Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

32026R0506Regulation24 apr 2026

del 23 aprile 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 1 ,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 2 .

(2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio 3 .

(3) Il 23 aprile 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/508 che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4) La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge 60 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2026/508 riporta in tale elenco si annoverano determinate entità di paesi terzi, diversi dalla Russia, che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, comprese quelle relative a macchine utensili a controllo numerico computerizzato ( computer-numerical-controlled –(CNC)), microelettronica, componenti di velivoli senza equipaggio (UAV), prodotti di microelettronica, apparecchiature marittime e componenti di altri veicoli e macchinari.

(5) La decisione (PESC) 2026/508 ritiene opportuno ampliare l’elenco dei beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza inserendovi beni di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e beni che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui vetreria da laboratorio, taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, e materiale energetico.

(6) La decisione (PESC) 2026/508 afferma l’opportunità di imporre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia e che in tal modo le consentono di proseguire la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, fra cui restrizioni a talune materie prime critiche, metalli, determinati minerali, a rottami di acciaio e altri metalli, a prodotti chimici, ad articoli di gomma vulcanizzata e a pelli da pellicceria conciate.

(7) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2026/508 dichiara opportuno ampliare ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.

(8) La decisione (PESC) 2026/508 ritiene opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni che possano contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.

(9) Per bloccare i tentativi di elusione della misura restrittiva, la decisione (PESC) 2026/508 amplia il vigente divieto di radiodiffusione limitando anche la radiodiffusione e l’agevolazione della radiodiffusione nell’Unione dei contenuti di entità speculari ai contenuti di altre entità già soggette al divieto. Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, la presente misura non impedisce a tali organi di stampa soggetti al divieto di radiodiffusione e al loro personale di svolgere nell’Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, la misura non modifica l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(10) La decisione (PESC) 2026/508 introduce il divieto di prestare servizi dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) a entità russe o entità di proprietà o sotto il controllo di cittadini o operatori russi. I contratti pertinenti per i servizi dei terminali GNL interessati devono cessare automaticamente il 1 o gennaio 2027.

(11) La decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio modifica il tetto sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi. La decisione prevede inoltre che il Consiglio debba essere informato quanto prima di qualsiasi accordo raggiunto dalla coalizione per il tetto sui prezzi e dalle discussioni del G7 e, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, debba disporre in merito all’applicazione del meccanismo del tetto sui prezzi e che entri quindi in vigore il divieto totale di servizi marittimi inerenti al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi russi.

(12) La decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio modifica l’obbligo di fornire prove basate sulla tracciabilità imponendo agli importatori di diamanti lucidati, anche lucidati in paesi terzi, di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia

(13) Il governo della Federazione russa ha imposto una illegittima cosiddetta «gestione temporanea» per i beni situati nel territorio della Federazione russa che sono di proprietà di persone straniere associate a cosiddetti «Stati stranieri ostili», ossia Stati che hanno istituito misure restrittive nei confronti della Russia. Tale cosiddetta «gestione temporanea» equivale all’espropriazione. Mediante tale mezzo, il governo della Federazione russa estromette dai mercati russi gli operatori dell’Unione che sono in concorrenza con le imprese russe, conferendo a queste un vantaggio economico sui concorrenti dell’Unione e altri concorenti stranieri, rafforzando in tal modo la resilienza dell’economia russa dinanzi alle misure restrittive che la colpiscono. In taluni casi, la cosiddetta «gestione temporanea» è altresì concessa a concorrenti russi delle entità stesse dell’Unione, conferendo loro un vantaggio economico diretto rispetto a tali concorrenti dell’Unione. Al fine di irrobustire il regime delle misure restrittive dell’Unione, la decisione (PESC) 2026/508 prevede che il Consiglio compili un elenco delle imprese russe soggette a un divieto dell’Unione di effettuare operazioni, che beneficiano di tale illegittima cosiddetta «gestione temporanea», in particolare subentrando «in via temporanea» nella gestione in Russia di beni di entità possedute o controllate da entità stabilite nell’Unione ovvero operando nello stesso settore di mercato di quello delle entità possedute o controllate da entità dell’Unione. La decisione (PESC) 2026/508 prevede parimenti eccezioni.

(14) L’Unione ha adottato misure risolute per individuare le entità che agevolano per la Russia la disponibilità di un’ancora di salvezza finanziaria continua, nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, collegandosi al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari («SPFS») della Banca centrale della Federazione russa o consentendo l’elusione delle misure restrittive dell’Unione, e per vietare qualsiasi operazione tra tali entità e gli operatori dell’Unione. Delle entità individuate, cinque hanno adottato misure per colmare le lacune e porre fine alle pertinenti attività illecite. La decisione (PESC) 2026/508 sopprime pertanto tali cinque entità dall’elenco del pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. Inoltre, è provato che altre entità simili di paesi terzi continuano a mettere la Russia in condizione di svolgere attività illecite. La decisione (PESC) 2026/508 individua pertanto quattro entità finanziarie, con l’obiettivo di vietare le operazioni tra di esse e le persone situate nell’Unione inserendo nell’elenco le quattroentità finanziarie nei pertinenti allegati della decisione 2014/512/PESC. Tali modifiche degli elenchi dovrebbero inoltre riflettersi nei perinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014.

(15) La Banca centrale della Federazione russa sta lanciando il rublo digitale, che si prevede diventi nei prossimi anni un metodo comune di pagamento tra le imprese, i cittadini e gli enti creditizi e finanziari russi, e tra questi e gli operatori dei paesi terzi. Sebbene il progetto del rublo digitale sia ancora in fase preparatoria, uno dei suoi obiettivi è offrire alle persone russe un sistema di pagamento che le metta al riparo dagli effetti delle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio 4 . La decisione (PESC) 2026/508 pertanto vieta di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che implichino valute digitali della banca centrale quali il rublo digitale o di sostenere in qualsiasi modo dello sviluppo di tali progetti. La decisione prevede inoltre un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei perinenti contratti in essere.

(16) La decisione (PESC) 2026/508 amplia l’elenco delle cripto-attività di cui è vietato l’uso nelle operazioni, in quanto da tali cripto-attività scaturirebbe il rischio di eludere i divieti istituiti tra l’altro dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dal regolamento (UE) n. 269/2014. La decisione prevede inoltre un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei perinenti contratti in essere .

(17) A febbraio 2025 l’exchange di criptovalute russo Garantex è stato inserito nell’elenco del regolamento (UE) n. 269/2014 perché dà ad altre entità inserite in elenco accesso al sistema finanziario globale. I dati raccolti in indagini della società civile indicano che, per aggirare le misure restrittive dell’Unione, tali attività di Garantex sono state trasferite ad altre entità stabilite in Russia. È pertanto probabile che qualsiasi nuovo inserimento in elenco di singoli prestatori di servizi di cripto-attività o di piattaforme decentrate tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività comporti la costituzione di nuovi prestatori o piattaforme per schivare le conseguenze di tale inserimento in elenco. Al fine di garantire che le misure restrittive dell’Unione producano gli effetti perseguiti, la decisione (PESC) 2026/508 vieta di effettuare operazioni con i prestatori di servizi di cripto-attività stabiliti in Russia e di usare le piattaforme stabilite in Russia che agevolino il trasferimento e lo scambio di cripto-attività.

(18) Il fatto che le misure restrittive imposte dall’UE e dai paesi partner limitino considerevolmente sia la capacità della Russia di accedere ai mercati internazionali e di acquistare attrezzature militari sia la possibilità delle persone inserite in elenco di effettuare operazioni finanziarie ha determinato l’emergere di nuovi meccanismi di elusione. Tali meccanismi comprendono l’offerta da parte di operatori esterni al settore finanziario di accesso a pagamenti da paesi terzi tramite persone giuridiche sotto il loro controllo o attraverso intermediari complici, nonché le attività di operatori che offrono servizi per dare accesso a sistemi tramite i quali è possibile effettuare operazioni internazionali sostituendo al pagamento transfrontaliero sistemi alternativi quali netting, compensazione, riconciliazione o regolamento. Per togliere efficacia a siffatte pratiche di elusione, è opportuno vietare la condotta di operazioni con soggetti individuati come soggetti che offrono servizi che consentono operazioni internazionali che eludono le misure restrittive. È opportuno precisare che, per loro stessa natura, le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 833/2014 o dal regolamento (UE) n. 269/2014 non possono costituire un’elusione dei divieti imposti dai medesimi atti giuridici. Le operazioni effettuate in conformità di tali eccezioni e deroghe non costituiscono pertanto operazioni internazionali che eludono le misure restrittive.

(19) La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge 20 enti creditizi o finanziari all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe, comprese quelle che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria, ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano i pagamenti transfrontalieri, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, o banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori ucraini occupati o prestando servizi finanziari nei territori ucraini occupati o banche che offrono servizi finanziari a personale militare delle forze armate russe o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. Inoltre, la decisione (PESC) 2026/508 modifica un’esenzione necessaria per la ricezione dei pagamenti dovuti e l’adempimento degli obblighi precedenti da persone giuridiche, entità o organismi di cui al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge inoltre un’esenzione per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, nonché un’esenzione relativa alle esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.

(20) La decisione (PESC) 2026/508 impone ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti.

(21) La decisione (PESC) 2026/508 introduce l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione al governo russo di servizi che non siano già soggetti alle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014 laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica russa situata in uno Stato membro.

(22) La decisione (PESC) 2026/508 amplia il vigente divieto di accettare dalla Russia, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o altro beneficio o sostegno economico, estendendolo a istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative e organismi e agenzie pubblici, a imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono azione di ricerca e innovazione, così come alle persone fisiche associate a tali persone giuridiche, entità od organismi. Poiché si accompagna a trasferimenti di conoscenze, accesso a infrastrutture e attività di formazione e di altro tipo svolte in un contesto di ricerca e innovazione, l’accettazione di finanziamenti pubblici russi può rivelarsi una forma di sostegno diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi. I programmi vigenti potrebbero inoltre prevedere soggiorni di ricerca in Russia. Tali attività possono essere usate per campagne d’influenza e per la promozione della disinformazione, allo scopo di compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e per la promozione della propaganda filorussa intesa a giustificare e sostenere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È pertanto opportuno vietare i finanziamenti provenienti dalla Russia e dai suoi mandatari e diretti a soggetti dell’Unione che svolgono attività di ricerca e innovazione.

(23) La decisione (PESC) 2026/508 precisa che gli obblighi di comunicazione di informazioni che facilitino l’attuazione della decisione) 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero comprendere l’obbligo di segnalare le persone implicate in atti di tentata elusione o le operazioni considerate sospette.

(24) Gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa consentono di proporre un’azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la competenza a conoscere di controversie mosse nei confronti di imprese dell’Unione in relazione a contratti sui quali hanno inciso le misure restrittive dell’Unione, sebbene tale competenza debba invece attribuita a organi giurisdizionali o collegi arbitrali non russi. A norma di tali disposizioni, gli organi giurisdizionali russi possono infliggere ammende consistenti alle imprese dell’Unione che non accettano la loro rivendicazione di competenza. È pertanto opportuno abilitare i giudici dell’Unione, su richiesta di persone dell’Unione, ad ingiungere di astenersi all’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato, e ad infliggere sanzioni. Tali sanzioni devono essere idonee a produrre un effetto dissuasivo. Le disposizioni sul forum necessitatis del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(25) Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi, o le persone, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati potrebbero tentare di fare eseguire, in paesi terzi diversi dalla Russia le decisioni giudiziarie e amministrative russe. Tali tentativi possono essere basati su rivendicazioni relative a contratti interessati da misure restrittive o da espropri illegali o dalla cosiddetta «gestione temporanea» imposti dal governo della Federazione russa. È pertanto opportuno estendere la possibilità per le persone fisiche o giuridiche dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni a persone, entità od organismi che tentano di ottenere, in paesi terzi diversi dalla Russia, l’esecuzione di tali decisioni russe, o che cooperano alla loro esecuzione, nonché a persone, entità od organismi che sono da essi posseduti o controllati È inoltre opportuno consentire al Consiglio di imporre un divieto di effettuare operazioni alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che tentano di ottenere l’esecuzione di decisioni russe basate su azioni proposte in relazione a contratti interessati da misure restrittive o da espropri illegali e dalla cosiddetta «gestione temporanea» imposti dal governo russo, o che cooperano alla loro esecuzione, nonché di un divieto di effettuare operazioni alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono o controllano tali persone, entità o organismi.

(26) L’Unione ha imposto misure restrittive significative nel settore marittimo nei confronti della Russia, in particolare per quanto riguarda la flotta di navi cisterna, nota come «flotta ombra», impegnata in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.. Al fine di garantire che le navi vendute da operatori dell’Unione non partecipino o sostengano la flotta ombra, è opportuno inasprire le condizioni applicabili alle vendite di navi cisterna ad operatori di paesi terzi, prevedendo una specifica clausola di dovuta diligenza e una clausola vincolante nei contratti di vendita di navi cisterna conformemente a cui le navi non possono essere vendute o trasferite a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale dovere di diligenza dovrebbe essere proporzionato e comprendere un controllo di tutte le parti dell’operazione. Nel contesto specifico della vendita di navi cisterna, qualora abbia esercitato la dovuta diligenza e ottenuto gli impegni contrattuali richiesti, un venditore dell’Unione non dovrebbe essere ritenuto responsabile di una successiva violazione di tali impegni da parte dell’acquirente, a condizione che il venditore dell’Unione abbia agito in buona fede e non fosse in possesso di informazioni indicanti l’intenzione di eludere le misure. La responsabilità di tale violazione dovrebbe incombere al paese terzo parte che non rispetta il divieto contrattuale.

(27) Osservando che molte navi inserite in elenco dal Consiglio in quanto appartenenti alla «flotta ombra» hanno raggiunto un’età in cui dovrebbero essere riciclate, e al fine di incentivarne il riciclaggio anziché la continuità di esercizio e per consentire agli operatori dell’Unione di partecipare alle attività relative al riciclaggio, una nuova deroga dalle misure restrittive dell’Unione dovrebbe agevolare il riciclaggio di tali navi.

(28) La decisione (PESC) 2026/508 introduce nuove restrizioni per le navi rompighiaccio che operano in Russia, poiché tali navi sono fondamentali per sostenere le esportazioni di petrolio e gas dalle zone più settentrionali della Russia. Inoltre, dovrebbe essere limitata la prestazione di servizi alle navi per il trasporto di GNL battenti bandiera russa, di proprietà russa o a gestione russa.

(29) Attualmente, le persone giuridiche, le entità o gli organismi diversi dalle persone giuridihe, entità od organismi russi, dalle persone elencate nel regolamento (UE) n. 833/2014, o dalle persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione possono intentare azioni nei confronti delle imprese dell’Unione che agiscono in conformità delle misure restrittive, ad esempio se l’operatore dell’Unione ha smesso di fornire a persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diverse dalla Russia prodotti di cui è vietata l’esportazione in Russia. La decisione (PESC) 2026/508 rafforza pertanto il quadro delle misure restrittive dell’Unione estendendo l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali richieste in relazione a qualsiasi contratto od operazione la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell’Unione.L’ambito di applicazione del divieto di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 di soddisfare tali richieste dovrebbe pertanto essere esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell’Unione.

(30) La Federazione russa è compresa nell’espressione «qualsiasi altra persona, entità od organismo russo» riportata all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 833/2014. Quando propone un’azione dinanzi a un giudice russo o di paese terzo in relazione a un contratto o a un’operazione sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte a norma dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, la Federazione russa agisce da soggetto commerciale o rinuncia, secondo il caso, all’immunità giurisdizionale e all’immunità dall’esecuzione, anche per eventuali domande riconvenzionali. In virtù dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 le persone dell’Unione in siffatti casi dovrebbero poter ottenere il risarcimento dei danni tramite procedimento dinanzi a giudici degli Stati membri, a condizione che la persona interessata non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

(31) La Russia ha adottato norme, in particolare il decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024 e il decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, che consentono al governo russo di decidere, su richiesta di un soggetto giuridico russo di cui lo Stato russo, un’entità giuridica russa o un cittadino russo detiene, direttamente o indirettamente, più del 75 % del capitale sociale, sull’uso di un’invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale senza il consenso del titolare del diritto è solo richiesto il versamento di un risarcimento simbolico in un conto speciale in rubli. Gli obiettivi della normativa sono , in particolare i titolari dei diritti posseduti o controllati da persone fisiche e giuridiche costituite a norma del diritto di paesi che impongono misure restrittive alla Russia per la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, comprese persone e società degli Stati membri.La normativa priva di fatto i titolari dei diritti dell’Unione della tutela legittima dei loro diritti di proprietà intellettuale e dei segreti aziendali in Russia, conferendo un vantaggio economico alle imprese di proprietà russa e rafforzando in ultima analisi l’industria russa. Contribuiscono direttamente ad aumentare la resilienza dell’economia russa e dello sforzo bellico russo, in particolare quando l’invenzione, il modello di utilità o il disegno industriale è usato nel settore della difesa o dei prodotti a duplice uso. È pertanto opportuno imporre il divieto di effettuare operazioni a entità costituite a norma del diritto russo che sfruttano senza il loro consenso i diritti di proprietà intellettuale di controllate di società dell’Unione costituite in Russia. Al fine di facilitare l’individuazione delle entità che sfruttano i diritti di proprietà intellettuale e i segreti aziendali di titolari dei diritti dell’Unione senza il loro consenso in tale modo, è necessario che gli i titolari dei diritti dell’Unione informino di tale sfruttamento il rispettivo Stato membro.

(32) La decisione (PESC) 2026/508 modifica il meccanismo di notificazione preventiva applicabile ai diplomatici e agenti consolari russi, ai membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, e ai relativi familiari, quando si recano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono accreditati o risiedono..

(33) La prevenzione e il contrasto dell’elusione derivanti dalle misure restrittive dell’Unione in paesi terzi e ad opera di paesi terzi restano prioritari. È stato profuso un considerevole impegno per impedire la riesportazione in Russia di beni e tecnologie a duplice uso originari dell’Unione, fra cui i prodotti comuni ad alta priorità elencati nei pertinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014. La Commissione monitora i flussi commerciali di tali prodotti e l’inviato speciale internazionale per l’attuazione delle sanzioni dell’UE interagisce con i paesi terzi in cui sono stati rilevati flussi commerciali sospetti.

(34) La decisione (PESC) 2026/508 aggiunge due codici della nomenclatura combinata (NC) e la Repubblica del Kirghizistan all’elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. Stando ai dati disponibili sul commercio nei primi dieci mesi del 2025, le importazioni di prodotti comuni ad alta priorità dall’Unione nella Repubblica del Kirghizistan superavano di quasi l’800 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Nello stesso periodo le esportazioni di tali prodotti dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia superavano del 1 200 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia. Gli inserimenti nell’elenco interessano i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli (codice NC 8457 10 ) e gli apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (codice NC 8517 62 ). Tali codici NC sono elencati anche nei pertinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, in quanto i beni possono essere utilizzati per contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. I centri di lavorazione sono di uso diffuso nella produzione nel settore della difesa, in quanto di fabbricare componenti metallici ad alta precisione essenziali per la produzione militare. Gli apparecchi per la trasmissione della voce e dei dati sono impiegati, tra l’altro, per le reti di comunicazione sul campo e per la telemetria con droni. L’alto livello di importazioni di tali prodotti dall’Unione nella Repubblica del Kirghizistan rispetto ai valori precedenti alla guerra dimostra un rischio costante e particolarmente elevato di elusione tramite operazioni successive di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia.

(35) L’inviato speciale internazionale per l’attuazione delle sanzioni dell’UE è attivamente impegnato con la Repubblica del Kirghizistan e anche l’Unione è impegnata in discussioni tecniche con le autorità kirghise. Nonostante le molteplici richieste e nonostante diversi scambi, la Repubblica del Kirghizistan non ha adottato né applicato misure sufficienti a garantire che i prodotti comuni ad alta priorità originari dell’Unione non siano riesportati in Russia, in tal modo aumentando in modo significativo il rischio che la sua giurisdizione sia usata per eludere le misure restrittive dell’Unione. La Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere pertantoidentificata come una giurisdizione in cui il rischio di elusione è sistematico e persistente, le cui autorità non impediscono la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, esportati dall’Unione.

(36) La decisione (PESC) 2026/508 estende l’elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi.

(37) La decisione (PESC) 2026/508 inserisce in elenco due porti e un porto e una chiusa in un paese terzo diverso dalla Russia che sono utilizzati per l’elusione del tetto sul prezzo del petrolio da parte di navi che attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio. Ciò riguarda il terminale petrolifero di Karimun in Indonesia.

(38) Tai misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed è pertanto necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(39) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)a): alla lettera z undecies ), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;» ; — «i) — servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»
«i): servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»
a)«i): servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»«i)servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»b)«z duodecies ): “servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;«z duodecies )“servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;z terdecies )“servizio di sicurezza gestito”: servizio di sicurezza gestito definito all’articolo 2, punto 14 bis ), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio .
a)«i): servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»«i)servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»
«i)servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»
b)«z duodecies ): “servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;«z duodecies )“servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;z terdecies )“servizio di sicurezza gestito”: servizio di sicurezza gestito definito all’articolo 2, punto 14 bis ), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio .
«z duodecies )“servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;
z terdecies )“servizio di sicurezza gestito”: servizio di sicurezza gestito definito all’articolo 2, punto 14 bis ), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio .
2)a): al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ; — «h) — alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
«h): alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
a)«h): alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»«h)alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»b)«iii): la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
a)«h): alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»«h)alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
«h)alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
b)«iii): la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
3)a): al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ; — «h) — alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
«h): alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
a)«h): alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»«h)alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»b)«iii): la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
a)«h): alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»«h)alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
«h)alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
b)«iii): la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
«iii)la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies , paragrafo 4 bis
4)all’articolo 2 septies è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis . Il divieto imposto dal paragrafo 1 si applica anche ai contenuti online di una persona giuridica, un’entità o un organismo che opera come entità speculare di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatti almeno due dei criteri seguenti:
a)
sostanziale identità di contenuti e feed ;
b)
continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;
c)
assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;
d)
reindirizzamento o migrazione dell’utente da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
e)
continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»
a)sostanziale identità di contenuti e feed ;b)continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;c)assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;d)reindirizzamento o migrazione dell’utente da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;e)continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»
a)sostanziale identità di contenuti e feed ;
b)continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;
c)assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;
d)reindirizzamento o migrazione dell’utente da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
e)continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»
5)a): il paragrafo 1 è soppresso;a)il paragrafo 1 è soppresso;b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»c)la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:
«3. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di software, o all’assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:»
d)il paragrafo 3 bis è soppresso;e)la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dal seguente:
«6. In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:»
a)il paragrafo 1 è soppresso;
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
c)la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:
«3. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di software, o all’assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:»
d)il paragrafo 3 bis è soppresso;
e)la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dal seguente:
«6. In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:»
6)«b): l’accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione»«b)l’accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione»
«b)l’accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione»
7)a): sono inseriti il paragrafi seguenti: «3 ter sexies Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61 , 2804 69 , 2815, 2816, 2825 20 , 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11 , 7110 19 , 7110 31 , 7110 39 , 7110 41 , 7110 49 , 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 7403 19 ), 7404, 7406 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 7403 19 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;a)sono inseriti il paragrafi seguenti:
«3 ter sexies Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61 , 2804 69 , 2815, 2816, 2825 20 , 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11 , 7110 19 , 7110 31 , 7110 39 , 7110 41 , 7110 49 , 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 7403 19 ), 7404, 7406 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 7403 19 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
b)i paragrafi 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi;c)il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:
«3 sexies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00 , 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 91 , 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
d)è inserito il paragrafo seguente:
«3 nonies . A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione, di 688 000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell’anno successivo.»
e)è inserito il paragrafo seguente:
«3 decies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 , 9030, 9031, 9032 e 9405 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per la sicurezza dell’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia prodotte e consegnate fino al 2017.»
f)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.»
g)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater , 3 quater sexies, 3 sexies , 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.»
a)sono inseriti il paragrafi seguenti:
«3 ter sexies Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61 , 2804 69 , 2815, 2816, 2825 20 , 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11 , 7110 19 , 7110 31 , 7110 39 , 7110 41 , 7110 49 , 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 7403 19 ), 7404, 7406 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 7403 19 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
b)i paragrafi 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi;
c)il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:
«3 sexies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00 , 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 91 , 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
d)è inserito il paragrafo seguente:
«3 nonies . A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione, di 688 000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell’anno successivo.»
e)è inserito il paragrafo seguente:
«3 decies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 , 9030, 9031, 9032 e 9405 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per la sicurezza dell’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia prodotte e consegnate fino al 2017.»
f)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.»
g)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater , 3 quater sexies, 3 sexies , 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.»
8)a): è inserito il paragrafo seguente: «1 ter . Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7306 11 , 7306 19 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 8207 13 00 , 8207 19 10 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 82 00 , 8413 92 00 , 8430 49 00 , 8431 39 00 , 8431 43 00 , 8431 49 , 8705 20 00 , 8905 20 00 o 8905 90 10 , elencati nell’allegato XXIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ;a)è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter . Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7306 11 , 7306 19 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 8207 13 00 , 8207 19 10 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 82 00 , 8413 92 00 , 8430 49 00 , 8431 39 00 , 8431 43 00 , 8431 49 , 8705 20 00 , 8905 20 00 o 8905 90 10 , elencati nell’allegato XXIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.»
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»c)i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi;d)è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis terdecies Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell’allegato XXIII nonies , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
e)il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis . I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis , 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
f)«f): beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»«f)beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»g)«g): beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»«g)beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»h)il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente:
«5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 2835 22 00 , 2920 90 , 3917 10 e 3920 62 , o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia»
i)il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:
«5 ter . In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell’allegato XXIII, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
j)è inserito il paragrafo seguente:
«5 undecies . In deroga al paragrafo 1 bis , le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell’allegato XXXVII esportati dall’Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all’Azerbaigian.»
k)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis , 5 bis bis, 5 ter, 5 quater , 5 quinquies , 5 octies , 5 nonies , 5 decies o 5 undecies entro due settimane dal rilascio.»
a)è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter . Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7306 11 , 7306 19 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 8207 13 00 , 8207 19 10 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 82 00 , 8413 92 00 , 8430 49 00 , 8431 39 00 , 8431 43 00 , 8431 49 , 8705 20 00 , 8905 20 00 o 8905 90 10 , elencati nell’allegato XXIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.»
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
a)prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
c)vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
c)i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi;
d)è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis terdecies Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell’allegato XXIII nonies , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
e)il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis . I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis , 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
f)«f): beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»«f)beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»
«f)beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»
g)«g): beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»«g)beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»
«g)beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»
h)il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente:
«5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 2835 22 00 , 2920 90 , 3917 10 e 3920 62 , o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia»
i)il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:
«5 ter . In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell’allegato XXIII, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
j)è inserito il paragrafo seguente:
«5 undecies . In deroga al paragrafo 1 bis , le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell’allegato XXXVII esportati dall’Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all’Azerbaigian.»
k)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis , 5 bis bis, 5 ter, 5 quater , 5 quinquies , 5 octies , 5 nonies , 5 decies o 5 undecies entro due settimane dal rilascio.»
9)a): è inserito il paragrafo seguente: «2 bis . A decorrere dal 1 o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ;a)è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis . A decorrere dal 1 o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
b)i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;
a)è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis . A decorrere dal 1 o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
b)i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;
10)a): il paragrafo 6 è così modificato: i) le lettere b) e c) sono soppresse; ii) alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ; — i) — le lettere b) e c) sono soppresse; — ii) — alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ;
i): le lettere b) e c) sono soppresse;
ii): alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ;
a)i): le lettere b) e c) sono soppresse;i)le lettere b) e c) sono soppresse;ii)alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d):
«Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.»
b)sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6 ter . I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:
a)
al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
b)
al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
6 quater . A decorrere dal 1 o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
a)al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;b)al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.c)i paragrafi 12 e 13 sono soppressi;
a)i): le lettere b) e c) sono soppresse;i)le lettere b) e c) sono soppresse;ii)alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d):
«Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.»
i)le lettere b) e c) sono soppresse;
ii)alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d):
«Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.»
b)sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6 ter . I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:
a)
al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
b)
al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
6 quater . A decorrere dal 1 o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
a)al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;b)al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
a)al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
b)al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
c)i paragrafi 12 e 13 sono soppressi;
11)a): il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso l’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10. Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ( GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj ).»;"a)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso l’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ( GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj ).»;"
b)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
A decorrere dal 1 o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.»
a)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso l’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ( GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj ).»;"
b)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
A decorrere dal 1 o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.»
12)l’articolo 3 octodecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 octodecies
1. Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo 1, i cittadini di uno Stato membro, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche se tali prodotti non sono originari dell’Unione:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni del rischio siano documentate e aggiornate;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia.
3. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 2 che acquistano le navi cisterna devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito.
La notifica all’autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: l’identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione; il numero di identificazione IMO della nave e l’indicativo di chiamata della nave.
5. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da persone fisiche residenti in uno Stato membro o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna, classificata con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
6. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 5 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave:
i)
si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 5 in ogni eventuale rivendita o trasferimento ulteriore; e
ii)
in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a comprendere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo.
7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 4 entro due settimane dalla notifica.»
a)adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni del rischio siano documentate e aggiornate;b)mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia.i)si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 5 in ogni eventuale rivendita o trasferimento ulteriore; eii)in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a comprendere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo.
a)adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni del rischio siano documentate e aggiornate;
b)mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia.
i)si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 5 in ogni eventuale rivendita o trasferimento ulteriore; e
ii)in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a comprendere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo.
  1. è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 novodecies ter A decorrere dal 1 o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione di proprietà per oltre il 50 % o controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia. Dopo il 1 o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.» ;
14)a): è inserito il paragrafo seguente: «3 bis . In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell’allegato XLII dopo aver accertato che: a) la nave è destinata ad essere riciclata; e b) l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.» ; — a) — la nave è destinata ad essere riciclata; e — b) — l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
a): la nave è destinata ad essere riciclata; e
b): l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
a)è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis . In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell’allegato XLII dopo aver accertato che:
a)
la nave è destinata ad essere riciclata; e
b)
l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
a)la nave è destinata ad essere riciclata; eb)l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.»
a)è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis . In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell’allegato XLII dopo aver accertato che:
a)
la nave è destinata ad essere riciclata; e
b)
l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
a)la nave è destinata ad essere riciclata; eb)l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
a)la nave è destinata ad essere riciclata; e
b)l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.»
  1. è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 vicies bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio che rientrano nel codice NC ex 8906 90 o a metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 , qualora tali navi siano immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi , operino in Russia o siano da utilizzare in Russia. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 25 aprile 2026 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 3. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 1 o gennaio 2027 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza essendo alla ricerca di un riparo, di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima o per salvataggio di vite in mare o per a operazioni necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;
16)a): al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iii) l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure» ; — «iii) — l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»
«iii): l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»
a)«iii): l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»«iii)l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»b)il paragrafo 3 è soppresso;c)sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis . I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 bis bis dell’articolo 3 duodecies , o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
3 ter . In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all’articolo 3 duodecies , paragrafo 1 bis bis, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure
d)
la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
a)usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;b)l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;c)la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppured)la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»d)il paragrafo 4 è soppresso;e)è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I paragrafi 3 bis e 3 ter non pregiudicano le esenzioni e deroghe di cui all’articolo 3 duodecies , e in particolare i paragrafi 4 bis , 5 e 5 ter »
a)«iii): l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»«iii)l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»
«iii)l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»
b)il paragrafo 3 è soppresso;
c)sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis . I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 bis bis dell’articolo 3 duodecies , o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
3 ter . In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all’articolo 3 duodecies , paragrafo 1 bis bis, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure
d)
la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
a)usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;b)l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;c)la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppured)la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
a)usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;
c)la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure
d)la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
d)il paragrafo 4 è soppresso;
e)è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I paragrafi 3 bis e 3 ter non pregiudicano le esenzioni e deroghe di cui all’articolo 3 duodecies , e in particolare i paragrafi 4 bis , 5 e 5 ter »
17)a): al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.» ; — «d) — non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»
«d): non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»
a)«d): non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»«d)non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a:
a)
una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);
b)
un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);
c)
un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»
a)una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);b)un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);c)un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»c)è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter . Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri:
a)
è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;
b)
è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;
c)
non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;b)è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;c)non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)«d): non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»«d)non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»
«d)non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a:
a)
una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);
b)
un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);
c)
un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»
a)una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);b)un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);c)un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»
a)una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);
b)un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);
c)un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»
c)è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter . Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri:
a)
è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;
b)
è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;
c)
non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;b)è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;c)non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;
b)è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;
c)non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
18)a): al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;» ; — «c) — per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»
«c): per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»
a)«c): per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»«c)per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»b)«h): alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»«h)alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»
a)«c): per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»«c)per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»
«c)per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»
b)«h): alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»«h)alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»
«h)alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»
19)sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis decies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LIV, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che abbia tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente.
2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi:
i)
degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)
dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 5 bis undecies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte A, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di sentenze che riconoscono un diritto di cui all’articolo 11 bis , paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati.
2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte B, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di decisioni di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati.
3. Salvo se proibite altrimenti, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni:
a)
necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, l’ acquisto, l’importazione, e il trasporto dei quali sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi:
i)
degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)
dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;b)strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;c)i): degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oi)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.a)necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, l’ acquisto, l’importazione, e il trasporto dei quali sono consentiti ai sensi del presente regolamento;b)strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;c)i): degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oi)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.»
a)necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)i): degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oi)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
i)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
a)necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, l’ acquisto, l’importazione, e il trasporto dei quali sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)i): degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oi)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; oii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.»
i)degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.»
  1. l’articolo 5 ter bis è sostituito dal seguente: «Articolo 5 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato LIII ovvero sostenerne lo sviluppo di tali cripto-attività o le vlaute digitali della banca centrale.» ;
21)è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter ter
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
b)
effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 24 maggio 2026.»
a)che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;b)effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
a)che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
b)effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
22)a): al paragrafo 1 bis , la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;» — «f) — necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
«f): necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
a)«f): necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»«f)necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»b)«i): strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;«i)strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;j)necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.»
a)«f): necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»«f)necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
«f)necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
b)«i): strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;«i)strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;j)necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.»
«i)strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
j)necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.»
23)a): al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) servizi di sicurezza gestiti.» ; — «i) — servizi di sicurezza gestiti.»
«i): servizi di sicurezza gestiti.»
a)«i): servizi di sicurezza gestiti.»«i)servizi di sicurezza gestiti.»b)è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis . Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2, qualora tali servizi siano strettamente necessari per il suo funzionamento.»
c)è inserito il paragrafo seguente:
«8 quinquies . Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026;»
a)«i): servizi di sicurezza gestiti.»«i)servizi di sicurezza gestiti.»
«i)servizi di sicurezza gestiti.»
b)è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis . Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2, qualora tali servizi siano strettamente necessari per il suo funzionamento.»
c)è inserito il paragrafo seguente:
«8 quinquies . Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026;»
24)«e): agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ;«e)agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ;f)alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e).
«e)agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
f)alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e).

(25) all’articolo 5 octodecies , paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. In deroga agli articoli 2, 2 bis , 3, 3 septies e 3 duodecies , le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell’assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell’assistenza finanziaria, ai fini dell’esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:»

(26) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 vicies bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LVI che, a norma del decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024, del decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, ovvero a norma della normativa russa collegata o equivalente o a norma di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione di un organo giurisdizionale russo, abbia sfruttato o sfrutti diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica in Russia posseduta o controllata da una persona fisica di uno Stato membro o da una persona giuridica costituita a norma del diritto di uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto. 2. Fatto salvo l’articolo 6 ter , le persone fisiche di uno Stato membro o le persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo informa l’autorità competente di tale Stato membro dello sfruttamento a norma delle normative russe in tale paragrafo e senza il consenso del titolare di diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica di sua proprietà o sotto il suo controllo in Russia. 3. Gli Stati membri informati dai titolari di un diritto conformemente al paragrafo 2 informano a loro volta la Commissione dello sfruttamento senza consenso dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali.»

27)a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati dal viaggio al più tardi l’ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o in tali Stati membri o, se anteriore, prima della data prevista d’ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima della prevista data di ingresso.» ;a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati dal viaggio al più tardi l’ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o in tali Stati membri o, se anteriore, prima della data prevista d’ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima della prevista data di ingresso.»
b)è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis . I cittadini russi soggetti all’obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.»
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati dal viaggio al più tardi l’ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o in tali Stati membri o, se anteriore, prima della data prevista d’ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima della prevista data di ingresso.»
b)è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis . I cittadini russi soggetti all’obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.»
28)«d): qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma del presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.»«d)qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma del presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.»
«d)qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma del presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.»
  1. l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis 1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza dell’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità od organismi. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati, e ad eccezione delle persone di cui all’articolo 13, lettere c) o d), o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che le persone di cui all’articolo 13, lettera d), possiedono o controllano nei cui confronti sia stata emessa una sentenza che accerti le pretese di cui al paragrafo 1.» ;
30)a): è inserito il paragrafo seguente: «1 bis . Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia che disponga l’esecuzione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, la legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovverola normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la pertinente giurisdizione e che la persona non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati.» ;a)è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis . Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia che disponga l’esecuzione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, la legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovverola normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la pertinente giurisdizione e che la persona non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati.»
a)è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis . Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia che disponga l’esecuzione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, la legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovverola normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la pertinente giurisdizione e che la persona non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati.»

(31) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 quater bis Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter , laddove una persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), abbia avviato dinanzi a un giudice russo, in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria o altrimenti in applicazione dell’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o in base alla normativa russa equivalente, un procedimento contro una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), in relazione a un contratto o un’operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, un decreto ingiuntivo che riconosca la validità della clausola di competenza esclusiva o della clausola compromissoria e ingiunga alla persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), di astenersi all’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato. L’inosservanza di tale decreto ingiuntivo comporta sanzioni pecuniarie proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe subire la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), come conseguenza di tale violazione. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte dall’organo giurisdizionale deve essere effettuato alle persone, entità o organismi di cui alla lettera c) o d) dell’articolo 13 del presente regolamento che hanno presentato la richiesta»

  1. l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quinquies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis , 11 ter , 11 quater bis o 11 sexies , a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ;

  2. l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

  3. l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

  4. l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

  5. l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

  6. l’allegato XVIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

  7. l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

  8. l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

  9. gli allegati XXIII sexies, XXIII septies e XXIII octies sono soppressi;

  10. è aggiunto l’allegato XXIII nonies conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;

  11. l’allegato XXV è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;

  12. l’allegato XXIX è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;

  13. l’allegato XXXIII è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;

  14. l’allegato XXXVII è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento;

  15. l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;

  16. l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento;

  17. l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento;

  18. l’allegato XLVII è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento;

  19. l’allegato LI è modificato conformemente all’allegato XVII del presente regolamento;

  20. l’allegato LIII è modificato conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento;

  21. è aggiunto l’allegato LIV conformemente all’allegato XIX del presente regolamento;

  22. è aggiunto l’allegato LV conformemente all’allegato XX del presente regolamento.

  23. è aggiunto l’allegato LVI conformemente all’allegato XXI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA

1 GU L, 2026/508, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/508/oj .

2 Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj ).

3 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj ).

4 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj ).

All’allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo «Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3» e la tabella allegata sono soppressi.

Nell’allegato IV d"el regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Numero Nome Informazioni identificative Data di inserimento nell’elenco «862. Epic Shipping & Shipbuilding JSC Denominazione locale: EPIC Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. Indirizzo: Room 15, Floor 2, Lantana Plaza, Zinnur Str. 3, İçmeler, 34947 Tuzla, İstanbul, Republic of Türkiye Telefono: 0216 4461686 Sito web: https://www.epicdeniz.com/ ; https://epicdeniz.com.tr/ Email: info@epicdeniz.com Numero di registrazione: 160825.5 (numero di registrazione) 1150676-0 (numero di registrazione alla Camera di commercio) 23.4.2026 863. CJSC Perspective Technologies Agency Alias: JSC UPT; Aktsionernoe obshchestvo upravlenie perspektivnykh tekhnologii; Management of Prospective Technologies Denominazione locale: АО УПТ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”) Indirizzo: Building 2, Samokatnaya Street 1, 111033 Moscow, Russian Federation Telefono: 23.4.20267 499 323 3710 Email: mail@upt.ru Numero di registrazione: 7723022111 (n. INN) 23.4.2026 864. LLC Mossklad Denominazione locale: ООО Моссклад Indirizzo: Office 3107, Kronstadstky Boulevard 35B, 125499 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 (495) 150-85-87 Sito web: https://mossklad.ru Email: info@mossklad.ru Numero di registrazione: 7703597369 (n. INN) 23.4.2026 865. LLC Stanki Optom Alias: Stanki LLC Denominazione locale: ООО Станки Оптом Indirizzo: Kronstadstky Boulevard 35B, 125499 Moscow, Russian Federation Sito web: https://stankiopt.ru Email: info@stankiopt.ru Numero di registrazione: 7743850924 (n. INN) 23.4.2026 866. LLC Promoil Alias: LLC Promol Denominazione locale: ООО Промойл Indirizzo/i: 9 Khokhryakova Street, 614068 Perm, Perm Region, Russian Federation; Room 7, 115B Promyshlennaya Street, Perm, Perm Region, 614065, Russian Federation Telefono: +7 3422 181440 Sito web: https://promoil.com/ Email: office@promoil.com Numero di registrazione: 5904112229 (n. INN) 23.4.2026 867. LLC TPF Promoil Alias: Torgovo-Proizvodstvennaya Firma Promoil Denominazione locale: ООО ТПФ Промойл Indirizzo: Room 8, 115B Promyshlennaya Street, Perm City, Perm Region, 614055, Russian Federation Telefono: +7 342 2181440 Numero di registrazione: 5903060560 (n. INN) 23.4.2026 868. LLC Legion Komplekt Alias: LLC Leko Denominazione locale: ООО ЛЕГИОН КОМПЛЕКТ Indirizzo: 17 Vavilova Str., 117312 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 499 391 22 27 Sito web: https://legion-komplekt.ru/ Email: sales@legion-komplekt.ru Numero di registrazione: 7743208298 (n. INN) 23.4.2026 869. O G Services FZE LLC Denominazione locale: او.جي. سيرفيسيز م.م.ح/ذ.م.م Indirizzo: A-29-01-02-06, Flamingo Villas, Ajman, United Arab Emirates Telefono: +971526810027; +971526810027 Sito web: https://ogservicesfz.com/ Email: sunnysolutions2020@gmail.com Numero di registrazione: 11641010 (numero di registrazione dell’impresa); 1969 (identificativo d’impresa) 23.4.2026 870. Al Baraka Group for Investment and Trading LLC FZ Indirizzo: Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates Telefono: 971-503-394677 Sito web: https://albaraka-trade.com/ Email: contact@albaraka-trade.com 23.4.2026 871. Jiangxi Xintuo Enterprise Alias: Jiangxi Xintuo Industrial Co. Ltd.; T-Motor Denominazione locale: 江西新拓实业有限公司 Indirizzo: 24th floor, Building B, 3399 Ziyang Avenue, 330096 Nanchang, Jiangxi Province, People’s Republic of China Numero di registrazione: 91360106343241017B (USCC) 23.4.2026 872. KingMax Hobby Co. Ltd. Alias: KingMax High Performance Servos; Dongguan Binong Technology Co. Ltd.; Dongguan Binong Aviation Paishe Technology Co. Ltd.; Guangdong Beyond Aviation Photography Technology Co. Ltd Denominazione locale: 东莞碧浓科技有限公司 Indirizzo/i: Room 703, 10th Building, No. 6 DuiTangHualing 1st Road, Chashan Town, Dongguan City, 523393, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +86-769-82680289 Sito web: http://www.kingmaxhobby.com Email: sales@kingmaxhobby.com Numero di registrazione: 914419005517077668 (USCC) 23.4.2026 873. LLC Altrabeta Denominazione locale: ООО Альтрабета Indirizzo/i: Room 3-4, Building A, Block 5, 13 Promyshlennaya Str., 198095 Saint Petersburg, Russian Federation; Per. 1-I Verkhnii d. 6, lit. A, office 211, 194292 Saint Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 9062 615055 Numero di registrazione: 7802646313 (n. INN) 23.4.2026 874. Woeroon Electronic Sourcing Ltd. Alias: Wo Rong Electornics Co. Ltd.; Woeroon Electronic Resource Ltd. Denominazione locale: 沃融電子有限公司 Indirizzo/i: Workshop A27 24/F, Regent’s Park Prince Industrial Bldg, No. 706 Prince Edward Rd East Kowloon, Hong Kong; Flat 7A, 3/F, Winsum Industrial Bldg 588-592 Castle Peal Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong; 605, Building L2, Exhibition Bay South Bank, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao’an, Shenzen, People’s Republic of China Telefono: +852 94968367 Sito web: http://www.woeroon.com.hk/ Email: sales@woeroon.com.hk Numero di registrazione: 1891196 (TRN); 61273507 (BRN) 23.4.2026 875. CoYuan Century Development Co. Ltd. Alias: Hong Kong Keyuan Century Development Co. Ltd. Denominazione locale: 香港科源世紀發展有限公司 Indirizzo/i: Room 701, Unit 108, 7/f, Tower b, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Shop 185 G/F, 11111 Tuen Mun, Hang, Hong Kong Numero di registrazione: 3282394 (TRN); 75349736 (BRN) 23.4.2026 876. Shenzhen Youbang Shida Freight Forwarding Co. Ltd. Alias: Shen Zhen You Bang Shi Da Freight Forwarding Co. Ltd.; Shenzhen Youbang Star Freight Forwarding Co. Ltd.; Amigo Cargo Services Ltd. Denominazione locale: 深圳友邦仕达货运代理有限公司 Indirizzo: Office 711, Building 4, Tongtai Times Centre, Fuhai Str., 518100 Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +86 0755 27205071 Sito web: https://www.amigocargo.biz/ Email: info@amigocargo.biz Numero di registrazione: 91440300MA5DQL3N4G (USCC) 23.4.2026 877. Beijing Timingtron Corporation Alias: Beijing Tianmei Technology Co. Ltd.; Beijing Tianmei Chuang Technology Co. Ltd. Denominazione locale: 北京天美创科技有限公司 Indirizzo: Room 211, 2 nd Floor, Building 1, Shuangyuan Road 9, 100040 Beijing, People’s Republic of China Telefono: +86 15910710610 Sito web: www.timingtron.com Email: 335807548@qq.com Numero di registrazione: 911101075636661567 (USCC) 23.4.2026 878. Global Link Logistics Denominazione locale: 深圳市世联国际货运代理有限公司 Indirizzo: Unit 33D, Block B, Honglong Century Plaza, Heping Road, Luohu District, 518021 Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +86 0755 82147503; +86 0755 82147490 Sito web: http://www.globallink.cn/ Numero di registrazione: 914403007917362245 (USCC) 23.4.2026 879. LLC Eltech Components Denominazione locale: ООО Элтех Компонент Indirizzo: Pl Konstitutsii 3, B-TS Piramida, 196247 Saint Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 812 3279090 Sito web: www.eltech.spb.ru Email: info@eltech.spb.ru Numero di registrazione: 7810540857 (n. INN) 23.4.2026 880. Izhevsk Raviozavod OAO Alias: Izhevsk Radioplant; IRZ OAO Denominazione locale: ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД; АО ИРЗ Indirizzo: 19 Bazisnaya St., 426034 Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation Telefono: +7 3412 501501; +7 341 2500404 Sito web: https://www.irz.ru Email: disp@irz.ru Numero di registrazione: 1833013253 (n. INN) 23.4.2026 881. IRZ Tek Denominazione locale: ООО Ирз ТЭК Indirizzo: 19 Bazisnaya St., 426034 Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation Telefono: +7 3412 501501 Sito web: https://oil.irz.ru/ Email: tek@irz.ru Numero di registrazione: 1833033690 (n. INN) 23.4.2026 882. Radiozavod Zao Alias: JSC Paket; JSC Package Denominazione locale: АО Пакет Indirizzo: 19 Bazisnaya St., 426034 Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation Telefono: +7 912 8700638 Sito web: http://zao-paket.ru Numero di registrazione: 1833010911 (n. INN) 23.4.2026 883. Izhevskii Radiozavod Alias: Izhevskiy Radiozavod; LLC Izhevsk Radio Plant; Branch of the LLC Izhevsk Radio Plant in Moscow KB Robotics Denominazione locale: ООО ИРЗ Indirizzo: 19 Bazisnaya St., 426034 Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation Telefono: +7 3412 487824 Sito web: https://www.irz.ru Email: disp@irz.ru Numero di registrazione: 1833026870 (n. INN) 23.4.2026 884. Finder Technology Ltd. Denominazione locale: 超達科技有限公司 Indirizzo/i: Camel Paint Building Block 3, 60 Hoi Yuen Rd, Kwun Tong, Hong Kong; Unit A, 7/F, Yeung Yiu Chung, No. 7 Industrial Building, 2 Fung Yip Street, Chai Wan, Hong Kong Telefono: (+852) 3693-4608 Sito web: https://www.findertechnology.com/ Email: purchasing@findertechnology.com Numero di registrazione: 0960469 (TRN); 35585540 (BRN) 23.4.2026 885. Inner Mongolia Asia Europe International Logistics Limited Co. Denominazione locale: 内蒙古亚欧国际物流有限责任公司 Indirizzo: 9 th Floor, Building E, Central Business Plaza, 012000 Ulaanchabu City, Inner Mongolia Autonomous Region, People’s Republic of China Telefono: +86 13500641757 Numero di registrazione: 150900020252300 (TRN) 23.4.2026 886. Shanghai Welltech Electronic Trading Co. Ltd. Alias: Shanghai Weierstai Electronic Trading Co. Ltd.; Shanghai Weiter Stein Electronic Trading Co. Ltd.; Shanghai Weiersite Electronic Trading Co. Ltd.; Shanghai Welltech Industrial Automation Co. Ltd. Denominazione locale: 上海威洱斯泰电子贸易有限公司 Indirizzo: Room 707, No. 1333 Wenju Road, Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, People’s Republic of China Telefono: +86 021-52660800 Numero di registrazione: 91310115MABYFCP95K (USCC) 23.4.2026 887. Beliv Ltd. Denominazione locale: ООО БЕЛИВ Indirizzo: 1 Derbenevskaya Str., 115114 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 7416534 Sito web: http://www.beliv-el.ru Email: sales@beliv-el.ru Numero di registrazione: 7725505636 (n. INN) 23.4.2026 888. LLC T1 Denominazione locale: ООО Т1 Indirizzo: Office 198, 7/1 Korovii Val Str., Yakima District, 119049 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 (495) 988 62 19 Sito web: www.oct1.ru Email: ktk@oct1.ru Numero di registrazione: 9705058824 (n. INN) 23.4.2026 889. Abingo Distributor Ltd. Alias: Bingou Technology (Hong Kong) International Trade Co. Ltd.; Abinho Dystrybiutor Limited Denominazione locale: 繽購科技香港國際貿易有限公司 Indirizzo: Room 803, 8/F Easey Comm Building, 253-261 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong Numero di registrazione: 2568101 (TRN), 68085539 (BRN) 23.4.2026 890. LLC Chainchip Alias: LLC Cheynchip Denominazione locale: OOO Чейнчип; Indirizzo: Building 1A, 20 Kulakova Street, Strogino Municipal District, 123592 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 1034394 Sito web: https://chainchip.ru/ Email: sales@chainchip.ru Numero di registrazione: 7705406940 (n. INN) 23.4.2026 891. LLC Gaderia Alias: Gamma Ltd. Denominazione locale: ООО Гадерия Indirizzo: Nekrasova Str. 19, 188800 Vyborg, Leningrad Oblast, Russian Federation Telefono: +7 813 7831509 Sito web: http://www.icgamma.ru Email: sale@icgamma.ru Numero di registrazione: 4704031242 (n. INN) 23.4.2026 892. AI Electronic Componets PTE Ltd. Alias: Intelligent Electronic Components Co. Ltd. Denominazione locale: 智能電子元件有限公司 Indirizzo/i: Flat E19, 10/F, No 52, Hung To Road, Hong Kong; Room 516 5/F Kam Teem Industria Building 135 Connaught Road, West Sai Wan, Sai Ying Pun, Hong Kong Numero di registrazione: 74815130 (BRN); 3229195 (TRN) 23.4.2026 893. LLC Advanced Planet Alias: Edvansd Planet Denominazione locale: ООО Эдвансд Планет Indirizzo: Office 901-2, Section 2, Building 1, Pokhodny Ave. 4, 125373 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 909 9548118 Numero di registrazione: 7716852680 (n. INN) 23.4.2026 894. Bamgroup LLC Alias: Bamgrupp LLC Denominazione locale: ООО Бамгрупп Indirizzo: Room 1n/6, Building 1, Ulansky Lane 22, 101000 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 2129368 Sito web: www.bamgroup.ru Numero di registrazione: 7725318379 (n. INN) 23.4.2026 895. SoVa Distribution Ltd. Indirizzo: Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Office 77, 7/F, Woon Lee Commercial Building, 7 Austin Ave., Hong Kong Numero di registrazione: 3220535 (TRN), 74727167 (BRN) 23.4.2026 896. LLC Effektec Alias: Effektivnye Tekhnologii Denominazione locale: ООО Эффектек Indirizzo: Room 1/13, Building 2, Novodmitroskaya Str. 2, 127015 Moscow, Russian Federation Numero di registrazione: 7723910653 (n. INN) 23.4.2026 897. Shenzhen Sieryou Technology Co. Ltd. Denominazione locale: 深圳市斯尔优科技有限公司 Indirizzo: 18 th Floor, Yifang Building, No. 315 Shuangming Avenue, Dongzhou Community, Guangming Street, 518107 Shenzhen, Guangdong, People’s Republic of China Telefono: +86 13544116689 Numero di registrazione: 91440300360134563F (USCC) 23.4.2026 898. Tellur Elektroniks LLC Denominazione locale: ООО ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС Indirizzo/i: Building 1, Profsoyuznaya Str. 65, Konkovo District, 117342 Moscow, Russian Federation; Room 49, Floor 4, Butlerova Str. 17, 117342 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 2807448 Sito web: https://tellur-el.ru/ Email: info@tellur-el.ru Numero di registrazione: 7720355306 (n. INN) 23.4.2026 899. NPP Variant Alias: LLC NPP Variant Group Denominazione locale: ООО НПП ВАРИАНТ ГРУПП Indirizzo: Room 1/2, Building 1, Baumanskaya Str. 43/1, 105005 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 916 7898010 Sito web: https://www.nppvg.ru/ Email: info@nppvg.ru Numero di registrazione: 9729210267 (n. INN) 23.4.2026 900. Lumos LLC Alias: Lyumos LLC Denominazione locale: ООО ЛЮМОС Indirizzo: Room 62, Building V, Radishcheva Str. 39, 191123 Saint Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 9214 035267 Numero di registrazione: 7842121055 (n. INN) 23.4.2026 901. Promtek LLC Denominazione locale: ООО ПРОМТЭК Indirizzo/i: Building 2, Yakhromskaya Str. 1A, 127411 Moscow, Russian Federation; Office 1/p, Building 1, Shvernika Str. 16, 117449 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 499 3919825 Sito web: http://promtekmsk.ru/ Email: info@promtekmsk.ru Numero di registrazione: 7713411542 (n. INN) 23.4.2026 902. Mavitech LLC Denominazione locale: ООО МАВИТЕХ Indirizzo: Room 404M, Building 3, Perekopskaya Str. 34, 117461 Moscow, Russian Federation Numero di registrazione: 9727075380 (n. INN) 23.4.2026 903. Applied Robotics LLC Alias: Prikladnaya Robototekhnika Denominazione locale: ООО ПРИКЛАДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА Indirizzo: Office 2/35, Floor 10, Building 1, Beregovoy Ave. 5A, 121087 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 1420235 Siti web: https://robotgeeks.ru/ ; https://appliedrobotics.ru/ Email: support@robotgeeks.ru Numero di registrazione: 7730697556 (n. INN) 23.4.2026 904. NPO Ufimets Alias: Nauchno-Proizvodstvennoe Obyedinenie Ufimets Denominazione locale: ООО НПО УФИМЕЦ Indirizzo: Proezd Vtoroi Street 8, MKR Industrialnyi Park, 450028 Saint. Petersburg, Russian Federation Numero di registrazione: 0245972204 (n. INN) 23.4.2026 905. Avtokom Motor LLC Alias: Avtocom Motor LCC Denominazione locale: ООО Автоком Мотор Indirizzo: Office 17/18, Unit 8, 18 Azarovskaya Str., 248017 Kaluga, Russian Federation Telefono: +7 4842 579183 Numero di registrazione: 4028046482 (n. INN) 23.4.2026 906. LLC DeltaTech Alias: Deltatekh Denominazione locale: ООО Дельтатех Indirizzo: Novo-Sadovaya Str. 224A, 443029 Samara, Russian Federation Numero di registrazione: 6316245174 (n. INN) 23.4.2026 907. LLC Santross Denominazione locale: ООО САНТРОСС Indirizzo: Room 475M/2, Building 1, Presnenskaya Embankment 8, 123112 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 905 7922050 Email: sse10@mail.ru Numero di registrazione: 7703469600 (n. INN) 23.4.2026 908. NeWay Technology Ltd. Indirizzo/i: Unit 606, 6 Floor, Celebrity Commercial Centre, 64 Castle Peak Road, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong; Unit D7, 3/F., Block D, 18-24 Kwai Cheong Road, Mai Shun Industrial Building, Kwai Chung, N.T., Hong Kong; Room 1206, Hua Lianfa West Building, Hua Qiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +852-3468-8553 Sito web: http://www.nwtech.hk Numero di registrazione: 39510585 (BRN), 1252800 (TRN) 23.4.2026 909. Etai Technology Shenzhen Co. Ltd. Alias: Russia-Thailand Technology (Shenzhen) Co. Ltd.; Outai Technology (Shenzhen) Co. Ltd. Denominazione locale: 俄泰科技(深圳)有限公司 Indirizzo/i: Room 1206, Hualianfa Building, Huaqiang North Road 2006, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China; Fuhing Road 9, World Trade Plaza, Futian District, 518000 Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +86 13570885633 Numero di registrazione: 91440300553853134A (USCC) 23.4.2026 910. Meryn Dis Ticaret Limited Sirketi Indirizzo/i: No. 18, 1471 st Str., Alsancak, 35220 Konak, Izmir Province, Republic of Türkiye Telefono: +90 232 402 64 64 Sito web: https://meryn.com.tr/ Email: info@meryn.com.tr Numero di registrazione: 247646 (TRN) 23.4.2026 911. Abem Global Ithalat Ihracat Anonim Sirketi Indirizzo: No. 20, Block H, Corapcilar, Ikitelli Industrial Zone, Basaksehir District, 34490 Istanbul, Republic of Türkiye Numero di registrazione: 1001816 (TRN) 23.4.2026 912. Autoteile Dis Ticaret Limited Sirketi Indirizzo: No. 365, Flora Residence 1, Defne Str., Kücükbakkalköy Neighbourhood, Atasehir District, Istanbul, Republic of Türkiye Numero di registrazione: 401990-5 (TRN) 23.4.2026 913. Sure Technology (Hong Kong) Co. Ltd. Denominazione locale: 易准科技(香港)有限公司 Indirizzo/i: Room 1318, 13th Floor, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong; Unit 1406A, 14/F, The Belgian Bank Building, 721-725 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong Telefono: +8613670120272 Sito web: www.surecompany.com.cn/ Email: info@surecompany.com.cn Numero di registrazione: 73713787 (BRN); 3120008 (TRN) 23.4.2026 914. Horsway Tech (HK) Co. Ltd. Denominazione locale: 宏芯微科技(香港)有限公司 Indirizzo/i: Room 1318, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong; Room 2003, 20/F Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong Telefono: 0755 2690 74432 Sito web: https://horsway.site.joinf.com/ Email: info@horsway.com Numero di registrazione: 50859819 (BRN), 1350711 (TRN) 23.4.2026 915. RC-All Electronics Group Co. Ltd. Alias: R&C Alliance Electronics Group Indirizzo/i: Unit 811, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Room 12A1, Block A, Zhonghangbeiyuan Building, No. 42 Zhonghang Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, People’s Republic of China Telefono: +7 (495) 248 01 82 Sito web: https://www.rc-all.com/ Email: sales@rc-all.com Numero di registrazione: 72456934 (BRN); 3000068 (TRN) 23.4.2026 916. New Wally Target Denominazione locale: 紐沃泰國際貿易有限公司 Indirizzo/i: Room 4, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Str., Mongkok Kowloon, Hong Kong; Room B3, 19/F Tung Lee Commercial Building, 91-97 Jervois Str., Sheung Wan, Hong Kong Sito web: http://newwallytarget.com Email: 45245795@qq.com Numero di registrazione: 69586803 (BRN); 2717220 (TRN) 23.4.2026 917. Jinmingsheng Technology HK Co. Ltd. Alias: Jinmingsheng Technology (HK) Co. Ltd. Denominazione locale: 金銘盛科技(香港)有限公司 Indirizzo/i: Room 803B, Floor 8, West Coast International Building, 290-296 Yuen Chau Str., Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong; Room 1838, Guoli Building, Zhonghang Road, Futian District, Shenzhen, People’s Republic of China; Room 61868 6/F, Golconda Trade Center, 163 Zhenhua Rd, Futian District, Shenzhen, People’s Republic of China Telefono: 86-755-23815714 Sito web: http://www.jms668.com/ ; https://jinmingsheng.hkinventory.com/Shop/Page_Contacts.asp Numero di registrazione: 50093445 (BRN); 1292952 (TRN) 23.4.2026 918. JSC K-Technologies Alias: AO RTI Denominazione locale: АО К-ТЕХНОЛОГИИ Indirizzo: 7Ac30 Staropetrovsky Proezd, 125130 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 (495) 788-00-07 Sito web: https://www.k-tech.ru ; https://www.aorti.ru Email: inbox@k-tech.ru Numero di registrazione: 7713723559 (n. INN) 23.4.2026 919. LLC Scientific Production Association Computing Systems Alias: Nauchno-Proizvodstvennoe Obyedinenie Vychislitelnykh Sistem; LLC NPO VS Denominazione locale: OOO НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ Indirizzo: Office 2, Zhurnalistov Str. 30, 420088 Kazan, Russian Federation; NIISSU Building, Starokaluzhskoe Highway 58, 117630 Moscow, Russian Federation Telefono: +7(843) 208-00-40 Sito web: https://npo-vs.ru Email: npovs@bk.ru Numero di registrazione: 1660093042 (n. INN) 23.4.2026 920. LLC Unimatic Alias.: LLC Unimatik; Unimatic Ltd Denominazione locale: ООО Униматик Indirizzo: Vostochnaya Str. 45, 620100 Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation Telefono: +7 343 289 9020 Email: sales@unimatic.ru; hotline@unimatic.ru Sito web: https://unimatic.ru/ Numero di registrazione: 6672197493 (INN) 23.4.2026 921. TAB Corporation (Thailand) Co. Ltd Denominazione locale: ทีเอบี คอร์เปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Indirizzo: 4F, 850/21 Ladkrabang 30/5 Road, Ladkrabang, Bangkok 10520, Kingdom of Thailand Telefono: +66 2 038 9995 Sito web: www.tabcorp.co.th Email: bkk@tabcorp.co.th Numero di registrazione: 0105566093417 23.4.2026».

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)«ee.: amatolo (CAS 8006-19-7);«ee.amatolo (CAS 8006-19-7);ff.nitroglicole (CAS 628-96-6); ogg.cloruro di picrile (CAS 88-88-0).»;
«ee.amatolo (CAS 8006-19-7);
ff.nitroglicole (CAS 628-96-6); o
gg.cloruro di picrile (CAS 88-88-0).»;
2)«a.: toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;«a.toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;
«a.toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;
3)«X.C.IX.017: Sostanze e fluidi lubrificanti e loro additivi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C006, come segue: a. oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e 2. “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); Note tecniche: 1. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. 2. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. b. grassi lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C); 2. temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e 3. “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C); Nota tecnica: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di sgocciolamentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2176 o in “norme equivalenti”. c. fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi uno degli elementi seguenti: 1. dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); 2. policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o 3. polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0); d. fluidi ai fluorocarburi aventi uno degli elementi seguenti: 1. forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici; 2. perfluoroalchilammine; 3. perfluorocicloalcani; o 4. perfluoroalcani; e. fluidi magnetoreologici; f. additivi, come segue: 1. alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9); 2. antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1); 3. butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5); 4. butilidrossitoluene (CAS 128-37-0); 5. dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); 6. disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); 7. ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); 8. N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2); 9. trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0); 10. tricresilfosfato; o 11. dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»; — a. — oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e 2. “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); Note tecniche: 1. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. 2. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. — 1. — “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e — 2. — “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); — 1. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. — 2. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. — b. — grassi lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C); 2. temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e 3. “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C); Nota tecnica: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di sgocciolamentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2176 o in “norme equivalenti”. — 1. — temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C); — 2. — temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e — 3. — “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C); — c. — fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi uno degli elementi seguenti: 1. dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); 2. policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o 3. polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0); — 1. — dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); — 2. — policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o — 3. — polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0); — d. — fluidi ai fluorocarburi aventi uno degli elementi seguenti: 1. forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici; 2. perfluoroalchilammine; 3. perfluorocicloalcani; o 4. perfluoroalcani; — 1. — forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici; — 2. — perfluoroalchilammine; — 3. — perfluorocicloalcani; o — 4. — perfluoroalcani; — e. — fluidi magnetoreologici; — f. — additivi, come segue: 1. alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9); 2. antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1); 3. butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5); 4. butilidrossitoluene (CAS 128-37-0); 5. dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); 6. disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); 7. ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); 8. N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2); 9. trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0); 10. tricresilfosfato; o 11. dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»; — 1. — alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9); — 2. — antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1); — 3. — butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5); — 4. — butilidrossitoluene (CAS 128-37-0); — 5. — dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); — a) — dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); — b) — dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); — c) — dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); — 6. — disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); — a) — disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); — b) — disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); — 7. — ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); — a) — ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); — b) — ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); — 8. — N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2); — 9. — trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0); — 10. — tricresilfosfato; o — 11. — dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
a.: oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e 2. “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); Note tecniche: 1. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. 2. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. — 1. — “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e — 2. — “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); — 1. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. — 2. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e
2.: “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);
1.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.
2.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
b.: grassi lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C); 2. temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e 3. “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C); Nota tecnica: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di sgocciolamentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2176 o in “norme equivalenti”. — 1. — temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C); — 2. — temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e — 3. — “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);
1.: temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);
2.: temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e
3.: “punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);
c.: fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi uno degli elementi seguenti: 1. dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); 2. policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o 3. polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0); — 1. — dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); — 2. — policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o — 3. — polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);
1.: dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
2.: policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o
3.: polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);
d.: fluidi ai fluorocarburi aventi uno degli elementi seguenti: 1. forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici; 2. perfluoroalchilammine; 3. perfluorocicloalcani; o 4. perfluoroalcani; — 1. — forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici; — 2. — perfluoroalchilammine; — 3. — perfluorocicloalcani; o — 4. — perfluoroalcani;
1.: forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;
2.: perfluoroalchilammine;
3.: perfluorocicloalcani; o
4.: perfluoroalcani;
e.: fluidi magnetoreologici;
f.: additivi, come segue: 1. alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9); 2. antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1); 3. butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5); 4. butilidrossitoluene (CAS 128-37-0); 5. dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); 6. disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); 7. ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); 8. N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2); 9. trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0); 10. tricresilfosfato; o 11. dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»; — 1. — alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9); — 2. — antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1); — 3. — butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5); — 4. — butilidrossitoluene (CAS 128-37-0); — 5. — dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); — a) — dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); — b) — dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); — c) — dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); — 6. — disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); — a) — disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); — b) — disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); — 7. — ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); — a) — ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); — b) — ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); — 8. — N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2); — 9. — trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0); — 10. — tricresilfosfato; o — 11. — dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
1.: alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);
2.: antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);
3.: butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);
4.: butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);
5.: dialchilditiocarbammati: a) dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); b) dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); c) dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8); — a) — dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5); — b) — dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1); — c) — dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);
a): dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);
b): dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);
c): dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);
6.: disolfuri: a) disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); b) disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9); — a) — disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5); — b) — disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);
a): disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);
b): disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);
7.: ditiofosfati: a) ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); b) ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1); — a) — ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2); — b) — ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);
a): ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);
b): ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);
8.: N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);
9.: trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);
10.: tricresilfosfato; o
11.: dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
«X.C.IX.017a.: oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e 2. “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); Note tecniche: 1. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. 2. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. — 1. — “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e — 2. — “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); — 1. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. — 2. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e
2.: “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);
1.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.
2.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
a.1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e1.“punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e2.“punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);1.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.2.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.b.1.: temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);1.temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);2.temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e3.“punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);c.1.: dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);1.dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);2.policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o3.polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);d.1.: forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;1.forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;2.perfluoroalchilammine;3.perfluorocicloalcani; o4.perfluoroalcani;e.fluidi magnetoreologici;f.1.: alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);1.alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);2.antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);3.butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);4.butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);5.a): dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);a)dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);b)dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);c)dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);6.a): disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);a)disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);b)disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);7.a): ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);a)ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);b)ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);8.N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);9.trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);10.tricresilfosfato; o11.dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
«X.C.IX.017a.: oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e 2. “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); Note tecniche: 1. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. 2. Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”. — 1. — “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e — 2. — “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C); — 1. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”. — 2. — Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e
2.: “punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);
1.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.
2.: Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
a.1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e1.“punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e2.“punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);1.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.2.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.b.1.: temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);1.temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);2.temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e3.“punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);c.1.: dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);1.dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);2.policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o3.polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);d.1.: forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;1.forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;2.perfluoroalchilammine;3.perfluorocicloalcani; o4.perfluoroalcani;e.fluidi magnetoreologici;f.1.: alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);1.alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);2.antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);3.butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);4.butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);5.a): dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);a)dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);b)dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);c)dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);6.a): disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);a)disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);b)disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);7.a): ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);a)ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);b)ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);8.N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);9.trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);10.tricresilfosfato; o11.dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
a.1.: “punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e1.“punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e2.“punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);1.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.2.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
1.“punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (-55 o C); e
2.“punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 o C);
1.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di scorrimentoè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o innorme equivalenti”.
2.Ai fini dellautorizzazione di cui a X.C.IX.017, ilpunto di infiammabilitàè determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.
b.1.: temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);1.temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);2.temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e3.“punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);
1.temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 o C);
2.temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 o C); e
3.“punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 o C);
c.1.: dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);1.dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);2.policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o3.polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);
1.dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
2.policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o
3.polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);
d.1.: forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;1.forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;2.perfluoroalchilammine;3.perfluorocicloalcani; o4.perfluoroalcani;
1.forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;
2.perfluoroalchilammine;
3.perfluorocicloalcani; o
4.perfluoroalcani;
e.fluidi magnetoreologici;
f.1.: alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);1.alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);2.antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);3.butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);4.butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);5.a): dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);a)dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);b)dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);c)dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);6.a): disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);a)disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);b)disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);7.a): ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);a)ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);b)ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);8.N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);9.trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);10.tricresilfosfato; o11.dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
1.alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9);
2.antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);
3.butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);
4.butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);
5.a): dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);a)dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);b)dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);c)dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);
a)dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83-5);
b)dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55-1);
c)dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);
6.a): disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);a)disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);b)disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);
a)disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);
b)disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);
7.a): ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);a)ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);b)ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);
a)ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);
b)ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);
8.N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);
9.trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);
10.tricresilfosfato; o
11.dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;
4)| Codice NC | Descrizione |; | --- | --- |; | «7017 | Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate». |

Nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo Entrata in vigore «Public Joint Stock Commercial Bank “DERZHAVA” 14.5.2026 Joint Stock Company BCS Bank 14.5.2026 Public Joint Stock Company “LEVOBEREZHNY” 14.5.2026 Public Joint Stock Company SCB “Metallinvestbank” 14.5.2026 Joint Stock Company Commercial Bank “Solidarnost” 14.5.2026 Limited Liability Company Bank Blanc 14.5.2026 Limited Liability Company BANK ITURUP 14.5.2026 Joint-Stock Commercial Bank “EVROFINANCE MOSNARBANK” 14.5.2026 Joint Stock Commercial Bank FORA-BANK 14.5.2026 Joint Stock Company Bank Russian Standard 14.5.2026 Public Joint Stock Company Ural Bank for Reconstruction and Development 14.5.2026 Chelyabinvestbank 14.5.2026 Joint Stock Company “Petersburg Social Commercial Bank” 14.5.2026 Public Joint Stock Company “SDM-Bank” 14.5.2026 Joint Stock Company “Bank Avers” 14.5.2026 Commercial Bank “Khlynov” (Joint Stock Company) 14.5.2026 Joint Stock Company “Post Bank” 14.5.2026 Limited Liability Company Wildberries Bank 14.5.2026 Joint Stock Bank “AVANGARD” 14.5.2026 Joint Stock Investment Commercial Bank “ENISEISK UNITED BANK” 14.5.2026».

L’allegato XVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)| «ex | 8414 51 | Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |; | --- | --- | --- |; | ex | 8414 59 00 | Altri ventilatori |; | ex | 8414 60 00 | Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm»; |
2)| «ex | 4011 10 00 | Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo “station wagon” e auto da corsa) |; | --- | --- | --- |; | ex | 4011 40 00 | Dei tipi utilizzati per motocicli |; | ex | 4011 90 00 | Altri». |

L’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)| Codice NC | Nome del prodotto |; | --- | --- |; | «2501 | Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare |; | 2517 | Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |; | 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro |; | 2522 | Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 |; | 2530 | Materie minerali non nominate né comprese altrove |; | 2601 | Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) |; | 2619 | Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio |; | 2620 | Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti |; | 2621 | Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani |; | 2804 61 | Silicio, contenente, in peso, >= 99,99 % di silicio |; | 2804 69 | Silicio, contenente, in peso, < 99,99 % di silicio |; | 2814 | Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |; | 2815 | Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |; | 2816 | Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |; | 2833 | Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |; | 2849 | Carburi, di costituzione chimica definita o no |; | 2910 | Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |; | 2916 | Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |; | 2926 | Composti a funzione nitrile |; | 4016 | Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita |; | 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 |; | Ex 7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere, ad eccezione dei codici NC 7110 21 e 7210 29 |; | 7204 | Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |; | 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |; | 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |; | 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio |; | 7404 | Cascami ed avanzi di rame |; | Ex 7406 | Polveri e pagliette di rame, ad eccezione della povere di rame dendritico |; | 7503 | Cascami ed avanzi rottami di nichel |; | 7504 | Polveri e pagliette di nichel |; | 7505 | Barre, aste, profilati e fili, di nichel |; | 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio |; | 7603 | Polveri e pagliette di alluminio |; | 7610 | Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |; | 7612 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |; | 8102 | Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi |; | 8104 | Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi |; | 8105 | Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi»; |
2)| Codice NC | Nome del prodotto |; | --- | --- |; | «ex 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 28252000 e 28253000»; |

L’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)| Codice NC | Descrizione |; | --- | --- |; | «2931 | Altri composti organo-inorganici |; | Ex 2932 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, ad eccezione del codice NC 2932 20 |; | 3603 | Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici |; | 4001 | Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |; | 4007 | Fili e corde di gomma vulcanizzata |; | Ex 4015 | Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, ad eccezione del codice NC 4015 12 |; | 4016 | Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita |; | 4017 | Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita |; | 6805 | Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti |; | 7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |; | 7325 | Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |; | 8209 | Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet |; | 8311 | Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione |; | 8701 95 90 | Trattori (diversi dai trattori della voce 8709), di potenza del motore superiore a 130 kW (esclusi motocoltivatori, trattori stradali per semirimorchi, trattori a cingoli e trattori agricoli e trattori forestali, a ruote)»; |
2)| «4016 93 | Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |; | --- | --- |; | 7318 24 | Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio». |

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII nonies Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis terdecies Codice NC Descrizione 2931 Altri composti organo-inorganici Ex 2932 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, ad eccezione del codice NC 2932 20 3603 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata Ex 4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, ad eccezione del codice NC 4015 12 Ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, ad eccezione del codice NC 4016 93 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita 6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti Ex 7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, ad eccezione del codice NC 7318 24 7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio 8209 Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet 8311 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione 8701 95 90 Trattori (diversi dai trattori della voce 8709), di potenza del motore superiore a 130 kW (esclusi motocoltivatori, trattori stradali per semirimorchi, trattori a cingoli e trattori agricoli e trattori forestali, a ruote)».

L’allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato come segue:

La voce:

«ex 2709 00 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, greggi diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 da impianti di produzione di gas naturale liquefatto»;

è sostituita dalla seguente:

«2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi».

Nell’allegato XXIX del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIX Elenco dei prodotti e dei paesi terzi di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafo 6 ter, lettera b)».

L’allegato XXXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXXIII Elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all’articolo 12 septies Codice NC Descrizione Paese 8457 10 Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli Repubblica del Kirghizistan 8517 62 Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing Repubblica del Kirghizistan».

Nell’allegato XXXVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita la voce seguente:

Codice NC Descrizione «3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi».

L’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

  1. sono soppresse le voci 51, 72, 315, 437, 445, 448, 449, 504, 516, 532 e 553;
2)| | Nome della nave | Numero IMO | Motivi dell’inserimento in elenco | Data di applicazione |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | «606. | AUGA | 9381732 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 607. | BHILVA | 9439383 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera f)
È esercitata in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263 | 24.4.2026 |; | 608. | DORRY | 9298595 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 609. | HE BO | 9408554 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 610. | INTEGRITY RACER | 9270555 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera f)
È esercitata in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263 | 24.4.2026 |; | 611. | MARJORIE | 9296377 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 612. | SANAR-10 | 9300348 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 613. | TM HAI HA 568 | 9274082 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 614. | ABHRA | 9282041 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)
È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all’espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche | 24.4.2026 |; | 615. | MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 616. | MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 617. | ONEIROI | 9390587 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)
È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all’espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche | 24.4.2026 |; | 618. | SPARTA | 9268710 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera a)
Trasporta beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)
Appartiene, è noleggiata o è esercitata da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o è altrimenti utilizzata a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio | 24.4.2026 |; | 619. | VERSA | 9379301 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)
È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all’espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche | 24.4.2026 |; | 620. | TIGER 6 | 9389083 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 621. | LUNA LUSTER | 9292187 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 622. | AETHER | 9328170 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 623. | ANIKA | 9417464 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 624. | DOVE | 9297541 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 625. | GLOBAL STAR | 9198082 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 626. | HORAE | 9413004 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale
Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)
È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all’espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche | 24.4.2026 |; | 627. | IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)
Appartiene, è noleggiata o è esercitata da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o è altrimenti utilizzata a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio | 24.4.2026 |; | 628. | JUPITER I | 9599341 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 629. | KRITI VIGOR | 9290397 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 630. | KURDOS III | 9380570 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 631. | LING HONG | 9408542 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 632. | SAKHALIN | 9249128 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 633. | SANRAYZ | 8862935 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 634. | CAPELLA MB (ex SEVEN PEARLS) | 9343986 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 635. | TOA PAYOH | 9298492 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 636. | VALENTIN PIKUL | 9885879 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 637. | VENUS III | 9599353 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 638. | MARVEN | 9305556 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 639. | TRUVOR | 9676230 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 640. | OCEAN II | 9233777 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 641. | SILVAR | 9291262 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 642. | KAMELOT | 9265873 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 643. | KARAKUZ | 9621558 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 644. | ELBUS | 9290385 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 645. | ATMOS | 9337418 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 646. | SEADAR | 9333785 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 647. | GRACEP | 9252967 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 648. | SIREN II | 9337195 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 649. | SIG | 9735335 | Article 3s(2), point (b):
transport crude oil or petroleum products as listed in Annex XXV or mineral products that originate in Russia or are exported from Russia and practice irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33). | 24.4.2026 |; | 650. | STALINGRAD | 9690212 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 651. | ASTORIA | 9166314 | Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)
Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026». |

Nell’allegato XLIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo Entrata in vigore «8. Yelo Bank (Azerbaijan) 14.5.2026».

L’allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

  1. il titolo della parte A è sostituito dal seguente: «Parte A – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014»;
2)| Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo | Entrata in vigore |; | --- | --- |; | «Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 9 agosto 2025 |; | Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 9 agosto 2025 |; | CJSC Dushanbe City Bank | 12 novembre 2025 |; | CJSC Spitamen Bank (Tajikistan) | 12 novembre 2025 |; | OJSC Commerce Bank of Tajikistan | 12 novembre 2025»; |
3)| Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo | Entrata in vigore |; | --- | --- |; | «Joint Development Bank (Laos) | 14.5.2026»; |
4)| Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo | Entrata in vigore |; | --- | --- |; | Keremet bank (Kirghizistan) | 14.5.2026 |; | OJSC Capital Bank of Central Asia (Kirghizistan) | 14.5.2026»; |
5)| Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo | Entrata in vigore |; | --- | --- |; | Arneis | 14.5.2026 |; | Asia Import Group | 14.5.2026 |; | GPAgent | 14.5.2026 |; | Platejka | 14.5.2026»; |

L’allegato XLVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)| | Nome | Motivi dell’inserimento in elenco | Data di applicazione |; | --- | --- | --- | --- |; | 6. | Murmansk | Articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, lettera c)
È utilizzato per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026 |; | 7. | Tuapse | Articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, lettera c)
È utilizzato per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026»; |
2)| | Nome | Motivi dell’inserimento in elenco | Data di applicazione |; | --- | --- | --- | --- |; | 1. | Terminale petrolifero di Karimun (Indonesia) | Articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, lettera c)
È utilizzato per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, di prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale | 24.4.2026» |

«LIECHTENSTEIN».

L’allegato LIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO LIII Elenco delle cripto-attività e valute digitali della banca centrale di cui all’articolo 5 ter bis Cripto-attività e valute digitali della banca centrale Entrata in vigore A7A5 25 novembre 2025 RUBx 24 maggio 2026 rublo digitale 24 maggio 2026»

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO LIV Persone giuridiche, entità od organismi di cui all’articolo 5 bis decies, paragrafo 1, che hanno tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente».

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO LV Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 5 bis undecies Parte A - Persone giuridiche, entità od organismi che tentano di ottenere l’esecuzione o sono coinvolti nell’esecuzione al di fuori dell’Unione di richieste a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, ovvero persone, entità od organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità od organismi di cui all’ articolo 5 bis undecies, paragrafo 1 Parte B - Persone giuridiche, entità od organismi che tentano di ottenere l’esecuzione o sono coinvolti nell’esecuzione al di fuori dell’Unione di richieste a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 1, ovvero persone, entità od organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità od organismi di cui all’articolo 5 bis undecies, paragrafo 2.».

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO LVI Persone giuridiche, entità od organismi di cui all’articolo 5 vicies bis, paragrafo 1, che sfruttano i diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di titolari di diritti dell’Unione senza il loro consenso».

Footnotes

  1. . 2

  2. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (, ELI: ). 2

  3. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (, ELI: ). 2

  4. Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (, ELI: ). 2

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