del 13 febbraio 2026
che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti sufficientemente dettagliate all'interno della zona armonizzata istituita a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3110, è necessario definire classi di prestazione che siano in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
(2) Le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» sono state definite dal regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione 2 sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Tali classi di prestazione non sono tuttavia applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/3110. Pertanto, al fine di mantenere la continuità del sistema, il gruppo di esperti sull'acquis del CPR ha consigliato alla Commissione di definire le stesse classi di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364.
(3) La Commissione dovrebbe pertanto determinare le classi di prestazione da utilizzare per la dichiarazione della caratteristica essenziale «reazione al fuoco»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» dei prodotti sono quelle che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj .
2 Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1 o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj ).
3 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj ).
A. SIMBOLI
Ai fini del presente allegato si applicano i simboli seguenti:
B. DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
-
«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite;
-
«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi;
-
«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali;
-
«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area ≥ 1,0 kg/m 2 o spessore ≥ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale.
-
«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m 2 e spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale. Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale, sono considerati come un componente non sostanziale e sono classificati in base ai criteri per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.
-
«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale;
-
«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.
C. CLASSI DI PRESTAZIONE IN RELAZIONE ALLA CARATTERISTICA ESSENZIALE «REAZIONE AL FUOCO» DEI PRODOTTI
Considerazioni generali
Le definizioni, le prove e i criteri di prestazione sono descritti in modo esauriente o sono citati nelle specifiche tecniche armonizzate, nei documenti per la valutazione europea, nelle norme europee di classificazione della reazione al fuoco e nelle norme europee di prova pertinenti.
1. Prodotti esclusi i pavimenti, i prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e i cavi elettrici
Tabella 1
2. Pavimenti
Tabella 2
3. Prodotti di forma lineare destinati all'isolamento di condutture
Tabella 3
4. Cavi elettrici
Tabella 4