del 23 aprile 2026
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/512 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina 1 ,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 2 .
(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio 3 .
(3) Il 23 aprile 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/512, che modifica la decisione 2012/642/PESC.
(4) Nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui vetreria da laboratorio e taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi.
(5) Nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno ampliare l’elenco dei beni soggetti a restrizioni alle esportazioni che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali della Bielorussia, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.
(6) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2026/512 dichiara opportuno ampliare l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia.
(7) La decisione (PESC) 2026/512 impone restrizioni aggiuntive alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi che contribuiscano a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti.
(8) Inoltre, la decisione (PESC) 2026/512 limita la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell’Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata.
(9) La decisione (PESC) 2026/512 introduce inoltre una deroga all’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie che non siano già soggetti alle misure restrittive stabilite dal regolamento (CE) n. 765/2006 qualora tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro.
(10) Inoltre, nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di beni che consentano alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, tra cui determinate materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate.
(11) Attualmente le persone giuridiche, le entità o gli organismi diversi dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi bielorussi, le persone diverse da quelle elencate nel regolamento (CE) n. 765/2006 o le persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione possono intentare azioni nei confronti di società dell’Unione che si conformano alle misure restrittive, ad esempio quando gli operatori dell’Unione cessano di fornire alle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diversi dalla Bielorussia prodotti la cui esportazione in Bielorussia è vietata. La decisione (PESC) 2026/512 rafforza pertanto il quadro di misure restrittive dell’Unione estendendo l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali richieste in relazione a qualsiasi contratto o operazione la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell’Unione. L’ambito di applicazione del divieto di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 di soddisfare tali richieste dovrebbe pertanto essere esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell’Unione.
(12) Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi, o le persone, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, potrebbero cercare di far rispettare, in paesi terzi diversi dalla Bielorussia, le decisioni giudiziarie e amministrative bielorusse. Tali tentativi possono essere basati su rivendicazioni relative a contratti interessati da misure restrittive. È pertanto opportuno estendere la possibilità per le persone fisiche o giuridiche dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni a persone, entità e organismi che chiedono, in paesi terzi diversi dalla Bielorussia, l’esecuzione di tali decisioni bielorusse o che cooperano alla loro esecuzione, nonché a persone, entità o organismi da esse posseduti o controllati. È inoltre opportuno consentire al Consiglio di imporre un divieto di transazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che chiedono l’esecuzione, o che cooperano all’esecuzione, delle decisioni bielorusse basate su crediti relativi a contratti interessati da misure restrittive, nonché alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono o controllano tali persone giuridiche, entità o organismi.
(13) La Banca nazionale bielorussa sta per introdurre il rublo bielorusso digitale, che dovrebbe essere messo in circolazione nella seconda metà del 2026 ed essere utilizzato progressivamente da imprese, enti statali e singoli individui, nonché tra questi e operatori di paesi terzi. Sebbene sia ancora in fase preparatoria, il progetto è inteso, tra l’altro, a fornire un sistema di pagamento che protegga i cittadini bielorussi dagli effetti delle sanzioni di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. 2012/642/PESC. Pertanto, la decisione (PESC) 2026/512 impone il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano tale valuta digitale della banca centrale o di fornire sostegno allo sviluppo di tale progetto. Tale decisione prevede inoltre un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti.
(14) Le recenti misure adottate dal regime bielorusso comprendono il divieto delle operazioni di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività stranieri, il che indica l’intenzione del regime di controllare da vicino le operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano nel paese. In parallelo, la Bielorussia sta elaborando un regime normativo che prevede uno stretto controllo statale sui prestatori di servizi per le cripto-attività, che comporta il rischio che le cripto-attività siano utilizzate dal regime per eludere le misure restrittive dell’Unione. In tali circostanze, l’individuazione di specifici prestatori di servizi per le cripto-attività come soggetti che consentono l’elusione delle misure restrittive non attenuerebbe sufficientemente i rischi di elusione, in quanto il regime bielorusso potrebbe ricorrere ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività sotto il suo controllo per gli stessi scopi illeciti. Al fine di assicurare che le cripto-attività non forniscano un canale per eludere le misure restrittive dell’Unione, la decisione (PESC) 2026/512 vieta quindi le operazioni con qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività stabilito in Bielorussia o qualsiasi piattaforma decentralizzata stabilita in Bielorussia che consenta lo scambio o il trasferimento di cripto-attività.
(15) Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
- all’articolo 1 novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti: «9 sexies . Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;
-
l’articolo 8 nonies è sostituito dal seguente: «Articolo 8 nonies 1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo che la persona di cui al quarto trattino dell’articolo 10 detiene o controlla, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 8 quinquies , paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 8 quinquies , paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che possiede o controlla detta entità od organismo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 10, quarto trattino, in conseguenza di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emesse in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e intese a chiedere l’esecuzione di sentenze che accolgono le richieste di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere l’esecuzione di sentenze che accolgono le richieste di cui al paragrafo 1, in un paese terzo diverso dalla Bielorussia, o che collabori a tal fine, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che possiede o controlla detta entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati e ad eccezione delle persone di cui al terzo o quarto trattino dell’articolo 10 o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che le persone di cui al quarto trattino dell’articolo 10 possiedono o controllano e contro cui sia stata emessa una sentenze che accoglie le richieste di cui al paragrafo 1.» ;
-
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA
1 GU L, 2026/512, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/512/oj .
2 Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina ( GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj ).
3 Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:
- nell’allegato V ter bis , il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V ter bis Elenco dei paesi di cui all’articolo 1 tervicies , paragrafi 1 bis e 1 ter , all’articolo 1 septvicies bis , paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2 bis , all’articolo 8 quinquies , paragrafo 1, all’articolo 8 octies , paragrafo 1, e all’articolo 8 octies bis , paragrafo 2»;