Regolamento di esecuzione (UE) 2026/538 della Commissione, dell’11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione della gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche

32026R0538Regulation1 apr 2026

dell’11 marzo 2026

relativo all’autorizzazione della gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .

(2) La gomma di xantano è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nel gruppo «emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti». Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della gomma di xantano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «stabilizzanti» e «addensanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Con lettera del 27 gennaio 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di rivalutazione per quanto riguarda l’uso della gomma di xantano per gatti e specie acquatiche.

(4) Nel parere del 6 maggio 2025 3 , che ha riveduto il parere del 24 giugno 2021 4 , l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 è sicura per tutte le specie animali diverse dai gatti e dalle specie acquatiche, a determinati livelli massimi d’uso a seconda delle diverse specie bersaglio interessate, e che è sicura per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 non è irritante per la pelle e non è un sensibilizzante della pelle, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che sia un irritante per gli occhi. L’Autorità ha altresì concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 è efficace come stabilizzante e come addensante nei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La Commissione ha offerto al richiedente, su sua richiesta, la possibilità di presentare dati supplementari sulla sicurezza d’uso della gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 per i cani, a un livello massimo superiore a quello stabilito nel parere dell’Autorità del 6 maggio 2025. L’uso della gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati ai cani sarà pertanto oggetto di un nuovo parere dell’Autorità sulla base dei dati supplementari che verranno presentati e che saranno presi in considerazione in vista dell’adozione di una misura distinta relativa alla sua autorizzazione.

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza per tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «stabilizzanti» e «addensanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. L’additivo per mangimi gomma di xantano, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1 o ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1 o aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1 o aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1 o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).

3 EFSA Journal 2025:23(6), e9466. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466 .

4 EFSA Journal 2021;19(7):6710, 13 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710 .

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti.
1d415Gomma di xantano—: monografia FAO JECFA «Xanthan gum», di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione 2 .Tacchini da ingrasso751.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.1 o aprile 2036
Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
56
Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione83
Suinetti di specie suine100
Specie suine da ingrasso120
Scrofe di specie suine146
Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)233
Ovini e caprini
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione
220
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione143
Equidi220
Leporidi88
Altre specie (ad eccezione di gatti, cani e specie animali acquatiche)56
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti.
1d415Gomma di xantano—: monografia FAO JECFA «Xanthan gum», di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.Tacchini da ingrasso751.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.1 o aprile 2036
Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
56
Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione83
Suinetti di specie suine100
Specie suine da ingrasso120
Scrofe di specie suine146
Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)233
Ovini e caprini
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione
220
Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione143
Equidi220
Leporidi88
Altre specie (ad eccezione di gatti, cani e specie animali acquatiche)56

1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

2 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj ).

3 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  2. Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2 3 4

  3. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . 2 3

  4. EFSA Journal 2021;19(7):6710, 13 pagg. . 2

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