Regolamento di esecuzione (UE) 2026/540 della Commissione, dell'11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

32026R0540Regulation1 apr 2026

dell'11 marzo 2026

relativo all’autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .

(2) La gomma d’acacia è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nella categoria «emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti». Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «emulsionanti» e «stabilizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il richiedente ha ritirato la domanda per i gruppi funzionali «addensanti» e «gelificanti».

(4) Nel parere del 24 giugno 2025 3 , che ha riveduto il parere del 17 settembre 2022 4 , l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la gomma d’acacia è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la gomma d’acacia è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione cutanea o respiratoria è considerata rischiosa. L’Autorità ha altresì concluso che la gomma d’acacia è efficace come emulsionante e nella stabilizzazione delle emulsioni nel corso del tempo, il che ne sosterrebbe l’efficacia come stabilizzante. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la gomma d’acacia soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti» e «stabilizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. L’additivo per mangimi gomma d’acacia, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 1 o ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1 o aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1 o aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).

3 EFSA Journal , 23(7), e9542, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9542 .

4 EFSA Journal 2022, 20(4):7252, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7252 .

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: emulsionanti
1c414Gomma d’acacia—: Farmacopea europea, monografia 0307 o 0308, eTacchini da ingrasso3751.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.1 o aprile 2036
Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
278
Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione415
Specie suine da ingrasso600
Suinetti di specie suine500
Scrofe di specie suine729
Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)1 164
Ovini
Caprini
1 100
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione
Equidi
Gatti
1 100
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione715
Leporidi440
Pesci pinnati destinati alla produzione alimentare1 257
Cani1 320
Pesci ornamentali4 889
Altre specie animali278
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: stabilizzanti
1c414Gomma d’acacia—: Farmacopea europea, monografia 0307 o 0308, eTacchini da ingrasso3751.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.1 o aprile 2036
Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
278
Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione415
Specie suine da ingrasso600
Suinetti di specie suine500
Scrofe di specie suine729
Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)1 164
Ovini e caprini1 100
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione
Equidi
Gatti
1 100
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione715
Leporidi440
Pesci pinnati destinati alla produzione alimentare1 257
Cani1 320
Pesci ornamentali4 889
Altre specie animali278

1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

2 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj ).

3 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  2. Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2 3

  3. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  4. EFSA Journal 2022, 20(4):7252, . 2

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