del 4 marzo 2026
che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 1 , in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera k),
considerando quanto segue:
(1) L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico ( International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas , ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio 2 .
(2) L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.
(3) Dalla modifica più recente del regolamento (UE) 2023/2053 3 l’ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2025, la raccomandazione 25-04 riguardante la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo 4 . La raccomandazione ICCAT 25-04 contiene disposizioni sulla revisione della percentuale del contingente di tonno rosso non utilizzata che può essere riportata da un anno a quello successivo, della campagna di pesca con reti a circuizione e delle procedure di comunicazione delle informazioni in caso di infrazioni nell’ambito del programma di ispezione congiunta. È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell’Unione.
(4) È inoltre necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) 2023/2053 per aggiornare tutte le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all’allegato X.
(5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:
- all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 20 % del proprio contingente annuale all’anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell’Unione ai fini dell’approvazione da parte dell’ICCAT.» ;
-
all’articolo 26, paragrafo 1, dopo il primo comma, lettera b), è aggiunto il comma seguente: «Il periodo per la presentazione degli elenchi dei pescherecci può essere inferiore a un mese per l’elenco dei pescherecci di cui alla lettera b) se la presentazione è dovuta a modifiche del tipo.»;
-
gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj .
2 Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 ( GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj ).
3 Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo ( GU L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj ).
4 Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, https://iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .
Gli allegati VIII, IX, X, XII and XV ter del regolamento (UE) 2023/2053 sono così modificati:
- nell’allegato IX, al punto 12 è aggiunto il comma seguente: «Una volta ricevuti rapporti di ispezione che indicano presunte infrazioni, il segretariato dell’ICCAT mette a disposizione tali informazioni sul sito web dell’ICCAT in modo sicuro e con accesso limitato. Tutte le successive informazioni relative alle misure di follow-up adottate dalla PCC di bandiera sono anch’esse pubblicate non appena messe a disposizione del segretariato. Le informazioni sono presentate conformemente alla tabella che figura nell’appendice del presente allegato.»;