del 12 febbraio 2026
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 63, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare tale regolamento stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate nel suo articolo 5.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione 2 stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C definite con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione 3 . Più in particolare, nell’ambito delle misure di controllo delle malattie necessarie per prevenire e controllare la diffusione di malattie di categoria A, il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce norme dettagliate riguardanti l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, come pure restrizioni e condizioni per i movimenti di animali delle specie elencate e dei loro prodotti da e verso le soggette a restrizioni e all’interno di tali zone.
(3) In aggiunta l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta qualsiasi movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A o verso di esso. Dovrebbero tuttavia essere consentiti, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente in ogni singolo caso, i movimenti di determinati animali di specie non elencate verso uno stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, come anche i movimenti dei suddetti animali da tale stabilimento verso un macello. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(4) La pulizia e la disinfezione dello stabilimento colpito costituiscono una delle misure di base di controllo delle malattie previste dall’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata ed eliminare quanto prima l’agente patogeno della malattia di categoria A. Le prescrizioni per la pulizia e la disinfezione consistono in diverse procedure di cui all’allegato IV, parte A (Prescrizioni generali), parte B (Pulizia e disinfezione preliminari) e parte C (Pulizia e disinfezione finali), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia gli articoli 15 e 16 di tale regolamento delegato, che stabiliscono le norme e le deroghe per la pulizia e la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, fanno riferimento solo alla pulizia e alla disinfezione preliminari, ossia solo a una parte dell’intera procedura di pulizia e disinfezione. L’articolo 15 dovrebbe pertanto essere modificato affinché disciplini l’intera procedura di pulizia e disinfezione, che comprende le procedure di pulizia e disinfezione sia preliminari che finali.
(5) I prodotti provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A possono comportare un rischio di diffusione della malattia di categoria A. I prodotti che sono stati spostati da un siffatto stabilimento durante un determinato periodo devono pertanto essere individuati dalla localizzazione e trattati o trasformati come prescritto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia l’articolo 19 non specifica chiaramente che il rischio di diffusione della malattia di categoria A deve essere ridotto mediante il trattamento o la trasformazione di tali prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(6) In base alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, le possibilità dell’autorità competente di estendere o modificare la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente a tale articolo sono limitate a determinate situazioni. Le possibilità previste dall’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni o per la modifica della zona soggetta a restrizioni non sono sufficienti a prevenire efficacemente la diffusione della malattia di categoria A, in particolare quando la malattia di categoria A è presente anche negli animali selvatici delle specie elencate o se si tratta di una malattia trasmessa da vettori. L’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire la modifica delle zone soggette a restrizioni, come previsto dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, senza che ciò sia limitato a determinate situazioni.
(7) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce norme per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento sicuri di sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, in caso di focolaio diffuso di una malattia elencata che porti al superamento delle capacità di smaltimento in uno Stato membro interessato, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, in deroga, la possibilità per l’autorità competente di smaltire i sottoprodotti di origine animale in casi eccezionali attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale possibilità dovrebbe essere prevista anche nel regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 22 di detto regolamento delegato.
(8) L’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che l’autorità competente possa concedere deroghe alle disposizioni del capo II di tale regolamento delegato relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni in determinate circostanze, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Non è tuttavia chiaro che, affinché l’autorità competente possa concedere una deroga, l’esito della valutazione del rischio deve indicare che il rischio di diffusione della malattia è trascurabile. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione 5 per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, l’articolo 23, lettera c), non è più necessario poiché tali stabilimenti rientrano nell’articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta la deroga inizialmente prevista dall’articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda solo gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività nei quali sia insorto il focolaio della malattia di categoria A. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con regolamento delegato (UE) 2023/751 all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in base all’articolo 23, lettera d), di tale regolamento delegato, sono attualmente possibili deroghe in stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività diversi da quelli in cui è insorto il focolaio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(9) In seguito alla conferma di una malattia di categoria A in uno stabilimento con animali detenuti delle specie elencate, l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce che i veterinari ufficiali sono tenuti a effettuare visite presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione. Tali visite hanno lo scopo di eseguire i controlli e gli esami necessari, compreso il campionamento per gli esami di laboratorio, al fine di individuare precocemente l’eventuale diffusione della malattia di categoria A ad altri stabilimenti situati in tale zona. Le procedure per il prelievo di campioni presso gli stabilimenti da visitare e per gli esami clinici e di laboratorio presso gli stabilimenti visitati sono stabilite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687. Gli esami clinici e di laboratorio di animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nella zona di protezione sono prescritti anche dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento delegato. Dall’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/687 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato, nel 2021 e nel 2022, pareri scientifici sulla valutazione dell’efficacia delle misure di controllo per ciascuna malattia di categoria A 6 («pertinenti dati scientifici»), compresi gli esami clinici e di laboratorio e le procedure di campionamento raccomandati per l’individuazione di tali malattie. L’articolo 26, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero pertanto essere modificati affinché facciano riferimento alla necessità di prelevare campioni per gli esami di laboratorio qualora i pertinenti dati scientifici raccomandino tali misure. È inoltre opportuno modificare l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687 per includervi l’obbligo che le procedure di campionamento di cui alla parte A di tale allegato si basino sui pertinenti dati scientifici relativi alla malattia di categoria A in questione.
(10) L’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede, tra l’altro, divieti di movimenti di animali e prodotti nella zona di protezione. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che determinati prodotti siano esonerati da tale divieto. L’esonero è possibile solo per i prodotti sicuri e che non presentano un rischio di trasmissione di malattie di categoria A agli animali terrestri. L’elenco di tali prodotti di cui al paragrafo 3 comprende i prodotti derivati. Tuttavia, conformemente alle norme sui prodotti di origine animale, e in particolare al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione 7 , i prodotti derivati possono essere trattati con metodi diversi e alcuni di questi metodi possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di una malattia di categoria A negli animali terrestri. Le recenti esperienze con l’applicazione di misure di controllo delle malattie nell’Unione hanno messo in luce tale carenza. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché richieda, per i pertinenti prodotti derivati, i trattamenti di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 che si ritiene riducano il rischio di agenti patogeni di tali malattie di categoria A. Inoltre la gelatina e il collagene quali definiti nell’allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 sono considerati, a causa del loro processo di produzione, prodotti di origine animale che non comportano un rischio per quanto riguarda le malattie animali trasmissibili che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. È quindi necessario esonerare la gelatina e il collagene dai divieti di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta, a seguito delle modifiche dell’articolo 27, paragrafo 3, è opportuno rivedere l’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 1, affinché rimandino alla parte dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in cui sono stabiliti i trattamenti di riduzione dei rischi per tali prodotti.
(11) Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti da applicare rispettivamente nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito alla conferma di una malattia di categoria A in animali detenuti delle specie elencate. Il regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione 9 stabilisce le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri per quanto riguarda determinate malattie di categoria A. È pertanto opportuno modificare gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire i movimenti di animali e prodotti da una zona soggetta a restrizioni se originari di compartimenti riconosciuti per la pertinente malattia di categoria A a norma del regolamento delegato (UE) 2024/2623 ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione 10 .
(12) Gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, dalle zone di protezione e di sorveglianza. L’articolo 37, paragrafo 2, e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono inoltre le condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di prodotti dalle zone di protezione o di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale. Il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, è anch’esso un prodotto e pertanto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, paragrafo 2, e dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento delegato. Tuttavia ciò non è chiaro, dato che già gli articoli 35 e 51 di tale regolamento delegato fanno riferimento ai movimenti dei suddetti prodotti da stabilimenti situati nella zona di protezione e di sorveglianza. Pertanto, affinché le norme dell’Unione sulle possibilità dei movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza siano chiare, gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere modificati in modo che facciano riferimento a tutte queste disposizioni. In aggiunta l’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede un trattamento che si ritiene inattivi gli agenti patogeni della malattia di categoria A nel letame, nelle lettiere e nel materiale da lettiera utilizzato provenienti da uno stabilimento colpito. Lo stesso trattamento dovrebbe essere considerato sicuro anche per il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, proveniente da stabilimenti situati nella zona di protezione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(13) È inoltre importante garantire che i trattamenti di riduzione dei rischi utilizzati per i sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e di sorveglianza che presentano un rischio imminente di trasmissione della malattia animale siano sicuri per distruggere l’agente patogeno. Ciò può essere garantito solo trasformando tali prodotti mediante metodi di trasformazione considerati sicuri a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dunque pienamente armonizzati ai sensi di tale normativa. È pertanto necessario fare riferimento a tali metodi sicuri nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e modificare di conseguenza gli articoli 37 e 53.
(14) L’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 limita la possibilità di autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza unicamente ai movimenti di tali animali verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro. Ciononostante i movimenti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza di pulcini di un giorno ottenuti da uova da cova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni possono essere considerati sicuri se tali uova e i pulcini di un giorno non sono entrati in contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire, a determinate condizioni, i movimenti di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi stabilimento.
(15) Si ritiene che una zona di sorveglianza comporti un rischio minore di diffusione di un agente patogeno di una malattia di categoria A rispetto a una zona di protezione. Di conseguenza le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza comportano un rischio minore rispetto a quelle prodotte nella zona di protezione e possono essere utilizzate nella zona di protezione senza aumentare il rischio di diffusione della malattia di categoria A in tale zona. È pertanto opportuno modificare l’articolo 52, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire che le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza siano utilizzate sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza.
(16) Nella zona soggetta a restrizioni istituita per una malattia di categoria A devono essere applicate misure di controllo delle malattie finché non siano state effettuate la pulizia e la disinfezione finali, come prescritto dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato affinché faccia chiaramente riferimento al completamento della pulizia e della disinfezione finali quale condizione da soddisfare prima della revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza. Tuttavia, in determinate situazioni, ad esempio forza maggiore o un lungo periodo di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il completamento della pulizia e della disinfezione finali conformemente alle procedure di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 potrebbe essere ritardato. Poiché tali ritardi potrebbero prolungare in modo significativo la durata delle restrizioni aumentando di oltre il doppio la durata minima richiesta conformemente all’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, suddetta prescrizione può causare gravi perturbazioni all’attività degli stabilimenti non colpiti situati nella zona di sorveglianza e significative perdite economiche per gli operatori coinvolti. È pertanto opportuno consentire, in tali circostanze eccezionali, la revoca delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza prima del completamento della pulizia e della disinfezione finali nello stabilimento colpito se sono soddisfatte determinate condizioni atte a garantire che il rischio di diffusione della malattia di categoria A da tale stabilimento sia trascurabile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(17) La zona soggetta a restrizioni può comprendere anche un’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 qualora determinate situazioni epidemiologiche giustifichino l’applicazione di tale misura per controllare efficacemente la diffusione della malattia di categoria A. In tali circostanze potrebbe anche essere necessario mantenere determinate misure di controllo delle malattie nell’intera zona soggetta a restrizioni successivamente alla revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nelle zone di protezione e di sorveglianza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(18) In conseguenza dei divieti di cui agli articoli 27 e 42 del regolamento delegato (UE) 2020/687, i movimenti di animali delle specie elencate verso una zona soggetta a restrizioni e al suo interno non possono aver luogo fino alla revoca delle misure conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Pertanto è possibile che non si riesca a ripopolare gli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, i quali rimarrebbero quindi vuoti per la durata delle restrizioni anche se non sono stati colpiti dalla malattia. In determinate circostanze eccezionali la durata delle misure nella zona soggetta a restrizioni può essere prolungata in modo significativo anche se non sono stati rilevati ulteriori focolai, superando abbondantemente il periodo minimo di cui all’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. Di conseguenza il ripopolamento di tali stabilimenti può subire notevoli ritardi, potenzialmente causando gravi perdite economiche per i relativi operatori. La questione riguarda in particolare quei sistemi di produzione caratterizzati da un elevato livello di integrazione e tempi di rotazione relativamente brevi. In suddette situazioni eccezionali e a determinate condizioni è pertanto opportuno prevedere una deroga al divieto di spostare animali delle specie elencate in stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni nella parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/687 ampliando di conseguenza le deroghe ai divieti di movimenti di animali già previste rispettivamente in tale sezione e articolo. Queste deroghe integrano quelle di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 56 contiene tuttavia un riferimento errato agli articoli con deroghe. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il titolo della parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e l’articolo 56.
(19) Le norme di cui alla parte II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguardano il ripopolamento dello stabilimento colpito e la revoca delle misure di controllo delle malattie in tale stabilimento. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il titolo di tale capo.
(20) L’articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede deroghe alle condizioni richieste per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito di cui all’articolo 57 di tale regolamento delegato. Tuttavia il titolo dell’articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa erroneamente riferimento all’articolo 55 e dovrebbe pertanto essere rettificato.
(21) Il ripopolamento di uno stabilimento colpito deve essere effettuato conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di garantire che gli animali che lo ripopolano siano indenni dalla pertinente malattia di categoria A. Di conseguenza il veterinario ufficiale deve visitare lo stabilimento colpito almeno una volta e controllare tali animali. Le visite devono svolgersi entro un periodo specifico che tenga conto della data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e dell’ultimo giorno del periodo di monitoraggio per la pertinente malattia di categoria A. Tuttavia, se il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 è superiore a 30 giorni, la visita dovrebbe essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(22) La revoca delle misure di controllo delle malattie applicate in uno stabilimento colpito da un focolaio di una malattia di categoria A è collegata alla conclusione del ripopolamento di tale stabilimento, come prescritto dall’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Le prescrizioni dell’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 non comprendono i casi in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non avviene in quanto l’operatore cessa la detenzione di animali o l’autorità competente ha concesso deroghe all’abbattimento di animali delle specie elencate detenuti in determinati stabilimenti colpiti e di determinate categorie di animali, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire condizioni per la revoca delle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti colpiti che contemplino anche le situazioni in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non è previsto.
(23) L’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede diverse circostanze di cui l’autorità competente deve tenere conto nell’istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee. Una di tali circostanze, prevista alla lettera b) di tale articolo, è costituita dai movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia. Poiché tale articolo del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A in animali di acquacoltura, è opportuno specificare che la circostanza di cui tenere conto sono i movimenti di animali acquatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(24) L’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), punti i) e ii), e l’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono norme relative a sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale, sebbene l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 78, paragrafo 3, di tale regolamento delegato prevedano già norme per tali prodotti. L’articolo 78 dovrebbe pertanto essere modificato così da garantire che nel medesimo articolo non vi sia una duplicazione di norme per gli stessi prodotti.
(25) Se prima della trasformazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura situati nella zona di protezione è necessaria la depurazione, questa dovrebbe essere completata in modo da non creare un rischio di diffusione della malattia. Al fine di semplificare e armonizzare taluni elementi del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’articolo 83 dovrebbe essere modificato sopprimendo il riferimento a «un centro di depurazione biosicuro» così da garantire che la depurazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura infetti sia eseguita esclusivamente presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie. È inoltre opportuno rivedere l’articolo 83 per allineare le disposizioni di cui all’articolo 78 alle modifiche apportate a tale articolo.
(26) L’articolo 90, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dispone che i ricambi e gli scarichi di acqua durante il trasporto nella zona di protezione vengano effettuati in aree, stabilimenti o punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente. Tali scarichi e ricambi spesso richiedono la sosta dei veicoli. La sosta è tuttavia vietata dall’articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Per assicurare la fattibilità logistica di tali disposizioni è opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento alla sosta di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(27) L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta i movimenti di animali di acquacoltura provenienti dall’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza. L’articolo 99, paragrafo 4, di tale regolamento delegato consente tuttavia all’autorità competente, d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, di autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Tale deroga, benché appropriata per molti tipi di movimenti, non è appropriata per animali che devono essere rilasciati in natura, dove tale rilascio può comportare l’infezione delle acque naturali, che può essere molto difficile da eradicare. La deroga di cui all’articolo 99, paragrafo 4, dovrebbe pertanto essere limitata ai movimenti diversi da quelli a fini di rilascio in natura.
(28) L’EFSA ha formulato pareri scientifici contenenti conclusioni e raccomandazioni in merito all’efficacia delle misure di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687 per ciascuna malattia di categoria A 5 , in particolare in merito all’efficacia del periodo di monitoraggio e del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza e alla durata delle misure da applicare in tali zone di cui agli allegati II, V, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’EFSA ha inoltre valutato i divieti nelle zone soggette a restrizioni e i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale e altri materiali di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687, e le conclusioni in merito all’efficacia di tali misure e trattamenti di riduzione dei rischi sono state pubblicate in un parere scientifico dal titolo «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials» 11 . È pertanto opportuno modificare gli allegati II, da V a VIII, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687 per tenere conto delle misure, dei divieti e dei trattamenti di riduzione dei rischi efficaci pertinenti per ciascuna malattia di categoria A conformemente alle raccomandazioni dell’EFSA. Inoltre, a seguito della modifica dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’allegato VII di tale regolamento delegato dovrebbe essere modificato al fine di includervi anche i metodi per ridurre il rischio dei prodotti derivati provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.
(29) L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce le procedure per la pulizia, la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, e taluni articoli di tale regolamento delegato vi fanno riferimento. Il sottotitolo di tale allegato IV dovrebbe pertanto fare riferimento alle norme stabilite in tutti gli articoli del regolamento delegato (UE) 2020/687 che dispongono la pulizia e la disinfezione a norma dell’allegato IV. È inoltre opportuno apportare modifiche all’allegato IV, parte B, di tale regolamento delegato in relazione al tempo di contatto richiesto del disinfettante con le superfici trattate per tenere conto delle situazioni in cui mantenere inutilmente il disinfettante sulle superfici da disinfettare per un tempo superiore al tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante può danneggiare i materiali disinfettati. In aggiunta è opportuno specificare la durata del trattamento a vapore richiesto per il letame nell’ambito della pulizia e della disinfezione finali di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), affinché garantisca l’inattivazione efficace degli agenti patogeni delle malattie di categoria A. Inoltre l’allegato IV, parte C, punto 3, prevede un periodo di sette giorni per far sì che gli edifici, le superfici e le attrezzature che sono stati puliti e disinfettati come prescritto dal punto 2 di tale parte si asciughino prima di essere nuovamente puliti e disinfettati. Tuttavia in determinate circostanze o condizioni meteorologiche le superfici, gli edifici e le attrezzature si asciugano in meno di sette giorni. È pertanto corretto consentire che la pulizia e la disinfezione di cui alla parte C, punto 3, siano effettuate prima di sette giorni se le superfici si sono asciugate.
(30) Ai fini del controllo delle malattie di categoria A, in caso di movimenti autorizzati di carni fresche ottenute da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza, l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la marcatura delle carni fresche di pollame che non sono destinate ad essere spedite in un altro Stato membro e delle carni fresche spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi come prescritto dagli articoli 33 e 49 di tale regolamento delegato. Sono descritte diverse forme di marchi da applicare sulle carni fresche di pollame e sulle carni fresche di altre specie. La descrizione dei marchi da apporre sulle carni fresche di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 contiene inoltre elementi già stabiliti nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione 12 o nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Al fine di semplificare la descrizione dei marchi di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 e di garantire una marcatura armonizzata delle carni fresche, l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe fornire un riferimento ai bolli sanitari o, ove opportuno, ai marchi di identificazione di cui, rispettivamente, all’articolo 48 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Inoltre, se utilizzati a fini di controllo delle malattie come stabilito agli articoli 33 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è opportuno applicare ulteriori prescrizioni alla grafica dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione (bolli sanitari speciali o marchi di identificazione speciali). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(31) Le modifiche alla descrizione dei marchi di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, quale modificato dal presente regolamento, potrebbero creare un ulteriore onere amministrativo per gli operatori. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo transitorio durante il quale i marchi di cui all’allegato IX nella versione del regolamento delegato (UE) 2020/687 applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento possono continuare a essere utilizzati e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima della fine del periodo transitorio possono rimanere sul mercato.
(32) L’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere modificato per fare in modo che le tre opzioni in termini di tipi di campioni che possono essere considerati per gli esami clinici e di laboratorio degli animali acquatici siano indipendenti anziché collegate tra loro. Inoltre nella tabella di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato mancano informazioni e si riscontrano talune incongruenze per quanto riguarda i campioni da prelevare da crostacei e pesci in determinate circostanze. È stato consultato il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei, e la suddetta tabella dovrebbe essere modificata conformemente alle raccomandazioni di tale laboratorio.
(33) Nell’allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/687 è necessario, a fini di chiarezza, armonizzare la terminologia per garantire che il termine «visite sanitarie» sia utilizzato in tutto il testo, anziché utilizzare sia il termine «visite sanitarie» che il termine «ispezioni sanitarie» quando entrambi sono destinati alla sorveglianza delle malattie.
(34) Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati rilevati alcuni errori nella parte III del regolamento delegato (UE) 2020/687. È opportuno rettificare tali errori.
(35) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:
3. all’articolo 16, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Deroghe e norme speciali per la pulizia, la disinfezione e il controllo dei vettori»;
4. all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. L’autorità competente dispone e supervisiona che il trattamento o la trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati conformemente all’allegato VII o all’allegato VIII, a seconda dei casi.» ;
13. all’articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante il pertinente metodo di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.» ;
20. all’articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i pertinenti metodi di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.» ;
22. nella parte II, capo II, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente: « Deroghe applicabili nella zona soggetta a restrizioni in caso di durata prolungata delle restrizioni »;
28. all’articolo 78, il paragrafo 5 è soppresso;
31. all’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza.» ;
32. all’articolo 99, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1 e d’intesa con l’autorità competente nel luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura diversi dal rilascio in natura a condizione che siano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.» ;
33. gli allegati I, II, da IV a XII e XV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:
1. nella parte II, capo III, il titolo è sostituito dal seguente: « Ripopolamento dello stabilimento colpito con animali terrestri e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito »;
2. all’articolo 58, il titolo è sostituito dal seguente: « Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b) »;
3. nella parte III, capo I, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente: « Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura »;
5. all’articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare i movimenti e il trasporto di animali acquatici e dei relativi prodotti nei casi di cui agli articoli 91, 92 e 93 alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.» ;
6. all’articolo 99, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente si assicura che qualsiasi trasporto di animali di acquacoltura delle specie elencate verso la zona di sorveglianza o al suo interno sia effettuato conformemente alle condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’articolo 91.» ;
7. all’articolo 103, il titolo è sostituito dal seguente: « Misure in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate »;
Articolo 3
Disposizioni transitorie
I marchi da applicare sulle carni fresche di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, come stabilito nella versione di tale regolamento delegato prima delle modifiche apportate dal presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028, e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima di tale data possono rimanere sul mercato.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .
2 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ).
4 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj ).
5 Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/751/oj ).
6 «Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Foot and Mouth Disease», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6632 .
«Assessment of the control measures of category A diseases of the Animal Health Law: Infection with rinderpest virus (Rinderpest)», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7071 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Rift Valley Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7070 .
«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Lumpy Skin Disease», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7121 .
«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Bovine Pleuropneumonia», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7067 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: sheep and goat pox», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6933 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: peste des petits ruminants», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6708 .
«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Caprine Pleuropneumonia», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7068 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Classical Swine Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6707 .
«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Swine Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Burkholderia mallei (Glanders)», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7069 .
«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Horse Sickness», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6403 .
«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372 .
«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Newcastle disease», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6946 .
7 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj ).
8 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj ).
9 Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri ( GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj ).
10 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate ( GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj ).
11 «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7443 .
12 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj ).
Gli allegati I, II, da IV a XII e XV del regolamento delegato (UE) 2020/687 sono così modificati:
5. nell’allegato VIII, tabella, prima colonna, terza riga, il testo è sostituito dal seguente: "Stoccaggio sotto forma di pacchi o balle in fabbricati coperti situati ad almeno 2 km dal focolaio più vicino, da cui l’uscita di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia non è consentita prima che siano trascorsi almeno quattro mesi dal completamento della pulizia e della disinfezione conformemente all’articolo 15";
Il campionamento dei pesci per gli esami di laboratorio deve essere effettuato quando la temperatura dell’acqua è compresa tra gli 11 e i 20 °C. Il requisito relativo alla temperatura dell’acqua deve essere applicato anche per le visite sanitarie. Negli stabilimenti in cui la temperatura dell’acqua non raggiunge gli 11 °C nel corso dell’anno, il campionamento e le visite sanitarie devono essere effettuati quando la temperatura dell’acqua raggiunge il livello massimo.».
2 F 0 è l’effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di F 0 pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.