie di paesi terzi e destinate a navi e aeromobili nell’Unione in regime di transito doganale (T1). Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni (1) (2) (3) ex 9930 24 00 Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC. Sono compresi i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati all’approvvigionamento delle navi di cui agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione [^9] . ex 9930 99 00 Merci destinate a navi e aeromobili classificate in capitoli della NC diversi dai capitoli da 1 a 24. Sono compresi i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati all’approvvigionamento delle navi di cui agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione. »

[^1] Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj ).

[^2] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ).

[^3] Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj ).

[^4] GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1 .

[^5] Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj ).

[^6] Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1125/oj ).

[^7] Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ( GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj ).

[^8] Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ( GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj ).

[^9] Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj ).

[^1]: Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (, ELI: ). [^2]: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (, ELI: ). [^3]: Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (, ELI: ). [^4]: . [^5]: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (, ELI: ). [^6]: Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (, ELI: ). [^7]: Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (, ELI: ). [^8]: Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (, ELI: ). [^9]: Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (, ELI: ).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.