Regolamento delegato (UE) 2026/497 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

32026R0497Regulation14 mag 2026

del 4 marzo 2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 1 , in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera k),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico ( International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas , ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio 2 .

(2) L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.

(3) Dalla modifica più recente del regolamento (UE) 2023/2053 3 l’ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2025, la raccomandazione 25-04 riguardante la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo 4 . La raccomandazione ICCAT 25-04 contiene disposizioni sulla revisione della percentuale del contingente di tonno rosso non utilizzata che può essere riportata da un anno a quello successivo, della campagna di pesca con reti a circuizione e delle procedure di comunicazione delle informazioni in caso di infrazioni nell’ambito del programma di ispezione congiunta. È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell’Unione.

(4) È inoltre necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) 2023/2053 per aggiornare tutte le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all’allegato X.

(5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

  1. all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 20 % del proprio contingente annuale all’anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell’Unione ai fini dell’approvazione da parte dell’ICCAT.» ;
2)a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 19 maggio al 1 o luglio di ogni anno.» ;a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 19 maggio al 1 o luglio di ogni anno.»
b)il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis . In deroga al paragrafo 1, la campagna di pesca con reti a circuizione nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) a fini di allevamento va dal 26 maggio al 31 agosto.»
c)è inserito il seguente paragrafo 4 ter :
«4 ter . In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2026 di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare tonno rosso dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34.»
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 19 maggio al 1 o luglio di ogni anno.»
b)il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis . In deroga al paragrafo 1, la campagna di pesca con reti a circuizione nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) a fini di allevamento va dal 26 maggio al 31 agosto.»
c)è inserito il seguente paragrafo 4 ter :
«4 ter . In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2026 di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare tonno rosso dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34.»
  1. all’articolo 26, paragrafo 1, dopo il primo comma, lettera b), è aggiunto il comma seguente: «Il periodo per la presentazione degli elenchi dei pescherecci può essere inferiore a un mese per l’elenco dei pescherecci di cui alla lettera b) se la presentazione è dovuta a modifiche del tipo.»;

  2. gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj .

2 Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 ( GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj ).

3 Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo ( GU L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj ).

4 Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, https://iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf .

Gli allegati VIII, IX, X, XII and XV ter del regolamento (UE) 2023/2053 sono così modificati:

1)«b): verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore della tonnara.»;«b)verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore della tonnara.»;
«b)verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore della tonnara.»;
2)«iii): in entrambi i casi, verificare l’ordine di rilascio emesso dall’autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e, se del caso, firmare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall’operatore cedente o dall’operatore dell’azienda;»;«iii)in entrambi i casi, verificare l’ordine di rilascio emesso dall’autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e, se del caso, firmare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall’operatore cedente o dall’operatore dell’azienda;»;
«iii)in entrambi i casi, verificare l’ordine di rilascio emesso dall’autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e, se del caso, firmare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall’operatore cedente o dall’operatore dell’azienda;»;
3)«ii): verificare e, se del caso, firmare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore dell’azienda;»;«ii)verificare e, se del caso, firmare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore dell’azienda;»;
«ii)verificare e, se del caso, firmare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall’operatore dell’azienda;»;
  1. nell’allegato IX, al punto 12 è aggiunto il comma seguente: «Una volta ricevuti rapporti di ispezione che indicano presunte infrazioni, il segretariato dell’ICCAT mette a disposizione tali informazioni sul sito web dell’ICCAT in modo sicuro e con accesso limitato. Tutte le successive informazioni relative alle misure di follow-up adottate dalla PCC di bandiera sono anch’esse pubblicate non appena messe a disposizione del segretariato. Le informazioni sono presentate conformemente alla tabella che figura nell’appendice del presente allegato.»;
5)nell’allegato IX è aggiunta l’appendice seguente:
Appendice
«Informazioni da comunicare sulle misure adottate alla luce dei risultati delle ispezioni effettuate nell’ambito del programma di ispezione internazionale congiunta
Numero del rapporto di ispezione
PCC che ha effettuato l’ispezione
PCC del peschereccio
Data dell’ispezione
Tipo di peschereccio/attrezzo da pesca
Risultati dell’ispezione 1
Infrazione confermata dalla PCC di bandiera: SÌ/NO
Stato di avanzamento del follow-up 2
Misure adottate 3
Osservazioni 4
1 Descrizione dei risultati con indicazione delle disposizioni giuridiche pertinenti.
2 Indagine in corso, ricorso, archiviazione ecc.
3 Misure giudiziarie o amministrative adottate, quali il dirottamento del peschereccio, il sequestro delle catture o degli attrezzi da pesca, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, sanzioni pecuniarie ecc.
4 Testo libero con tutti i dettagli che la PCC di bandiera desidera comunicare. Qualora non siano state adottate misure, è fornita una spiegazione dettagliata dei motivi.
6)l’allegato X è sostituito dal seguente:
ALLEGATO X
NORME MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VIDEOREGISTRAZIONE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO, INGABBIAMENTO E RILASCIO
1.
a)
all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione sono visibili il numero ICCAT dell’autorizzazione di trasferimento o di ingabbiamento o dell’ordine di rilascio e il numero sulla o sulle gabbie (come indicato nella dichiarazione di trasferimento - ITD);
b)
per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa;
c)
la videoregistrazione è continua, senza interruzioni o tagli, e copre l’intera operazione di trasferimento, ingabbiamento o rilascio;
d)
la videoregistrazione comprende l’apertura e la chiusura della rete o della porta prima dell’inizio del trasferimento, dell’ingabbiamento o del rilascio e mostra, per le operazioni di trasferimento e di ingabbiamento, se la o le gabbie cedenti e riceventi contengono già esemplari di tonno rosso;
e)
la videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di determinare il numero, e se del caso il peso, degli esemplari di tonno rosso trasferiti, ingabbiati o rilasciati;
f)
una copia della videoregistrazione è conservata a bordo della nave cedente, o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, se del caso, per l’intero periodo in cui sono autorizzate a svolgere le operazioni;
g)
terminata l’operazione di trasferimento, ingabbiamento e/o rilascio, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all’osservatore regionale dell’ICCAT e/o all’osservatore nazionale. L’osservatore regionale dell’ICCAT e/o l’osservatore nazionale vi appongono subito le proprie iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
2.
Ogni Stato membro di bandiera, della tonnara e dell’azienda stabilisce le misure necessarie per evitare sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.
Qualità insufficiente della videoregistrazione
3.
a)
per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”).
Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;
b)
per un’operazione di ingabbiamento, l’operazione di ingabbiamento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 49, paragrafi 2 e 3.
La nuova operazione di ingabbiamento deve comprendere lo spostamento in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, di tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda;
c)
per i rilasci, la separazione dei pesci da rilasciare deve essere ripetuta conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all’allegato XII.
a)all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione sono visibili il numero ICCAT dell’autorizzazione di trasferimento o di ingabbiamento o dell’ordine di rilascio e il numero sulla o sulle gabbie (come indicato nella dichiarazione di trasferimento - ITD);b)per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa;c)la videoregistrazione è continua, senza interruzioni o tagli, e copre l’intera operazione di trasferimento, ingabbiamento o rilascio;d)la videoregistrazione comprende l’apertura e la chiusura della rete o della porta prima dell’inizio del trasferimento, dell’ingabbiamento o del rilascio e mostra, per le operazioni di trasferimento e di ingabbiamento, se la o le gabbie cedenti e riceventi contengono già esemplari di tonno rosso;e)la videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di determinare il numero, e se del caso il peso, degli esemplari di tonno rosso trasferiti, ingabbiati o rilasciati;f)una copia della videoregistrazione è conservata a bordo della nave cedente, o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, se del caso, per l’intero periodo in cui sono autorizzate a svolgere le operazioni;g)terminata l’operazione di trasferimento, ingabbiamento e/o rilascio, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all’osservatore regionale dell’ICCAT e/o all’osservatore nazionale. L’osservatore regionale dell’ICCAT e/o l’osservatore nazionale vi appongono subito le proprie iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.3.a): per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”). Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;a)per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”).
Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;
b)per un’operazione di ingabbiamento, l’operazione di ingabbiamento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 49, paragrafi 2 e 3.
La nuova operazione di ingabbiamento deve comprendere lo spostamento in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, di tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda;
c)per i rilasci, la separazione dei pesci da rilasciare deve essere ripetuta conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all’allegato XII.
a)all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione sono visibili il numero ICCAT dell’autorizzazione di trasferimento o di ingabbiamento o dell’ordine di rilascio e il numero sulla o sulle gabbie (come indicato nella dichiarazione di trasferimento - ITD);
b)per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa;
c)la videoregistrazione è continua, senza interruzioni o tagli, e copre l’intera operazione di trasferimento, ingabbiamento o rilascio;
d)la videoregistrazione comprende l’apertura e la chiusura della rete o della porta prima dell’inizio del trasferimento, dell’ingabbiamento o del rilascio e mostra, per le operazioni di trasferimento e di ingabbiamento, se la o le gabbie cedenti e riceventi contengono già esemplari di tonno rosso;
e)la videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di determinare il numero, e se del caso il peso, degli esemplari di tonno rosso trasferiti, ingabbiati o rilasciati;
f)una copia della videoregistrazione è conservata a bordo della nave cedente, o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, se del caso, per l’intero periodo in cui sono autorizzate a svolgere le operazioni;
g)terminata l’operazione di trasferimento, ingabbiamento e/o rilascio, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all’osservatore regionale dell’ICCAT e/o all’osservatore nazionale. L’osservatore regionale dell’ICCAT e/o l’osservatore nazionale vi appongono subito le proprie iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
3.a): per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”). Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;a)per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”).
Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;
b)per un’operazione di ingabbiamento, l’operazione di ingabbiamento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 49, paragrafi 2 e 3.
La nuova operazione di ingabbiamento deve comprendere lo spostamento in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, di tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda;
c)per i rilasci, la separazione dei pesci da rilasciare deve essere ripetuta conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all’allegato XII.
a)per un trasferimento, l’operazione di trasferimento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 43 bis (“Trasferimenti volontari e di controllo”).
Per i trasferimenti in cui l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT;
b)per un’operazione di ingabbiamento, l’operazione di ingabbiamento in questione deve essere ripetuta conformemente all’articolo 49, paragrafi 2 e 3.
La nuova operazione di ingabbiamento deve comprendere lo spostamento in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, di tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda;
c)per i rilasci, la separazione dei pesci da rilasciare deve essere ripetuta conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all’allegato XII.
7)«7.: L’osservatore regionale dell’ICCAT verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio. L’operatore cedente o l’operatore dell’azienda presenta la dichiarazione di rilascio alle proprie autorità entro 48 ore dall’operazione di rilascio ai fini della trasmissione al segretariato dell’ICCAT.»;«7.L’osservatore regionale dell’ICCAT verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio. L’operatore cedente o l’operatore dell’azienda presenta la dichiarazione di rilascio alle proprie autorità entro 48 ore dall’operazione di rilascio ai fini della trasmissione al segretariato dell’ICCAT.»;
«7.L’osservatore regionale dell’ICCAT verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio. L’operatore cedente o l’operatore dell’azienda presenta la dichiarazione di rilascio alle proprie autorità entro 48 ore dall’operazione di rilascio ai fini della trasmissione al segretariato dell’ICCAT.»;
8)| Trasformazione / Prelievo (cerchiare la voce pertinente) |; | --- |; | Data del prelievo (gg/mm/aaaa): / / |; | Azienda / Tonnara (cerchiare la voce pertinente) |; | Numero/i di gabbia: |; | Numero di esemplari prelevati: |; | Peso vivo in kg dei tonni rossi prelevati: |; | Peso trasformato in kg dei tonni rossi prelevati: |; | Numero/i eBCD associato/i al tonno rosso prelevato: |; | Dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell’operazione:
Nome:
Bandiera:
Numero di immatricolazione ICCAT: |; | Destinazione del tonno prelevato (esportazione, mercato locale o altro) (cerchiare la voce pertinente)
In caso di destinazione diversa, specificare: |; | Verifica e, se del caso, firma dell’osservatore regionale dell’ICCAT o dell’osservatore della PCC, a seconda dei casi:
Nome dell’osservatore:
N. ICCAT:
Firma:». |

Footnotes

  1. Descrizione dei risultati con indicazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. 2 3 4

  2. Indagine in corso, ricorso, archiviazione ecc. 2 3 4

  3. Misure giudiziarie o amministrative adottate, quali il dirottamento del peschereccio, il sequestro delle catture o degli attrezzi da pesca, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, sanzioni pecuniarie ecc. 2 3 4

  4. Testo libero con tutti i dettagli che la PCC di bandiera desidera comunicare. Qualora non siano state adottate misure, è fornita una spiegazione dettagliata dei motivi. 2 3 4

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.