del 23 aprile 2026
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 ,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 2 del Consiglio attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
(2) Il 23 aprile 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/504 3 che modifica la decisione 2014/145/PESC. È pertanto opportuno modificare di conseguenza anche il regolamento (UE) n. 269/2014.
(3) La decisione (PESC) 2026/504 modifica un criterio di inserimento in elenco applicabile alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o esercitano navi implicate in determinate attività o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.
(4) La decisione (PESC) 2026/504 estende a una compagnia di assicurazione neoinserita in elenco la vigente deroga relativa ai pagamenti che costituiscono l’indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell’avverarsi di un rischio.
(5) La decisione (PESC) 2026/504 introduce ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche a persone ed entità designate per l’attività di intermediari finanziati dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia, quali istituzioni culturali, scuole o organizzazioni che sostengono le minoranze etniche degli Stati membri.
(6) Alle persone, entità o organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 o alle entità di loro proprietà non possono essere concessi diritti se la richiesta riguarda contratti o operazioni sui quali incidono le misure restrittive. Tale divieto vale anche per le richieste avanzate dinanzi a collegi arbitrali in virtù di clausole compromissorie previste nel contratto, in contrasto con la finalità dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 269/2014 o dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio 4 . Per dissuadere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 dall’avviare un procedimento arbitrale dopo l’adozione di misure restrittive, procedimento che potrebbe risultare nell’elusione o nella vanificazione delle misure restrittive, in particolare qualora fosse avviato in un paese terzo, la decisione (PESC) 2026/504 prevede una deroga che consente, a determinate condizioni, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati unicamente per il pagamento delle spese dei procedimenti arbitrali nei confronti di tali persone inserite in elenco e a beneficio delle parti che non sono persone inserite in elenco nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che non sono possedute o controllate da persone inserite in elenco soggette alle misure restrittive disposte di cui a tale regolamento ovvero che non sono cittadini russi o soggetti stabiliti in Russia e non sono soggette alle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014.
(7) La decisione (PESC) 2026/504 prevede una nuova deroga per consentire lo svincolo dei fondi congelati di un’entità inserita in elenco, o la messa a sua disposizione di risorse economiche, laddove questo sia indispensabile per favorire, tramite tale entità, una riduzione dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse. La decisione (PESC) 2026/504 estende anche una deroga esistente per la fornitura di beni e servizi specifici necessari per il sistema metropolitano di Sofia.
(8) Attualmente, persone, entità od organismi diversi da persone, entità o organismi elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014, o da persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione possono intentare azioni nei confronti di persone, entità od organismi dell’Unione che agiscono in conformità delle misure restrittive, ad esempio quando persone dell’Unione interrompono la fornitura di fondi o risorse economiche che possano essere messi a disposizione di persone elencate nel presente regolamento. La decisione (PESC) 2026/504 inasprisce pertanto il regime delle misure restrittive dell’Unione ampliando l’ambito didel divieto di soddisfare tali azioni in relazione a qualsiasi contratto o transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da misure restrittive dell’Unione, al fine di tutelare meglio gli operatori dell’Unione. È pertanto opportuno che il divieto nel regolamento (UE) n. 269/2014 sulla soddisfazione di tali azioni comprenda le azioni intentate da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi stabiliti in paesi terzi diversi dai paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
(9) È possibile che persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi ovvero persone, entità od organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo tentino di ottenere, in paesi terzi diversi dalla Russia, l’esecuzione di decisioni giudiziarie e amministrative. Tali tentativi possono basarsi su azioni proposte riguardo a contratti su cui abbiano inciso le misure restrittive. È pertanto opportuno ampliare la possibilità delle persone fisiche o giuridiche dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni a persone giuridiche, entità od organismi che tentano di ottenere, in paesi terzi diversi dalla Russia, l’esecuzione di tali decisioni, o collaborano a tale esecuzione, e a persone giuridiche, entità od organismi che sono di loro proprietà o sotto il loro controllo.
(10) Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
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è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 5 quater 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se tali fondi o risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa dopo la data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo abbia avviato il procedimento arbitrale che ha dato luogo alla decisione in tal senso. Tale autorizzazione può essere data se la decisione arbitrale riguarda le spese del procedimento arbitrale e condanna a sostenerle la parte che è una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che non è inserito in elenco, che non è posseduto o controllato da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo soggetti alle misure restrittive disposte dal presente regolamento ovvero che non è un cittadino russo né un soggetto stabilito in Russia e non è soggetto alle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014. 2. Tale autorizzazione è limitata al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, compresi, se del caso, gli onorari e le spese del collegio arbitrale, le spese amministrative dell’istituzione arbitrale e le ragionevoli spese legali e altre spese procedurali sostenute dalla controparte, secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale in relazione allo svolgimento del procedimento arbitrale. Fintantoché vigono sanzioni, l’autorizzazione non si estende al pagamento di un importo in capitale, del risarcimento danni, di interessi o di altre pretese sostanziali riconosciute.» ;
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l’aricolo 6 bis, paragrafo 1 bis, è sostituito dal seguente: «1 bis. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, pagamenti all’entità elencata alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018 e delle vetture delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia, consegnate da Metrowagonmash prima del 2017.» ;
- l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis 1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità od organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati, e ad eccezione delle persone di cui agli articoli 17, lettera c) o d), o delle persone giuridiche, entità o organismi di cui le persone di cui all’articolo 17, lettera c) o d), hanno la proprietà o il controllo, nei confronti delle quali è stata pronunciata una sentenza di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 1.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA
1 GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj .
2 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 78, 17.3.2014, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj ).
3 Decisione (PESC) 2026/504 del Consiglio del 23 aprile 2026 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L, 2026/504, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/504/oj ).
4 Regolamento (UE) N. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229, 31.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj ).