del 23 aprile 2026
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis ,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo 1 ,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione sostiene l’Ucraina attraverso una serie di misure finanziarie.
(2) L’Ucraina necessiterà di un’assistenza finanziaria ed economica continua fornita secondo modalità prevedibili, ordinate, flessibili e tempestive al fine di coprire il suo fabbisogno di finanziamenti, in particolare quelli derivanti dalla guerra di aggressione della Russia.
(3) Con decisione (UE) 2026/258 del Consiglio 2 è stata autorizzata una cooperazione rafforzata per l’istituzione di un prestito a sostegno dell’Ucraina per l’importo di 90 000 000 000 EUR. A norma dell’articolo 332 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata sono a carico degli Stati membri partecipanti. I costi amministrativi connessi all’attuazione di una cooperazione rafforzata devono essere a carico del bilancio dell’Unione.
(4) La garanzia di bilancio dell’Unione dovrebbe essere estesa all’assistenza finanziaria sotto forma di prestito all’Ucraina per un importo complessivo di 90 000 000 000 EUR da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Tale garanzia del bilancio dell’Unione dovrebbe assicurare che le risorse necessarie siano sempre disponibili in tempo utile per consentire all’Unione di far fronte a tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti dei suoi creditori. Dovrebbe essere possibile attivare gli stanziamenti necessari per tale garanzia nel bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale per l’assistenza finanziaria supplementare all’Ucraina. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di rispettare il massimale delle risorse proprie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 4 .
(5) Al fine di fornire sostegno all’Ucraina a condizioni molto agevolate, è opportuno che il bilancio dell’Unione finanzi i costi di servizio del prestito che comprendono i costi di finanziamento e i costi di emissione e gestione della liquidità. Tali costi di servizio del prestito sono dovuti in relazione ai prestiti contratti sui mercati dei capitali per un prestito all’Ucraina da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata. I costi di servizio del prestito relativi al prestito all’Ucraina inizieranno a essere fatturati nell’ultimo anno del periodo oggetto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
(6) Per finanziare tali costi, è opportuno innanzitutto cercare le disponibilità di bilancio al di sotto dei massimali di bilancio esistenti, compresi gli importi che potrebbero essere messi a disposizione a seguito del riutilizzo delle eccedenze e dei rientri dalle garanzie di bilancio e dagli strumenti finanziari e, successivamente, in altri strumenti speciali, tenendo conto nel contempo delle norme settoriali applicabili, di eventuali obblighi giuridici o di altro tipo, compresi quelli ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 5 , delle priorità e dei principi di prudenza nell’elaborazione del bilancio e sana gestione finanziaria, prima di attivare un nuovo strumento speciale tematico, ossia lo strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina, nel quadro della procedura di bilancio. Gli stanziamenti di bilancio al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale dovrebbero essere mobilitati al solo scopo di finanziare i costi di servizio del prestito di un prestito all’Ucraina da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata a titolo dello strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina, e solo dopo aver cercato le disponibilità di bilancio. Ciò non pregiudica l’obbligo di rispettare sempre il massimale delle risorse proprie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
(7) Considerata l’urgenza derivante dalle esigenze eccezionali dell’Ucraina nel contesto della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
(9) misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato:
- è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 quater Strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina Dopo aver cercato le disponibilità di bilancio, prima al di sotto dei massimali di bilancio esistenti e successivamente nell’ambito di altri strumenti speciali, tenendo conto nel contempo delle norme settoriali applicabili, di eventuali obblighi giuridici o di altro tipo, anche a norma dell’articolo 10 bis , delle priorità, dei principi di prudenza nell’elaborazione del bilancio e di sana gestione finanziaria, lo strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 TFUE. Lo strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina può essere usato al solo scopo di finanziare i costi di servizio del prestito di un prestito all’Ucraina da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA
1 Approvazione dell’11 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
2 Decisione (UE) 2026/258 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina ( GU L, 2026/258, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/258/oj ).
3 Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027 ( GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj ).
4 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj
5 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj ).