Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione, del 5 marzo 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Adana Şalgamı (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

32026R0545Regulation1 apr 2026

del 5 marzo 2026

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Adana Şalgamı» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Adana Şalgamı», presentata da ADANA TİCARET ODASI (Camera di commercio di Adana) (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3 .

(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.

(3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Adana Şalgamı» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Adana Şalgamı» (IGP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione

1 GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj .

2 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ).

3 GU C, C/2025/6354, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6354/oj .

Footnotes

  1. . 2

  2. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (, ELI: ). 2

  3. . 2

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